CCNL Alimentari Artigianato: novità in materia di apprendistato professionalizzante



Disciplinato l’apprendistato per gli impiegati amministrativi della Parte I del contratto


Il 12 luglio 2024, Cna-Agroalimentare, Confartigianato-Alimentazione, Casartigiani, Claai e le OO.SS. Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno sottoscritto un verbale di accordo integrativo relativo all’area alimentazione-panificazione che fornisce delle nuove indicazioni in merito alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante della Parte I del CCNL Area alimentazione-panificazione. Per il settore alimentare viene introdotto l’apprendistato per gli apprendisti impiegati amministrativi, con durata massima fissata a 36 mesi e la retribuzione è determinata come indicato nella tabella sottostante. La disciplina per gli apprendisti impiegati amministrativi si applica ai rapporti di apprendistato professionalizzante sottoscritti a partire dal 1° luglio 2024.


































Gruppi 1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre
Impiegati amministrativi

1° Gruppo

70% 70% 75% 75% 84% 84%
Impiegati amministrativi

2° Gruppo

70% 70% 75% 75% 90% 95%
Impiegati amministrativi

3° Gruppo

70% 70% 75% 95% 95% 95%

CCNL Alimentari Artigianato (Conflavoro Confsal): sottoscritto il contratto



Siglato il contratto con decorrenza a far data dal 1° agosto 2024 al 31 luglio 2027


Il 26 luglio 2024, le Parti sociali Conflavoro PMI, Fesica-Confsal e Confsal hanno firmato il contratto per le aziende artigiane e non artigiane con meno di 15 dipendenti, che interessa i settori alimentari, pasticcerie, panificazione, vini, pastifici ed affini. 
Dal punto di vista economico, viene stabilita l’erogazione di un importo lordo pari a 50,00 euro per tutti i settori e livelli con la retribuzione del mese di settembre 2024 a titolo di Una Tantum, a copertura del periodo di vacanza contrattuale (marzo-luglio 2024). Tale importo verrà riproporzionato in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato e in caso di contratto part-time. Inoltre, verrà corrisposto in misura pari al 70% per gli apprendisti.
Vengono definite, per i dipendenti del settore alimentare con imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti, le seguenti indennità:
– disagio per freddo: 6% della paga base oraria ai dipendenti che svolgono attività nelle celle frigorifere nelle quali la temperatura deve essere mantenuta costantemente inferiore a 5°;
– disagio per caldo: 6% della paga base oraria ai lavoratori che svolgono attività in ambienti nei quali la temperatura, per necessità di esercizio, è superiore a 38°;
– disagio per umido: 6% della paga base oraria ai lavoratori che svolgono attività in ambienti con tassi di umidità costanti per necessità di servizio, superiori al 95%.
Infine, di seguito si riportano le tabelle con i nuovi minimi retributivi.


Settore Alimentare 






































Inquadramento retributivo Nuovi minimi dal 01/04/2024 Nuovi minimi dal 01/01/2025
Primo livello S* € 2.316,50 € 2.368,80
Primo livello € 2.080,00 € 2.126,80
Secondo livello € 1.904,00 € 1.947,00
Terzo livello A € 1.774,30 € 1.814,20
Terzo livello € 1.678,20 € 1.716,10
Quarto livello € 1.610,00 € 1.646,10
Quinto livello € 1.535,60 € 1.570,10
Sesto livello € 1.436,70 € 1.469,05

*In aggiunta indennità di funzione di quadro pari a 36,15€.


Settore Panificazione

























































Inquadramento retributivo Nuovi minimi dal 01/04/2024 Nuovi minimi dal 01/01/2025 Indennità speciale
A1S € 1.959,30 € 2.005,30 € 94,77
A1 € 1.821,60 € 1.864,30 € 88,06
A2 € 1.706,05 € 1.746,05 € 82,63
A3 € 1.562,20 € 1.598,90 € 75,92
A4 € 1.480,05 € 1.514,75 € 72,05
B1 € 1.918,30 € 1.963,10 € 92,19
B2 € 1.576,10 € 1.613,10 € 76,44
B3S € 1.533,95 € 1.569,80 € 74,87
B3 € 1.483,90 € 1.518,70 € 72,56
B4 € 1.407,30 € 1.440,30 € 68,69

*Indennità da corrispondersi mensilmente per la particolarità dell’attività svolta nelle imprese di panificazione.


Imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti










































Inquadramento retributivo Nuovi minimi dal 01/08/2024 Nuovi minimi dal 01/01/2025
Quadri* € 3.276,55 € 3.377,30
Primo livello € 3.276,55 € 3.377,30
Secondo livello € 2.914,70 € 3.002,25
Terzo livello € 2.492,55 € 2.564,80
Quarto livello € 2.251,30 € 2.314,80
Quinto livello € 2.070,35 € 2.127,30
Sesto livello € 1.949,75 € 2.002,30
Settimo livello € 1.829,15 € 1.877,30
Ottavo livello € 1.708,55 € 1.752,35

*In aggiunta indennità di funzione di quadro pari a 100€.


Attività di preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione


























Inquadramento retributivo Acconto al 01/08/2024 Nuovi minimi dal 01/08/2024
A € 75,45 € 2.058,30
B € 68,95 € 1.881,20
C € 65,00 € 1.774,15
D € 61,35 € 1.674,10
E € 57,55 € 1.569,95

 

Organizzazioni internazionali: cumulo periodi assicurativi anche per la pensione anticipata

Con circolare del 1° agosto 2024, n. 87, l’INPS fornisce indicazioni sulla facoltà di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali, anche finalizzato alla pensione anticipata.

Con le  circolari INPS n. 71/2017 e n. 50 del 21 aprile 2022 sono state fornite indicazioni operative e attuative della disciplina in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali o prevista dall’articolo 18 della Legge 29 luglio 2015, n. 115.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai cittadini dell’Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell’U.E. e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell’U.E. o della Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali – secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 18 della Legge n. 115/2015 – è consentito cumulare i periodi assicurativi maturati presso le medesime organizzazioni internazionali con quelli maturati presso una o più delle seguenti gestioni previdenziali: fondo pensioni lavoratori dipendenti; gestioni speciali dei lavoratori autonomi; gestione separata; gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria; regimi previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti.

Secondo il comma 2 del citato articolo, tale cumulo può essere richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di 52 settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano.

L’articolo 5, comma 1, del D.L. n. 69/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 103/2023, entrato in vigore il 14 giugno 2023, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, ha modificato il predetto comma 2, includendo nel novero delle prestazioni conseguibili tramite cumulo la pensione anticipata. Per effetto della modifica introdotta, il cumulo dei periodi assicurativi posseduti presso le organizzazioni internazionali può essere dunque richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata, oltre che di quello alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti.

Pertanto, nei confronti di coloro che siano o siano stati iscritti a una o più delle gestioni previdenziali previste dall’articolo 18, comma 1, della Legge n. 115/2015, sopra richiamate, è riconosciuto altresì il diritto alla pensione anticipata a carico, anche pro quota, delle predette gestioni, con il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso le stesse gestioni e quelli presso l’organizzazione internazionale. La facoltà di cumulo in esame può essere esercitata per conseguire la pensione anticipata in base alle disposizioni vigenti, anche in materia di cumulo e totalizzazione dei periodi assicurativi, nella gestione che liquida, anche pro quota, la pensione.

Secondo quanto disposto dal comma 6 dell’articolo 18 della legge in argomento, i trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo. Di conseguenza, la decorrenza della prestazione pensionistica riconosciuta in Italia con il cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organismi internazionali non può comunque essere antecedente al 1° luglio 2023, tenuto conto che il citato decreto-legge n. 69/2023 è entrato in vigore il 14 giugno 2023. Resta ferma l’applicabilità della disciplina in materia di differimento della decorrenza della pensione anticipata, laddove prevista dalla relativa normativa di riferimento.

CCNL Alimentari Artigianato: nuovi minimi retributivi per i dipendenti da aziende di somministrazione



Con l’accordo le Parti stabiliscono nuovi aumenti retributivi per i lavoratori dell’area alimentazione-panificazione


Il 26 luglio 2024, le Associazioni datoriali Cna-Agroalimentare, Confartigianato-Alimentazione, Casartigiani, Claai e le OO.SS. Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno sottoscritto un verbale di accordo economico per i lavoratori dipendenti da imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione. Le Parti hanno stabilito incrementi retributivi nelle seguenti misure. 


























