Contributo a fondo perduto per interventi edilizi detraibili al 90%: la presentazione dell’istanza

L’Agenzia delle entrate ha definito i termini e le modalità per l’invio della domanda per richiedere il contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi detraibili al 90%, in relazione alle spese sostenute dal 1 gennaio al 31 ottobre 2023 su immobili adibiti a prima casa e parti comuni condominiali (Agenzia delle entrate, provvedimento 22 settembre 2023, n. 332648).

L’articolo 9, comma 3, del D.L. n. 176/2022, prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che dal 1 gennaio al 31 ottobre 2023 hanno eseguito interventi edilizi previsti all’articolo 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del D.L. n. 34/2020.

Si tratta di un contributo riservato alle persone fisiche che nel 2022 hanno avuto un reddito di riferimento, calcolato sulla base dei criteri introdotti dal D.L. aiuti-quater, non superiore a 15000 euro, titolari di diritto di proprietà (o di diritto reale di godimento) sull’immobile oggetto di interventi edilizi e che beneficiano della detrazione del 90%.

Fra tali beneficiari dell’agevolazione sono ricompresi anche gli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile, in relazione agli interventi sostenuti dal de cuius.

 

Base per il calcolo della misura del contributo è il quantum di spesa rimasto a carico del richiedente su un massimo di spesa agevolabile sostenuta pari a 96000 euro. L’ammontare del contributo erogabile, quindi, sarà pari al 10% delle spese agevolabili sostenute dal richiedente fino a un massimo di 9.600 euro.

 

Al riguardo, il nuovo provvedimento delle Entrate rende nota l’approvazione del modello “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2023 detraibili al 90%” che, in particolare, include:

  • un quadro A per l’indicazione dei dati catastali identificativi dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per la quale si richiede il contributo;

  • un quadro B per l’indicazione dei codici fiscali dei componenti del nucleo familiare del richiedente e/o del de cuius nell’anno 2022 e per l’indicazione delle spese sostenute, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023, dal richiedente e/o dal de cuius e dagli eventuali ulteriori soggetti possessori dell’unità immobiliare indicata nel quadro A e relative agli interventi edilizi per i quali spetta la detrazione limitatamente al 90% del loro ammontare, al lordo dell’eventuale sconto in fattura applicato dal prestatore a fronte della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione, con specifica della data del primo bonifico effettuato;

  • un quadro C che riepiloga i dati indicati dal richiedente, necessari alla determinazione del contributo.

L’istanza può essere presentata dal 2 al 31 ottobre 2023, anche tramite un intermediario abilitato alla consultazione del Cassetto fiscale, esclusivamente via web attraverso una procedura che sarà resa disponibile nell’area riservata del sito istituzione dell’Agenzia.

In caso di errori riscontrati nella domanda già inviata, sarà possibile presentarne una nuova corretta in sostituzione della precedente.

Alla presentazione dell’istanza sarà rilasciata una prima ricevuta che ne comunicherà la presa in carico, cui seguirà una comunicazione sull’esito, con l’importo riconosciuto e l’avvenuto mandato di pagamento del contributo o lo scarto dell’istanza e i motivi che lo hanno determinato.

 

L’erogazione del contributo verrà effettuato mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al soggetto richiedente, identificato dal relativo codice fiscale.

Successivamente all’erogazione dei contributi, l’Agenzia procederà al controllo dei dati dichiarati.

Se da tali controlli emergesse un’erogazione non spettante, l’Agenzia procederà, infine, alle attività di recupero del contributo erogato, di irrogazione di sanzioni e di richiesta degli interessi dovuti.

Modello 730/2023 in scadenza al 2 ottobre 2023

L’Agenzia delle entrate ha ricordato l’imminente scadenza per l’invio del 730/2023, fissata a lunedì 2 ottobre, ricapitolando i passi da seguire per trasmettere la dichiarazione dal proprio pc (Agenzia delle entrate, comunicato 18 settembre 2023).

