Esonero autocertificato per gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato: modalità di versamento

Il D.M. 11 giugno 2024 abroga e sostituisce il decreto interministeriale del 10 marzo 2016 riguardante le modalità di versamento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del contributo esonerativo cui sono tenuti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che autocertificano l’esonero dall’obbligo di assunzione di cui all’articolo 3 della Legge n. 68/1999, per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato (che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille).

Si rammenta, infatti, che secondo il citato articolo 3, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori con disabilità nella seguente misura: 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo si applica solo in caso di nuove assunzioni.

Ai fini della fruizione dell’esonero, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato sono tenuti a presentare, entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, apposita autocertificazione, esclusivamente in via telematica per il tramite della banca dati del collocamento mirato, mediante la compilazione dell’apposito format sul portale “Servizi lavoro” del Ministero del lavoro, cui si accede tramite SPID/CIE ed ogni altro strumento di identificazione previsto dalla legge.

L’autocertificazione deve contenere tutte le provincie coinvolte nell’esonero oggetto. Attraverso l’autocertificazione, il datore di lavoro dichiara la classe occupazionale complessiva di appartenenza, mediante indicazione della base di computo, del numero di lavoratori con disabilità occupati e del numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato a livello nazionale e, con riferimento a ciascun ambito provinciale in cui insistono le unità produttive interessate dall’esonero, dichiara: la base di computo; il numero dei lavoratori con disabilità occupati; il numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato; la quota di esonero.

La quota di esonero non può essere superiore: alla differenza tra la quota di riserva e la quota netta; alla differenza tra la quota di riserva e il numero dei lavoratori con disabilità occupati; al limite massimo esonerabile, diminuito della percentuale della quota di riserva esonerato.

Ai fini del calcolo del contributo esonerativo e della compilazione del modello di autocertificazione è resa disponibile una procedura telematica assistita per la determinazione della quota di riserva, della base netta, della quota netta, nonché della quota di esonero massima sulla base degli altri dati dichiarati. In assenza di variazioni della quota di esonero, il datore di lavoro può continuare ad avvalersi dell’esonero effettuando il versamento del contributo per il successivo trimestre. In caso di variazioni della quota di esonero, l’autocertificazione deve essere invece ripresentata, entro 60 giorni dal momento in cui si è verificata la variazione. 

L’esonero parziale dall’obbligo di assunzione ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge n. 68 del 1999 è compatibile con l’esonero autocertificato a condizione che gli esoneri non riguardino i medesimi addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato e che la quota di esonero autocertificata e la quota di esonero autorizzata complessivamente non siano superiori al limite massimo esonerabile.

Ai fini dell’esonero autocertificato, i datori di lavoro versano al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, un contributo esonerativo nella misura pari ad euro 39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Indipendentemente dal CCNL applicato, il contributo è calcolato convenzionalmente su cinque giorni lavorativi a settimana e su 22 giorni lavorativi al mese ed è, pertanto, stabilito in euro 2.587,86 a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l’esonero. Il mancato versamento del contributo esonerativo comporta per il datore di lavoro la decadenza dalla possibilità di avvalersi dell’esonero e l’obbligo di presentare, entro 60 giorni dal termine del trimestre coperto da versamento, la richiesta di assunzione dei lavoratori con disabilità

I pagamenti sono effettuati tramite avvisi di pagamento generati dalla procedura telematica e sono gestiti mediante piattaforma PagoPA.

Il primo versamento deve essere effettuato utilizzando l’avviso di pagamento generato dalla procedura telematica al termine della compilazione dell’autocertificazione e copre il periodo compreso dalla data dell’esecuzione del pagamento alla fine del trimestre. Anche i versamenti successivi al primo vanno effettuati utilizzando l’avviso di pagamento generato trimestralmente dalla procedura telematica, entro il giorno 10 del primo mese del trimestre che si intende coprire con l’esonero.

Solo a fronte del riscontro positivo sull’esecuzione del pagamento dalla piattaforma PagoPA, l’autocertificazione può essere considerata validamente presentata.

Il decreto in argomento entra in vigore il 1° ottobre 2024. Tutti i datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto, già fruivano dell’esonero e che intendano continuare ad avvalersi dell’istituto, sono tenuti ad inviare una nuova autocertificazione, entro il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

La nuova autocertificazione si intende presentata in regime di continuità con il trimestre precedente e, pertanto, è valida per l’intero trimestre nel quale si effettua il pagamento, previa corresponsione dell’intero importo dovuto. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per il datore di lavoro di dichiarare, tramite procedura telematica, di non volersi avvalere del regime di continuità con la conseguenza che gli effetti dell’autocertificazione decorreranno dal giorno della presentazione della stessa.

