Integrazione salariale per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo

Considerata l’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e dell’incidenza delle stesse sulle attività lavorative, l’INPS riassume le indicazioni circa le modalità con le quali richiedere le prestazioni di integrazione salariale e i criteri per la corretta valutazione delle istanze (INPS, Messaggio 26 luglio 2024, n. 2736).

Le indicazioni fornite dall’INPS riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) sia i datori di lavoro che possono richiede l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali.

 

Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i citati datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale – per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione indicate nelle ordinanze – con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”, prevista dall’articolo 8, comma 2, del D.M. 15 aprile 2016, n. 95442. In questo caso, i datori di lavoro dovranno soltanto indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare.

 

In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”. Non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”. Tuttavia, nel caso in cui sia presentata un’istanza con causale “evento meteo” per “elevate temperature” riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da pubbliche Autorità, nel corso dell’istruttoria si terrà conto di tale circostanza. Potranno quindi essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le predette ordinanze hanno vietato il lavoro.

 

Come chiarito con precedenti messaggi, in caso di domanda con causale “evento meteo” per “temperature elevate”, la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature medesime risultino superiori a 35° centigradi. Anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35° centigradi può determinare l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora entri in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale (si pensi ad attività lavorative svolte in luoghi non proteggibili dal sole o comportanti l’utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, oppure l’impiego di strumenti di protezione, quali tute, caschi, etc., può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella registrata dal bollettino meteo), pertanto la valutazione dell’integrabilità della causale richiesta non deve fare riferimento solo al grado di temperatura, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente a operare i lavoratori.

 

Tali valutazioni sono possibili solo se si dispone di adeguati elementi informativi è dunque raccomandabile, per un’efficace istruttoria della domanda, redigere la relazione tecnica in modo completo, indicando non solo l’evento meteorologico che si è verificato, nel caso in esame il caldo eccessivo, ma anche descrivere l’attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni stesse. I datori di lavoro non devono, invece, allegare alla domanda i bollettini meteo, atteso che gli stessi sono acquisiti d’ufficio dall’Istituto (cfr. messaggi n. 1856/2017 e n. 2276/2017).

 

Gli operatori di Sede, ai fini di una più puntuale valutazione degli elementi a supporto della richiesta di accesso al trattamento di integrazione salariale nei casi in commento, potranno avvalersi delle documentazioni o delle pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile nonché della consultazione della mappa del rischio riportata sul sito web worklimate.

 

Le indicazioni fornite valgono anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA) ex Legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni.

 

L’Istituto ricorda infine che, per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali) sia la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” sia la causale “evento meteo” per “temperature elevate” integrano fattispecie annoverabili tra gli “eventi oggettivamente non evitabili” (EONE) e, pertanto, per le domande presentate con le predette causali:

– non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;

– i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure previste;

– il termine di presentazione è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;

– l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle RSA o RSU, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento e il numero dei lavoratori interessati;

– per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei, la predetta informativa è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

CIPL Edilizia Artigianato Toscana: determinato l’EVR



Stabilito l’EVR da erogare nel periodo 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025


Il 22 luglio 2024, le Parti sociali Cna Costruzioni e Confartigianato Edilizia Toscana, Casartigiani con Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil, verificati gli indicatori territoriali per l’anno 2024/2025 raffrontando la media del triennio 2021/2022/2023 sulla media del triennio 2020/2021/2022, comunicano che:
– il parametro 1, 2, 3 e 5 sono risultati positivi;
– il parametro 4 è risultato negativo.
Pertanto, viene riconosciuto l’EVR per quattro dei cinque parametri definiti, pari all’80% dell’importo concordato a livello regionale, come di seguito riportato in tabella.


































