CCNL Alberghi Confcommercio: incontro per il rinnovo

Tra i temi trattati la sfera di applicazione, la maternità (obbligatoria), la paternità (obbligatoria e alternativa) ed i congedi parentali

Si è tenuto lo scorso 27 giugno il confronto tra Federalberghi, Faita e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs in merito al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del settore Turismo.
Durante l’incontro sono stati ripresi i seguenti temi:
– la sfera di applicazione con inclusione dei servizi termali e dei centri benessere integrati alle aziende alberghiere;
– la tutela per le donne vittime di violenza e contrasto alle molestie e alla violenza;
– la maternità (obbligatoria), paternità (obbligatoria e alternativa) e congedi parentali;
– la bilateralità;
– il contratto a tempo determinato (causali relative ai rapporti di lavoro sopra i 12 mesi e inferiori a 24 mesi);
– gli appalti di servizi/terziarizzazioni/internalizzazioni.
Il prossimo incontro è fissato per il 3 luglio 2024.

Arriva la disciplina della professione di guida turistica

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il regolamento con i criteri, l’istituzione dell’elenco nazionale e le modalità di esercizio della professione (D.M. 26 giugno 2024).

Con il D.M. 26 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2024, è stato approvato il Regolamento recante disposizioni applicative per l’attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della Legge n. 190/2023 recante: “Disciplina della professione di guida turistica“.

Il provvedimento che entrerà in vigore il prossimo 13 luglio, regolamenta molteplici aspetti della professione: da quelli formativi alle modalità di esercizio del lavoro; dall’istituzione dell’elenco nazionale alle modalità di svolgimento degli esami di abilitazione.

L’abilitazione

Il Capo I (articoli da 1 a 4) del decreto ministeriale in argomento si occupa di criteri e modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione di guida turistica nei quali vengono indicati i requisiti per la partecipazione all’esame nazionale, la procedura per il conseguimento dell’abilitazione e le prove di esame (scritta, orale e teorico-pratica).

L’elenco nazionale

Il Capo II del provvedimento (articoli da 5 a 12) istituisce l’Elenco nazionale delle guide turistiche, articolato in 2 sezioni: chi ha superato l’esame di abilitazione nazionale e chi ha ottenuto il riconoscimento della qualifica all’estero.

L’esercizio della professione

Gli articoli da 13 a 20 (Capo III) regolano le condizioni e le modalità per l’esercizio della professione di guida turistica sulla base dei titoli conseguiti all’estero, ovvero: sulla base di titoli ottenuti nell’UE, dello Spazio economico europeo e in Svizzera (articolo 13), mentre l’articolo 20 cura l’esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli appena citati.

La formazione e l’apparato sanzionatorio

La disciplina dei corsi di specializzazione e di aggiornamento per la professione di guida turistica è il tema affrontato dagli articoli da 21 a 23, mentre il controllo, l’accertamento e l’irrogazione delle eventuali sanzioni amministrative sono demandate ai comuni competenti in base al luogo.

I contributi da versare

Infine, gli articoli da 28 a 31 determinano i vari contributi a carico dei soggetti interessati alle disposizioni: dal contributo di partecipazione all’esame di abilitazione a quello per il rilascio del tesserino; dal contributo per lo svolgimento della prova attitudinale alla copertura dei costi per lo svolgimento dei corsi di specializzazione, di aggiornamento e di formazione complementare.

CCNL BCC: ancora distanze sulla partita economica

Rinviata all’8 luglio la trattativa sul rinnovo del contratto

Nei giorni scorsi, le Segreterie Nazionali di Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl, Uilca e Federcasse hanno continuato il confronto volto al rinnovo del CCNL del settore Credito Cooperativo.
Registrandosi ampie distanze sulla partita economica degli arretrati e delle quote di erogazione degli adeguamenti tabellari, le Parti Sociali hanno convenuto di rimandare la discussione all’ 8 luglio, nella speranza di raggiungere quanto presto ad un accordo che possa soddisfare le aspettative dei lavoratori e delle lavoratrici. 
Tuttavia, duranti i colloqui svoltisi il 28 e 29 giugno 2024, sono stati fatti notevoli progressi in tema di:
– riduzione dell’orario di lavoro settimanale di mezz’ora, senza impatto sulla retribuzione, a partire dal 1° luglio 2025;
– previsione di una contribuzione datoriale alla Banca del Tempo Solidale del 30% rispetto a quanto versato dai dipendenti;
– destinazione della contribuzione dedicata al Fondo di Sostegno al Reddito al Fondo Occupazione Credito Cooperativo, per due anni, alla Cassa Mutua Nazionale e alla premorienza;
-individuazione di una nuova indennità di “cash-less” pari a 90,00 euro e di permessi dedicati al tema delle molestie e violenze di genere.
Prima del prossimo incontro, le banche di credito cooperativo effettueranno delle verifiche interne per poter negoziare con un mandato chiaro ed avvicinarsi alle richieste avanzate dalle OO.SS. anche in ordine all’aspetto economico. 

