Nuovi livelli reddituali per l’Assegno per il nucleo familiare

L’INPS comunica i nuovi livelli di reddito per la corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare relativamente al periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 (INPS, circolare 15 maggio 2024, n. 65).

A seguito dell’abrogazione, dal 1° marzo 2022, dell’Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti.

 

Nella circolare in commento, l’INPS rende noti i nuovi livelli reddituali rivalutati in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), calcolata dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’Assegno e l’anno immediatamente precedente. Tale variazione, tra l’anno 2023 e l’anno 2022, è risultata pari a + 5,4%.

 

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati con il predetto indice i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025.

 

Alla circolare sono allegate le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, alle diverse tipologie di nuclei familiari

 

In caso di nuclei composti da più di 12 componenti, l’importo dell’assegno previsto alla colonna della prima tabella va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di 67,95 euro per ogni componente oltre il settimo.

 

L’INPS ricorda che gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Ebat Foggia: “assegno di maternità una tantum” per l’anno 2024

C’è tempo fino al 28 giugno per la presentazione delle domande al Patronato, a mezzo pec o a mano presso gli uffici

Il Comitato di Gestione della CIALA-EBAT, l’Ente Bilaterale Agricolo della Provincia di Foggia e dei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, ha deliberato l’assegnazione per l’anno 2024 di un “assegno di maternità una tantum”, a favore dei genitori (lavoratrici/lavoratori agricoli) di figli nati nell’anno 2023, ovvero di tutori esercenti la potestà genitoriale di nati nell’anno 2023, assunti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato e residenti nella provincia di Foggia e nei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli.
A disposizione dei beneficiari sono previste risorse finanziarie pari a trentamila euro. Qualora l’importo dei buoni richiesti dovesse superare la disponibilità delle risorse finanziarie, verrà utilizzata come strumento di selezione la data di ricezione delle domande, come risultante dal relativo numero di protocollo. Il numero di protocollo sarà assegnato in base all’orario di acquisizione della domanda presentata a mano ovvero in base all’orario di arrivo della PEC. L’importo unitario dell’assegno è di 500,00 euro.
Possono presentare la domanda tutte le lavoratrici e/o lavoratori, occupati nelle imprese agricole della provincia di Foggia e nei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli che applicano il contratto provinciale di lavoro e sono in regola con i versamenti dei contributi CIALA-EBAT. I richiedenti dovranno risultare iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratoti agricoli OTI ed OTD della provincia di Foggia, con almeno 51 giornate nell’anno 2023. Per i residenti fuori dalla provincia di competenza della Cassa ma regolarmente occupati nelle imprese di cui sopra, valgono gli stessi diritti, a condizione che dichiarino di non aver richiesto identico contributo ad altra Cassa. 
I richiedenti, a seguito della compilazione della domanda, dovranno allegare la seguente documentazione:
– copia del documento di riconoscimento;
– copia buste paga dei rapporti di lavoro relativi all’anno 2023, o copie modelli UNILAV anno 2023 o CU 2024;
– copia del Prospetto di liquidazione dell’Indennità di maternità dell’INPS o Certificato di esistenza in vita dei nuovi nati;
– attestazione ISEE 2024 con un valore non superiore ad euro 20.000;
– prospetti riepilogativi F24 dell’INPS e le quietanze di pagamento (per i Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli);
– autocertificazione stato di famiglia rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000;
– attestazione coordinate bancarie del richiedente.
Le domande, da presentare tramite Patronato a mezzo pec o a mano presso gli uffici, devono essere acquisite al protocollo dell’Ente dal 6 maggio 2024 alle ore 12:30 del 28 giugno 2024.

Appalti in luoghi confinati e organi di certificazione dei contratti

Forniti chiarimenti in materia di competenza territoriale (INL, nota 8 maggio 2024, n. 859).

L’Ispettorato nazionale del lavoro è intervenuto sul tema della certificazione degli appalti in luoghi confinati e negli ambienti sospetti di inquinamento (DPR n. 177/2011), evidenziando innanzitutto che per quanto concerne la competenza territoriale degli organi abilitati alla certificazione la disciplina di riferimento è contenuta nel Titolo VIII – Capo I del D.Lgs. n. 276/2003 e, in particolare negli articoli 76 e 77, nonché nel D.M. 21 luglio 2004, all’interno del quale si fa espresso rinvio al regolamento interno adottato dalla singola Commissione all’atto della costituzione. 