Livello EVR – Importo mensile (6%) Importo EVR 80%
119,61 95,69
106,62 85,30
88,86 71,09
82,86 66,29
77,02 61,62
69,21 55,37
59,24 47,39

CCNL Autostrade: con agosto in arrivo nuovi minimi retributivi



Stabiliti nuovi minimi retributivi per i dipendenti del settore Autostrade


Sulla base di quanto stabilito all’interno del verbale di accordo del 18 luglio 2023, la Federreti, Acap, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal, Federazione Ugl-Viabilità e Logistica hanno stabilito nuovi minimi retributivi per le lavoratrici ed i lavoratori del settore Autostrade. Nella tabella riportata di seguito sono indicati i nuovi minimi retributivi che vengono erogati con la busta paga di agosto 2024.


















































Livello Minimo Contingenza Edr Totale
A 2.922,73 539,82 10,33 3.472,88
A1 2.611,82 533,72 10,33 3.155,87
B 2.300,85 529,40 10,33 2.840,58
B1 2.101,91 525,33 10,33 2.637,57
C 1.840,70 522,02 10,33 2.373,05
C1 1.679,03 519,97 10,33 2.209,33
D 1.243,70 514,29 10,33 1.768,32

 

Emergenza climatica: le disposizioni CISOA, CIGO e trattamenti in deroga 

L’INPS ha illustrato l’accesso alle nuove misure previste dal D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito in Legge il 12 luglio 2024, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, facilitando l’accesso agli ammortizzatori sociali durante eventi meteorologici avversi (Inps, messaggio 26 luglio 2024, n. 2735).

La Legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, ha introdotto, tra le altre novità, alcune disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. In particolare, sono state reiterate due misure con cui si rende più agevole, per i datori di lavoro tutelati dalla CISOA, nonché per alcune categorie di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, l’accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in conseguenza di eventi metereologici avversi (commi da 1 a 4 dell’articolo 2-bis, cit.).

Inoltre, è stata prevista la possibilità di riconoscere – entro determinati limiti di spesa e per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi nel corso dell’anno 2024 – i trattamenti in deroga (cassa integrazione straordinaria e mobilità) previsti dall’articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

 

Disposizioni in materia di cassa integrazione speciale operai agricoli 
 

Il comma 1 dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 63/2024 prevede che, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 14 luglio 2024 e il 31 dicembre 2024, il trattamento di CISOA, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito.

 

Si ricorda che, in base alla disciplina a regime, il trattamento di CISOA spetta agli operai agricoli, impiegati e quadri con contratto a tempo indeterminato, sospesi dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro, solamente in caso di sospensione dell’attività lavorativa, entro il limite massimo di 90 giorni nell’anno. La disposizione di cui trattasi deroga, quindi, ancorché per un periodo temporaneo, alla disciplina di carattere generale. L’intervento  normativo stabilisce altresì che i trattamenti concessi a tale titolo, sempre nel periodo ricompreso tra il 14 luglio 2024 e il 31 dicembre 2024, sono neutri ai fini del raggiungimento del numero massimo di 90 giornate fruibili nell’anno e che i periodi oggetto di sospensione o di riduzione sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall’articolo 8 della Legge n. 457/1972.

 

Da ultimo, si precisa che in corrispondenza delle giornate per le quali sarà autorizzata la CISOA a riduzione, le posizioni assicurative dei lavoratori interessati presenteranno una copertura contributiva mista: ordinaria, per la parte della giornata in cui la prestazione lavorativa è stata regolarmente svolta, e figurativa, per la parte di giornata coperta da CISOA.

 

Domanda
 

Ai fini della presentazione delle domande di CISOA in argomento, i datori di lavoro dovranno seguire le consuete modalità indicando quale causale dell’istanza “CISOA eventi atmosferici a riduzione”. Nel caso in cui la domanda di CISOA riguardi lavoratori agricoli a tempo indeterminato con sospensione giornaliera dell’attività lavorativa, i datori di lavoro dovranno presentare domanda secondo le consuete modalità.

 

Le suddette domande dovranno essere presentate entro l’ordinario termine di 15 giorni dall’inizio dell’evento di sospensione o di riduzione. In sede di prima applicazione della norma in esame, le istanze riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa per eventi verificatisi dal 14 luglio 2024 alla data di pubblicazione del messaggio in commento, potranno essere inviate entro il termine di 15 giorni successivi a tale ultima data.