CCNL Pulizie Artigianato (Conflavoro-Confsal): sottoscritto il rinnovo contrattuale



Previste su apprendistato, contratto a termine, indennità e minimi retributivi 


Il 26 luglio 2024 è stato sottoscritto il rinnovo contrattuale del CCNL Pulizie Artigianato da Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal. Tra le novità contrattuali si segnala la nuova formulazione della stagionalità, tramite la previsione di specifiche attività considerate stagionali e le relative mansioni, per la durata massima di 8 mesi nel periodo da marzo a ottobre di ogni anno. Inoltre, è cambiata la disciplina dell’apprendistato professionalizzante per operai ed impiegati, con interventi sulla durata e il trattamento economico per ciascun livello di inquadramento. L’apprendistato può essere instaurato per i livelli dal 2 al 6, e nella fattispecie:
– 5 anni per il 2° livello;
– 4 anni per i livelli 3° e 4°;
– 3 anni per il 5° livello;
– 18 mesi per il 6° livello. 
Inoltre, la durata del periodo di apprendistato per gli impiegati nei livelli 2° e 5° è pari a 30 mesi. 
Cambia anche il contratto a termine con la riformulazione dell’articolo 96 relativo alla proporzione numerica e con l’inserimento delle causali per i contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi. Dal punto di vista retributivo viene inserito l’articolo 25 ter che istituisce varie tipologie di indennità in virtù delle particolari lavorazioni svolte e sono previsti anche nuovi aumenti contrattuali in due tranches, con la definizione dell’indennità di Quadro pari a 26,00 euro. Di seguito le tabelle retributive con i nuovi aumenti. 


































Livello Minimi al 1° agosto 2024 Minimi al 1° dicembre 2024
1° livello 1.752,00 1.769,80
2° livello 1.574,50 1.591,50
3° livello 1.526,00 1.542,50
4° livello 1.467,50 1.485,50
5° livello 1.386,50 1.402,00
6° livello 1.339,50 1.354,50
7° livello 1.286,50 1.302,00

Ebav Veneto: contributo per l’imprenditoria femminile

Contributo per le nuove aziende artigiane realizzate da donne di età inferiore ai 35 anni

L’Ente Bilaterale Artigianato Veneto fornisce un contributo pari al 50% delle spese sostenute, con un massimo erogabile di 5 mila euro, per le aziende che hanno avuto in forza, o si impegna ad assumere entro 12 mesi dal ricevimento dell’acconto del contributo, almeno un dipendente con una durata minima continuativa del rapporto di lavoro di almeno 6 mesi e con un regime di orario di lavoro a tempo pieno o comunque non inferiore al 50% di esso, per cui ci si l’onere di versamento delle quote di Primo Livello Ebav e denuncia del modello mensile BO1. 
Qualora le aziende siano costituite in forma societaria, è necessario che almeno il 50% dei soci siano donna o abbiano una età inferiore ai 35 anni alla data di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane. Tale iscrizione deve avvenire entro 3 mesi dalla data di creazione dell’azienda e l’anno di competenza sarà l’anno stesso di iscrizione.
I contributi verranno erogati entro tre mesi dalla data di scadenza del servizio, tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav. La mancata dichiarazione IBAN o l’assenza di documentazione determinano la mancata erogazione nei tempi stabiliti. 

Rischio calore 2024: vigilanza straordinaria 

L’Ispettorato nazionale del lavoro – con nota n. 5752/2024 – ha reso noto l’avvio di attività di vigilanza straordinaria, nel corso del periodo estivo, per la verifica dell’osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei settori più esposti al rischio, vale a dire il settore agricolo, florovivaistico, edile (inclusa la cantieristica stradale), considerate le condizioni climatiche e l’aumento del rischio infortunistico nei casi di esposizione eccessiva allo stress termico. 

Le ispezioni, come da intese con il Comando Carabinieri per la Tutela lavoro, potranno essere effettuate in gruppi ispettivi a composizione mista con la partecipazione del personale civile ispettivo tecnico e i componenti dei NIL. I NIL potranno contattare i Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri al fine di ottenere eventuale supporto nello svolgimento della presente vigilanza.

Nel settore agricolo, florovivaistico ed edile, in ragione della valutazione del rischio “microclima”, si ritiene debbano essere predisposte opportune misure di prevenzione al fine di ridurre al minimo i rischi connessi alle ondate di calore che possono provocare importanti conseguenze sulla salute, malesseri o anche infortuni.

