Proroga secondo acconto delle imposte sui redditi: requisiti, beneficiari, esclusioni

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dall’articolo 4 del D.L. n. 145/2023 che ha previsto il rinvio al 16 gennaio 2024 del secondo acconto delle imposte sui redditi per le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 170.000 euro 8Agenzia delle entrate, circolare 9 novembre 2023, n. 32/E).

Il Decreto Anticipi, all’articolo 4, introduce, per il solo periodo d’imposta 2023, due rilevanti novità:

  • il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, modello “Redditi persone fisiche 2023” (Redditi PF 2023), con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL per i quali permane il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023;

  • la possibilità di versare tali somme in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese, con i dovuti interessi sulle rate successive alla prima.

I soggetti beneficiari del rinvio, per il solo anno 2023, sono le persone fisiche che contestualmente siano titolari di partita IVA ed abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023).

Al riguardo l’Agenzia chiarisce che nell’ambito applicativo del rinvio rientrano, quindi, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi.

Beneficia, inoltre, del differimento anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Rientrano, infine, nella misura anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.

 

Devono, invece, ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione della misura:

– le persone fisiche non titolari di partita IVA;

– le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022, dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a 170.000 euro;

– i soggetti diversi dalle persone fisiche (quali, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali).

Nel caso di impresa familiare e azienda coniugale non gestita in forma societaria, in forza della loro natura individuale, non possono fruire del rinvio del versamento in esame i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa.

 

La circolare, infine, specifica che per verificare il rispetto del “tetto” dei 170.000 euro, si deve far riferimento ai compensi (nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del Tuir), dichiarati per il 2022.

Qualora il contribuente esercitasse più attività (con diversi codici Ateco), bisogna sommare i relativi ricavi e compensi e allo stesso modo nel caso della persona fisica che esercita sia un’attività di lavoro autonomo sia un’attività di impresa.

Diversamente, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse, in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023).

Per il contribuente non tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022 e nel caso di un soggetto con altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.

Regime di esenzione per soggetti non residenti con riguardo agli interessi derivanti da obbligazioni

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione del regime di esenzione previsto per i soggetti non residenti con riguardo agli interessi derivanti da obbligazioni di cui all’articolo 6 D.Lgs. n. 239/1996 (Agenzia delle entrate, risposta 7 novembre 2023, n. 454).

Una società di cartolarizzazione lussemburghese, residente ai fini fiscali in Lussemburgo, che intende investire in Italia in obbligazioni o titoli assimilati (c.d. ”Notes”) emesse da società italiane e soggette al regime fiscale di cui al D.Lgs. n. 239/1996, ha chiesto all’Agenzia delle entrate di confermare la possibilità di beneficiare del regime di esenzione previsto per gli interessi, premi e altri frutti che percepirà dalle Notes oggetto di investimento.

 

In riferimento al profilo soggettivo del regime di esenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 239/1996, l’Agenzia ricorda che esso prevede che non sono soggetti ad imposizione:

 

– gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni;

– gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da:

  • enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

  • gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;

  • banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Rientrano, dunque, nel regime di esenzione dall’imposta sostituiva, in generale, i soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 (c.d. white list), ovvero le persone fisiche, le società, le associazioni di persone ed ogni altra entità che viene considerata soggetto passivo ai fini tributari.

 

L’esenzione si applica, inoltre, ai soggetti costituiti in Stati e territori white listed:

  1. gli enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

  2. gli  investitori  istituzionali  esteri,  ancorché  privi  di  soggettività  tributaria,  costituiti in Paesi di cui al primo periodo;

  3. banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Nel caso di specie, l’istante riferisce di essere un soggetto passivo di imposta in Lussemburgo (Paese incluso nella c.d. white list), secondo la legislazione fiscale lussemburghese che non prevede alcun tipo di esenzione dalle imposte sui redditi per la società di cartolarizzazione costituite in forma societaria.

Secondo quanto precisato dalle Entrate tale società rientra tra i soggetti di cui al citato articolo 6 del D.Lgs. n. 239/1996 e, conseguentemente, potrà beneficiare del regime di esenzione sugli interessi, premi e altri frutti che percepirà con riferimento alle Notes oggetto di investimento.