Il 730 precompilato deve essere inviato entro il 2 ottobre 2023, dopo eventuali integrazioni e modificazioni, mentre per il modello Redditi (e per il modello Redditi correttivo del 730) c’è tempo fino al 30 novembre 2023.

L’Agenzia delle entrate ricorda, per coloro che hanno poca dimestichezza con l’applicativo web o non hanno la possibilità di usarlo in prima persona, la possibilità di delegare un familiare o una persona di fiducia per gestire la propria precompilata: visualizzandola, accettandola o modificandola e inviandola nel proprio interesse.

 

L’Agenzia, inoltre, illustra i passi per inviare tale dichiarazione:

  1. accedere alla dichiarazione entrando nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia con le credenziali Spid, Cie o Cns;

  2. visualizzare il modello precompilato e consultare nel dettaglio gli importi già inseriti per confermarli oppure, tramite la funzione “Compilazione assistita”, modificarli e inserirne di nuovi in modalità guidata.

Utili spiegazioni per capire la procedura di invio sono inoltre fornite da un video-tutorial caricato sul canale YouTube dell’Agenzia.

Il sito dedicato “info730” raccoglie tutte le informazioni utili e le risposte alle domande più frequenti e, oltre a ciò, sul sito delle Entrate è disponibile anche la guida “La dichiarazione precompilata 2023 – pdf“. 

 

Coloro che volessero autorizzare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare sulla propria dichiarazione online hanno ancora tempo per attivarsi, richiedendo l’abilitazione dalla propria area riservata o prenotando una videochiamata con un funzionario dell’Agenzia. In alternativa, è possibile inviare una pec o presentare la richiesta presso un qualunque ufficio dell’Agenzia. Al riguardo si può sempre ricorrere al tutorial dell’Agenzia, che spiega anche come accedere in qualità di erede o consultare la guida “L’accesso ai servizi online per rappresentanti e persone di fiducia – pdf“.

 

L’Agenzia, infine, comunica che il paniere di informazioni pre-caricate quest’anno supera 1,3 miliardi: oltre un miliardo di dati relativi a spese sanitarie, 99 milioni di premi assicurativi, 73 milioni di certificazioni uniche di lavoratori dipendenti e autonomi, 11 milioni di bonifici per ristrutturazioni, 8,5 milioni di dati relativi agli interessi passivi sui mutui e 6,5 milioni relativi a spese scolastiche. Per le dichiarazioni 2023 sono state inoltre considerate le spese per canoni di locazione e quelle di intermediazione per l’acquisto di immobili adibiti a “prima casa”: tutte informazioni che si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi (contributi previdenziali e assistenziali, quelli versati per i lavoratori domestici, spese universitarie e per gli asili nido, ecc.).

 

Contributi pubblici per gestione pista ciclopedonale: rilevanza IVA in presenza di corrispettivo

Contributi pubblici per gestione pista ciclopedonale: rilevanza IVA in presenza di corrispettivo 

Il contributo versato da un Comune per la gestione di un tratto della pista ciclopedonale, affidata in house providing, rientra nel campo di applicazione dell’IVA, costituendo il corrispettivo della prestazione di servizi (Agenzia delle entrate, risposta20 settembre 2023, n. 433).

Secondo la circolare n. 34/2013 dell’Agenzia delle entrate, un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In tal caso, infatti, il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto e pertanto configura un’operazione rilevante agli effetti dell’IVA.

La valutazione della natura di un contributo pubblico va effettuata esaminando le norme di legge che regolano la relativa elargizione da parte del soggetto pubblico, siano esse specifiche o generali, nonché le norme di rango comunitario e solo laddove non sia riscontrabile un riferimento normativo che ne individui l’esatta qualificazione nonché la relativa natura giuridica anche agli effetti tributari, occorre fare ricorso a criteri suppletivi.

 

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia, la società istante rappresenta la sua intenzione di stipulare con un Comune una Convenzione pluriennale avente a oggetto la concessione di una tratta della pista ciclopedonale, affidata in house providing.

