Rilascio del servizio di acquisizione della domanda di invalidità civile semplificata per i minori


L’Inps, con il messaggio del 22 novembre 2022, n. 4212, ha reso noto il rilascio del servizio di acquisizione della domanda di invalidità civile semplificata per i minori.


 


Il servizio è disponibile per il cittadino munito di identità digitale – SPID di livello 2 o superiore, CNS o Carta di Identità Elettronica 3.0  – secondo le specifiche successivamente riportate e integra le semplificazioni riguardanti la presentazione delle domande di invalidità civile.
Lo stesso servizio è in fase di rilascio anche per gli Enti di Patronato e per le associazioni di categoria abilitate, per i quali si darà comunicazione con successivo messaggio.
L’accesso avviene attraverso il portale Internet www.inps.it, nell’ambito dei servizi rivolti ai cittadini, utilizzando le credenziali del minore (CIE oppure CNS); in alternativa è possibile l’accesso tramite delega SPID con le credenziali del genitore/tutore per conto del minore.
La compilazione della domanda prevede diverse sezioni che riguardano, oltre ai dati relativi alla richiesta di accertamento sanitario, anche i dati amministrativi necessari per la liquidazione di un’eventuale prestazione economica. Dopo avere completato tutte le sezioni, la domanda deve essere trasmessa selezionando “Invio domanda”.
La selezione della qualifica “Genitore dichiarante” comporta l’obbligo di inserire anche i dati relativi all’altro genitore nella sottosezione “Anagrafica altro genitore”. Il genitore non dichiarante verrà informato con i consueti modi previsti dall’Istituto (lettera raccomandata, PEC, e-mail o SMS) dell’avvio del procedimento di accertamento sanitario nei confronti del figlio.
Nell’ipotesi di richiesta di pagamento dell’eventuale prestazione economica conseguente all’accertamento sanitario con la modalità “in contanti presso lo sportello”, se nella sezione “Rappresentante legale” sono stati inseriti entrambi i genitori, è necessario che l’altro genitore fornisca il consenso esplicito alla riscossione nei confronti del genitore dichiarante prima dell’invio della domanda.
L’autorizzazione può essere fornita allegando in procedura nella sezione “Allegati” l’apposito modulo di delega (reperibile nella sezione quadro F successivamente al salvataggio dei dati inseriti) con le firme autenticate di entrambi i genitori. In alternativa, l’altro genitore che sia in possesso di SPID, CIE o CNS potrà effettuare l’accesso al servizio “Invalidità civile – Domanda (Cittadino)” con le proprie credenziali fornendo il consenso tramite la funzionalità “Acquisizione consenso alla riscossione”.
 


Aumento del compenso dell’avvocato in caso di deposito degli atti con modalità telematiche


Nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, se il titolo è controverso, il valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 9 novembre 2022, n. 32968.

Omologata la sussistenza del requisito sanitario sotteso alla concessione dell’assegno di invalidità, il Tribunale di Foggia condannava l’INPS alla rifusione, in favore del richiedente, delle spese processuali.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il beneficiario, deducendo che erroneamente il Tribunale non aveva provveduto a disporre l’aumento nella misura del 30% del compenso liquidato, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, co. 1 bis, D.M. 37/2018, il quale, nell’apportare modifiche all’art. 4, D.M. 55/2014, aveva previsto l’aumento “di regola” del compenso in determinate ipotesi di deposito degli atti con modalità telematiche.


La doglianza è stata ritenuta infondata dalla Suprema Corte che ha ribadito che, ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali deve applicarsi il criterio previsto dall’art.13, co. 1, c.p.c.; pertanto, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni.


Invero, secondo quanto evidenziato dai Giudici di legittimità, la disposizione richiamata dal ricorrente, in base alla quale il compenso determinato è “di regola” ulteriormente aumentato in caso di deposito degli atti mediante modalità telematiche, implica che gli stessi siano redatti “con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto. L’espressione “di regola” che compare nel decreto non indica, dunque, la sussistenza di un obbligo per il giudice mentre, al contempo, l’aumento presuppone non solo il deposito in via telematica, ma anche la possibilità di utilizzo di collegamenti ipertestuali che consentano di “navigare” agevolmente e rapidamente all’interno del testo.


Tanto premesso, nel caso sottoposto ad esame, il ricorso è stato rigettato, dal momento che nessuna indicazione al riguardo era stata offerta dal ricorrente, restando esclusa in sede di legittimità una diversa valutazione, in assenza di un obbligo per il giudice di addivenire al considerato aumento.

Assegno di invalidità maturato in regime di contribuzione internazionale: traformazione in pensione


La regola della totalizzazione, prevista dall’art. 9, par. 1, della Convenzione italo – svizzera del 14.12.62 deve ritenersi applicabile anche alla pensione di vecchiaia da trasformazione dell’assegno di invalidità. Tanto è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 3 novembre 2022, n. 32379.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva negato alla titolare di assegno di invalidità maturato in regime di contribuzione internazionale il diritto alla pensione di vecchiaia in regime autonomo anziché in regime di contribuzione internazionale, ritenendo non applicabile l’art. 1 co. 10, L. n. 222/84.
L’assegno di invalidità percepito dalla ricorrente si basava su contributi versati in parte in Italia e in parte in Svizzera e senza questi ultimi la stessa non avrebbe avuto diritto al conseguimento dell’assegno in regime autonomo.


