CCNL Sanità: incontro del 23 ottobre

Illustrate alle Organizzazioni sindacali le proposte di modifica dell’Aran

Il 23 ottobre 2024, si son riunite al tavolo negoziale dell’Aran le Organizzazioni sindacali per il settimo incontro di trattativa per il rinnovo del CCNL di settore. 
In tale occasione, l’Aran ha accolto solo alcune delle proposte avanzate dalle OO.SS., avanzando modifiche come:
– la non riassorbibilità del lavoro straordinario per gli incarichi con un valore fino a 5000 euro;
– la possibilità di fruire delle ferie pregresse anche durante il periodo di preavviso;
– l’inserimento all’interno dell’articolato contrattuale, in caso di mobilità, del diritto di conservazione e fruizione delle ferie maturate e non godute dal dipendente presso l’Azienda o Ente di provenienza presso la nuova Azienda o Ente.
Ancora non è stato proposto l’incremento quantitativo delle indennità di specificità infermieristica, tutela del malato e pronto soccorso, che saranno comunque a valere sulle risorse esistenti, cioè il 5,78% per l’interno triennio 2022/24 più le risorse espressamente vincolate all’incremento della sola indennità di pronto soccorso.
Dal punto di vista normativo, le OO.SS. non hanno ricevuto ancora riposte relativamente all’orario di lavoro, alla fruizione della pausa e al diritto alla mensa e buoni pasto e alla richiesta di incrementarne il valore e di eliminare la quota di contribuzione a carico delle lavoratrici e dei lavoratori.
A fronte di ciò, nelle prossime settimane verrà innalzato il livello di protesta e di mobilitazione

ADI, ok del Garante privacy alle verifiche INPS

L’Autorità ha dato il suo parere favorevole alle modalità e alle misure tecniche che l’Istituto adotterà per i controlli in materia di Assegno di inclusione (Garante per la protezione dei dati personali, nota 22 ottobre 2024, n. 528).

L’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha espresso il suo parere favorevole sulle modalità e sulle misure tecniche e organizzative che l’INPS adotterà per utilizzare le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla concessione dell’Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), acquisendoli presso le proprie banche dati, nonché presso altre amministrazioni.

Lo schema di disciplinare tiene conto delle indicazioni fornite dall’Ufficio, nel corso delle interlocuzioni intercorse, al fine di rendere conformi alla normativa privacy i trattamenti dei dati dei richiedenti l’ADI e il SFL. Le misure si sono rese necessarie per la quantità e la delicatezza dei dati trattati, tra questi quelli relativi alla salute, ai minori, alle sentenze di condanna.

Nelle ipotesi di scambi informativi tra l’Inps e le amministrazioni competenti – comuni, Ministero dell’interno, ACI, Agenzia delle entrate, Ministero della giustizia e Ministero dell’istruzione e del merito – i dati oggetto di trattamento saranno limitati a quelli strettamente necessari ad effettuare le verifiche previste dalla legge. Lo stesso vale anche per i flussi relativi alla verifica delle condizioni di svantaggio o l’inserimento in programmi di cura e assistenza.

Nel testo vengono inoltre definite le procedure per lo scambio tempestivo di informazioni tra l’INPS e le altre amministrazioni in caso di violazioni di sicurezza.

Le misure di garanzia approvate dal Garante della privacy consentiranno quindi all’Istituto di utilizzare, a fini di controllo sul possesso dei requisiti, i dati provenienti dai propri database e quelli messi a disposizione dalle altre amministrazioni, evitando così che l’erogazione dell’assegno di inclusione venga destinato a chi non ne ha diritto.

CCNL Dirigenti Aziende Commerciali: ampliata la piattaforma welfare

 

Nuovi pacchetti socio-assistenziali e psicologo, pacchetti di telemedicina e telemonitoraggio, rimborso spese scolastiche ed assistenziali 

