CIPL Edilizia Artigianato Forlì-Cesena-Rimini: determinato l’EVR per l’anno 2024



Le Parti Sociali si sono incontrate per la verifica degli indicatori territoriali per la determinazione dell’EVR per l’anno 2024


Il 12 aprile 2024 si sono incontrate le Associazioni Artigiane CNA Costruzioni della Provincia di Forlì-Cesena, CNA Costruzioni della Provincia di Rimini, Confartigianato Forlì, Confartigianato Cesena, Confartigianato Rimini e le Organizzazioni Sindacali Feneal-Uil di Cesena-Forlì, Feneal-Uil di Rimini, Filca-Cisl della Romagna, Fillea-Cgil di Forlì Cesena, Fillea-Cgil di Rimini per la verifica degli Indicatori Territoriali per la determinazione dell’EVR di competenza dell’anno 2024.
Dall’analisi dei dati del triennio 2021-2023 con il triennio 2020-2022 è emerso che i 5 parametri da esaminare sono risultati tutti positivi e che pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL e dal contratto interprovinciale 23 febbraio 2023, per quanto di competenza dell’anno 2024, l’EVR territoriale sarà riconosciuto nella misura del 100% per quanto riguarda la parte di “Indicatori Territoriali” (ogni indicatore ha un peso ponderale del 20%).
Successivamente alla comunicazione dell’avvenuto raggiungimento del parametro territoriale che la Cassa Edile Cedaiier effettuerà alle imprese iscritte ed ai rispettivi Uffici Paghe, ogni Azienda procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:
– ore ordinarie denunciate alla Cedaiier (per le imprese con solo “impiegati”: ore lavorate)
– volume d’affari ai fini IVA. 
L’impresa procederà al confronto dei parametri dell’ultimo triennio aziendale con il precedente triennio di riferimento, secondo le modalità indicate nell’Accordo 23 febbraio 2023;
– con 2 parametri aziendali positivi o invariati, rispetto al triennio precedente, l’EVR sarà erogato al 100% (misura stabilita a livello territoriale);
– con 2 parametri aziendali negativi, l’EVR non sarà erogato;
– con 1 parametro aziendale negativo o invariato ed uno negativo, l’EVR sarà erogato al 50% (ovvero 50% della misura stabilita a livello territoriale).
Per i gli apprendisti, l’importo annuale di EVR sarà riproporzionato applicando l’aliquota dell’85% di quello risultante per i lavoratori qualificati. Per i lavoratori “part-time”, l’importo annuale di EVR sarà invece riproporzionato in base al relativo orario di lavoro contrattuale.
Di seguito la tabella contenente i valori di riferimento ed il valore del premio EVR nei due casi di “verifica aziendale” con uno o due parametri positivi o nulli. 
























































Livello EVR 3,5% valore al 100%
(indicatori territoriali)
100%
(2 indicatori azien­dali positivi)
50%
(1 indicatore aziendale positivo)
1 414,67 € 414,67 € 414,67 € 207,33 €
2 484,53 € 484,53 € 484,53 € 242,27 €
Muratore 1° 511,85 € 511,85 € 511,85 € 255,92 €
3 539,16 € 539,16 € 539,16 € 269,58 €
4 580,01 € 580,01 € 580,01 € 290,01 €
5 622,04 € 622,04 € 622,04 € 311,02 €
6 746,37 € 746,37 € 746,37 € 373,19 €
7 837,25 € 837,25 € 837,25 € 418,63 €

Le imprese di nuova costituzione, ovvero quelle provenienti da altre province, per ciò che concerne i lavoratori occupati nel territorio di Forli-Cesena-Rimini, dovranno erogare l’EVR nella misura fissata a livello territoriale. Successivamente, fino al raggiungimento dell’indicatore temporale del triennio, la valutazione degli indicatori aziendali sarà effettuata anno su anno e biennio su biennio sulla base di quelli utilizzabili pieni (azienda presente dal marzo 2021 andrà verificata, a marzo 2024, in riferimento ad anno su anno). 

CIGS per le imprese di interesse strategico: le disposizioni

Illustrati i contenuti del D.L. n 4/2024 con le misure di sostegno ai dipendenti e in favore dei lavoratori dell’indotto (INPS, circolare 6 maggio 2024, n. 62).

