Pubblicato il D.Lgs. contenente disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione

È entrato in vigore il 4 ottobre 2024 il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2024, n. 232.

Il nuovo D.Lgs. n.141/2024 dà attuazione in primo luogo all’articolo 11 della Legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023, recante i principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale nonché alle disposizioni di cui all’articolo 20, commi 2 e 3, della stessa Legge, recante rispettivamente principi e criteri direttivi per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal Testo unico di cui al D.Lgs. n. 504/1995, e per la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa doganale.
Il Decreto è composto di 10 articoli e contiene, in allegato, le disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione (di 122 articoli).

 

L’articolo 1 contiene l’approvazione delle disposizioni di cui all’allegato 1, che rappresentano disposizioni complementari concernenti specifici aspetti delle disposizioni unionali rispetto ai quali è necessario o opportuno un intervento di coordinamento o di integrazione.

 

L’articolo 2 modifica la disciplina concernente la professione di spedizioniere doganale. In particolare:

  • si subordina l’esercizio della professione di spedizioniere doganale al rilascio di apposita patente, con validità illimitata, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

  • si chiarisce che gli spedizionieri sono iscritti al relativo albo professionale quali esperti negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali;

  • sono disciplinati i requisiti per l’ottenimento della patente e le relative esclusioni;

  • vengono dettagliatamente disciplinati gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, le relative procedure di indizione, l’oggetto e il numero delle prove, nonché la composizione della commissione esaminatrice;

  • in presenza di specifiche condizioni, legate al possesso di titoli di studio, si prevedono forme semplificate di svolgimento dell’esame;

  • si ridisciplinano le attribuzioni e le competenze dei Centri di Assistenza Doganale – CAD.

L’articolo 3 del nuovo Decreto apporta, poi, una serie di modifiche al D.Lgs. n. 504/1995, recante disposizioni legislative sulle imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative e al D.Lgs. n. 6/2016.

Nello specifico, la lettera a), dell’articolo 3 modifica l’articolo 40 del TUA, che sanziona la sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici. La lettera b), invece, introduce cinque nuovi articoli (dall’articolo 40-bis all’articolo 40 sexies) nel TUA che riguardano rispettivamente: la sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati; le circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi; le circostanze attenuanti; la vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita; ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati.

A seguire, l’articolo 4 del D.Lgs. n.141/2024 reca alcune modifiche all’art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e associazioni in relazione ai reati di contrabbando

 

L’articolo 5 apporta una modifica di coordinamento all’articolo 51, comma 3-bis c.p.p., sostituendo il rinvio ai reati di cui all’art. 291-quater del Testo unico di cui al D.P.R. n. 43/1973 (abrogato dall’articolo 8, comma 1, lettera f), con il rinvio ai reati di cui all’articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari di cui all’allegato 1.

 

L’articolo 6 introduce, invece, modifiche in materia di IVA all’importazione. In particolare la disposizione aggiorna il riferimento alla normativa prevista per le manipolazioni usuali sui beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro che possono eventualmente intervenire durante la sospensione del pagamento
dell’IVA nonché disciplina la costituzione e l’incameramento e della cauzione durante l’esame della documentazione necessaria per fruire della sospensione medesima.

 

L’articolo 7 reca delle disposizioni di coordinamento con le norme contenute nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, chiarendo inoltre i termini di applicazione delle sanzioni amministrative previste nell’allegato 1 e nell’articolo 3 del Decreto in commento.

 

Infine, l’articolo 8 del Decreto n. 141/2024 specifica le norme vigenti che sono espressamente abrogate, a decorrere dal 4 ottobre 2024.

