Prima trance di Una tantum per il CCNL Alimentati e Panifici – Artigianato

Spetta, con la retribuzione del mese di febbraio, un importo una tantum pe  i dipendenti dell’Area Alimentazione-Panificazione.

In base all’accordo 6/12/2021, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla suddetta data,  verrà corrisposto un importo forfettario “Una tantum” pari ad euro 140 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L’importo “Una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 70 con la retribuzione del mese di febbraio 2022, la seconda pari ad euro 70 con la retribuzione del mese di aprile 2022.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “Una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo di “Una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'”Una tantum” è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.


Contributo di solidarietà EBNA

L’Ente Bilaterale Nazionale Artigianato (EBNA) ha comunicato il contributo di solidarietà in vigore dall’1/1/2022.

Il contributo di solidarietà del 10% dovuto dalle imprese per prestazioni erogate ai lavoratori, previsto dalla Legge 103/1991, a seguito della sottoscrizione dell’Accordo Interconfederale del 17/12/2021 e tenuto conto dei rinnovi dei CCNL già avvenuti (area meccanica, logistica, trasporto merci e spedizione e area alimentazione e panificazione), va calcolato in base alle seguenti modalità:

ANNO 2021 – ANNO 2022 (fino alla data dei rinnovi contrattuali)

Imprese Artigiane

Quota EBNA “Prestazioni e funzionamento EBR”
€ 27,25 : 12(mesi) = € 2.2708333333 x 10% = € 0.22708333333
€ 0,23 (contributo di solidarietà mensile)

Imprese non Artigiane



Quota EBNA “Prestazioni e funzionamento EBR”
€ 60,50 : 12(mesi) = € 5,0416666667 X 10% = € 0,504166667
€ 0,50 (contributo di solidarietà mensile)

Da 01/01/2022 per i seguenti settori: CCNL Area meccanica – Logistica, trasporto merci e spedizione – Area alimentazione e panificazione

Imprese Artigiane

Quota EBNA “Prestazioni e funzionamento EBR”
€ 43,84 : 12(mesi) = € 3,6533333 x 10% = € 0.3653333
€ 0,37 (contributo di solidarietà mensile)

Da 01/01/2022 per i seguenti settori: CCNL Area meccanica – Logistica, trasporto merci e spedizione – Area alimentazione e panificazione

Imprese non Artigiane

Quota EBNA “Prestazioni e funzionamento EBR”
€ 67,66 : 12(mesi) = € 5,638333333 x 10% = € 0.563833333
€ 0,56 (contributo di solidarietà mensile)

Alla contribuzione come sopra configurata, si aggiungono eventuali quote integrative versate in favore della bilateralità regionale ai fini dell’erogazione di prestazioni definite dagli accordi collettivi regionale.
Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali anche nel caso che tali cifre siano pari a zero. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all’arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto.


Minaccia di licenziamento e delitto di estorsione: la pronuncia della Cassazione


16 febb 2022 Il delitto di estorsione si configura nell’ipotesi in cui, il datore di approfitti della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringendo i lavoratori, con la minaccia di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate.


Nel caso, i lavoratori ricorrono in Cassazione contro la decisione della Corte di merito che, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva assolto il datore di lavoro dall’estorsione contestata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La Corte di appello ha fatto propria la ricostruzione del tribunale, che ha riconosciuto come i lavoratori in questione a detta dei numerosi testimoni prestassero il proprio servizio oltre l’orario di lavoro, in maniera sostanzialmente ininterrotta (anche per venti ore al giorno), espletando compiti non inerenti alle loro mansioni, subendo le continue vessazioni, senza che venisse loro corrisposta la retribuzione delle ore lavorative effettivamente espletate. Risulta, peraltro, come il rispetto di tali condizioni di lavoro non retribuite venisse posta come opzione alternativa alla prospettazione per i lavoratori della “libertà” di lasciare il proprio impiego.
I giudici riconoscono che la compresenza di tali elementi indurrebbe a ritenere configurata l’estorsione così come contestata nel capo di imputazione, ma ritengono di superare gli insegnamenti della Corte di legittimità sul punto osservando che: le e-mail in atti «non evidenziano tale connotato minaccioso, in esse, infatti, il datore di lavoro, dopo avere impartito delle direttive, specifica che “…se qualcuno non è d’accordo è libero di andarsene…» facendo, quindi, esplicito riferimento alla libertà decisionale del lavoratore, nel caso in cui lo stesso non condividesse le direttive impartite, non potendo tali espressioni interpretarsi come minaccia di licenziamento, neppure larvata»; perché «nella fattispecie, non sono stati acquisiti elementi volti a rappresentare una peculiare condizione di debolezza delle persone offese, per le particolarità del contesto economico e, specificamente, del settore alberghiero sulmonese, nonché dell’ambiente familiare di provenienza».
In appello, il giudicie esclude, quindi, la sussistenza della minaccia facendo leva sulla possibilità di scelta lasciata al lavoratore dal datore di lavoro, quanto alla possibilità di proseguire il rapporto di lavoro o di rispettare le (ingiuste) condizioni di lavoro, siccome descritte.
Ciò premesso, la Corte di Cassazione ha osservato che, integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate.