L’INPS ha riepilogato i contenuti delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) in favore dei dipendenti di imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, nonché la misura di sostegno al reddito in favore dei lavoratori delle imprese dell’indotto dei medesimi stabilimenti previste dal D.L. n. 4/2024, fornendo anche le relative istruzioni operative. In particolare, le realtà produttive in questione sono costituite da imprese che hanno in corso processi di riorganizzazione non ancora completati per la loro complessità.

Infatti, il comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge in argomento prevede la possibilità che – nelle ipotesi in cui, per le menzionate imprese, sia stata disposta l’amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività di impresa – i trattamenti  di CIGS, già autorizzati o in corso di autorizzazione, possano proseguire nel corso del 2024, senza soluzione di continuità.

Va precisato, comunque, che a tali misure, possono ricorrere le imprese che congiuntamente:

– gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e per le quali, ricorrendone i presupposti, sia disposta l’amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’esercizio di impresa;

– siano già state autorizzate – o abbiano proposto apposita istanza al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la cui istruttoria è in corso di definizione – al trattamento di CIGS ai sensi dell’articolo 1, commi 175 e 176 della Legge di bilancio 2024, in relazione a programmi di riorganizzazione aziendale non ancora completati in ragione della loro complessità.   

Le istruzioni procedurali

L’INPS segnala che in “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: “168 – Proroga CIGS imprese int. strateg. con piani riorg. non complet.(art.1 c.175 l.213/23;art.3 DL.4/24)”.  

Istruzioni Uniemens

Nel caso in cui il decreto ministeriale di concessione del trattamento di CIGS in commento preveda il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, i datori di lavoro devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità (circolare n. 62/2021 e con i successivi messaggi n. 2519/2022, n. 2743/2022 e n. 2902/2022).

L’INPS rammenta che, in forza di quanto disposto dal comma 5-bis dell’articolo 7 del D.Lgs n. 148/2015, in caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio, relative agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi dell’articolo 3 del D.L. n. 4/2024, i datori di lavoro devono operare come segue: successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>, devono valorizzare il nuovo codice causale “L146”, avente il significato di “Conguaglio CIGS in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico DL n.4/2024”.

Le imprese sono tenute a effettuare il conguaglio delle prestazioni anticipate ai propri dipendenti, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata del provvedimento di concessione o dalla data del provvedimento medesimo, se successivo (articolo 7 del D.Lgs n. 148/2015).

Infine, l’Istituto ricorda che il suddetto termine di decadenza si applica anche qualora la denuncia UniEmens generi un saldo a credito del datore di lavoro.

 

Lavoratori dell’indotto

L’articolo 2-quinquies del D.L. n. 4/2024 prevede che possono richiedere la misura di sostegno di cui trattasi i datori di lavoro che, congiuntamente:

– appartengono al settore privato;

– forniscono beni e servizi (indotto) alle grandi imprese che gestiscono almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale;

– sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa da parte delle imprese committenti.

In merito ai termini di presentazione delle istanze, al fine di contemperare le esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori, le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. In considerazione, tuttavia, della fondamentale rilevanza che assume la sottoscrizione in sede ministeriale dell’accordo quadro, l’INPS evidenzia che la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa non può, in ogni caso, essere anteriore al giorno successivo a quello di stipula del medesimo accordo.

Infine, la circolare in commento include le modalità e i termini di invio delle domande, nonché le istruzioni procedurali e le modalità operative anche per i lavoratori dell’indotto.

 

Prestazioni di malattia, maternità/paternità e tubercolosi: retribuzioni giornaliere 2024

L’INPS comunica la misura, per l’anno 2024, del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (INPS, circolare 6 maggio 2024, n. 61). 

Gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi tengono conto della variazione percentuale, comunicata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per l’anno 2023.

 

Nella circolare in commento, pertanto, vengono indicati, con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2024, gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate le prestazioni economiche di cui trattasi, a seconda delle diverse categorie di lavoratori interessati.

 

Lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto

 

Per tale categoria di lavoratori, i trattamenti economici previdenziali in argomento vanno liquidati sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2024, a 56,87 euro.