In particolare, si segnalano:
– il Regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, contenente il regolamento per l’esecuzione del Testo unico delle leggi doganali;
– gli articoli 64, 65, 66, 73, 75 e 96 della Legge 17 luglio 1942, n. 907, in materia di contrabbando di tabacchi lavorati e relative sanzioni;
– gli articoli 125, 126, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, in tema di procuratori doganali, merci abbandonate e controversie doganali;
– il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;
– il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, in materia di riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo delle merci;
– l’articolo 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sui versamenti delle accise e di interessi sui diritti doganali;
– gli articoli 2, 4, 6, 7, 8, commi 1, 2, 4, e 9 della legge 25 luglio 2000, n. 213, sulle attività degli spedizionieri doganali;

– l’articolo 35, comma 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sull’attività di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana.

Il Decreto per la razionalizzazione delle imposte di registro, successioni, donazioni e bollo

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2024, n. 231, il D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139, contenente disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

Il decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA dà attuazione ai principi di cui all’articolo 10 della Legge di delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023).
Il Decreto consta di 11 articoli e tre Allegati:

  • l’articolo 1 contiene le modifiche riguardanti l’imposta sulle successioni e sulle donazioni;
  • l’articolo 2 contiene modifiche alle disposizioni concernenti l’imposta di registro;
  • l’articolo 3 contiene modifiche di coordinamento in materia di imposte ipotecaria e catastale;
  • l’articolo 4 contiene disposizioni in materia di imposta di bollo e di imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine;
  • l’articolo 5 concerne le tasse per i servizi ipotecari e catastali;
  • l’articolo 6 riguarda i tributi speciali;
  • l’articolo 7 riguarda l’accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale;
  • l’articolo 8 interviene modificando le disposizioni riguardanti le modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali;
  • l’articolo 9 contiene le disposizioni finali e le abrogazioni;
  • l’articolo 10 le disposizioni finanziarie;
  • l’articolo 11 disciplina l’entrata in vigore.

Le disposizioni avranno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonchè alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

 

Tra le novità concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, all’articolo 1 del D.Lgs. n. 346/1990, il comma 1 viene sostituito dal seguente: “l’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione”.

All’articolo 2 dello stesso Decreto, dopo il comma 2, viene inserito il comma 2-bis, ai sensi del quale per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.

Dopo l’articolo 4 del D.Lgs. n. 346/1990, viene introdotto il nuovo articolo 4-bis recante disposizioni su trust e altri vincoli di destinazione.

L’articolo 7, viene interamente sostituito come segue: “i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all’imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti:

– a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

– a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;

– a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonchè degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

– a favore di altri soggetti: 8%.

A seguire, in tema di liquidazione e accertamento dell’imposta, all’articolo 27 il comma 2 viene sostituito dal seguente: “l’imposta è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione, a norma dell’articolo 33, ed è nuovamente autoliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all’articolo 28, comma 6”.

Viene, inoltre, stabilito che la dichiarazione della successione debba essere presentata con le modalità telematiche stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Per i soggetti non residenti, la dichiarazione può essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In tal caso, la dichiarazione si intende presentata alla data di spedizione (nuova formulazione dell’articolo 28, comma 1, D.Lgs. n. 346/1990).

Anche l’articolo 37 subisce modifiche, secondo le quali: “il contribuente esegue il pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell’articolo 33, comma 1, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 31. Il pagamento dell’imposta principale liquidata dall’ufficio in sede di controllo dell’autoliquidazione con gli interessi e quello dell’imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 è eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione”.

Inoltre, sempre in tema di autoliquidazione, la nuova formulazione dell’articolo 38 prevede che il contribuente possa eseguire il pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell’articolo 33, nella misura non inferiore al 20% entro il termine di cui all’articolo 37 e, per il rimanente importo, in un numero di otto rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della successione. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.

 

Con il nuovo D.Lgs. n. 231/2024, vengono anche apportate numerose modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, tra le quali spicca in particolare la disposizione contenuta all’articolo 9, secondo la quale per le rendite costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto nonchè per le successioni aperte e le donazioni fatte anteriormente a tale data, ai fini della determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie, relativamente alle quali i relativi rapporti non sono esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove il tasso di interesse legale risulti uguale o inferiore allo 0,1%, si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 21 dicembre 2015.