Livello Incrementi agosto 2025 Incrementi agosto 2026
A 45,67 53,81
B 37,81 47,43
C 33,07 43,59
D 28,67 40,00
E 26,00 38,23

Le tabelle retributive comprensive degli importi previsti a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali, di cui all’accordo del 6 giugno 2024, sono quelli riportati nella tabella sottostante.






































Livello Retribuzione tabellare al 1° dicembre 2021 Retribuzione tabellare dal 1° giugno 2024 (comprensiva degli AFAC dell’accordo 6.6.2024) Retribuzione tabellare dal 1° agosto 2025 Retribuzione tabellare dal 1° agosto 2026
A 1.982,79 2.058,20 2.103,87 2.157,68
B 1.812,19 1.881,11 1.918,92 1.966,35
C 1.709,07 1.774,07 1.807,14 1.850,73
D 1.612,69 1.674,02 1.702,69 1.742,69
E 1.512,34 1.569,86 1.595,86 1.634,09

Per gli apprendisti si applicano le percentuali di calcolo vigenti al momento dell’erogazione; mentre, per i lavoratori part-time l’erogazione è riproporzionata. Le Parti hanno fatto sapere che entro gennaio 2027 si incontreranno nuovamente per definire la scala parametrale relative alle tabelle retributive dei lavoratori dipendenti di imprese che somministrano alimenti e pasti per la clientela in attività di ristorazione. 

Semplificazione dei controlli sulle attività economiche: istruzioni INL

Il D.Lgs. n. 103/2024 – in vigore dal 2 agosto p.v. – al fine di una “semplificazione dei controlli sulle attività economiche”, introduce disposizioni che incidono sulle attività dell’Ispettorato nazionale del lavoro, sia per quanto concerne la programmazione della vigilanza, sia in termini di sanzionabilità di condotte che violano alcune disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Al riguardo, l’INL fornisce le prime indicazioni operative per gli Uffici ed il personale ispettivo (INL 31 luglio 2024, N. 1357).

Semplificazione degli adempimenti amministrativi 

L’art. 2 del decreto legislativo introduce alcune disposizioni – non ancora effettivamente operative – finalizzate ad una semplificazione degli adempimenti amministrativi. Le amministrazioni interessate saranno impegnate ad introdurre discipline o accorgimenti per garantire una piena conoscenza degli obblighi ai quali i soggetti controllati sono tenuti ed eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli.

Sistema di identificazione 

L’art. 3 del decreto istituisce, ai fini della programmazione dei controlli, un “sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria”, riferito ad alcuni ambiti omogenei, tra cui quello della sicurezza dei lavoratori ma anche, ad esempio, quello della protezione ambientale, della igiene e salute pubblica e della sicurezza pubblica. Rispetto a ciascun ambito l’Ente nazionale italiano di unificazione elabora, sulla base di alcuni parametri (ad es. esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività e settore economico in cui opera il soggetto controllato) norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso al quale è associabile un Report certificativo, rilasciato, a domanda, da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l’Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto e firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell’Associazione di cooperazione europea per l’accreditamento (EA)” e inserito dall’Organismo unico di accreditamento “nel fascicolo informatico di impresa”.

Fascicolo informatico di impresa e obblighi di consultazione 

Le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, prima di avviare le attività di vigilanza consultano ed alimentano con gli esiti dei controlli il fascicolo informatico di impresa” tenuto dalle Camere di commercio ai sensi dell’art. 2, comma 2 lett. b), della L. n. 580/1993. Con le modalità che saranno poi definite con un apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, ogni amministrazione dovrà accedere al fascicolo informativo per coordinare, programmare e svolgere i controlli, in modo da avere contezza anche degli esiti dei controlli già svolti da altre amministrazioni.

Sotto altro profilo si stabilisce che le PP.AA. non possono richiedere la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico o comunque in loro possesso.

Procedimento di controllo delle attività economiche 

E’ rimesso a Ministeri e Regioni il compito di pubblicare sui propri siti istituzionali apposite linee guida o FAQ finalizzate ad agevolare la comprensione e il rispetto sostanziale della normativa applicabile in materia di controlli, i quali dovranno fondarsi sul principio della “fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni”, nonché su quelli della “efficacia, efficienza e proporzionalità”, minimizzando le richieste documentali.

