Pensione di reversibilità: i tagli non possono superare i redditi aggiuntivi


La pensione di reversibilità non può essere decurtata, in caso di cumulo con redditi aggiuntivi del beneficiario, di un importo che superi l’ammontare complessivo dei redditi stessi (Corte Costituzionale, Sentenza 30 giugno 2022, n. 162).


Tanto è stato stabilito dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza in oggetto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo dell’art. 1, co. 41, L. 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e della connessa Tabella F, nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.


La Consulta ha accolto la questione sollevata dalla Corte dei conti, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nell’ambito di un giudizio instaurato nei confronti dell’INPS dalla titolare di un trattamento di reversibilità che, pur avendo goduto del cumulo tra detto trattamento e i propri redditi aggiuntivi maturati per due annualità, si era vista applicare decurtazioni della pensione in misura superiore a detti redditi.


Sul punto i Giudici hanno evidenziato che la sussistenza di altre fonti di reddito può ben giustificare una diminuzione del trattamento pensionistico; difatti, il legislatore, prevedendo limiti di cumulabilità tra pensione e reddito, tiene conto della diminuzione dello stato di bisogno del pensionato, che deriva dalla disponibilità di un reddito aggiuntivo, e, nell’esercizio della sua discrezionalità, procede a bilanciare i diversi valori coinvolti, modulando la concreta disciplina del cumulo.
Ciononstante, la regolamentazione del cumulo tra la prestazione previdenziale e i redditi aggiuntivi del suo titolare, quando comporti una diminuzione del trattamento pensionistico, deve muoversi entro i confini della non irragionevolezza.
La disciplina applicata nel caso in questione, al contrario, non risulta rispettosa dei predetti criteri, nella parte in cui consente all’istituto previdenziale di applicare decurtazioni del trattamento di reversibilità in misura superiore ai redditi aggiuntivi goduti dal beneficiario nell’anno di riferimento.
Da tanto consegue un’alterazione del rapporto che deve intercorrere tra la diminuzione del trattamento di pensione e l’ammontare del reddito personale goduto dal titolare, il quale si trova esposto a un sacrificio economico che si pone in antitesi rispetto alla ratio solidaristica propria dell’istituto della reversibilità.
Pertanto, al fine di ricondurre a ragionevolezza il meccanismo applicabile – sancisce la Corte – è necessario introdurre un tetto alle decurtazioni del trattamento di reversibilità operate in ragione del possesso di un reddito aggiuntivo: in ipotesi di cumulo con redditi ulteriori, la pensione di reversibilità può subire decurtazioni solo fino alla concorrenza dei medesimi redditi.


Contributi piccoli coloni e compartecipanti familiari: anno 2022



L’Inps fornisce istruzioni sui contributi, per l’anno 2022, dei concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari (Inps, circolare n. 77/2022).


La quota dell’aliquota della contribuzione posta a carico dei concedenti ai piccoli coloni e partecipanti familiari per l’anno 2022 è aumentata dello 0,20%.











Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti


Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022

Concedente Concessionario Totale
20,75% (esclusa la quota base pari a 0,11%) 8,84% 29,59%


 


Per la riduzione degli oneri sociali, per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, le misure degli esoneri da applicare sono le seguenti:












Esoneri aliquote contributive

Assegni familiari 0,43%
Tutela maternità 0,03%
Disoccupazione 0,34%


L’esonero di un punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’articolo 120 della legge n. 388/2000 e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Per i concedenti, pertanto, l’esonero di un punto percentuale opera sull’aliquota della disoccupazione:







Aliquota disoccupazione 2,75%
Esonero ex art. 1, co. 361 e 362, L. n. 266/2005 1,00%

I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono così stabiliti:







Assistenza Infortuni sul Lavoro  10,125%
Addizionale Infortuni sul Lavoro  3,1185%

Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24. I termini di scadenza per il pagamento sono il 18 luglio 2022 (in quanto il 16 luglio 2022, termine ordinario di scadenza cade di sabato), il 16 settembre 2022, il 16 novembre 2022 e il 16 gennaio 2023.
Il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare, accedendo al sito istituzionale, servizi on-line per il cittadino, potrà visualizzare la lettera contenente il dettaglio contributivo e stampare la delega di pagamento F24, selezionando la voce “Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF”.

Giornalisti: gli effetti del passaggio all’AGO Inps


Gli effetti del trasferimento all’Inps della gestione dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per i giornalisti con rapporto di lavoro dipendente. Con il Comunicato del 30 giugno 2022, l’INPGI fornisce chiarimenti sugli aspetti che maggiormente interessano i giornalisti a decorrere dal 1° luglio 2022.

