Somministrazione, appalto e distacco illeciti, il regime sanzionatorio

Fornite le indicazioni operative in materia di esercizio non autorizzato (INL, nota 18 giugno 2024, n. 1091).

L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni stabilite dall’articolo 29, comma 4 del D.L. n. 19/2024 che ha introdotto importanti modifiche
all’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003, concernente la disciplina del regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti.

Le ammende

In particolare, l’articolo 29, comma 4 del D.L. n. 19/2024 ha ripristinato il rilievo penale delle fattispecie sanzionate dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003, introducendo la pena – alternativa o congiunta – dell’arresto o dell’ammenda.

Tuttavia, segnala l’INL che In relazione alla corretta determinazione dell’importo delle ammende da applicare in fase di contestazione delle violazioni, occorre tenere in considerazione quanto previsto dall’articolo 1, comma 445 lett. d) n. 1 della Legge n. 145/2018. Questa disposizione è stata modificata solo in parte dal D.L. n. 19/2024 – con l’aumento dal 20% al 30% degli importi della cosiddetta maxisanzione per lavoro nero – con ciò confermando l’operatività dell’aumento del 20% già previsto nei confronti delle fattispecie di cui all’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003.

Di conseguenza, questa maggiorazione andrà applicata anche ai nuovi importi delle ammende previste dal D.L. n. 19/2024 che risultano pertanto determinati come da tabella allegata alla nota in commento. Inoltre, dato che, a eccezione dell’ipotesi di attività di intermediazione con scopo di lucro posta in essere da soggetti non autorizzati, la pena dell’arresto è alternativa a quella dell’ammenda, il personale ispettivo dell’INL dovrà procedere ad adottare preliminarmente la prescrizione obbligatoria ex articolo 20 e seguenti del D.Lgs. n. 758/1994.

La quantificazione finale della sanzione dovrà anche tenere conto di quanto stabilito dal nuovo comma 5-quinquies dell’articolo 18 citato: secondo tale disposizione, l’importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dall’articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro.

Questi limiti minimi e massimi andranno applicati ai reati di somministrazione non autorizzata (articolo 18, comma 1 primo periodo e comma 2) e fraudolenta (articolo 18, comma 5-ter), nonché all’appalto e al distacco illeciti (articolo 18, comma 5-bis), per i quali sono previste pene pecuniarie proporzionali per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

La recidiva

Il D.L. n. 19/2024 ha introdotto all’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003 un nuovo comma 5-quater, secondo il quale “gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti”.

L’introduzione del nuovo comma all’interno dell’articolo 18 impone l’adozione di nuovi orientamenti interpretativi che tengano conto, in via sistematica, del complessivo quadro normativo, superando nello specifico quanto già chiarito in passato con la nota INL n. 1148/2019. L’Ispettorato ritiene pertanto che:

– la maggiorazione di cui al comma 1, lettera e) della Legge n. 145/2018 trovi applicazione laddove il datore di lavoro, nei 3 anni precedenti, sia stato destinatario di uno qualsiasi dei provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali di cui alla precedente lettera d) della medesima legge, costituendo, sostanzialmente, una recidiva semplice”;

– la maggiorazione della sanzione prevista dal comma 5-quater del nuovo articolo 18, ferma restando l’applicazione delle maggiorazioni indicate dalla Legge n. 145/2018, troverà altresì applicazione nel caso di recidiva “specifica”, ossia abbia a riferimento una delle condotte già sanzionate ai sensi del medesimo articolo 18.

Lo sfruttamento dei minori

Le aggravanti in caso di sfruttamento di minori, non modificate dal D.L. n. 19/2024, prevedono espressamente che, se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo. Una formulazione di questo tipo va ora rapportata alle nuove sanzioni che, come detto, non prevedono più la sola pena dell’ammenda ma l’alternatività tra pena detentiva e pecuniaria. In tal senso, quindi, le aggravanti per sfruttamento dei minori si limitano ad aumentare le 2 tipologie di sanzioni senza, tuttavia, modificarne la natura alternativa.

Pertanto, a eccezione dell’ipotesi di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione con scopo di lucro, anche in presenza dell’aggravante per sfruttamento di minori, andrà applicata la prescrizione ex art. 20, D.Lgs. n. 758/1994 e, in caso di ottemperanza, un’ammenda pari al quarto del sestuplo della sanzione base (aumentata del 20%) o di quella determinata a seguito di recidiva.

Infine, l’importo da irrogare in concreto dovrà tenere conto dei limiti minimi e massimi previsti dal comma 5-quinquies.

CCNL Autoferrotranvieri: conclusa la prima fase della procedura di raffreddamento

Il 12 giugno si è conclusa con esito negativo la prima fase della procedura di raffreddamento 

Il 12 giugno si sono incontrate le associazioni datoriali Asstra, Anav, Agens e le organizzazioni sindacali Filt- Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna al fine di esperire la procedura di raffreddamento e di conciliazione prevista dall’art.1 L. n. 83/2000 per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, avviata lo scorso 6 giugno.
Le Organizzazioni Sindacali hanno dichiarato le cause dello stato di agitazioni ed in particolar modo la necessità di un miglioramento delle condizioni economiche e di lavoro per i lavoratori del settore, ritenendo le proposte datoriali non confrontabili, in particolar modo sull’orario di lavoro e sull’adeguamento economico che dovrebbe essere omologato al potere d’acquisto registrato negli ultimi anni.