 

Il Decreto n. 231/2024, a seguire, interviene in materia di imposta di bollo e di imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine. In particolare, viene stabilito che per gli atti da registrare in termine fisso, l’imposta di bollo debba essere assolta nel termine previsto per la registrazione dell’atto, con le modalità di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all’ufficio dell’Agenzia delle entrate, l’imposta di bollo può essere assolta anche mediante contrassegno telematico (articolo 3, comma 1-bis, D.P.R. n. 642/1972).

 

Tra le novità introdotte figurano anche modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale e modifiche ai tributi speciali (articoli 5 e 6, Decreto n. 231/2024).

 

Infine, con una modifica all’articolo 1 del D.L. n. 2/2006, viene stabilito che l’accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale sia consentito a chiunque, anche su base convenzionale, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. 

Istruzioni MIMIT per la presentazione delle domande del credito d’imposta per la quotazione delle PMI

In merito al credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha ricordato che per le quotazioni avvenute nell’anno 2024 è possibile presentare le domande fino al 31 marzo 2025 (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 1 ottobre 2024).

In attuazione dei commi da 89 a 92 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2018, le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione potevano usufruire di un credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500.000 euro.

Dopo svariate proroghe, con la Legge di bilancio 2023 la misura è stata prorogata al 31 dicembre 2023 con modifica delle condizioni: le PMI che inizino una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo e che ottengano l’ammissione alla quotazione, possono richiedere un credito d’imposta pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti, fino a un massimo di 500.000 euro.

 

Il D.L. n. 215/2023 (“D.L. Proroghe”) ha, poi, prorogato la misura fino al 31 dicembre 2024 (costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024 per le quotazioni avvenute nell’anno 2024).

Pertanto, ricorda il MIMIT, per le quotazioni avvenute nell’anno 2024 (con riferimento ai costi di consulenza sostenuti sino al 31 dicembre 2024) è possibile presentare le istanze a partire dal 1° ottobre 2024 sino al 31 marzo 2025.

 

L’istanza, da trasmettere via PEC ai sensi dell’articolo 6 del D.M. 23 aprile 2018, deve contenere il modulo di domanda e i seguenti elementi descritti all’articolo 6, comma 2:

  • elementi identificativi della qualità di PMI;

  • ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti nell’annualità di riferimento per l’ammissione alla quotazione, nonché l’attestazione di cui all’articolo 4, comma 4;

  • delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;

  • dichiarazioni antimafia.

Istruzioni operative delle Entrate ai fini della sottoscrizione digitale dei processi verbali

In attuazione dell’articolo 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, introdotto dall’articolo 1, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 13/2024,  l’Agenzia delle entrate ha individuato le modalità operative ai fini della sottoscrizione digitale dei processi verbali redatti dal personale dell’Agenzia delle entrate nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale (Agenzia delle entrate, provvedimento 30 settembre 2024, n. 372380).

Il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle entrate dispone che i processi verbali redatti dal personale dell’Agenzia nel corso o al termine delle attività amministrative di controllo fiscale possano essere sottoscritti con la firma digitale.

 

Il contribuente, o il suo delegato, potrà a sua volta sottoscrivere il processo verbale, previamente condiviso e senza alterarne il contenuto, mediante firma digitale se ne è in possesso ovvero con firma autografa. A tal fine il processo verbale deve essere inviato dalla casella di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo all’indirizzo di posta elettronica ordinaria del contribuente, o del suo delegato, così come indicata nel processo verbale.

Parimenti, nel medesimo processo verbale deve essere evidenziato l’eventuale domicilio digitale.

Successivamente alla sottoscrizione digitale, il contribuente, o il suo delegato, dovrà provvedere alla trasmissione del processo verbale all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo.