ASSISTENZA FISCALE AI PENSIONATI INPGI 1


Per i giornalisti che sono già beneficiari di un trattamento pensionistico erogato dalla Gestione sostitutiva dell’INPGI i cambiamenti sono estremamente limitati e circoscritti alla sola modifica del sostituto d’imposta da inserire all’atto della compilazione del modello di assistenza fiscale (mod. 730/4) per i redditi 2021.
Già da quest’anno è necessario, infatti, che sia indicato l’INPS (invece dell’INPGI) quale sostituto d’imposta incaricato di effettuare le operazioni di assistenza fiscale.
Tale situazione, non riguarda i titolari di pensione o di altre prestazioni a carico della Gestione separata dell’INPGI, che continuano ad indicare l’INPGI quale sostituto d’imposta.

VERSAMENTO QUOTA CASAGIT


Già dal mese di luglio 2022 la quota relativa alla CASAGIT è trattenuta dall’INPS e riversata direttamente alla Cassa.
Eventuali importi netti del rateo di pensione superiori a quelli normalmente percepiti nel passato non sono, quindi, da imputare alla mancata trattenuta della quota CASAGIT ma sono dovuti, invece, al nuovo criterio di ripartizione del trattamento annuo di pensione in 13 mensilità anziché 14 e all’applicazione della perequazione.
Per i periodi futuri saranno definite dall’Inps specifiche modalità di applicazione della trattenuta.

NUOVE DOMANDE DI PENSIONE


A decorrere dal 1° luglio 2022 tutti coloro che, avendone maturato i requisiti, intendono accedere a un trattamento pensionistico riferito a posizioni assicurative maturate presso la gestione sostitutiva dell’AGO, possono inoltrare le relative istanze all’INPS, utilizzando l’apposito servizio applicativo telematico messo a disposizione dall’Istituto, cui si accede dalla sezione “MyINPS” del sito web istituzionale dell’ente, avvalendosi delle credenziali “SPID”.

TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE


A decorrere dal 1° luglio 2022, l’INPGI ha disattivato il servizio “istanze on line”, attraverso il quale venivano gestite le pratiche di disoccupazione afferenti la gestione sostitutiva dell’AGO.
I giornalisti interessati al trattamento di disoccupazione, pertanto, devono presentare istanza all’INPS accedendo al sito INPS “https://servizi2.INPS.it/servizi/INPGIDisoccupazioneInternet”, tramite SPID.


GESTIONE CONTRATTI DI MUTUO O PRESTITO


Coloro che, alla data del 1° luglio 2022, hanno in corso un finanziamento con la Gestione Sostitutiva AGO dell’INPGI, proseguono il versamento delle rate di ammortamento all’INPS (che succede per legge nel rapporto contrattuale di mutuo o prestito), con le stesse modalità finora utilizzate, fino a nuova comunicazione da parte dell’INPS.
A decorrere dalla suddetta data, infatti, la titolarità dei conti correnti presso i quali vengono attualmente canalizzati i pagamenti è trasferita automaticamente in capo all’INPS.

LOCATARI DI IMMOBILI DEL FONDO “GIOVANNI AMENDOLA”


Anche per il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di gestione, nonché per l’assolvimento di ogni altro adempimento da parte dei locatari di immobili di proprietà del Fondo immobiliare “Giovanni Amendola” non vi sono cambiamenti.
Il predetto Fondo, infatti, è attualmente gestito dalla Società InvestiRe SGR – che ha appaltato in service alla società Yard SpA le attività di property managment – e il trasferimento della proprietà delle quote del predetto fondo dall’INPGI all’INPS, con decorrenza 1° luglio 2022, non determina alcun riflesso diretto e immediato sull’incarico attualmente in essere in capo alla predetta SGR.
Le uniche variazioni – sul piano essenzialmente operativo – riguardano, per una parte degli immobili, la modifica dei nominativi degli incaricati che rivestono il ruolo di referenti addetti a curare la gestione degli stabili dal punto di vista prevalentemente tecnico-manutentivo. Tali aspetti, ovviamente, non hanno alcun riflesso sul piano amministrativo-contrattuale, i cui termini permangono immutati fino ad eventuale diversa comunicazione.
A decorrere dal 1° luglio 2022, dunque, l’Inps provvede ad effettuare sul rateo di pensione all’atto della liquidazione, le trattenute relative ai canoni di locazione e agli oneri di gestione.