CCNL Oreficeria Industria: l’adeguamento IPCA stabilisce nuovi minimi retributivi



Da giugno sono previsti nuovi minimi tabellari sulla base dell’adeguamento IPCA 


Il 17 giugno scorso Federorafi, Film, Fiom e Uil si sono incontrate per definire la quota di incremento retributivo complessivo relativo alla dinamica consuntiva dell’IPCA 2023 al netto degli energetici importanti. L’adeguamento, stabilito ai sensi e per effetto dell’accordo di rinnovo del 23 dicembre 2021, è in vigore dal 1° giugno 2024, stabilendo di fatto nuovi minimi retributivi per i lavoratori del settore legato all’oreficeria. Gli importi lordi degli incrementi retributivi e dei nuovi minimi mensili sono i seguenti. 


































Categorie Incrementi mensili dal 1° giugno 2024 (comprensivi dell’incremento stabilito

dal verbale di accordo del 23/12/2021) in Euro

Minimi Mensili

Dal 1° giugno 2024 (in Euro)

2^ 100,32 1.554,19
3^ 110,52 1.712,33
4^ 115,00 1.781,71
5^ 122,86 1.903,47
5^ Super 131,14 2.031,66
6^ 140,97 2.184,01
7^ 153,28 2.374,71

All’interno del verbale viene precisato che in virtù del fatto che nel 2023 l’adeguamento IPCA risulta superiore agli importi degli incrementi retributivi fissati per il mese di dicembre 2024 dall’accordo sopra indicato, i minimi tabellari in vigore dal mese di dicembre 2024 restano quelli fissati alla data del verbale del 17 giugno e gli stessi sostituiscono, a tutti gli effetti, i valori dei minimi retributivi previsti dal 1° dicembre 2024 dalla tabella dei minimi di cui all’accordo del 23 dicembre 2021. 

CCNL Agricoltura Impiegati: siglato il rinnovo

Rinnovato il contratto nazionale che interessa oltre 22mila lavoratori del comparto

Il 18 giugno 2024, le Parti sociali Confederdia, Fai-Cisl, Fai-Cgil, Uila-Uil con Confagricoltura, Coldiretti e Cia, hanno siglato il rinnovo del CCNL, scaduto il 31 dicembre 2023 e valido per il quadriennio 2024-2027, volto a rafforzare il potere di acquisto delle retribuzioni e valorizzare la professionalità dei dipendenti del comparto.
Invero, viene definito un aumento salariale pari al 6,9%, di cui 5% corrisposto a partire dal 1° aprile 2024 (e pertanto già nella disponibilità della prossima busta paga) e il restante 1,9% dal 1° gennaio 2025. E’ previsto, inoltre, l’incremento di 50,00 euro del contributo a carico dei datori di lavoro per il fondo di assistenza sanitaria integrativa, che passa da 470,00 euro a 520,00 euro, e la proroga del contributo aggiuntivo di 10,00 euro mensili a carico dei datori di lavoro per tutta la vigenza contrattuale. 
Sul versante del connubio vita privata – lavoro, sono stati raggiunti i seguenti obbiettivi:
– permessi retribuiti per l’assistenza degli anziani e la malattia dei bambini fino a 8 anni;
– 6 mesi di aspettativa fruibili in caso di patologie oncologiche e grandi interventi chirurgici;
– 3 giorni di permessi retribuiti ad evento in caso di decesso o di grave infermità del coniuge, convivente o parente entro il secondo grado, ed in caso di decesso di un affine di primo grado. 
Infine, dal punto di vista normativo, i sindacati sottolineano l’introduzione di diversi e nuovi profili professionali, al fine di valorizzare le competenze e le professionalità dei lavoratori e la regolamentazione dello smart working.

 

 

La realtà virtuale nei percorsi formativi e di aggiornamento

Indicazioni sull’impiego delle nuove tecnologie come metodo di apprendimento e di verifica finale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 23 maggio 2024, n. 3).

L’utilizzo della realtà virtuale come metodo di apprendimento e di verifica finale dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008. È questo l’argomento toccato dalla risposta in argomento della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ciò anche a fronte di quanto previsto dal D.L. n. 146/2021 “Decreto Fiscale” che ha modificato lo stesso articolo 37 relativamente alla verifica finale di apprendimento dei percorsi formativi e la verifica di efficacia della formazione durante l’attività lavorativa.

Al riguardo, la Commissione ha ricordato che l’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ha stabilito che la metodologia di insegnamento/apprendimento deve privilegiare un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. A tali fini è opportuno:

– garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;

– favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;

– prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche;

– favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità eLearning e con ricorso a linguaggi multimediali.

L’Accordo del 7 luglio 2016, Allegato II, sostitutivo dell’Allegato I al previgente Accordo del 21 dicembre 2011, ha individuato altresì i requisiti e le specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning.

La Commissione, infine, ha richiamato l’articolo 20 del D.L. n. 36/2022, che ha previsto la possibilità per l’INAIL di promuovere appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nell’esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR per l’attivazione di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro.

Tanto premesso, la Commissione ha ritenuto che le modalità di erogazione della formazione e le metodologie di insegnamento/apprendimento vadano ricondotte nell’ambito degli Accordi richiamati in premessa e attualmente vigenti in materia, rinviando, in particolare, a quanto previsto dal citato Accordo del 21 dicembre 2011, Allegato A, punto 3.