I Gudici di legittimità preliminarmente hanno richiamato l’ art. 9, par. 1, della Convenzione italo – svizzera del 14.12.62, secondo cui, quando, in base ai soli periodi d’assicurazione e ai periodi equivalenti compiuti secondo la legislazione italiana, un assicurato non può far valere un diritto ad una prestazione per l’invalidità, la vecchiaia o i superstiti ai sensi di questa legislazione, i periodi compiuti nell’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera sono totalizzati con i periodi compiuti nell’assicurazione italiana per l’apertura del diritto alle suddette prestazioni.
La citata norma, applicabile ratione temporis, introduce, dunque, la regola della totalizzazione sia per le prestazioni di invalidità sia per quelle di vecchiaia, ove la prestazione non possa essere ottenuta in base ai soli periodi d’assicurazione compiuti secondo la legge italiana.


Ebbene, il diritto alla pensione, nel caso di specie, non era attribuito alla ricorrente per effetto della legge italiana, e in particolare in base al solo art. 1, co. 10 L. n. 222/84; la legge italiana, difatti, considera quale presupposto del diritto alla pensione, oltre alla contribuzione figurativa, il diritto all’assegno di invalidità e quest’ultimo non era sorto in base alla sola legge italiana, non avendo il periodo lavorato in Italia fatto maturare la necessaria contribuzione.
Sulla base di tali presupposti, la Cassazione ha evidenziato che la regola di totalizzazione richiamata deve ritenersi applicabile anche alla pensione di vecchiaia da trasformazione dell’assegno di invalidità, nel senso che non può dirsi sorto il diritto alla pensione di vecchiaia in base al periodo equivalente al periodo d’assicurazione compiuto tutto secondo la legge italiana, quando tale pensione derivi da trasformazione della prestazione di invalidità e il diritto a tale prestazione non poteva essere fatto valere in base ai soli periodi di assicurazione compiuti secondo la legge italiana.
 


Invalidità civile: sospensione per assenza a visita


L’Inps rende noto il rilascio, nella procedura “Accertamenti Ispettorato Tecnico Medico Legale”, della funzionalità per la gestione automatizzata dei soggetti convocati a visita che risultino assenti (Messaggio 8 novembre 2022, n. 4029).


 


Qualora il soggetto regolarmente convocato a visita di verifica straordinaria ITML non si presenti, è prevista la possibilità di inserire manualmente, a cura dell’operatore sanitario o del medico, la sospensione per assenza a visita.
Nei casi in cui non venga inserita l’assenza a visita e non sia presente a sistema il verbale di visita, l’assenza sarà comunque registrata automaticamente allo scadere del terzo giorno dalla data di convocazione.
La registrazione dell’assenza a visita in procedura determina l’immediata e automatica temporanea sospensione della prestazione sul “Data Base Pensioni”.
Successivamente l’interessato riceve una comunicazione, generata in procedura ITML, con l’avviso dell’avvenuta sospensione e con l’invito a presentare, entro 90 giorni, idonea giustificazione dell’assenza.
Nell’ipotesi in cui le argomentazioni prodotte siano ritenute idonee a giustificare l’assenza, riprende l’iter di verifica con la comunicazione di una nuova data di visita medica.
Diversamente, qualora il soggetto non produca nessuna giustificazione ovvero la stessa non sia valutata idonea, allo scadere dei termini previsti si provvede alla revoca definitiva del beneficio economico dalla data di sospensione.
 


La trattenuta del contributo di solidarietà decisa autonomamente dalla Cassa di previdenza è illegittima

Esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal Legislatore. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza del 25 ottobre 2022, n. 31527.


La Corte di appello condannava la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti a restituire ad un commercialista in quiescenza il contributo di solidarietà trattenuto sul trattamento pensionistico, dichiarando illegittime le trattenute operate sulla pensione e non prescritta l’azione di restituzione soggetta al termine decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili.


La Cassa ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, lamentando, tra i motivi, la non conformità a diritto della pronuncia resa dai giudici di merito in punto di prescrizione del diritto azionato dall’assicurato, ritenuta, in particolare, erronea l’applicazione del termine decennale in luogo di quello quinquennale.


Le doglianze della Cassa sono state ritenute infondate dalla Suprema Corte che ha, in primo luogo, ribadito che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal Legislatore.


In materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati, come evidenziato dal Collegio, la prescrizione quinquennale richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato; pertanto, quando vi sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale.
Se il pensionato, come nel caso sottoposto ad esame, è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l’applicazione del medesimo, la differenza tra l’importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi pagabile e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod.civ., ma quella decennale ordinaria ex art. 2946 cod.civ..