CCNL Scuola: sottoscritta l’ipotesi di intesa per il personale docente e Ata

Prevista l’estensione di ulteriori deroghe per docenti e personale Ata, novità anche per i DSGA

Il 27 giugno scorso è stata sottoscritta un’ipotesi di intesa che integra e aggiorna quanto disposto all’interno del CCNI 2019-2022 e confermando l’accesso alle operazioni per il personale docente e Ata in possesso dei requisiti specifici per le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie. Il delegato del Ministero dell’istruzione e del merito e le OO.SS. Flc-Cgil, Cisl-Fsur, Snals-Confsal, Federazione Gilda-Unams e Anief hanno convenuto su alcuni punti considerati fondamentali come, ad esempio, il superamento dei vincoli di permanenza per i neo assunti e il conferimento degli incarichi per la copertura dei posti liberi o vacanti dei DSGA. 
Per quanto riguarda i docenti, è stato attenuato il blocco legislativo con l’estensione delle deroghe e viene garantita la partecipazione ai lavoratori che rientrano nelle categorie di cui al comma 8 dell’art. 34 del CCNL 2019/2021, come previsto dall’accordo integrativo al CCNI mobilità. Aggiunta anche la deroga che riguarda i docenti assunti a tempo determinato nell’anno scolastico 2023/2024 dichiarati soprannumerari sul posto di conferma in ruolo, e in seguito trasferiti d’ufficio su un’altra sede della provincia. Sono state aggiunte anche tutele per le lavoratrici vittime di violenza che risultano essere inserite in percorsi di protezione.

Lavoratori distaccati dal Giappone in Italia: rettifica in caso di disoccupazione involontaria

L’INPS, rettificando quanto detto in precedenza, fornisce precisazioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori giapponesi distaccati in Italia (INPS, messaggio 2 luglio 2024, n. 2461).

L’INPS, con il messaggio n. 2199/2024, aveva dato istruzioni ai datori di lavoro relativamente alle modalità di assolvimento degli obblighi contributivi e alla corretta esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori subordinati distaccati in applicazione delle disposizioni in materia di legislazione applicabile contenute nell’Accordo  sulla sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Giappone, firmato a Roma il 6 febbraio 2009 e ratificato con la Legge n. 97/2015, in vigore dal 1° aprile 2024.

 

In particolare, con riferimento al caso del distacco di lavoratori dal Giappone in Italia, quando in base alle previsioni dell’Accordo gli stessi sono esonerati dalla legislazione italiana per l’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) e per l’assicurazione contro la disoccupazione (DS), i datori di lavoro devono utilizzare, ai fini dell’esposizione nel flusso Uniemens – denuncia individuale – il codice Tipo Contribuzione di nuova istituzione “87”, avente il significato di “Lavoratori stranieri provenienti dal Giappone distaccati in Italia assicurati per IVS, DS, nel paese di origine (art.13 accordo di sicurezza sociale Italia- Giappone)”.

 

L’INPS aveva poi precisato che, nell’ipotesi in cui il lavoratore distaccato sia assicurato nello Stato di provenienza anche per la disoccupazione involontaria, tale circostanza deve risultare dall’espressa indicazione nella sezione 4 del formulario di copertura assicurativa (“IT/JPN 101” per i lavoratori distaccati dall’Italia e “JPN/IT/ 101” per coloro che sono distaccati dal Giappone) della norma di riferimento in base alla quale il lavoratore è assicurato anche per il predetto rischio.

 

Tuttavia, l’istituzione previdenziale giapponese ha comunicato all’Istituto che la copertura assicurativa in Giappone per la disoccupazione involontaria è attestata dalla compilazione della sezione 6 del formulario “JPN/IT 101”. Tale sezione è presente soltanto nel certificato di copertura rilasciato dall’Istituzione previdenziale giapponese.

 

Pertanto, a parziale rettifica di quanto comunicato con il predetto messaggio n. 2199/2024, l’INPS chiarisce che per i lavoratori distaccati in Italia, qualora per effetto dell’Accordo gli stessi siano assicurati in Giappone anche per la disoccupazione involontaria, tale circostanza non deve risultare dalla sezione 4, ma dalla della sezione 6 del formulario “JPN/IT 101”, allegato al messaggio in commento.