Ebav Veneto: borsa di studio per i figli di lavoratori dipendenti

Entro fine mese le domande per usufruire del contributo D22

Entro il 31 maggio, i lavoratori dipendenti possono consegnare la domanda di contributo, agli Sportelli Ebav presso le OO.SS., qualora i figli abbiano frequentato, nell’anno scolastico o accademico 2022/2023:
– scuola secondaria di secondo grado;
-Istituti Tecnici Superiori: Biennio di specializzazione post-diploma;
– Università. 
Pertanto, agli studenti verrà erogato il contributo, con cadenza annuale e per tutta la durata del ciclo scolastico, nel caso in cui ottengano una votazione annua media pari a 7/10 o 70/100 ovvero, nell’ipotesi di frequenza universitaria, il conseguimento di almeno il 50% dei crediti formativi previsti per l’anno accademico. In tal caso, è necessaria l’idonea documentazione a sostegno. 
Per il Settore Tessile,  Alimentaristi e Ceramica, l’importo del contributo annuale è di 250,00 euro per i figli frequentanti gli Istituti Superiori o ITS e di 500,00 euro per quelli che frequentano l’università.
Per il Settore Imprese pulizie, tali importi sono previsti rispettivamente nella misura di 350,00 euro e 700,00 euro e per il Settore Trasporto merci,  500,00 euro e 1000,00 euro. 

Piano nuove competenze: pubblicate le modifiche

In Gazzetta Ufficiale l’apposito decreto ministeriale con le integrazioni ai percorsi formativi (D.M. 30 marzo 2024).

Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante il Piano nuove competenze-transizioni (D.M. 30 marzo 2024) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio scorso. Il provvedimento aggiorna e integra l’allegato A – Piano nuove competenze del D.M. 14 dicembre 2021.

Il raccordo con il Piano nuove competenze

In particolare, il D.M. 30 marzo 2024 apporta modifiche ai livelli essenziali delle prestazioni del Piano nuove competenze (PNC), prevedendo che nello specifico del Programma GOL, possono essere previsti percorsi formativi per tutti i beneficiari (pagina 38, paragrafo 8. I livelli essenziali delle prestazioni del PNC).

In precedenza, infatti, il programma GOL stabiliva, invece, percorsi formativi per i beneficiari ad eccezione che per coloro che fossero più vicini al mercato del lavoro, i quali, sulla base dell’assesment, venivano inseriti nel primo percorso di reinserimento lavorativo.

Inoltre, in aggiunta o in alternativa ai percorsi di aggiornamento e ai percorsi di riqualificazione previsti, il decreto ministeriale in commento stabilisce anche che possono essere svolti percorsi formativi on the job come alternanza, tirocini extracurriculari e formazione interna, in coerenza con gli standard definiti dalla circolare ANPAL n. 1/2022 (pagina 40, paragrafo 8. I livelli essenziali delle prestazioni del PNC).

 

 

 

Ebt Cosenza: firmato l’accordo per il lavoro stagionale

Sottoscritto l’accordo che garantisce la gestione dei picchi di stagionalità

L’Ente bilaterale del terziario di Cosenza ha reso nota la firma dell’accordo, che ha validità fino al 30 aprile 2025, per quel che concerne i picchi di lavoro stagionale. L’accordo richiama quanto indicato all’art.75 del CCNL Terziario-Distribuzione e Servizi. L’accordo, stipulato il  20 maggio scorso da Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Cosenza, Filcams-Cgil della provincia di Cosenza e della sezione Pollino-Sibaritide-Tirreno, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil della provincia di Cosenza ha l’obiettivo di prevedere delle deroghe ad alcuni aspetti della disciplina ordinaria del contratto, al fine di gestire i maggiori flussi di lavoro: dalla durata del contratto a tempo determinato, al numero complessivo dei contratti a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato, agli intervalli previsti per le assunzioni stop & go, alle causali delle proroghe e dei rinnovi. All’interno dell’accordo viene precisato anche che i datori di lavoro con un organico inferiore alle 15 unità che non esercitano attività stagionale ma necessitano comunque di gestire dal 15 giugno al 30 settembre e dal 1° dicembre al 28 febbraio, oltre che dal lunedì che precede la Pasqua alla domenica successiva, possono concludere contratti a tempo determinato senza i limiti previsti dalla legge. Mentre, le aziende che intendono avvalersi delle deroghe stabilite all’interno dell’accordo devono comunicare all’Ente bilaterale del terziario della provincia di Cosenza il numero dei contratti che sono stati conclusi, la durata e la qualifica di assunzione per consentire di effettuare un monitoraggio dell’applicazione dello stesso. 