In effetti, la previsione contenuta nel citato articolo 76 del D.Lgs. n. 276/2003, in forza del quale “le parti stesse devono rivolgersi alla Commissione nella cui circoscrizione si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore”, trova applicazione esclusivamente nell’ipotesi in cui si intenda dare avvio alla procedura di certificazione presso le commissioni di cui all’articolo 76, comma 1, lettera b) e, pertanto, esclusivamente laddove ci si rivolga alle commissioni abilitate alla certificazione istituite presso gli Ispettorati territoriali del lavoro e le Province.

Invece, nell’eventualità si tratti di una fattispecie ricompresa nell’articolo 76, comma 1, lettera c-ter) (caso al quale si riferisce concretamente la nota in commento) l’ambito di competenza territoriale resta definito nel regolamento interno della relativa Commissione.

Infine, in riferimento all’attività di indagine della Commissione di certificazione, ferma restando l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’INL ritiene possibile richiedere anche a campione, in relazione alla verifica relativa all’applicazione del CCNL, l’eventuale documentazione di supporto: ad esempio il LUL o i prospetti paga nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali

 

 

CCNL Scuole Private (Filins – Confsal): sottoscritto l’accordo integrativo

Con l’accordo integrativo previsti nuovi riconoscimenti economici

Il 3 maggio scorso, Filins e Ugl-Scuola hanno sottoscritto l’accordo integrativo del CCNL per i lavoratori del comparto scuole private laiche. A tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia di accordo individuale sottoscritto, sono riconosciuti nuovi importi economici per le attività previste dall’ordinamento scolastico, per le quali non era prevista una specifica retribuzione. Gli importi sono da considerarsi al lordo di ogni ordine fiscale, previdenziale e assicurativo e sono erogati annualmente ed in maniera non frazionabile:
100,00 euro per il Coordinatore di più classi della Scuola primaria dell’infanzia;
80,00 euro per il Coordinatore di classe della Scuola Secondaria di I e II grado; 
100,00 euro per il Coordinatore di più classi del medesimo corso della Scuola Secondaria di I e II grado;
1.100 euro per il Coordinatore di Istituto e per il rapporti con il Coordinatore della attività didattiche. La suddetta cifra è frazionata in due tranche di pari importo. Il compenso intero è erogato solo a coloro i quali mantengono l’incarico nell’anno scolastico per almeno il 66% dei giorni di scuola, secondo quanto previsto dal calendario regionale. 
Le figure vengono individuate dal Collegio dei docenti o dal Consiglio d’Istituto ed è esclusa ogni interferenza da parte del datore di lavoro. Inoltre, le nomine vengono comunicate dall’organo collegiale al datore di lavoro per l’erogazione delle relative competenze economiche. Il contratto scade il 31 agosto 2026. 

INAIL: aggiornate le diarie per gli assicurati inviati fuori residenza

Dal 1° giugno 2024 si applicheranno i nuovi importi alle diarie giornaliere che spettano agli assicurati inviati fuori residenza presso gli uffici dell’INAIL per accertamenti medico-legali e amministrativi o per finalità terapeutiche (INAIL, circolare 13 maggio 2024, n. 11). 

Gli importi della diaria giornaliera da corrispondere agli assicurati invitati fuori residenza presso gli Uffici dell’Istituto per accertamenti medico-legali e amministrativi o per finalità terapeutiche, sono stati adeguati all’attuale costo della vita: lo comunica l’INAIL nella circolare in commento, in cui vengono riportati anche i nuovi importi, variabili, tra l’altro, in base alla durata dell’assenza.

 

L’aggiornamento tiene conto dell’indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra la media annua del 2023 e quella del 2022, pari a 5,4%.

 

Pertanto, gli importi aggiornati, dovuti a decorrere dal 1° giugno 2024, sono così fissati:

 

8,91 euro per assenza della durata di 4 ore e che obblighi a consumare un pasto fuori residenza (importo precedente, 8,45 euro);

 

17,85 euro per assenza di una intera giornata senza pernottamento (importo precedente, 16,94 euro);

 

34,82 euro per assenza di una intera giornata con pernottamento (importo precedente, 33,04 euro).

 

Infine, l’INAIL fornisce alcune istruzioni operative al riguardo, precisando che le tabelle presenti nella procedura Graiweb Prestazioni sono in corso di aggiornamento da parte della Direzione centrale per l’organizzazione digitale mediante inserimento dei nuovi importi. 

 

In allegato alla circolare in commento è riportata la Delibera del Consiglio di amministrazione INAIL dell’8 maggio 2024 (n. 7/2024) con cui è stato adottato l’aggiornamento.