CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: secondo incontro al Ministero

Mancato accordo sulle proposte economiche di Uneba 

Lo scorso 21 maggio si è tenuto il secondo incontro con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo alla procedura di raffreddamento conseguente allo stato di agitazione proclamato da Fp-Cigl, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Fisascat-Cisl e Uiltucs nell’ambito della trattativa per il rinnovo del CCNL applicabile al personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo Uneba.
Durante l’incontro, dal punto di vista economico, Uneba si è dichiarata disponibile a discutere su un aumento non superiore al 50% dell’indice IPCA per il periodo 2020/2025, per quanto riguarda il restante 50% invece è subordinato all’intervento della Conferenza Stato-Regioni.
Le OO.SS. hanno considerato non accettabile tale condizione, in quanto all’aumento del 50% dovrebbero rientrare i costi relativi alla parte normativa e pertanto alla luce di tali detrazioni l’aumento sarebbe notevolmente inferiore rispetto a quello richiesto. 
Alla luce dell’opposizione dei sindacati, Uneba ha nuovamente proposto un congelamento della procedura ministeriale a fronte di  un acconto di 50,00 euro lordi (3400 euro netti) a titolo di futuri aumenti contrattuali, la riduzione di Rol ed il congelamento degli scatti. normativi.
A fronte dell’esito negativo della procedura di conciliazione presso il Ministero del Lavoro, i sindacati sono, pertanto, intenzionati ad intraprendere nuove iniziative.

CCNL Alimentari Industria: sottoscritto l’accordo per gli addetti del settore Margarina e Olio



Previsti incrementi sui minimi e sull’indennità per mancata contrattazione


Lo scorso 16 maggio è stato sottoscritto da Assitol-Associazione Italiana dell’Industria Olearia e da Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil il rinnovo delle “Disposizioni specifiche per gli Addetti all’Industria Olearia e Margariniera” del CCNL Alimentari Industria.
Minimi retributivi
Di seguito i nuovi minimi.




































































Livello Aumenti
dal 1°dicembre 2023
Minimi
dal 1°dicembre 2023
Aumenti
dal 1° settembre24
Minimi
dal 1°settembre 2024
1 31,45 2369,61 55,04 2424,65
2 29,27 2206,44 51,23 2257,67
3 26,38 1987,27 46,16 2033,43
4 23,33 1755,01 40,83 1795,84
5 21,30 1605,26 37,28 1642,54
6 19,71 1482,69 34,49 1517,18
7 17,97 1353,45 31,45 1384,90
8 16,96 1277,69 29,67 1307,36
9 15,94 1201,11 27,90 1229,01
10 14,49 1091,15 25,36 1116,51

























































































Livello Aumenti
dal 1°gennaio 2025
Minimi
dal
1°gennaio 2025
Aumenti
dal 1°gennaio 2026
Minimi
dal
1°gennaio 2026
Aumenti
dal 1°gennaio 2027
Minimi
dal 1°gennaio 2027
1 94,35 2519,00 94,35 2613,35 61,33 2674,68
2 87,83 2345,50 87,83 2433,33 57,09 2490,42
3 79,13 2112,56 79,13 2191,69 51,43 2243,12
4 70,00 1865,84 70,00 1935,84 45,50 1981,34
5 63,91 1706,45 63,91 1770,36 41,54 1811,90
6 59,13 1576,31 59,13 1635,44 38,43 1673,87
7 53,91 1438,81 53,91 1492,72 35,04 1527,76
8 50,87 1358,23 50,87 1409,10 33,06 1442,16
9 47,83 1276,84 47,83 1324,67 31,09 1355,76
10 43,48 1159,99 43,48 1203,47 28,26 1231,73

Incremento Aggiuntivo della Retribuzione
L’IAR determinato sul valore parametrale 138 è corrisposto in due tranche:
– 55,00 euro a decorrere dal 1° dicembre 2023;
– 11,00 euro a decorrere dal 1° settembre 2027.
Tale voce non è assorbibile ed incide esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e TFR.
Di seguito i nuovi importi.








































































