Edilcassa Veneto: confermato il contributo per Sostegno Investimenti



Le domande compilate tramite Modello 20 devono essere presentate entro e non oltre il 30 novembre 2024


Edilcassa Veneto conferma, con decorrenza dall’anno edile 2023/2024 e per gli anni a venire, il contributo per Sostegno Investimenti regolato dall’art. 14 A del CCRL 3 febbraio 2022. 
Sono ammissibili al contributo le spese sostenute nel periodo dal 01.10.2023 al 30.09.2024 a fronte dei seguenti investimenti effettuati dall’impresa:
– attrezzature e macchinari di lavoro compresi i mezzi d’opera connessi all’attività dell’azienda;
– attrezzature e infrastrutture per migliorare la sicurezza aziendale e del cantiere. 
L’investimento può essere attuato attraverso: mutuo chirografario, Artigiancassa, Mediocredito, Sabatini/Tremonti, leasing, mutuo fondiario o ipotecario e autofinanziamento.
Si deve evincere la tipologia di bene acquistato e la data di stipula del contratto di acquisto dalle fatture e dai contratti o finanziamenti.
Il contributo non può essere utilizzato per l’acquisto di beni usati, beni immobili e mobili registrati e hardware (pc, smartphone, tablet e server).
Ogni azienda può ricevere un contributo per anno di competenza, pari al 5% (IVA esclusa) sull’investimento effettuato fino a un massimo annuo erogabile di 1.000 euro per azienda. Invece, in caso di investimento in attrezzature ed infrastrutture finalizzate al miglioramento dei livelli di sicurezza aziendale, il contributo sull’investimento effettuato è pari al 7% (IVA esclusa), fino a un massimo erogabile annuo di 1.750 euro per azienda.
Il contributo minimo è pari a 100 euro.
Per richiedere il contributo, le imprese devono compilare il Modello 20 – Sostegno alle imprese edili per investimenti ed inviarlo via mail entro il 30 dicembre 2024, completo degli allegati richiesti direttamente all’indirizzo di Edilcassa Veneto indicato.

Manageritalia: nuovi servizi ai dirigenti

Previsti pacchetti psicologo, di telemedicina e rimborso spese scolastiche, assistenziali e per il trasporto pubblico

Manageritalia ha comunicato che la Piattaforma Welfare Dirigenti del Terziario ha ampliato i servizi, prevedendo le seguenti novità:
Pacchetti Socio Assistenziali e Psicologo
Servizio di supporto socio-assistenziale e di sostegno psicologico, a supporto del dirigente e dei familiari.
I principali servizi acquistabili sono:
– possibilità di matching con personale di caring qualificato e supporto alle fragilità familiari (es. badanti, babysitter, assistenti familiari e pet sitter);
– pacchetti di sedute psicologiche.
Pacchetti di telemedicina e telemonitoraggio
 Il servizio prevede due tipologie di assistenza:
– presa in carico dell’utente con anamnesi e analisi dei bisogni iniziali da parte di un medico;
– accesso illimitato alla centrale d’ascolto con personale medico e infermieristico;
– pacchetto di 12 televisite mediche;
– webApp per la raccolta dei dati biomedicali;
– dispositivo medico da polso VW3-R2 per la rilevazione dei parametri biomedicali in tempo reale (solo per il servizio “plus”).
Rimborso spese scolastiche, assistenziali e per il trasporto pubblico
– Servizio di rimborso delle spese sostenute dal dirigente, soprattutto per i propri familiari, relativamente all’istruzione, all’assistenza domiciliare o presso case di cura e per gli abbonamenti al trasporto pubblico.
– Servizio di rimborso spese istruzione, rette per l’asilo nido, master di specializzazione, comprese le spese per testi scolastici, mensa e di pre e post scuola.
– Servizio di rimborso spese socio-assistenziali  per i servizi di assistenza ai familiari, tra cui l’assistenza infermieristica domiciliare, le rette per case di cura e di riposo e le cure palliative domiciliari.
–Servizio di rimborso spese trasporto pubblico per le spese sostenute dal dirigente o dai familiari per gli abbonamenti nominativi al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Il rimborso avviene in busta paga successivamente all’approvazione della richiesta.
 Il credito welfare (da 1.000 euro a 1.500 euro annui a seconda del contratto) è destinato ad ogni dirigente in attività negli anni 2024 e 2025 ed è spendibile solo all’interno della Piattaforma welfare.