L’Ispettorato, inoltre, ricorda che le Ordinanze regionali in materia rafforzano l’obbligo in capo al datore di lavoro di protezione e di tutela per i lavoratori contro il rischio da stress termico, prevedendo ulteriori limitazioni nei settori per i quali le attività lavorative vengano svolte prevalentemente in ambiente outdoor, in particolare nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio evidenzia un livello di rischio “ALTO”, disponendo, nei casi di esposizione prolungata al sole, la sospensione dell’attività lavorativa.

Durante lo svolgimento dell’attività ispettiva – in considerazione del settore di intervento – si dovrà porre attenzione alla presenza nel DVR (o nel PSC, ove previsto, e nei vari POS) della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste.

Qualora in sede di ispezione si riscontri l’assenza della valutazione del rischio specifico o delle misure di prevenzione necessarie, si procede ad emettere il verbale di prescrizione ai sensi dell’art. 181, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, in combinato disposto con l’art. 28, co 2, lett. a) (assenza della valutazione del rischio “microclima”), ovvero lett. b) (mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione) del medesimo decreto legislativo, nonché a impartire un ordine di Polizia Giudiziaria con la sospensione immediata dei lavori o, nei confronti dei lavoratori interessati, delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico che potranno riprendere non appena il datore di lavoro abbia adottato tutte le misure in grado di evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione. Qualora durante l’accesso ispettivo risulti che le misure di prevenzione e protezione, pur individuate dal datore di lavoro a seguito della valutazione del rischio suddetto, non siano rispettate, si procederà ad emettere un verbale di prescrizione nei confronti del preposto (ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. a), per non aver vigilato sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nei cantieri temporanei o mobili, il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, in quanto le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull’organizzazione del cantiere, sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza. Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all’interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere.

Il Coordinatore per l’esecuzione, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti, dovrà verificare l’applicazione delle misure individuate nel PSC da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e la presenza delle stesse misure nei relativi POS, provvedendo anche alla sospensione dei lavori per condizioni meteoclimatiche che possano configurare la presenza di un “pericolo grave e imminente” per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Laddove si riscontri la carenza della valutazione del rischio “microclima” e delle relative misure di prevenzione nell’ambito del PSC, si procederà alla redazione del verbale di prescrizione nei confronti del CSE per non aver adeguato il PSC in relazione al rischio microclimatico e/o per non aver individuato le misure di prevenzione; se tale carenza è invece riscontrata nei POS, il verbale di prescrizione sarà emesso nei confronti del datore di lavoro per non aver curato la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche, e nei confronti del CSE, qualora il rischio sia stato valutato nel PSC, per non aver verificato l’idoneità del piano operativo di sicurezza.

Nei casi in cui è presente un’impresa affidataria dovrà anche essere accertata la verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, emettendo, in caso di accertato inadempimento, apposito verbale di prescrizione. Qualora, infine, sia nell’ambito del PSC, ove previsto, sia nell’ambito del POS sia stato valutato il rischio “microclima” e siano state individuate le relative misure di prevenzione, e tuttavia le stesse non siano rispettate, il verbale di prescrizione andrà emesso nei confronti del preposto  per non aver vigilato sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

CCNL Pesca Cooperative – Costiera locale: approvata la piattaforma di rinnovo

Approvata all’unanimità la piattaforma di rinnovo del contratto per gli addetti imbarcati su natanti di cooperative di pesca

Il 1° agosto 2024, le Organizzazioni sindacali Fai, Flai, Uila Pesca hanno approvato la piattaforma di rinnovo per il quadriennio 2025-2028 che interesserà gli addetti imbarcati su natanti di cooperative di pesca.
Pertanto, questa verrà inviata alle parti datoriali AgciAgrital, Confcooperative Fedagripesca e Legacoop agroalimentare nella speranza di aprire il tavolo negoziale entro fine anno.
L’obiettivo del rinnovo è quello di restituire centralità al valore del lavoro nel comparto, attraverso il rafforzamento del sistema i relazioni sindacali e l’avvio di un confronto serio sul ricambio generazionale e sulla necessità di un ammortizzatore sociale strutturato.
Inoltre, le OO.SS. intendono valorizzare la contrattazione di secondo livello, necessaria per rispondere alle esigenze specifiche di ogni territori, e prestare maggior attenzione alla prevenzione della violenza di genere.
Infine, dal punto di vista economico, si richiede:
– un aumento pari al 10% del minimo monetario garantito;
– un incremento di 60,00 euro del valore convenzionale ai fini previdenziali;
– l’adeguamento delle indennità previste dal CCNL.