CCNL Trasporto Merci e Logistica – EBILOG: Piano di attività 2022

Ebilog, l’Ente Bilaterale Nazionale per il settore “Logistica, Trasporto Merci e Spedizione” definisce il piano di attività per l’anno 2022

Il Consiglio Direttivo di Ebilog, Ente Bilaterale del settore logistica, trasporto merci e spedizione, ha definito il piano di attività per l’anno 2022 nel quale sono stati confermati tutti i regolamenti già posti in essere per l’anno 2021, con una sostanziale modifica, al fine di implementare la platea dei possibili destinatari e cioè l’innalzamento del valore ISEE, previsto per i bandi riservati ai lavoratori, che passa pertanto da € 30 mila a € 40 mila.
Si precisa che tutti i regolamenti sono rivolti alle imprese ed ai dipendenti iscritti ed in regola con i versamenti ad Ebilog.
Di seguito si riportano le iniziative:
– Borse di studio per l’anno accademico 2020/2021;
– Interventi in materia di sospensione della patente per i conducenti professionali;
– Interventi in materia di solidarietà;
– Contributi per l’acquisto di libri scolastici per l’a.s. 2022/2023;
– Contributi per servizio mensa per asili nido, scuola di infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 2021/2022;
– Contributi in caso di malattie particolarmente gravi;
– Contributi per rette di frequenza all’Università a.a. 2021/2022;
– Contributi per l’attivazione di tirocini (rimodulati gli importi);


– Contributi per l’assunzione di giovani conducenti a seguito di percorsi bilaterali;
– Interventi a sostegno dei lavoratori causa Covid-19 (bando in fase di definizione).

Ebilog conferma anche il bando sulla Formazione obbligatoria, che però sarà pubblicato in un secondo momento, e la messa a punto di un apposito bando per soddisfare l’esigenza della carenza di autisti, i cui contenuti saranno resi noti non appena definiti.
Si precisa, infine, che i bandi già approvati saranno disponibili sul sito di Ebilog www.ebilog.it a far data dal prossimo 21 febbraio 2022, fermo restando che la presentazione delle domande non potrà essere anteriore al 1° marzo 2022.

Firmato il nuovo CCNL Moda (Confalvoro – Confsal)



Firmato il nuovo CCNL Moda, Pelletteria, Calzaturiero, Tessile e Abbigliamento – Confalavoro


 


Il CCNL è in vigore dall’1/2/2022 al 31/1/2026


 































































Livelli

Minimi da febbraio 2022

Minimi da aprile 2022

Minimi da gennaio 2023

Minimi da aprile 2023

Quadri € 2.173,50* € 2.199,00* € 2.230,50* € 2.265,00*
Primo livello € 2.050,00 € 2.074,00 € 2.104,00 € 2.136,50
Secondo livello € 1.925,00 € 1.947,00 € 1.975,00 € 2.005,50
Terzo livello € 1.803,00 € 1.824,00 € 1.850,50 € 1.878,50
Quarto livello € 1.715,00 € 1.735,00 € 1.760,00 € 1.787,00
Quinto livello S € 1.676,00 € 1.695,50 € 1.720,00 € 1.746,00
Quinto livello € 1.638,50 € 1.657,50 € 1.681,50 € 1.707,50
Sesto livello S € 1.591,00 € 1.610,00 € 1.633,00 € 1.658,00
Sesto livello € 1.556,50 € 1.574,50 € 1.597,50 € 1.622,00
Settimo livello € 1.237,50 € 1.252,00 € 1.270,00 € 1.289,50


*Da aggiungere indennità mensile di funzione pari ad €52,00


Viaggiatori e Piazzisti















Categoria

Minimi da febbraio 2022

Minimi da aprile 2022

Minimi da gennaio 2023

Minimi da aprile 2023

1a categoria € 1.852,50 € 1.875,00 € 1.903,00 € 1.933,00
2a categoria € 1.748,00 € 1.769,00 € 1.795,00 €1.823,50


 


Attività stagionali
Il CCNL, in considerazione delle caratteristiche che contraddistinguono i settori ricompresi nella sfera di applicazione del presente contratto, oltre alle attività stagionali previste dal D.P.R. n° 1525/1963 sono considerate stagionali le seguenti attività:
– Attività connesse alla campagna vendita in showroom
– Attività connesse alla partecipazione a fiere e mostre sia in Italia che all’estero
– Attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store
– Attività di vendita stagionale o straordinaria
– Attività svolte in unità locali i cui periodi di apertura al pubblico sono limitati ad alcuni periodi dell’anno, in località anche distinte da quelle della sede principale, anche se situate nello stesso comune, provincia o regione, coincidenti con i flussi turistici stagionali.
La possibilità dell’assunzione di cui ai punti precedenti riguarda, a titolo esemplificativo, i lavoratori addetti alla produzione, confezionamento, movimentazione e relative modalità accessorie, compresa l’amministrazione e la vendita.


