Giornalisti parasubordinati, al via la nuova procedura di denuncia contributiva

Partito il 16 luglio il DasmOnline per agevolare lo svolgimento degli adempimenti contributivi (INPGI, circolare 9 luglio 2024, n. 6).

L’INPGI ha comunicato l’operatività, a partire dal 16 luglio, di una nuova procedura per la predisposizione e trasmissione della denuncia contributiva mensile, denominata DasmOnline, che sostituisce l’attuale procedura DASM. Ad ogni modo, è previsto sino al prossimo 16 Gennaio 2025 un periodo di transizione durante il quale sarà possibile continuare a utilizzare il DASM.  

Modalità di accesso

L’accesso al Portale DasmOnline sarà attivo tutti i giorni dalle ore 8:00 alle 20.00. La nuova procedura sarà utilizzabile esclusivamente tramite Internet collegandosi al sito indicato nella circolare in commento e utilizzando uno dei seguenti browser web attualmente supportati:
Mozilla Firefox (raccomandato);
Microsoft Edge;
Google Chrome;
Safari.  

L’autenticazione al Portale DasmOnline avviene tramite SPID o CIE esclusivamente da parte del legale rappresentante dell’azienda oppure da parte di un suo delegato.
Le deleghe attualmente comunicate a INPGI, relativamente all’invio della denuncia DASM tramite i servizi Entratel, non sono valide per l’invio tramite Dasm Online, e dovranno quindi essere nuovamente comunicate all’Istituto  esclusivamente tramite il Portale DasmOnline compilando
l’apposito form online disponibile. Nella delega DasmOnline sarà inoltre obbligatorio comunicare la PEC del delegato. 

Presentazione della denuncia contributiva 

Sono disponibili 2 modalità operative:
– Compilazione manuale della denuncia;
– Import dei dati di retribuzioni e compensi a partire da un file di testo, analogamente a come già avviene per la procedura DASM attuale. Per quanto riguarda il file di import, il tracciato resta identico a quello attualmente in uso, ma è prevista la seguente differenza nelle modalità di comunicazione dei dati: attualmente i dati dei contratti di collaborazione possono essere comunicati in denuncia una sola volta, all’atto di attivazione e chiusura, mentre con il DasmOnline:
– in ogni denuncia dovranno sempre essere riportati tutti i dati dei contratti attivi;
– la segnalazione di chiusura continua a poter essere comunicata una sola volta.
L’inoltro della denuncia avverrà direttamente nei confronti dell’INPGI, attraverso il Portale DasmOnline, senza il tramite dei servizi dell’Agenzia delle Entrate.  

Infine, per i committenti, non è prevista alcuna variazione nella tempistica di presentazione della denuncia: l’invio tramite il Portale DasmOnline deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di paga (si ricorda che per i co.co.co. vige il principio di cassa). Se tale giorno è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Le caratteristiche di DasmOnline

Il portale consente di visualizzare le denunce relative agli ultimi 12 mesi solari. Pertanto, è opportuno per l’Azienda provvedere ad eseguire periodicamente copie delle denunce sui propri sistemi tramite l’apposita funzione disponibile sul portale. Per agevolare la migrazione è possibile, prima di iniziare ad utilizzare il DasmOnline, importare sul portale le denunce già inviate tramite DASM a partire da Gennaio 2023.  Peraltro, è disponibile sul sito INPGI e sul Portale DasmOnline stesso un manuale per tutti i dettagli tecnici relativi all’uso.

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: sit-in e mobilitazioni in vista dello sciopero

Continuano le proteste e le mobilitazioni per il rinnovo del CCNL atteso da ormai quasi 5 anni

Prosegue lo stato di agitazione indetto dalle organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs, a seguito del mancato accordo sulla procedura di raffreddamento attivata al Ministero del Lavoro, che si concluderà con la giornata di sciopero indetta per il 16 settembre 2024
Uneba, nonostante sia disponibile ad erogare 50,00 euro per il rinnovo contrattuale 2020/2025, ha subordinato la sottoscrizione dell’accordo all’intervento delle istituzioni pubbliche per la copertura economica del rinnovo contrattuale.
L’attivo unitario delle strutture, dei delegati e delle delegate del 3 luglio 2024, ha dato mandato alle OO.SS. di attivare il confronto con le istituzioni regionali, attraverso lo svolgimento di sit-in e presidi di protesta di fronte le sedi delle Regioni e in tutte le province. Difatti, i sindacati pretendono un incontro mirato sulla situazione di disagio in cui versano i 135 mila dipendenti del settore, richiedendo anche, alle autorità ecclesiastiche, di supportare la loro causa, contribuendo alla sensibilizzazione delle istituzioni sull’importanza di un contratto giusto per i lavoratori del settore che partecipano, con grande umanità, a migliorare la vita delle persone fragili.

CCNL Scuole Private Laiche (Aninsei): siglato il rinnovo contrattuale

Nel rinnovo contrattuale sono previsti aumenti retributivi, Una Tantum, rimborso welfare e valorizzazione dell’educatore di prima infanzia