La piattaforma welfare dirigenti del terziario ha ampliato le prestazioni sanitarie del Fasdac, previdenziali del Fondo Mario Negri e di un welfare globale per il dirigente e i suoi familiari.
Il credito welfare (da 1.000 euro a 1.500 euro annui a seconda del contratto) è destinato ad ogni dirigente in attività negli anni 2024 e 2025 per il:
– il versamento al Fondo Mario Negri;
– l’acquisto di un piano sanitario integrativo al Fasdac per il dirigente e i suoi familiari con la Cassa sanitaria Carlo De Lellis;
– l’attivazione di pacchetti prevenzione per i familiari;
– l’acquisto di corsi di formazione per i familiari, anche non conviventi, tramite Cfmt;
– l’acquisto di pacchetti di istruzione e ricreazione per i figli;
– l’acquisto di pacchetti socio-assistenziali e psicologo;
– l’attivazione di pacchetti di telemedicina e telemonitoraggio;
– il rimborso di spese scolastiche, assistenziali e per il trasporto pubblico.
Gli ultimi servizi entrati nella piattaforma sono:
Pacchetti socio-assistenziali e psicologo
Servizio di supporto socio-assistenziale e di sostegno psicologico, al fine di supportare il dirigente e i propri familiari per il benessere personale e familiare.
Pacchetti di telemedicina e telemonitoraggio
 Il servizio prevede la:
– presa in carico dell’utente con anamnesi e analisi dei bisogni iniziali da parte di un medico;
– accesso illimitato alla centrale d’ascolto con personale medico e infermieristico;
– pacchetto di 12 televisite mediche;
– webApp per la raccolta dei dati biomedicali;
– dispositivo medico da polso VW3-R2 per la rilevazione dei parametri biomedicali in tempo reale.
Rimborso spese scolastiche
Previsto il rimborso dalle rette per l’asilo nido, dei master di specializzazione, comprese le spese per testi scolastici, mensa e di pre e post scuola; il rimborso spese socio-assistenziali, tra cui l’assistenza infermieristica domiciliare, le rette per case di cura e di riposo e le cure palliative domiciliari ed il rimborso spese trasporto pubblico.

PNRR, le disposizioni urgenti in materia di lavoro

Il Governo ha approvato misure per fronteggiare la crisi del settore della moda e di contrasto al lavoro sommerso (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 21 ottobre 2024, n. 101).

Tra gli altri provvedimenti adottati dal Consiglio dei ministri del 21 ottobre scorso c’è anche un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di lavoro, università e ricerca per la migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In particolare, il testo, al fine di garantire il raggiungimento di specifiche milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza in scadenza entro il prossimo 31 dicembre, introduce misure di contrasto al lavoro sommerso, interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore della moda, misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente, disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale, misure per l’accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie, interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano.

Gli interventi nel settore della moda

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti del comparto della moda, il decreto-legge in argomento prevede 8 settimane di cassa integrazione in deroga nel 2024 per affrontare la crisi occupazionale.

L’integrazione al reddito riguarda i lavoratori dipendenti di imprese, anche artigiane, con un numero di addetti pari o inferiore a 15 operanti nel settore tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero.

Come ulteriore misura di sostegno si prevede che l’integrazione salariale, ordinariamente erogata dal datore di lavoro al dipendente e poi rimborsata dall’INPS, potrà essere pagata direttamente dall’Istituto previdenziale nel caso in cui esistano serie e documentate difficoltà finanziarie.

 

CCNL Tessili Faconisti (Laif-Cisal): sottoscritto accordo in materia di somministrazione di lavoro

Le Parti Sociali hanno apportato alcune modifiche agli artt. 60, 61 e 62 del CCNL 

In data 3 ottobre 2024 Laif, Anpit, Cisal Terziario e Cisal si sono incontrati per definire alcune modifiche da apportare al Titolo XVIII (Contratto di somministrazione di lavoro) del contratto collettivo nazionale unico di lavoro per i dipendenti di aziende esercenti lavorazioni conto terzi a facon operanti in regime di subfornitura. Le Parti Sociali, in considerazione della diffusione degli istituti dello Staff leasing e della Stabilizzazione e delle mutevoli previsioni normative in materia, hanno ritenuto opportuno apportare alcune modifiche agli artt. 60, 61 e 62 del CCNL in oggetto.
Nell’accordo viene precisato che è possibile utilizzare l’istituto contrattuale della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato nella duplice facoltà normativa dello Staff Leasing e della Stabilizzazione, che rappresentano una forma di flessibilità occupazionale di medio lungo periodo, con la garanzia di più ampie tutele ed agevolazioni per i lavoratori. Lo staff leasing prevede la stipula da parte dell’agenzia del lavoro di un contratto di somministrazione a tempo indeterminato con il lavoratore ed un contratto commerciale di pari durata. La stabilizzazione consiste invece nella somministrazione a tempo determinato di lavoratori assunti dall’Agenzia per il lavoro con contratto a tempo indeterminato, pertanto seppure la fornitura di manodopera sia a tempo determinato, il somministrato sigla con l’Agenzia per il lavoro un contratto stabile.
Ai lavoratori somministrati saranno riconosciute, qualora più favorevoli, le retribuzioni previste nel CCNL, salvo le aree d’esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro. 
Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di lavoro a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore non potrà eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. 
Il numero dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato, non potrà eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo Indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all’unità superiore, qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
È, in ogni caso, esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato ed indeterminato:
– di lavoratori di cui all’art. 8, co. 2, L. n. 223/1991;
– di soggetti disoccupati che godano da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
– di lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” ai sensi dei numeri 4 e 99 dell’art. 2 del Regolamento UE n. 651/2014.