Periodo di prova
– Quadri e primo livello: 6 mesi.
– Altri livelli: 3 mesi.
I periodi di prova indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro. Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata del contratto di lavoro.


Orario di lavoro
E’ di 40 settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorative. Nel caso di orario settimanale suddiviso su 6 giorni, l’orario di lavoro individuale sarà di 36 ore, a parità di retribuzione. Particolari criteri di ripartizione dell’orario settimanale potranno essere concordati a livello aziendale.


Flessibilità
Possibilità di adottare orari flessibili per un massimo di 48 ore settimanali ripartiti su 6 giorni, ad esclusione delle fattispecie elencate nel CCNL, e articolazione multiperiodale dell’orario di lavoro con modalità da definire a livello di contrattazione aziendale.


Maggiorazioni straordinario
– Lavoro straordinario diurno prime 5 ore settimanali: 35%
– Lavoro straordinario diurno ore successive: 45%
– Lavoro straordinario notturno: 56%
– Lavoro festivo: 38%
– Lavoro straordinario festivo diurno: 61%
– Lavoro straordinario festivo notturno: 66%


 


Lavoro notturno e festivo
– Lavoro notturno in genere: 44%
– Lavoro notturno per turni 6×6 a rotazione: 38%
– Lavoro notturno con prestazione di un lavoratore stabilmente assegnato in via continuativa al turno di notte: 45,5%
– Lavoro domenicale e festivo diurno: 38%
– Lavoro domenicale e festivo notturno: 54%


Ferie e Permesi
– Ferie annuali: 4 settimane.
– Ex festività: 32 ore di permessi retribuiti annui.


 


Retribuzioni di primo ingresso
In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli dal 3° al 6°, qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento pari al 7,5% per il primo anno e 5% per il secondo. Le suddette riduzioni retributive possono essere applicate anche dalle aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, indipendentemente dal livello di inquadramento.


Contratto di reinserimento
A tempo determinato o indeterminato è applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell’azienda con l’obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo e a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un’attività autonoma.


Inquadramento durante i primi 24 mesi:     


– prima metà del periodo: due livelli inferiore rispetto al livello di inquadramento finale;


– seconda metà del periodo: un livello inferiore rispetto al livello di inquadramento finale.
Ogni singola azienda può stipulare un solo contratto a tempo indeterminato; la stipula di un successivo contratto è consentita solo nel caso in cui il precedente contratto sia stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova.In caso di assunzioni a tempo determinato le aziende potranno stipulare:n. 2 contratti da 0 a 5 dipendenti;n. 3 contratti con più di 5 dipendenti.


Conservazione del posto
– 180 giorni di calendario con malattia continuativa certificata in un anno solare, inteso come l’arco temporale di 360 giorni calcolati a ritroso partendo dall’ultimo evento di malattia;
–  in caso di malattia per sommatoria, cesserà per l’azienda l’obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto nel complesso, durante i 36 mesi antecedenti l’ultimo evento di malattia, 180 giorni di calendario di malattia certificati, anche generati da patologie diverse e/o per periodi non continuativi.
– per  le malattie di particolari gravità, intendendosi per tali le patologie oncologiche, sclerosi multipla e cirrosi epatica certificate, la conservazione del posto, su richiesta del lavoratore e dietro presentazione di comprovante certificazione medico-sanitaria, è da considerarsi estesa a 720 giorni di assenza di calendario per malattia – consecutivi o per sommatoria – da calcolarsi entro l’arco temporale di 48 mesi antecedenti l’ultimo evento di malattia.


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Part time
Previste clausole elastiche con:
– Maggiorazione del 2% per le ore variate a seguito di modifica della collocazione temporale;
– Maggiorazione del 10% per le ore variate in aumento
– Maggiorazione del 10% per le ore supplementari.


 


Contratto a tempo determinato
Limiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e assunti con contratto di reinserimento in forza al momento dell’assunzione. Salvo ogni diverso accordo sindacale aziendale. Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 3 dipendente nelle singole unità produttive con in forza fino a 5 dipendenti.


Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per il raggiungimento dei livelli dal 2° al 6°.


– Livelli  2° – 3° – 4° – 5°S – 5° livello: 36 mesi
– Livelli  6°S – 6° livello: 24 mesi
La durata dell’apprendistato può essere ridotta di 6 mesi qualora il lavoratore abbia svolto un periodo di stage o tirocinio di egual durata e per le stesse mansioni presso l’azienda.
Durata apprendistato 36 mesi
– Primo anno: 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato
– Secondo anno: 80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato
– Terzo anno: 90% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato
Durata apprendistato 24 mesi
– Primo periodo: 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato
– Secondo periodo: 80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato