CCNL Metalmeccanica Artigianato Conflavoro: Accordo del 31/1/2022



Firmato il 31/1/2022, tra CONFLAVORO PMI e FESICA-CONFSAL, l’accordo integrativo e modificativo del CCNL Metalmeccanico Artigianato del 15/7/2020


Le Parti Conflavoro PMI e Fesica-Confsal, firmatarie del CCNL Metalmeccanico Artigianato 15/7/2020, con validità dall’1/6/2021 al 31/7/2023, si sono incontrate il 31 gennaio 2022 e hanno considerato la necessità di apportare delle variazioni alla normativa contrattuale vigente.
Pertanto con la firma del nuovo verbale di accordo, a decorrere dall’1/2/2022, hanno convenuto le seguenti integrazioni e variazioni al CCNL 15/7/2020:


Modifica tabelle retributive
La Tabella per il Settore Metalmeccanica ed installazione impianti viene così modificata:






































Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022

Nuovi minimi dall’1/5/2022

Nuovi minimi dall’1/12/2022

Primo livello 1.778,85 1.810,25 1.834,80
Secondo livello 1.655,15 1.684,35 1 707,20
Terzo livello 1.562,85 1.590,45 1.612,05
Quarto livello 1.502,80 1.529,35 1.550,10
Quinto livello 1.416,45 1.441,45 1.461,05
Sesto livello 1.364,25 1.388,35 1.407,20
Settimo livello 1.300,95 1.323,90 1.341,90


La Tabella per il Settore Orafi, Argentieri ed Affini viene così modificata:


 

































Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022

Nuovi minimi dall’1/5/2022

Nuovi minimi dall’1/12/2022

Primo livello 1.780,25 1.811,60 1.836,30
Secondo livello 1.658,60 1.687,80 1.710,85
Terzo livello 1.509,75 1.536,35 1.557,35
Quarto livello 1.419,95 1.444,95 1.464,70
Quinto livello 1.365,40 1.389,45 1.408,45
Sesto livello 1.294,60 1.317,35 1.335,40


La Tabella per il Settore Odontotecnica viene così modificata:


 

































Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022

Nuovi minimi dall’1/5/2022

Nuovi minimi dall’1/12/2022

Primo livello 1.670,70 1.701,70 1.721,65
Secondo livello 1.582,55 1.611,95 1.630,85
Terzo livello 1.430,55 1.457,10 1.474,20
Quarto livello 1.346,95 1.371,95 1 388,05
Quinto livello 1,290,00 1.313,95 1.329,35
Sesto livello 1.241,20 1.264,25 1.279,05


Campo di applicazione
Il campo di applicazione del CCNL, è integrato con il comparto “Settore del restauro artistico di beni culturali”, con l’introduzione della relativa classificazione del personale e tabella retributiva a decorrere dall’1/2/2022:


 


Tabella per il Settore restauro artistico di beni culturali



























Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022

Quadro super (*) 2.458,50
Quadro 2.458,50
Primo livello 2.308,50
Secondo livello 1 775,60
Terzo livello 1.650,05
Quarto livello (**) 1.627,60
Quinto livello 1.525,60
Sesto livello 1 456,70


– (*) –
Da aggiungere indennità di funzione di quadro pari a 50 € mensili
– (**) –
Al lavoratore tecnico del restauro senior inquadrato in tale livello viene riconosciuta un’indennità di ruolo strategico pari a 100 € mensili.


 


Apprendistato Professionalizzante
L’art. 55 del CCNL, viene integrato con la disciplina per il settore restauro artistico di beni culturali:
La durata del periodo di apprendistato è pari a 5 anni. Per gli addetti all’amministrazione o ai servizi la durata è pari a 3 anni.
Progressione della retribuzione:



















































Inquadramento finale

I sem

II sem

III sem

IV sem

V sem

VI sem

VII sem

VIII sem

IV sem

X sem

Livello 2 80% 80% 85% 85% 90% 90% 95% 95% 100% 100%
Livello 3 70% 70% 75% 78% 80% 85% 88% 92% 100% 100%
Livello 4 70% 70% 75% 78% 80% 85% 88% 92% 100% 100%
Livello 5 70% 70% 75% 78% 80% 85% 88% 92% 100% 100%


Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
– Quadri e primo livello: 6 mesi;
– altri livelli: 3 mesi


Preavviso
Il periodo di preavviso viene così modificato ed integrato:




























Livello di inquadramento

Anzianità di servizio fino a 5 anni

Anzianità di servizio tra 5 e 10 anni

Anzianità di servizio oltre i 10 anni

Quadro Super e Quadro 90 giorni 120 giorni 120 giorni
60 giorni 90 giorni 120 giorni
2° e 3° 30 giorni 45 giorni 60 giorni
4° e 5° 20 giorni 30 giorni 45 giorni
6° e 7° 7 giorni 10 giorni 20 giorni


Contratto a termine
Le Parti convengono che II limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare o diminuire il limite di cui sopra.
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato effettuati per le casistiche:
a. nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi dì lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
b. da imprese start-up innovative di cui all’art. 25 c. 2 e 3 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto art.25 per le società già costituite;
c. per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’art. 21 c. 2 del D.Lgs. n. 81/2015;
d. per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
e. per sostituzione di lavoratori assenti;
f. con lavoratori di età superiore a 50 anni;
g. punte di intensa attività;
h. incrementi di attività per commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
i. collocazione nel mercato di tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
j. esigenze di professionalità e specializzazioni non disponibili nell’organico per l’esecuzione di commesse particolari.
Le ipotesi di cui alle lettere g, h, i, j prevedono la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per una durata massima di 6 mesi.


Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 1 lavoratore nelle singole unità produttive con solo un dipendente,

CCNL Alimentari Artigianato Conflavoro-Confsal: nuovo comparto



Siglato il 31/1/2022, tra la CONFLAVORO PMI e la FESICA-CONFSAL, l’accordo interconfederale integrativo e modificativo del CCNL Aziende artigiane e non artigiane con meno di 15 dipendenti Settori: Alimentari, Pasticcerie, Panificazione, Vini, Pastifici ed Affini.


Con decorrenza dall’1/2/2022, in considerazione dell’importanza del settore alimentare, le Parti sindacali in epigrafe intendono ampliare il campo di applicazione andando a valorizzare il comparto relativo all’attività di preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione, prevedendo inoltre un inquadramento specifico e una tabella retributiva ad hoc.
Pertanto il campo di applicazione viene integrato con il seguente comparto: “Imprese che svolgono attività di produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari, con somministrazione diretta, in attività di ristorazione”
Anche all’articolo contrattuale sulla classificazione del personale: inquadramento e declaratorie, viene aggiunto un nuovo comparto: Attività di preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione.
Infine viene aggiunta la Tabella per Attività di preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione:


















Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022

A 1.982,85
B 1.812,25
C 1.709,15
D 1.612,75
E 1.512,40



La Tabella per il Settore Alimentare viene così modificata:



































Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022

Nuovi minimi dall’1/7/2022

Primo livello S (*) 2.218,10 2.237,65
Primo livello 1.991,50 2.009,10
Secondo livello 1.823,15 1.839,25
Terzo livello A 1.698,90 1.713,90
Terzo livello 1.606,95 1.621,15
Quarto livello 1.541,40 1.555,00
Quinto livello 1.470,25 1.483,20
Sesto livello 1.375,55 1.387,70


– Nota (*) –
In aggiunta indennità di funzione di euro 36,15

La Tabella per il Settore Panificazione viene così modificata:





















































Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022

Nuovi minimi dall’1/7/2022

Indennità speciale (*)

A1S 1.876,25 1.890,05 94,77
A1 1.744,30 1.757,10 88,06
A2 1.633,60 1.645,60 82,63
A3 1.495,85 1.506,85 75,92
A4 1.417,25 1.427,65 72,05
B1 1.836,95 1.850,45 92,19
B2 1.509,15 1.520,25 76,44
B3S 1.468,75 1.479,55 74,87
B3 1.420,85 1.431,30 72,56
B4 1.347,50 1.357,40 68,69


– Nota (*) –
Indennità da corrispondersi mensilmente per la particolarità dell’attività svolta nelle imprese di panificazione.



La Tabella delle imprese non artigiane del settore Alimentare fino a 15 dipendenti viene così modificata:






























Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022

Quadri 2.442,05 (*)
Primo livello 2.442,05
Secondo livello 2.123,55
Terzo livello 1.751,95
Quarto livello 1.539,60
Quinto livello 1.380,35
Sesto livello 1.274,15
Settimo livello 1.168,00
Ottavo livello 1.061,85


– Nota (*) –
In aggiunta indennità di funzione di euro 100

Domande per gli interventi straordinari Covid-19 al Fondo SANI.IN.VENETO entro il 31 marzo

Prorogato, al 31/3/2022, il termine di presentazione delle domande per gli interventi straordinari Covid-19 al Fondo Sani in Veneto per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del Veneto

Il Fondo Sani in Veneto ha ritenuto di prorogare gli interventi straordinari legati al Covid fino al 31/03/2022.
Pertanto, per tutte le competenze dell’anno 2021, il termine di presentazione delle domande è anch’esso fissato al 31/03/2022.
Queste, nel dettaglio, tutte le iniziative attive dal 1° Gennaio 2022.

INTERVENTI RIVOLTI A TUTTI GLI ISCRITTI SANI IN VENETO, SANI IN FAMIGLIA, SANI IN AZIENDA


– Covid-19 diaria e diaria eventi successivi (gestione AON)
Per isolamenti fiduciari e/o ospedalizzazioni da Covid, avvenuti anche una seconda o terza volta, da presentare con relativa documentazione medica selezionando la voce “Cartella Clinica”. Vengono indennizzati €38,25 al giorno fino ad un massimo di €437,50.