Tale Convenzione trova la propria fonte normativa nella legislazione della propria Regione che, tra l’altro:

  1. qualifica la ciclovia turistica come infrastruttura di interesse pubblico, mediante un’apposita intesa per la gestione della stessa tra gli enti locali interessati territorialmente, anche attraverso la partecipazione ad una società di capitali a controllo pubblico;

  2. ammette la possibilità di concedere per il triennio 2021­-2023, a valere sulle casse regionali, contributi per la realizzazione di interventi di rinnovamento e manutenzione straordinaria dell’infrastruttura;

  3. dispone il vincolo all’uso pubblico delle infrastrutture relative alla ciclovia turistica che beneficiano del contributo regionale. Si tratta di un vincolo di destinazione perpetuo, a cura e spese dei soggetti gestori o titolari dei beni medesimi.

Al riguardo l’Agenzia ritiene che la corresponsione di queste somme trovi la propria fonte giuridica nella stipulanda Convenzione e nel relativo provvedimento amministrativo deliberativo che ha preceduto l’affidamento in house della pista.

 

Nel caso di specie, mancando un chiaro riferimento normativo in base al quale qualificare le somme elargite dal Comune, l’Agenzia chiarisce che occorre fare riferimento ai criteri suppletivi, tra cui assume un ruolo preminente il concreto assetto degli interessi che le parti intendono perseguire con la Convenzione.

La controprestazione del Comune, dunque, consiste sia nel riconoscimento del diritto di sfruttamento economico della pista e delle relative pertinenze, sia nel pagamento di un canone periodico.

Pertanto, l’Agenzia rinviene tra il Comune e l’istante un rapporto contrattuale, caratterizzato dall’obbligo dell’istante di svolgere una serie di attività correlate alla riqualificazione e alla valorizzazione della pista ciclopedonale e l’obbligo assunto dall’ente di pagare un canone periodico a integrazione dei proventi rinvenibili dall’esercizio del diritto allo sfruttamento economico di tale bene da parte della Società.

Quanto poi alla mancata espressa previsione in capo alla Società di una specifica responsabilità contrattuale e di standard qualitativi o quantitativi, l’Agenzia non ritiene che ciò giustifichi la presenza di un’erogazione non corrispettiva. Viceversa, la predeterminazione di sanzioni, parametrate alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio, induce a inquadrare l’erogazione nell’ambito dei rapporti contrattuali.

 

In conclusione, l’Agenzia ritiene che il contributo annuale pagato dal Comune costituisce il corrispettivo della prestazione di servizi che la Società dovrà effettuare dopo la stipula della Convenzione e come tale soggetto a IVA con aliquota ordinaria.

 

Agenzia delle entrate: invio comunicazioni ai forfettari per regolarizzazione del quadro RS incompleto

Con l’invio di una comunicazione ai contribuenti in regime forfettario che non hanno indicato nel quadro RS del modello Redditi 2022 gli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma, l’Agenzia delle entrate esorta a regolarizzare la posizione mediante il ravvedimento operoso (Agenzia delle entrate, provvedimento 19 settembre 2023, n. 325550).

In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 636, della Legge n. 190/2014, l’Agenzia delle entrate ha individuato le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza le informazioni relative all’eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti nel quadro RS del modello Redditi 2022 Persone Fisiche, da parte dei soggetti che hanno applicato il regime forfetario per il periodo d’imposta 2021.

 

Pertanto, l’Agenzia invierà una comunicazione a tali contribuenti per promuovere l’adempimento operoso, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione.

Le informazioni messe a disposizione per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia e al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata sono:

  • codice fiscale, cognome e nome del contribuente;

  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;

  • data e protocollo telematico del modello Redditi 2022 Persone Fisiche trasmesso per il periodo di imposta 2021.

Tali dati sono, altresì, di ausilio per la corretta compilazione del quadro RS del modello Redditi 2023 Persone Fisiche per il periodo d’imposta 2022.

 

Il ravvedimento può essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale.

 

L’operazione di trasmissione delle suddette informazioni da parte dell’Agenzia avviene mediante l’invio una comunicazione, tramite PEC, ai soggetti presenti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti, o in assenza di indirizzo PEC o di mancato recapito, per posta ordinaria.