Livello IAR

al 30 Novembre2023

Aumenti
dal 1°dicembre 2023
 IAR
dal 1°dicembre 2023
Aumenti
dal 1° settembre2027
 IAR dal 1° settembre20/27
1 55,04 86,49 141,53 17,30 158,83
2 51,23 80,51 131,74 16,10 147,84
3 46,16 72,54 118,70 14,51 133,21
4 40,83 64,17 105,00 12,83 117,83
5 37,28 58,59 95,87 11,72 107,59
6 34,49 54,20 88,69 10,84 99,53
7 31,45 49,42 80,87 9,88 90,75
8 29,67 46,63 76,30 9,33 85,63
9 27,90 43,84 71,74 8,77 80,51

Trattamento mancata contrattazione di secondo livello
Previsto un incremento a decorrere dal 1° gennaio 2027.






































Livello Aumenti dal

1° gennaio 2027

Trattamento mancata contrattazione

di II livello 1° gennaio 2027

1 23,59 70,76
2 21,96 65,87
3 19,78 59,35
4 17,50 52,50
5 15,98 47,94
6 14,78 44,35
7 13,48 40,44
8 12,72 38,15

Preavviso di licenziamento e dimissioni
Le Parti si impegnano in fase di stesura definitiva le tabelle relative al preavviso di licenziamento e dimissioni, sulla base del rinnovo del 1°marzo 2024

CCNL Giocattoli Industria: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Introdotti aumenti retributivi, elemento di garanzia retributiva, maggiorazioni, permessi ed eliminazione del 1° livello

Il 22 maggio scorso, le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno reso noto, mediante comunicato stampa, la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo relativa al CCNL Giocattoli Industria, avvenuta alla presenza dell’associazione datoriale di categoria Assogiocattoli. Il contratto, scaduto il 31 dicembre scorso, riguarda i lavoratori dipendenti dell’industria dei giocattoli. Nelle prossime settimane sono previste le riunioni delle assemblee dei lavoratori per la consultazione circa l’ipotesi. 
Da un punto di vista retributivo, l’intesa prevede un aumento complessivo (Tec) di 196,00 euro. Sui minimi (Tem) l’incremento salariale previsto è di 182,00 euro al 3° livello ed è suddiviso in:
55,00 euro da giugno 2024;
55,00 euro da settembre 2024;
72,00 euro da settembre 2025.
Il montante contributivo complessivo è di 3.652,00 euro. Inoltre, a partire dal 2024 per le lavoratrici ed i lavoratori le cui aziende non applicano la contrattazione di 2° livello, l’elemento di garanzia retributiva è elevato a 300,00 euro annui. Viene precisato anche che entro dicembre 2024 è prevista l’eliminazione del 1° livello di inquadramento.
Per quel che riguarda il welfare contrattuale è previsto un incremento di 3,00 euro sull’assistenza sanitaria integrativa Sanimoda, e il contributo mensile a carico delle aziende sale a 15,00 euro con l’accesso al pacchetto Premium per tutti i lavoratori del settore. Per il fondo di previdenza complementare Previmoda è previsto un incremento dello 0,30% a carico delle imprese. L’importo pari a 2,00 euro è per il welfare sanitario destinato alle coperture assicurative per la non autosufficienza. 
Dal punto di vista normativo, la maggiorazione per i lavoratori turnisti aumenta del 100%, passando da 1,1% a 2,2%. Sull’attivazione degli accordi di flessibilità le percentuali di maggiorazione aumentano dal 13% al 15% per i periodi dal lunedì al venerdì e dal 18% al 20% il sabato. Sono state introdotte anche molte novità in materia di:
– permessi per donazione sangue;
– esclusione delle terapie salvavita dal computo del periodo di comporto per il mantenimento del posto di lavoro;
– aumento da 8 a 12 settimane dei periodi di aspettativa non retribuita per malattie a lungo termine;
– introduzione di 1 mese di aspettativa per chi avvia la fecondazione assistita. 
Sulla conciliazione vita/lavoro sono previsti:
– 2 mesi aggiuntivi di congedo parentale all’80% della retribuzione anche dal 2025;
– 2 giorni di congedo di paternità obbligatoria in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente;
– aumento della percentuale di accesso all’orario part-time dall’8% al 10%.
Sono state introdotte anche 8 ore di formazione continua per i dipendenti del settore e l’ampliamento dei permessi studio ai corsi universitari. È previsto 1 mese di congedo retribuito aggiuntivo a quanto indicato nella normativa per le vittime di violenza di genere. Viene regolamentato anche lo smart working.