 

Le domande per intemperie stagionali riferite a riduzioni dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito, sono autorizzate direttamente dall’Inps. I trattamenti di CISOA in parola sono corrisposti agli interessati con pagamento diretto da parte dell’Istituto. Si precisa che, per le domande aventi a oggetto sospensioni giornaliere dell’attività lavorativa per intemperie stagionali o altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, la potestà decisoria permane, invece, in capo all’apposita Commissione provinciale prevista; anche la relativa erogazione avviene secondo le consuete modalità.

 

Modalità di esposizione nel flusso UniEmens/Posagri
 

Come chiarito, il trattamento di CISOA con causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione” presuppone una diminuzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito.

Al fine di comunicare correttamente la prestazione parzialmente lavorata, il datore di lavoro deve compilare il flusso UniEmens/Posagri valorizzando in corrispondenza delle giornate interessate dall’evento il campo <DenunciaAgriIndividuale>/<DatiAgriRetribuzione>/<PartTimeGOR> contenente i seguenti elementi: <CodicePartTime-GOR>: 7 (indicante le giornate a orario ridotto); <OrePartTimeGOR> indicante le ore effettivamente lavorate; <DichGOR> flag con valore “S”.

Per le prestazioni di CISOA con causale “eventi atmosferici” riferite a sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata, permangono le consuete modalità di compilazione del flusso UniEmens/Posagri.

 

Datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell’escavazione
 

Il comma 2 dell’articolo 2-bis del D.L.n. 63/2024 prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall’articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Sempre il comma 2 del citato articolo stabilisce che, per le richieste di trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale. 

I periodi di integrazione salariale di cui trattasi rilevano ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015 qualora sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariali fruiti nel quinquennio mobile.

 Ai fini della presentazione delle domande di integrazione salariale ordinaria per i periodi oggetto di neutralizzazione illustrati ai paragrafi precedenti, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni continueranno ad attenersi alle consuete modalità.

 

Modalità di esposizione del conguaglio

 

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens, per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane, successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento presente in <CongCIGOAltCaus>, presente in <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGOrd>/<CongCIGOACredito>/<CongCIGOAltre>, valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L147”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art.2 – bis – DL 63/24”. Per i periodi di integrazione salariale fruiti entro il limite delle 52 settimane, i datori di lavoro utilizzeranno il codice di conguaglio già in uso “L038” (cfr. circolare n. 9/2017).

In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni. 

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UNICIG, i datori di lavoro dovranno attenersi alle consuete modalità previste per la trasmissione dei dati necessari al pagamento diretto ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale.

CCNL Guardie ai fuochi: sottoscritta l’ipotesi di accordo per i lavoratori dei porti

L’ipotesi stabilisce aumenti retributivi e novità normative per gli addetti ai servizi sostitutivi antincendio all’interno dei porti italiani

Il 25 luglio 2024 è stata siglata l’ipotesi di accordo del CCNL Guardie ai fuochi che riguarda i lavoratori addetti ai servizi sostitutivi antincendio all’interno dei porti italiani. Le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil-Trasporti hanno evidenziato come si tratti di un importante risultato dal punto di vista economico, con circa il 16% di aumento economico complessivo, tramite un aumento dei minimi contrattuali di 180,00 euro divisi in 3 tranches e un incremento dell’assistenza sanitaria. La parte normativa consta di una modifica significativa per quanto riguarda il regime dei turni minimi garantiti, mensilizzando la retribuzione e migliorando il trattamento della malattia. 
Le Sigle hanno confermato che si impegnano a lavorare per eliminare la deroga al decreto legislativo 63/03 che abbassa le ore di riposo tra un turno e l’altro a 8 ore, alla luce anche degli impatti sulla sicurezza. Ora, la parola passa alle lavoratrici ed ai lavoratori che dovranno votare per sciogliere la riserva sull’ipotesi di rinnovo.