Alla ricezione del processo verbale digitalmente sottoscritto dal contribuente, il personale incaricato del controllo dovrà provvedere ad apporre la firma digitale sul documento, verificandone la formale integrità rispetto a quello originariamente trasmesso.

 

Il processo verbale, completo di tutte le sottoscrizioni digitali necessarie, dovrà essere poi protocollato dal personale dell’Agenzia incaricato del controllo e trasmesso al domicilio digitale del contribuente .

In alternativa il contribuente, sprovvisto di indirizzo PEC, potrà chiedere la trasmissione del processo verbale all’indirizzo PEC del proprio delegato.

 

Qualora il contribuente, dotato di firma digitale, risulti sprovvisto di un indirizzo PEC presente in pubblici elenchi, o non richieda la trasmissione del processo verbale all’indirizzo PEC del proprio delegato, il personale dell’Agenzia incaricato al controllo dovrà procedere mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o tramite raccomandata A/R della copia conforme analogica.

 

Qualora il contribuente, o il suo delegato, non fosse munito di firma digitale il processo verbale potrà essere firmato in modalità analogica. A tal fine il processo verbale dovrà essere stampato e consegnato nelle mani proprie del destinatario.

 

A seguito dell’apposizione della firma autografa del contribuente, o del suo delegato, sul processo verbale, il personale incaricato del controllo dovrà produrre una copia informatica del documento analogico, attestandone la conformità. Il documento così formato costituirà l’originale informatico.

Una volta predisposto il documento originale informatico, il processo verbale, completo di tutte le sottoscrizioni necessarie, dovrà essere protocollato e consegnato al contribuente.

 

Nei casi di rifiuto di sottoscrizione del processo verbale da parte del contribuente, o del suo delegato, il personale dell’Agenzia delle entrate ne dovrà dare evidenza nello stesso processo verbale, indicandone i motivi e procedendo alla sottoscrizione digitale del documento e alla consegna.

 

Qualora, infine, il contribuente, o il suo delegato, rifiutasse la consegna del processo verbale nelle proprie mani, il personale dell’Agenzi potrà procedere all’invio della copia analogica del processo verbale informatico con contrassegno elettronico mediante raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente ovvero con trasmissione del documento informatico originale tramite PEC.

Applicazione informatica per approvazione Prospetto aliquote IMU Comuni

Il MEF comunica che nella seconda metà del mese di ottobre 2024 sarà resa disponibile, all’interno del Portale del federalismo fiscale, l’applicazione informatica attraverso la quale i comuni potranno elaborare e trasmettere il Prospetto delle aliquote IMU per l’anno di imposta 2025 (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 27 settembre 2024).

All’esito della fase di sperimentazione avvenuta nel corso dell’anno 2024, è stato emanato il Decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, che integra il Decreto 7 luglio 2023, concernente l’individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019 e che riapprova l’Allegato A, il quale sostituisce quello di cui al precedente decreto. 

In particolare, tale Allegato A modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 7 luglio 2023.

 

Al riguardo, il MEF chiarisce che l’applicazione informatica attraverso cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto per l’anno di imposta 2025 sarà resa disponibile, all’interno dell’apposita sezione denominata “Gestione IMU” del Portale del federalismo fiscale, nel corso della seconda metà del mese di ottobre 2024.

A decorrere dal 1° ottobre 2024, dunque, verrà chiusa la fase sperimentale, avviata nel corso degli anni 2023 e 2024, e non sarà più consentito ai comuni accedere all’applicazione informatica per simulare l’elaborazione del Prospetto.

 

Sono, inoltre, pubblicate le “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU”, aggiornate con le modifiche apportate dal citato decreto 6 settembre 2024.

 

Infine, il MEF ricorda che per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e all’articolo 1, comma 767, terzo periodo, della Legge n. 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo articolo 1 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicheranno le aliquote di base, che continueranno ad essere applicate fino a quando il comune non approverà una delibera secondo le modalità prescritte.