CCNL Istruzione e Ricerca: resoconto incontro su atto di indirizzo per il rinnovo 2022-2024

Presentata dal Mur la bozza con le novità, i sindacati chiedono maggiori risorse ed annunciano mobilitazioni

La Flc-Cigl ha comunicato quanto discusso nel corso dell’incontro tenutosi presso il ministero dell’università e della ricerca per l’illustrazione della bozza di atto di indirizzo del rinnovo del CCNL 2022-2024 per i settori: Università, Ricerca e Afam. 
In apertura, il rappresentante del Mur ha evidenziato come vadano chiuse alcune sequenze contrattuali riguardanti il CCNL 2019-2021, in particolar modo quelle relative al contratto di ricerca, peraltro, argomento chiesto in ambito europeo. A questo si aggiunge quanto avanzato dalle OO.SS. nell’incontro di fine luglio, vale a dire la creazione di un nuovo comparto di contrattazione dell’università e della ricerca. 
Dopo la digressione iniziale, si è tornati sul focus dell’incontro: il rinnovo 2022-2024, nella cui bozza presentata dal Mur ci sarebbe la conferma dei premi per parte del personale, con il conseguente rafforzamento degli istituti legati alla performance, oltre all’intenzione di potenziare il lavoro agile. 
Per quanto concerne l’ambito universitario, c’è l’accordo per l’avvio di una disciplina univoca, a partire dalla rappresentanza sindacale, per il personale delle aziende ospedaliere universitarie. Su questo punto dovrà essere avviato un confronto con il ministero della salute. Confermata, invece, la previsione di differenziazione tramite i criteri di merito per le progressioni economiche e la necessità di valorizzare i percorsi formativi certificati. 
Per il personale degli enti di ricerca occorre rivedere l’ordinamento professionale; viene confermato, invece, l’impianto che prevede parte del salario accessorio per i tecnici e amministrativi erogato in base alle valutazioni della performance. È necessario valorizzare il personale tecnologico e i ricercatori. 
Per il personale del settore dell’alta formazione artistica e musicale, le priorità stabilite dal ministero riguardano:
– periodo di prova;
– ripartizione del monte ore dei docenti;
– nuove figure di supporto diretto alla didattica. 
Dal canto loro, le Sigle sindacali hanno rimarcato la mancanza di risorse adeguate, in particolar modo per il settore istruzione e ricerca. A questa situazione di penuria di stanziamenti economici, la Flc-Cgil ha parlato di mobilitazioni nel mese di ottobre

CCNL Metalmeccanica Confimi: Fim e Uilm annullano la trattativa

Le OO.SS. cancellano l’incontro previsto per il 27 settembre

Nei giorni scorsi Fim e Uilm, a seguito delle comunicazioni stampa che informavano circa la presentazione per il giorno 19 settembre a Roma di un contratto multi manifatturiero sottoscritto da Confimi Impresa e Confsal, hanno annullato la trattativa nazionale dei metalmeccanici di Confimi ed il relativo incontro del 27 settembre. 
Per le OO.SS. il contratto in questione prevede una serie di interventi volti a peggiorare le condizioni economiche e normative dei lavoratori di diversi settori manifatturieri. Già nei mesi precedenti Fim e Uilm avevano annullato la trattativa, in quanto ritenevano grave il comportamento adottato dalla Confederazione Confimi Industria di sottoscrivere un accordo, con l’obiettivo di ridurre ad uno i contratti del settore manifatturiero e quindi in sostanza di programmare la cancellazione di quello metalmeccanico. Solo a seguito di un impegno sottoscritto dai metalmeccanici di Confimi, che di fatto non riconosceva l’accordo Confsal-Confimi Impresa, la trattativa era ripresa. 

Retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni dei radiologi autonomi



Dal 1° luglio 2024 viene recepita la variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo risultata pari al 5,4% (INAIL, circolare 16 settembre 2024, n. 27).


Con la circolare in argomento l’INAIL ha comunicato la determinazione della retribuzione convenzionale e la rivalutazione delle prestazioni economiche dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e degli allievi dei corsi per le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2024


Innanzitutto, c’è da tener conto che per il 2024 la variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, intervenuta tra il 2022 e il 2023, è risultata pari al 5,4%


Dato che, peraltro, le retribuzioni convenzionali derivanti dal rinnovo contrattuale del 2022, rideterminate applicando gli Indici Foi Istat intervenute negli anni 2019-2024, sono risultate superiori alle retribuzioni vigenti dal 1° luglio 2023, con D.M. n.112/2024 ,
su proposta del Consiglio di amministrazione dell’INAIL, sono state determinate le seguenti retribuzioni convenzionali annue da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore della categoria di lavoratori in oggetto con la decorrenza già menzionata dal 1° luglio 2024:


























Eventi Retribuzioni convenzionali rivalutate al 1° luglio 2024
anno 2016 e precedenti euro 29.137,41
anno 2017 euro 29.376,94
anno 2018 euro 29.895,38
anno 2019 euro 29.679,65
anno 2020 euro 29.766,69
anni 2021, 2022 e 2023 euro 30.377,22
anno 2024 euro 30.377,22

Liquidazione delle prestazioni e comunicazione del provvedimento


Infine, l’INAIL informa che gli importi relativi alla rivalutazione delle rendite dovuti saranno liquidati d’ufficio, sulla base delle retribuzioni sopra riportate e saranno corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di dicembre 2024.