 

 

MIMIT-MIT: più taxi, più licenze e più servizi in auto ecologiche

Il Ministero delle imprese e del made in Italy e quello delle Infrastrutture e dei trasporti hanno comunicato di aver emesso una circolare esplicativa che consentirà ai comuni di rilasciare, in via sperimentale, licenze taxi aggiuntive (Ministero delle imprese e del made in Italy e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: comunicati 6 novembre 2023).

Per consentire ai comuni di risolvere le problematiche legate alla carenza dei taxi sulle strade Italiane e per rispondere alle criticità denunciate dall’Autorità per la concorrenza e il mercato, il MIMIT e il MIT hanno inviato una circolare ai comuni, all’Associazione nazionale Comuni italiani, all’Autorità Garante per la concorrenza e il mercato, all’ENAC e alle associazioni di categoria, fornendo tutti i chiarimenti necessari sulle nuove norme introdotte dal Decreto Asset, approvato il 10 agosto 2023 e convertito successivamente in Legge il 9 ottobre.

 

Le nuove regole semplificate permettono ai comuni di rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive taxi a chi è già titolare di una licenza, per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche.
Le predette licenze hanno:

  • carattere temporaneo o stagionale;

  • una durata non superiore a 12 mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori 12, su esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla ricognizione dei dati.

La durata di 12 mesi, non esclude la possibilità che l’amministrazione comunale, per motivi di esigenze economiche e turistiche, ne preveda un utilizzo anche frazionato nel tempo, fermo restando il limite temporale previsto.

 

Vengono semplificate le regole anche per i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana e quelli sede di aeroporto, che possono incrementare il numero delle licenze taxi in misura non superiore al 20% di quelle già rilasciate, mediante apposito concorso straordinario con procedura semplificata e accelerata. 

I comuni sono autorizzati ad indire subito i concorsi straordinari per aumentare le licenze, senza ulteriori interventi normativi, richieste o autorizzazioni, con incentivi raddoppiati per l’acquisto di auto sostenibili.

Sono una settantina i comuni interessati, tra cui Roma, Milano, Napoli, Firenze, ma anche Bergamo, Verona, Trapani.

 

I tassisti che ne faranno domanda potranno anche avere, con una semplice comunicazione, la doppia guida sulla stessa auto. Basterà farne richiesta ai comuni e sarà automaticamente concessa.

Accertamento e concordato preventivo biennale: approvato in Consiglio dei ministri il decreto legislativo

In attuazione della delega per la riforma fiscale, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (Consiglio dei ministri, comunicato 3 novembre 2023, n. 57).

Il Decreto approvato in esame preliminare dal CdM contiene disposizioni in materia:

  • di accertamento tributario, in particolare al fine di una migliore partecipazione del contribuente al procedimento accertativo e per rafforzare forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere;

  • di concordato preventivo biennale, al quale potranno accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.

Con le disposizioni in materia di procedimento accertativo si prevede, in coordinamento con le modifiche apportate allo “Statuto del contribuente”:

– che lo “schema di provvedimento” che dovrà essere comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo con l’amministrazione debba contenere anche l’invito alla definizione del “procedimento con adesione“;

– l’abrogazione della disciplina dell’invito obbligatorio, che impone all’amministrazione finanziaria, prima di emettere un avviso di accertamento, di notificare l’invito a comparire al contribuente per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento;

– l’introduzione della disciplina dell’adesione ai verbali di constatazione, stabilendo che il contribuente possa prestare adesione anche ai verbali di constatazione e disciplinando il procedimento istruttorio;

– l’introduzione della disciplina generale degli “atti di recupero” finalizzati al recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione.

 

Atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, compresi quelli con notifica, potranno essere inviati tramite PEC e la nuova disciplina del domicilio digitale si estende a cartelle di pagamento, atti e comunicazioni dell’agente della riscossione.

 

Vengono, inoltre, introdotte disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e al riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell’evasione fiscale, della frode fiscale e dell’abuso del diritto in materia tributaria, nonché a stimolare l’adempimento spontaneo dei contribuenti.