 

Lavoratori agricoli a tempo determinato – coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali

 

Il minimale di legge da tenere in considerazione per i lavoratori agricoli a tempo determinato è di 50,59 euro.

 

Il suddetto importo si applica anche per l’indennità di maternità/paternità nonché per l’indennità per congedo parentale in favore dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2024 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2023.

 

Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari

 

Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell’anno 2024, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:

 

– 8,33 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 9,40 euro;

– 9,40 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,40 euro e fino a 11,45 euro;

– 11,45 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 11,45 euro;

– 6,06 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

 

Artigiani, commercianti e pescatori

 

Per l’indennità di maternità/paternità e quella di congedo parentale, devono essere applicati i seguenti importi:

 

– Artigiani: 56,87 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2024 per la qualifica di impiegato dell’artigianato, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2024.

 

– Commercianti: 56,87 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2024 per la qualifica di impiegato del commercio, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2024.

 

– Pescatori: 31,60 euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l’anno 2024 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla Legge n. 250/1958, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2024.

 

Inoltre, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’importo reddituale di riferimento per il diritto agli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità è pari, per il 2024, a 8.972,04 euro.

 

Infine, l’INPS riporta gli importi da prendere a riferimento nell’anno 2024 per le prestazioni di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale, da erogare ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, nonché l’ammontare dell’assegno di maternità di base concesso dai Comuni ed erogato dall’INPS e quello di maternità per lavori atipici e discontinui (cosiddetto assegno di maternità dello Stato) concesso ed erogato dall’INPS. Vengono, altresì, indicati i limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001, e gli importi massimi per l’anno 2024 ai fini dell’indennità economica e dell’accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.

 

CIPL Guardie Campestri Bari: sottoscritto l’accordo definivo per il rinnovo

Raggiunta l’intesa tra i sindacati e la Federazione dei Consorzi di Vigilanza Campestre 

Le Parti sociali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil Bari Bat e la Federazione dei Consorzi di Vigilanza Campestre, il 2 maggio 2024 hanno sottoscritto il testo definitivo per il rinnovo del CIPL che interessa i lavoratori e le lavoratrici del Settore.
Dal punto di vista del salario, è stato riconosciuto a tutti livelli un incremento economico pari al 7%, erogato in due tranche così suddivise:
3% dal 1° giugno 2024;
4% dal 1° dicembre 2024.
Inoltre, si prevede una indennità di vacanza contrattuale di 250,00 euro che sarà versata, in due quote, nella mensilità di maggio 2024 (nella misura a pari a 100,00 euro) e il saldo entro il mese di dicembre 2024.
Gli ulteriori aumenti trattati riguardano: l’indennità di reperibilità giornaliera, i periodi di comporto in caso di malattia ed infortunio, i massimali sulle polizze assicurative contro gli eventi morte o inabilità permanente.

CCNL Telecomunicazioni: riunione dei sindacati

A seguito della disdetta da parte delle aziende aderenti ad Assocontact i sindacati richiedono un incontro al Ministro del Lavoro 

Nei giorni scorsi Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil si sono incontrate con l’obiettivo di deliberare su eventuali iniziative a seguito della disdetta dal CCNL delle Telecomunicazioni da parte di aziende aderenti ad Assocontact,
Di seguito gli argomenti trattati. 
Richiesta di incontro ad Asstel
E’ necessario richiedere un incontro con l’associazione datoriale del CCNL delle Telecomunicazioni, considerato che diverse aziende svolgono attività per importanti committenti aderenti a Confindustria del settore TLC.
Richiesta incontro al Ministro del Lavoro
I sindacati chiedono un incontro con il Ministro del Lavoro per rendere il CCNL delle Telecomunicazioni il contratto di riferimento per l’attività di contact center.
Istituzione cabina di monitoraggio
Valutare l’opportunità di sottoscrivere accordi con aziende che hanno comunicato la disdetta del CCNL.
Coinvolgimento delle confederazioni
Previsto il coinvolgimento delle Segreterie nazionali al fine di comunicare la disdetta di Assocontact per ragioni legate ai costi eccessivi.
Azioni di lotta e percorso di mobilitazione
Previste delle assemblee e mobilitazioni oltre ad ore di sciopero nelle aziende interessate