La Uil-Suola Rua ha comunicato, in data 13 luglio, l’avvenuta sottoscrizione del rinnovo del CCNL Scuole private laiche (Aninsei) 2024-2027. Alla firma non hanno partecipato Cisl-Scuola e Snals-Scuola. Per quel che concerne la parte economica, sulla base della variazione percentuale (1,9% per il 2024; 2,0% per il 2025; 2,0% per il 2026 e 2,0% per il 2027), il rinnovo contrattuale prevede aumenti retributivi calibrati sul livello VI che ammontano complessivamente a 130,00 euro che vengono ripartiti come segue:
50,00 euro dal 1° gennaio 2025;
50,00 euro dal 1° gennaio 2026;
30,00 euro dal 1° gennaio 2027
A questo si aggiunge l’importo di 100,00 euro a titolo di Una Tantum per il 2024, da corrispondere entro novembre 2024, recuperando la disdetta tardiva del CCNL precedente. 
Dalla retribuzione base attualmente in vigore al VI livello, vale a dire 1.489,64 euro, calcolata al 1° settembre 2023, si ha un aumento dell’8,73%. Una valore che superiore all’IPCA calcolato nello stesso periodo e, di fatto, superiore all’aumento previsto per il costo della vita. 
In materia di normativa, si segnalano due elementi importanti:
10,00 euro mensili corrisposte a titolo di rimborso dell’assistenza sanitaria integrativa tramite le prestazioni fornite da FasiOpen, dal 1° gennaio 2025;
1% della retribuzione (all’incirca 17,2 euro) corrisposto ai lavoratori che vogliono aderire alla pensione integrativa, come contributo a carico degli istituti aderenti ad Aninsei. Valorizzata anche la figura dell’educatore della prima infanzia, come si evince dalla nota di Aninsei, che viene equiparata all’insegnante della scuola dell’infanzia, raggiungendo il livello di inquadramento superiore e passando dal 3° al 4° livello contributivo. 

CCNL Scuole Private Religiose: siglato il nuovo CCNL



Tra le novità integrazioni salariali e figure professionali 


Lo scorso 3 luglio è stato siglato tra Agidae e Flc-Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Sinasca il rinnovo del CCNL per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato negli Istituti aderenti all’Agidae.
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
Previsti nuovi minimi.






























Livello  Minimo dal 1° Settembre 2024  Minimo dal 1° settembre 2025
1 1.642, 99 euro  1.673,66 euro 
2 1.688,35 euro  1.719,87 euro 
3 1.735,58 euro 1.767,98 euro 
4 1.787,92 euro  1.821,29 euro 
5 1.874,80 euro  1.909,80 euro 
6 2.079,91 euro  2.118,74 euro 

All’interno della classificazione del personale al 3° livello definita la nuova figura di  “lettore di lingua madre o esperto di lingua straniera in compresenza con il docente“.
Prevista l’indennità di trasferta per un importo pari a 50,00 euro lordi al giorno con riposo compensativo per le domeniche e le festività infrasettimanali.
Viene costituito il fondo di previdenza complementare Previfonder, alimentato, per i lavoratori che vi aderisco, da un contributo mensile a carico dell’Istituto pari al 2% della retribuzione tabellare in atto al 31 dicembre 2023 (rapportata nei part time), versato a partire dal mese successivo alla costituzione del fondo.
 Il lavoratore iscritto al Fondo di previdenza complementare, può chiedere un’anticipazione della posizione maturata nei seguenti casi:


a) con qualsiasi anzianità di iscrizione nella quota massima del 75%, per spese sanitarie, a seguito di gravissime situazioni inerenti lo stesso lavoratore, il coniuge, i figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle Autorità Sanitarie pubbliche;


b) con almeno 8 anni di iscrizione nella quota massima del 75% per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione della casa di abitazione;


c)  con almeno 8 anni di anzianità di iscrizione nella quota massima del 30% per ulteriori esigenze personali non documentate.

Il Decreto Agricoltura è legge: le novità sul lavoro 

Rinnovate le disposizioni per fronteggiare le ondate di calore con il finanziamento degli ammortizzatori sociali e istituita la banca dati inter-operativa tra INPS e AGEA contro il caporalato (Legge 12 luglio 2024, n. 101).

Il Decreto Agricoltura (D.L. n. 63/2024 ) è stato convertito in Legge n. 101/2024, con entrata in vigore il 14 luglio 2024. Le novità della conversione sono soprattutto rappresentate dal nuovo articolo 2-bis sull’attivazione degli ammortizzatori sociali in caso di emergenze climatiche, dall’articolo 2-quater in materia di istituzione di un sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura e dall’articolo 2-quinquies che crea presso l’INPS la Banca dati degli appalti in  agricoltura.

Emergenze climatiche e ammortizzatori sociali

Il comma 1 dell’articolo 2-bis, stabilisce che al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 14 luglio e il 31 dicembre 2024, il trattamento, previsto nei casi di intemperie stagionali (articolo 8 della Legge n. 457/1972), è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto. I periodi di trattamento in questione non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all’anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all’articolo 8 della Legge n. 457/1972. I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2024. In deroga all’articolo 14 della Legge n. 457/1972, il trattamento in questione è concesso dalla sede dell’INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall’Istituto, che provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

Inoltre, il comma 2 dell’articolo 2-bis prevede che al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell’articolo 12, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 148/2015, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, richiesti anche dalle imprese dei settori edile, lapideo e di escavazione. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale non si applica, peraltro, il contributo addizionale. In questo caso, i benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2024. 

Lotta al caporalato e banche dati

Per quanto riguarda versante della gestione dei dati, al fine di consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di favorire l’evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell’agricoltura, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura che costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell’interno, l’INPS, l’INAIL, l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l’ISTAT. Infine, l’articolo 2-quienquies prevede, per rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo, che sia istituita, presso l’INPS, la Banca dati degli appalti in agricoltura ai cui contenuti, sia in forma analitica, sia aggregata, accede il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell’INAIL.

Alla Banca dati in questione, si iscrivono le imprese, in forma singola o associata di cui all’articolo 6, primo comma, lettere d) ed e) della Legge n. 92/1979, che intendono partecipare ad appalti in cui l’impresa committente sia un’impresa agricola.