Tale comunicazione è consultabile dal contribuente anche all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia, denominata “Cassetto fiscale”, sezione “L’Agenzia scrive”.

Infine, il provvedimento stabilisce che il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, possa richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, sempre rispettando le modalità indicate nella suddetta comunicazione.

 

 

 

 

Carried interest: qualificazione come redditi di natura finanziaria

Con la risposta a interpello del 19 settembre 2023, n. 432, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al “carried interest” e alla possibilità che tale provento sia qualificato come reddito di capitale, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR.

L’articolo 60, comma 1, D.L. n. 50/2017  prevede che i proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti da dipendenti ed amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, si considerano, al ricorrere di determinati requisiti, in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi.

 

La presunzione in questione è applicabile in presenza di determinate condizioni:

  • l’impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori, comporta un esborso effettivo pari ad almeno l’1% dell’investimento complessivo effettuato dall’organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti;

  • i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all’organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell’investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;

  • le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e amministratori di cui al presente comma, e, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a cinque anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione».

L’Agenzia spiega  come la sussistenza dei richiamati requisiti sia garanzia di un allineamento fra i manager e gli altri investitori in termini di interesse alla remunerazione dell’investimento e di rischio di perdita del capitale investito, ovvero la ratio dell’assimilazione di tali proventi ai redditi di natura finanziaria.

Nel caso di specie, l’Istante ha descritto una complessa struttura di investimento che prevede la sottoscrizione di quote ordinarie di un fondo e quote speciali di una limited partnership differente rispetto al soggetto emittente le quote ordinarie.

Tale articolazione, chiarisce l’Agenzia, non è conforme alle previsioni della norma in esame, la quale prevede espressamente che l’ammontare minimo dell’investimento debba essere parametrato non a un progetto con investimenti multipli, ma agli importi impegnati dall’organismo di investimento collettivo del risparmio o con il patrimonio netto dell’emittente, nel caso di società o enti.

Inoltre, l’Agenzia rileva non conforme alla disciplina dell’articolo 60 la circostanza che la verifica della ricorrenza del requisito del rendimento minimo o hurdle rate debba essere operata con riferimento all’investimento effettuato dagli investitori nei ”fondi paralleli” e non, invece, con riferimento al rendimento  ritraibile dagli investitori che partecipano alla partnership che emette le quote speciali.

Un’ulteriore criticità risiede nella circostanza che la Società istante operi quale sub advisor del soggetto incaricato del supporto al soggetto gestore dei ”fondi paralleli”.

Le advisory company, infatti, intervengono sulle strategie di investimento e sulle relative scelte fornendo un supporto alla gestione che ne condiziona le decisioni, ma tale estensione dell’ambito soggettivo di applicazione non può includere anche soggetti che forniscano servizi di supporto alle advisor company, vendendo così meno il nesso tra le scelte strategiche del management ed il risultato atteso dagli investitori.

Pertanto, l’Agenzia mette in atto un’analisi volta a verificare l’idoneità dell’investimento per determinare l’allineamento di rischi tra soci e management, consentendo di attribuire alle somme in argomento natura finanziaria.
In particolare, nel caso di specie, assumono rilievo ai fini della qualificazione dei redditi di natura finanziaria, tre elementi:

  1. la presenza di investitori non manager tra gli aventi diritto ai proventi connessi alle  quote speciali;

  2. l’idoneità dell’investimento in termini di ammontare, incluso l’investimento in quote ordinarie, a garantire l’allineamento di interessi tra investitori e manager;

  3. la remunerazione dei manager adeguata per l’attività svolta.

Assumono, inoltre, rilievo le integrazioni contrattuali dirette a non limitare in alcun modo il rischio di perdita del capitale investito dai manager, allineando il profilo di rischio di questi ultimi con quello degli altri investitori.

Dunque, sulla base di quanto emerso a seguito delle predette modifiche, l’Agenzia giunge a ritenere che i redditi derivanti dall’investimento in quote speciali in esame possano costituire redditi di natura finanziaria.