 

In tema di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere, si introducono lo “scambio di informazioni su richiesta“, con Paesi dell’Unione Europea e altri Stati con i quali ci siano specifici accordi, e la disciplina degli “strumenti di cooperazione amministrativa avanzata” volti a minimizzare gli impatti dei controlli di amministrazioni estere nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche, anche attraverso una nuova disciplina dei controlli simultanei e delle verifiche congiunte.

 

Nel Decreto, inoltre:

  1. si rafforzano la prevenzione e il contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA;

  2. si rivede la disciplina della revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell’azione dello Stato e dell’apparato sanzionatorio dell’imposta sui premi di assicurazione, con la possibilità di presentare la denuncia tardiva entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo;

  3. si modifica il termine per la notifica degli avvisi nei casi di omessa o infedele denuncia annuale dei premi incassati, che si uniforma a quelli delle altre imposte indirette.

In materia di concordato preventivo biennale, invece, si stabilisce che ad esso possono accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.

Per l’applicazione del CPB, l’Agenzia delle entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa, o dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Potranno aderire al CPB anche gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario.

Infine, sono disciplinate le modalità di individuazione del reddito ai fini del concordato e l’ipotesi di rinnovo, cessazione e decadenza dal concordato.

FRI: disciplina per contributi e finanziamenti in favore di progetti di R&S e innovazione nel Mezzogiorno

Con il Decreto 14 settembre 2023 del Ministero delle imprese e del made in Italy, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2023, n. 256, è stata disciplinata la concessione di contributi e finanziamenti agevolati a valere sul FRI, in favore di progetti di R&S e innovazione realizzati nelle regioni del Mezzogiorno.

Il Decreto definisce le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni, in forma di contributi alla spesa e finanziamenti agevolati, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa.

 

Nell’ambito dei progetti ammissibili, possono beneficiare delle agevolazioni:

  1. a) le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), comprese le imprese artigiane di produzione di beni;

  2. b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;

  3. c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);

  4. d) i Centri di ricerca;

  5. e) le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, che operino come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto.

 

Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

  • essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese. I soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese;

  • non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

  • trovarsi in regime di contabilità ordinaria;

  • disporre di almeno due bilanci approvati ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, disporre di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate;

  • non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

  • essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

  • non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà.

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali nell’ambito delle aree tematiche e delle traiettorie di sviluppo definite dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero nell’ambito di altre aree tematiche e traiettorie di sviluppo non rientranti nella predetta Strategia, al fine di contribuire ad alimentare il processo di scoperta imprenditoriale e il conseguente adattamento evolutivo della stessa. 

 

I progetti, ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, devono:

– essere realizzati nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale, in coerenza con il territorio di competenza dell’intervento agevolativo sulla base dei vincoli di localizzazione previsti dalle fonti di finanziamento utilizzate;

– prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 3.000.000,00 e non superiori a euro 20.000.000,00;

– essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione;

– avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi;

– rispettare il principio DNSH sulla base degli ulteriori indirizzi emanati in materia in sede nazionale ed europea;

– rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal Ministero e dal provvedimento di ammissione.

 

Sono ammissibili le spese e i costi delle imprese beneficiarie relativi a:

  1. a) il personale dell’impresa proponente, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

  2. b) gli strumenti e le attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo;

  3. c) i servizi di consulenza, di ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;

  4. d) le spese generali relative al progetto;

  5. e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

 

L’accesso alle agevolazioni è regolato da una procedura negoziale e la domanda deve essere presentata al Ministero, per il tramite del Soggetto gestore, corredata della documentazione indicata nel provvedimento applicativo, tra cui, in particolare, quella concernente:

  • la scheda tecnica contenente dati e informazioni sul soggetto proponente;

  • il piano di sviluppo del progetto;

  • il contratto di collaborazione, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti.

Il Soggetto gestore procederà, poi, all’istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione e, nel caso di esito positivo delle risultanze in merito all’ammissione, il Ministero provvederà a comunicarne gli esiti al soggetto proponente, invitando lo stesso a presentare, qualora non sia stata già prodotta in precedenza, la documentazione utile alla definizione del provvedimento di ammissione, che include la delibera di finanziamento bancario.