FONDO INTEGRATIVO “EX FISSA”


Uno degli effetti indiretti del trasferimento all’INPS della gestione previdenziale dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente è il venir meno, in capo all’INPGI, dei presupposti operativi necessari per continuare a gestire – per conto delle Parti Sociali FIEG e FNSI e sulla base dell’apposita Convenzione – le funzioni di “cassa” afferenti al Fondo Contrattuale Integrativo “Ex Fissa”.
Nessuna variazione per tutti coloro che hanno già presentato, entro il 30 giugno 2022, la domanda per ottenere l’”Ex Fissa”.
Per quanto riguarda, invece, le nuove domande da presentare a decorrere dal 1° luglio 2022, nelle more delle decisioni che le stesse Parti Sociali adotteranno al riguardo, si è convenuto, in via transitoria, che – al fine di garantire comunque una continuità in relazione all’iter amministrativo a disposizione dei giornalisti interessati – le richieste di accesso alle prestazioni previste a carico del Fondo possano essere comunque presentate all’INPGI, che provvederà ad accantonarle in attesa di trasferirle al soggetto che sarà individuato da FNSI e FIEG quale competente ad istruirle.


Domanda di invalidità civile: nuova modalità di allegazione della documentazione sanitaria


L’Inps ha comunicato che è stato modificato il servizio di domanda onlinemediante cui, a partire dal 20 giugno 2022, i cittadini che presentano prime istanze o aggravamenti di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità, possono allegare la documentazione sanitaria necessaria immediatamente dopo aver acquisito la domanda (messaggio del 21 giugno, n. 2518).


L’Istituto informa che, al fine di garantire un’ulteriore semplificazione del procedimento, in linea con la recente normativa, con il progetto PNRR INPS n. 9 “Servizio di presentazione documentazione sanitaria per il riconoscimento dell’invalidità civile e previdenziale”, è stato modificato il servizio di domanda online che consente, a partire dal 20 giugno 2022, ai cittadini che presentano prime istanze o aggravamenti di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità di poter allegare la documentazione sanitaria necessaria immediatamente dopo avere acquisito la domanda, attraverso la funzione “Allega documentazione sanitaria”.
L’Inps evidenzia, altresì, l’avvenuto inserimento della nuova voce di menu, denominata “Allegazione documentazione sanitaria (art. 29-ter della legge n. 120/2020)”, che consente di allegare la documentazione anche successivamente alla trasmissione della domanda.


Tale servizio di allegazione può essere utilizzato fino alla conclusione dell’iter sanitario anche dai cittadini che in precedenza hanno presentato una domanda di invalidità civile, di handicap, di cecità, sordità o disabilità ovvero che hanno già ricevuto una comunicazione dall’Istituto riguardante una revisione.

INPS: personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco


L’Inps ha fornito alcune indicazioni sull’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nei confronti del personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato che ha maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni.


Riguardo al personale appartenente ai settori operativi, compreso quello appartenente al ruolo tecnico della carriera direttiva, e aeronavigante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché ai direttivi, primi dirigenti, dirigenti superiori, agli ispettori, ai sovraintendenti, agli agenti e agli assistenti del disciolto Corpo Forestale dello Stato, nei cui confronti l’articolo 61 del D.P.R. n. 1092/1973 prevede l’applicazione delle norme previste per il personale militare di cui al Capo II del Titolo III del citato decreto, si deve procedere al riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero di anni di anzianità contributiva maturati alla data del 31 dicembre 1995.
Detto riconoscimento non si applica per coloro nei cui confronti è intervenuta una sentenza passata in giudicato.
L’Istituto procede al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici del personale in questione, applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero di anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.
Per gli appartenenti al disciolto Corpo Forestale dello Stato, i benefici previsti dall’articolo 4 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, sono rideterminati secondo le modalità sopra descritte.
Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono riconosciute le differenze sui ratei arretrati dovute a seguito della riliquidazione e gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale, da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi anteriori.
I trattamenti pensionistici da liquidare saranno determinati applicando, alla quota retributiva, la predetta aliquota annua del 2,44%.
Nelle ipotesi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, aventi a oggetto la domanda, avanzata dagli appartenenti alle categorie assimilate ai militari, di ricalcolo della pensione con applicazione dell’articolo 54, primo comma, del D.P.R. n. 1092/1973, i trattamenti verranno riliquidati nei limiti della prescrizione quinquennale, da calcolarsi a ritroso dalla data di notificazione dell’atto introduttivo, salvo l’effetto di eventuali atti interruttivi anteriori.
I competenti uffici amministrativi dell’Istituto daranno comunicazione dell’avvenuta riliquidazione ai Coordinamenti legali regionali di riferimento i quali, quanto ai giudizi pendenti in appello, a loro volta ne daranno notizia al Coordinamento generale legale.
Quanto ai ricorsi amministrativi pendenti sulla materia in oggetto, presentati dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato, si rappresenta che, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti con le sentenze n. 1/2021QM/PRES-SEZ e n. 12/2021/QM/SEZ del 2021, i gravami, essendo volti a ottenere la riliquidazione della quota retributiva del trattamento pensionistico con il riconoscimento dell’aliquota globale del 44%, non sono suscettibili di accoglimento in autotutela (circolare Inps 14 giugno 2022, n. 68).