La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invierà agli interessati il provvedimento di liquidazione delle rendite con l’indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/IMec e 171/IMec.


Tali modelli, tra l’altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle “quote integrative” e delle “rendite a superstiti” come risulta memorizzata negli archivi informatici.


In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario dovrà comunicare alla sede competente dell’INAIL, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei modelli, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.

Ebinter Milano: al via le domande per accedere al contributo per la locazione

Fino al 15 novembre 2024 è possibile inviare la domanda per accedere al contributo per il canone di affitto

L’Ebinter Milano ha stabilito l’erogazione di un contributo, per l’anno 2024, per i dipendenti delle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, al fine dare un aiuto per il pagamento del canone di locazione di immobili residenziali che si trovano ubicati nella città Metropolitana di Milano e nella provincia di Monza Brianza.
A beneficiare del contributo sono i lavoratori a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti e i lavoratori a tempo determinato con contratto inferiore a 9 mesi che rispondono ai seguenti requisiti: svolgono la loro attività nella città metropolitana di Milano e nella provincia di Monza-Brianza; sono in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive all’Ente da almeno 12 mesi all’atto della presentazione della domanda; sono dipendenti da datori di lavoro che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, sia per la parte economica, normativa e per la parte obbligatoria; sono in possesso di un indicatore ISEE del nucleo familiare fino a 32.000,00 euro valido per l’anno in corso.
Il contributo, pari a 250,00 euro, viene erogato ad un solo componente del nucleo familiare, in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate da almeno 6 mesi per massimo 3 mesi. La domanda di adesione deve essere presentata tramite apposito modulo online disponibile sul sito dell’Ente con apposita documentazione. Le domande devono essere presentate a partire dal 17 settembre al 15 novembre 2024 tramite raccomandata o sul portare dell’Ebinter Milano. L’esito di accettazione delle richieste viene comunicato entro il 24 gennaio 2025.

INL, l’elenco delle violazioni assoggettabili alla nuova diffida amministrativa

L’Ispettorato ha fornito la lista delle trasgressioni sottoponibili alla disciplina degli articoli 1 e 6 del D.Lgs. n. 103/2024 (INL, nota 17 settembre 2024, n. 6774).

L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha fornito in allegato alla nota in commento l’elenco delle violazioni che possono essere assoggettate alla nuova diffida amministrativa disciplinata dagli articoli 1 e 6 del D.Lgs. n. 103/2024, facendo seguito alla nota n. 1357/2024 con la quale erano state fornite le prime indicazioni operative sull’applicazione del citato decreto.

La diffida amministrativa

L’INL, inoltre, rammenta che l’articolo 6 del D.Lgs. n. 103/2024 prevede, fra l’altro, che “l’istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro” e la nota INL n. 1357/2024 ha già chiarito che tale formulazione non va intesa infatti in senso restrittivo come riferibile alle sole previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, che infatti non è espressamente citato e rispetto al quale è previsto peraltro un impianto sanzionatorio quasi esclusivamente penale

Pertanto, dall’elenco sono escluse tutte le violazioni che non rispettano le condizioni indicate dal legislatore, incluse le violazioni di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi che si ritengono direttamente incidenti sulla possibilità di garantire una efficace “sicurezza sociale” ai lavoratori, in applicazione dell’articolo 38, comma 2 della Costituzione.

Anche in relazione alle violazioni indicate, la nuova diffida non potrà trovare applicazione qualora, nei 5 anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili, sia ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 103/2024, sia ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004. Questo vale anche quando la violazione già commessa non sia necessariamente la medesima successivamente accertata, sia nelle ipotesi della cosiddetta diffida “ora per allora”, sia nelle ipotesi in cui la precedente violazione sia stata oggetto di verbale unico e non necessariamente di ordinanza-ingiunzione.
Infine, l’Ispettorato ricorda che la disposizione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 103/2024 ha natura procedurale e che, pertanto, la stessa troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data. 

Il verbale di diffida amministrativa

In attesa dell’implementazione del sistema informatico in uso, l’INL ha posto in allegato alla nota in argomento anche il modello di verbale di diffida amministrativa relativo alla procedura in oggetto, da utilizzare per invitare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione.

In proposito, l’Ispettorato rammenta che i termini concessi per l’adempimento alla diffida sono sospensivi di quelli previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Ne consegue che, nelle more dello sviluppo della gestione digitale del provvedimento in questione, laddove siano da contestare ulteriori violazioni ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 124/2004 e dell’articolo 16 della Legge n. 689/1981 – accertate nell’ambito del medesimo accesso ispettivo – sarà necessario provvedere, al termine dei 20 giorni previsti dall’articolo 6 citato, a una tempestiva notifica del Verbale unico dando atto dell’avvenuta ottemperanza alla diffida amministrativa, ovvero della mancata ottemperanza alla diffida stessa, applicando la relativa sanzione (articolo 16 della Legge n. 689/1981). 

In quest’ultimo caso, l’INL procederà alla contestazione, con il medesimo Verbale unico ai sensi dell’articolo 14
della Legge n. 689/1981, anche della violazione già oggetto della diffida amministrativa non ottemperata.