CCNL Riscossione: apertura sportello online

Dal 1° luglio 2024 la prestazione lavorativa potrà essere svolta in modalità “sportello da remoto”

Il 22 maggio 2024 le OO.SS. Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin, con  Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno sottoscritto gli accordi per la regolamentazione dello sportello online, della flessibilità in ingresso e degli orari di sportello. 
Invero, dal 1° luglio 2024, l’attività lavorativa potrà essere effettuata presso la residenza o il domicilio dei dipendenti, attraverso la modalità c.d. “da remoto”. In tal caso verrà erogato il buono pasto e riconosciuta un’indennità dal valore di 44,00 euro. L’orario di lavoro rimane quello fissato dalle 8.00 alle 16.00 e l’orario di sportello è previsto dalle 8.30 alle 14.50, con slot da 20 minuti e pausa pranzo di 30 minuti. 
Inoltre, in attesa di nuova regolamentazione in materia, viene confermata la flessibilità di ingresso prevista dalle 7.30 alle 10.30 e per gli sportelli, dalle ore 7.30 alle 8.15. Per i lavoratori part-time non adibiti allo sportello, è prevista la possibilità di anticipare l’orario di ingresso fino a un massimo di 30 minuti. 
Infine, agli operatori di front Office e addetti alle informazioni presso gli sportelli con orario unico (dalle 8:15 alle 13:45), viene corrisposta una indennità mensile di 55,00 euro.

Aggiornato il Programma GOL

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha provveduto all’aggiornamento del Programma GOL, tra l’altro, estendendone l’accesso ai beneficiari dei nuovi istituti di sostegno al reddito (D.M. 30 marzo 2024).

Attraverso il decreto in commento, pubblicato sulla G.U. dello scorso 24 maggio, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è intervenuto sul Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) aggiornandolo al fine di di perseguire e raggiungere, entro dicembre 2025, gli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

 

Si segnalano, in particolare, le modifiche apportate all’Allegato A del decreto interministeriale del 5 novembre 2021 che viene integrato nella parte dedicata ai beneficiari, di cui è ampliata la platea.

 

Infatti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto, possono accedere al Programma GOL anche i beneficiari degli istituti di sostegno al reddito introdotti dal D.L. n. 48/2023, convertito nella Legge n. 85/2023, ossia i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro e dell’Assegno d’inclusione (per i membri «attivabili al lavoro» nei nuclei di beneficiari e tenuti agli obblighi di sottoscrizione del Patto di servizio con i centri per l’impiego), nonché tutti i disoccupati indipendentemente dal genere, dall’età anagrafica e dalla durata della condizione di disoccupazione.

 

Sottolineato anche il ruolo svolto dagli enti del Terzo settore, quali organismi in grado di prendere in carico beneficiari con bisogni complessi avvicinandoli al mercato del lavoro.

 

Riguardo alla sezione dell’Allegato denominata “Percorso 1: il reinserimento occupazionale”, con una modifica all’articolo 3 del D.M. n. 28/2023, recante Modifiche al Programma GOL e monitoraggio, si precisa che, considerato il ruolo della formazione professionale nell’incremento delle possibilità di reinserimento occupazionale, può essere comunque opportuno, anche per i più vicini al mercato del lavoro, un investimento sulle competenze. Deve trattarsi di percorsi formativi di breve durata e che abbiano come esito una attestazione di competenze, in coerenza con gli standard definiti dalla circolare ANPAL 5 agosto 2022, n. 1. Tali percorsi concorrono al raggiungimento degli obiettivi del Programma GOL in termini di partecipazione dei beneficiari alla formazione professionale (articolo 4).

 

L’articolo 3 del decreto in oggetto si occupa del Comitato direttivo di GOL (articolo 4 del citato D.I. 5 novembre 2021), stabilendo che lo stesso può anche riunirsi in forma ristretta, con la costituzione di gruppi di lavoro, per affrontare specifiche tematiche rilevanti per l’attuazione del programma, quali, ad esempio, la revisione e aggiornamento delle opzioni di costo semplificate in uso nel Programma GOL, nonché lo sviluppo dei sistemi informativi e delle modalità di cooperazione e interscambio dati con il sistema SIU.

 

Inoltre, a seguito della soppressione di ANPAL, si sostituisce con la locuzione “Direzione generale delle politiche attive per il lavoro” la parola ANPAL ovunque riportata nel D.I. 5 novembre 2021 e nel relativo Allegato A, e con “Sviluppo lavoro Italia S.p.a.”, la precedente locuzione “ANPAL Servizi S.p.a.”