Al predetto principio in base al quale le amministrazioni sono tenute a programmare i controlli sulle imprese con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio, fanno eccezione diverse tipologie di intervento fra cui quelle derivanti da richieste dell’Autorità giudiziaria, da circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, da esigenze legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, da situazioni di rischio.

Il comma 6 dell’articolo 5 stabilisce un periodo di esonero dei controlli, prevedendo che l’operatore economico è esonerato nei successivi dieci mesi dall’ultimo controllo da parte della stessa amministrazione o altre amministrazioni che esercitano le funzioni di controllo, fatte salve le eccezioni sopra evidenziate e nel rispetto delle disposizioni di attuazione del diritto dell’Unione europea. Tale beneficio non è cumulabile con il diverso beneficio previsto dall’articolo 29, D.L. n. 19, convertito, con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 che prevede, ai commi 7, 8 e 9, l’iscrizione, previo assenso, del datore di lavoro in un apposito elenco informatico, denominato «Lista di conformità INL», in forza del quale i datori di lavoro, cui è stato rilasciato l’attestato in argomento, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

La disciplina in materia di “Lista di conformità INL” è da considerarsi quindi norma speciale. Sarà tuttavia necessario che tali informazioni confluiscano nel fascicolo informatico d’impresa al fine di consentire anche alle altre amministrazioni di poter programmare i controlli di competenza nel rispetto dei principi fissati dal legislatore e tenendo conto del fatto che l’iscrizione nella c.d. lista di conformità INL avviene solo “previo assenso” del soggetto interessato.

L’art. 5 prevede, inoltre, che non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere una ispezione congiunta, si richiede, pertanto, un più attento e capillare coordinamento con le altre amministrazioni che operano controlli in materia di lavoro e legislazione sociale.

Non appare invece applicabile agli accertamenti di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro la previsione secondo cui le amministrazioni sono tenute a fornire, prima di un accesso nei locali aziendali, “l’elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva”. Da tale obbligo sono infatti esonerate tutte le iniziative avviate dalle amministrazioni che hanno esigenze di ricorrere ad accessi ispettivi “imprevisti o senza preavviso”.

Violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile 

L’art. 6 del decreto è quello che più impatta sulle attività di controllo di competenza dell’Ispettorato. Salvo, infatti, che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a cinquemila euro, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell’arco di un quinquennio, l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell’atto di diffida. 

In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate.

L’istituto della diffida amministrativa in oggetto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Appaiono invece ricompresi nell’ambito di applicazione della diffida parte delle violazioni amministrative di carattere documentale, nella misura in cui non siano ricollegabili alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ad es. in materia di Libro unico del lavoro, salvi i casi in cui la violazione si riferisca a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi in quanto è prevista una sanzione massima superiore ad euro 5.000);

Pertanto, la diffida amministrativa, così come definita all’art. 1 del decreto, troverà applicazione nelle ipotesi in cui si rinvengano tutti i presupposti normativi previsti. Ad ogni buon conto si fa riserva di inoltrare una lista delle violazioni più ricorrenti che, sussistendo le altre condizioni indicate dal legislatore, sono da ritenersi soggette alla procedura di diffida.

Laddove la stessa non trovi applicazione si seguiranno le “normali” procedure sanzionatorie, ivi compresa l’adozione della diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

L’art. 6 del decreto stabilisce inoltre che il mancato adempimento alla diffida ovvero l’accertamento di altre violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano, fra l’altro, la tutela la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro comportano la revoca del Report certificativo di cui all’art. 3, ove rilasciato all’operatore economico. In ogni caso il soggetto controllato non è responsabile quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa.

Il D.Lgs. n. 103/2024, come accennato, entra in vigore il 2 agosto p.v. e si ritiene che le previsioni ivi contenute, in particolare quelle di cui all’art. 6 in materia di diffida amministrativa, possano trovare applicazione con riferimento agli illeciti accertati a partire da tale data, anche se riferiti a condotte poste in essere precedentemente in quanto trattasi di disposizione di carattere procedurale.