– Covid-19 visite specialistiche e Covid-19 analisi di laboratorio (gestione Previmedical)
Massimali a parte per le visite specialistiche, gli accertamenti diagnostici e le analisi di laboratorio atti a monitorare l’infezione da Covid. Le quote di rimborso restano quelle previste dal nomenclatore, in base alla tipologia di prestazione (€46,15 per le visite specialistiche, €20,63 per le analisi di laboratorio, €16,88 per gli esami radiologici ecc.)


– Covid-19 tampone (gestione Previmedical)


INTERVENTI RIVOLTI A TUTTE LE AZIENDE ISCRITTE


–  Dispositivi anti-contagio e tamponi a spese dell’azienda (gestione AON)
L’azienda può presentare le spese sostenute solo per le mascherine FFP2 o chirurgiche.


La quota di rimborso è sempre pari al 50% con un tetto massimo di €60 per ogni dipendente.


Per i tamponi di qualsiasi tipologia svolti a spese dell’azienda, le quote di rimborso, come da precedente comunicazione, sono uguali a quelle previste per il rimborso agli iscritti: fino a €15,00 a tampone con un tetto mensile di 2 tamponi alla stessa persona.

Agricoltura Operai Catania: le nuove tabelle retributive


Agricoltura Operai Catania: le nuove tabelle retributive



Firmato il 25/1/2022, tra CONFAGRICOLURA Catania, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI Catania, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA – CIA Sicilia Orientale e FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, il CIPL per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della provincia di Catania


Il nuovo CIPL del 25/1/2022 per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Catania, decorre dall’1/1/2020 e scadrà il 31/12/2023.
Per la parte economica, dall’1/2/2022 si applicano le seguenti paghe:


Operai agricoli OTD paga giornaliera











































Qualifiche

Paga Base

Aumento CPL 2020-2023 dal 1/2/2022 1,7%

Paga base

Terzo elemento 30,44%

Totale

TFR 8,63%

Area 3 Ex Operaio Comune 48,56 0,82 49,38 15,03 64,41 5,55
Area 2 Livello D Ex Operaio Qualificato 53,23 0,90 54,13 16,47 70,60 6,09
Area 2 Livello C Ex Operaio Qualificato Super 56,27 0,95 57,22 17,41 74,63 6,44
Area 1 Livello B Ex Operaio Specializzato 58,03 0,98 59,01 17,96 76,97 6,64
Area 1 Livello A Ex Operaio Specializzato Super 60,75 1,03 61,78 18,80 80,58 6,95


Operai florovivaisti OTD paga giornaliera











































Qualifiche

*Paga Base

Aumento CPL 2020-2023 dal 1/2/2022 1,7%

Paga base

Terzo elemento 30,44%

Totale

TFR 8,63%

Area 3 Ex Operaio Comune 48,56 0,82 49,38 15,03 64,41 5,55
Area 2 Livello D Ex Operaio Qualificato 53,23 0,90 54,13 16,47 70,60 6,09
Area 2 Livello C Ex Operaio Qualificato Super 56,27 0,95 57,22 17,41 74,63 6,44
Area 1 Livello B Ex Operaio Specializzato 58,03 0,98 59,01 17,96 76,97 6,64
Area 1 Livello A Ex Operaio Specializzato Super 60,75 1,03 61,78 18,80 80,58 6,95


Le due tabelle sono uniformate, variano le classificazioni


Operai agricoli OTI paga mensile




























Qualifiche

*Paga Base

Aumento CPL 2020-2023 dal 1/2/2022 1,7%

Totale

Area 3 Ex Operaio Comune 1262,73 21,46 1284,19
Area 2 Livello D Ex Operaio Qualificato 1384,16 23,53 1407,69
Area 2 Livello C Ex Operaio Qualificato Super 1462,96 24,87 1487,83
Area 1 Livello B Ex Operaio Specializzato 1508,36 25,64 1534,00
Area 1 Livello A Ex Operaio Specializzato Super 1579,86 26,85 1606,71


Operai florovivaisti OTI paga mensile




























Qualifiche

*Paga Base

Aumento CPL 2020-2023 dal 1/2/2022 1,7%

Totale

Area 3 Ex Operaio Comune 1262,73 21,46 1284,19
Area 2 Livello D Ex Operaio Qualificato 1384,16 23,53 1407,69
Area 2 Livello C Ex Operaio Qualificato Super 1462,96 24,87 1487,83
Area 1 Livello B Ex Operaio Specializzato 1508,36 25,64 1534,00
Area 1 Livello A Ex Operaio Specializzato Super 1579,86 26,85 1606,71


Le due tabelle sono uniformate, variano le classificazioni

Rateizzazione oneri di ricongiunzione per le domande del 2022


Fornite le istruzioni per i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi alle domande presentate nel corso del corrente anno 2022 (INPS – Circolare 24 febbraio 2022, n. 30).

In base all’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi, che termina al 31 dicembre dell’anno precedente.
Ogni anno, con apposita circolare sono quindi fornite le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno medesimo, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento.
Ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno 2022, sono state aggiornate le tabelle allegate alla circolare n. 26 del 16 febbraio 2021 in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per il 2021, pari a +1,9%.