CCNL Cooperative sociali: stabiliti i nuovi piani per l’assistenza sanitaria integrativa

Dal 1° gennaio 2025 l’offerta relativa all’assistenza sanitaria integrativa si allarga per soddisfare le esigenze dei lavoratori

La Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl, Fpl-Uil e le associazioni datoriali Confcooperative Federsolidarietà, Legacoopsociali e Agci imprese sociali hanno reso noto, tramite un comunicato stampa del 13 novembre scorso, che sono state definite le nuove linee guida per la costruzione dei piani di assistenza sanitaria integrativa per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative sociali in relazione ai settori sociosanitari, socioassistenziali, socioeducativi e di inserimento lavorativo. Mediante la modifica delle linee guida si è voluto rendere omogenee le prestazioni tra i vari gestori presenti sul territorio e le Sigle sono state unanimi nel sostenere un’attività di monitoraggio annuale, con relativi incontri periodici, al fine di essere sempre aggiornate sulle esigenze dei dipendenti, così da mettere prontamente in atto misure adeguate. 
A tal proposito gli attuali piani di assistenza sanitaria integrativa, dal 1° gennaio 2025, dovranno ampliarsi, inglobando le aree relative a: ricoveri; alta diagnostica; visite specialistiche; ticket e pronto soccorso; maternità e gravidanza; prestazioni sociosanitarie assistenziali, compresa invalidità temporanea; prestazioni di assistenza odontoiatrica e contributo lenti da vista. 

Enti lirici: firmata la stesura definitiva

La Corte dei Conti ha dato il via libera definitivo all’ipotesi di rinnovo del 30 novembre 2023

Al termine di un lungo iter di validazione da parte degli organismi di controllo nella giornata del 13 novembre 2024 è stata firmata, presso la sede del ministero della Cultura, la stesura definitiva del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 delle Fondazioni lirico sinfoniche tra Anfols e le organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fials-Cisal.
Per le OO. SS. con questo primo atto di rinnovo è stato intrapreso un percorso che, dopo 20 anni di vacanza contrattuale, riporta la contrattazione collettiva al centro dell’attenzione delle istituzioni, evidenziandola quale priorità per tutto il comparto. Nonostante alcuni temi rimasti ancora irrisolti, come il turn over e le assunzioni, il rinnovo del contratto rappresenta un importante punto di partenza per i dipendenti del settore. 
Le lavoratrici ed i lavoratori potranno beneficiare dell’aumento del 4% dei minimi retributivi a partire dal 1° gennaio 2024, del riconoscimento di una “Una Tantum” in sostituzione degli arretrati contrattuali dal 2019 al 2021 e del trasferimento di una quota dalla contrattazione aziendale oltre che di una parte di welfare aziendale.

Bonus Natale: ampliata la platea dei beneficiari

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il provvedimento che consente l’erogazione del beneficio anche ai genitori soli con figli a carico (D.L. 14 novembre 2024, n. 167).

Il D.L n. 167/2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 14 novembre ed entrato in vigore nella stessa data, ha ampliato la platea dei beneficiari del cosiddetto “Bonus Natale” anche ai genitori soli con figli a carico. Il provvedimento, infatti, interviene modificando l’articolo 2-bis del precedente D.L. n. 113/2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 143/2024.

La precedente versione del comma 1, lettera b) del citato articolo viene sostituita in questo modo: “il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. 

In sostanza, non viene più richiesta come condizione per richiedere il citato bonus l’avere fiscalmente a carico anche il coniuge

Peraltro, il D.L. n. 167/2024 inserisce nella normativa precedente al citato articolo 2-bis anche un comma 2-bis che prescrive come l’indennità non spetti al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della medesima indennità.

La novità dovrebbe comportare un aumento dei potenziali fruitori del Bonus Natale che dovrebbero passare da oltre un milione a più di 4 milioni e 500.000