Metasalute: modalità di destinazione al Fondo dell’importo previsto dai Flexible Benefits

A seguito della richiesta di adesione, l’azienda provvederà ad attivare un’offerta sanitaria aggiuntiva rispetto al piano sanitario annuale già attivo in azienda

Il Fondo Metasalute ha comunicato a tutti gli iscritti che in applicazione delle disposizioni contrattuali previste dal CCNL Metalmeccanica Industria e Installazione di Impianti e dal CCNL del settore Orafo e Argentiero attualmente vigenti, i lavoratori iscritti al Fondo potranno scegliere di destinare a Metasalute l’importo previsto dal Flexible Benefit

I lavoratori iscritti al Fondo, con qualsiasi piano (Base, MS1, MS2, MS3, MS4), interessati a destinare le quote di welfare a Metasalute, dovranno informare la propria azienda con anticipo rispetto alla chiusura della finestra prevista per il 31 maggio. A seguito della richiesta di adesione, l’azienda provvederà ad attivare un’offerta sanitaria aggiuntiva rispetto al piano sanitario annuale già attivo in azienda, tramite un’apposita procedura disponibile dal 21 al 31 maggio 2024 (incluso) all’interno dell’Area Riservata Azienda, procedendo al pagamento del MAV Flexible Benefit entro il 31 maggio.
Il Fondo precisa che l’offerta potrà essere attivata per il solo lavoratore caponucleo e avrà decorrenza dal 1° giugno 2024 al 31 maggio 2025, salvo cessazione del rapporto di lavoro o decadenza del diritto alle prestazioni di cui all’art. 12 del Regolamento.

Contributi giornalisti: rettifica codici di esposizione nell’Uniemens

L’INPS invita i datori di lavoro che hanno utilizzato codici errati a regolarizzare l’esposizione dei lavoratori titolari di rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico sul flusso Uniemens (INPS, messaggio 23 maggio 2024, n. 1976).

In merito agli obblighi contributivi relativi ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, l’INPS, con la circolare n. 82/2022, aveva dato precise indicazioni sulla corretta esposizione di tali lavoratori sul flusso Uniemens, istituendo anche nuovi codici.

 

Infatti, come noto, in virtù del trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, a decorrere dal periodo di competenza di luglio 2022 i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica sono iscritti:

 

al FPLD, Gestione contabile separata se alla data del 30 giugno 2022 il rapporto di lavoro sia proseguito senza soluzione di continuità e il lavoratore risulti titolare di posizione assicurativa presso la gestione sostitutiva INPGI (Tipo Lavoratore “G2”, “G4” e “G6”);

 

alla Gestione ordinaria del FPLD se assunti dopo il 30 giugno 2022 o, se già titolari di posizione assicurativa presso la gestione sostitutiva INPGI alla medesima data, cessino il rapporto di lavoro in essere e ne instaurino uno nuovo (Tipo Lavoratore “G3”, “G5” e “G7”).

 

L’INPS ha rilevato la presenza di errori nelle modalità di esposizione dei lavoratori in questione sul flusso Uniemens, in quanto è emerso che diversi datori di lavoro, dal 1° luglio 2022, hanno esposto erroneamente nei flussi Uniemens i giornalisti che, alla data del 30 giugno 2022, risultavano iscritti alla gestione sostitutiva INPGI, con il codice > Tipo Lavoratore > “G3”, “G5” e “G7” (FPLD) in luogo, rispettivamente, dei codici corretti “G2”, “G4” e “G6” (Giornalisti iscritti al FPLD, Gestione contabile separata).

 

Pertanto, nel messaggio in oggetto, l’Istituto informa che, ai fini della corretta alimentazione della posizione assicurativa del lavoratore, e del conseguente corretto calcolo della prestazione pensionistica, verranno inviati ai datori di lavoro interessati, con opportuna comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) e tramite “Comunicazione bidirezionale”, i codici fiscali dei lavoratori e le relative competenze errate, come sopra individuati, affinché si proceda alla rettifica e all’invio del flusso Uniemens di variazione con l’inserimento del codice corretto.