Domande per la fruizione del credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno, settori agricoltura e pesca

 

Online il modello che consente alle imprese del Mezzogiorno dei settori di agricoltura, pesca e acquacoltura di richiedere il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali effettuati nel 2023. Le comunicazioni possono essere inviate dal 17 ottobre al 18 novembre 2024 (Agenzia delle entrate, provvedimento 15 ottobre 2024, n. 387400).

L’articolo 1, commi da 98 a 108, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2023 un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. 

Il comma 103 del citato articolo 1 prevede l’obbligo della presentazione di un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte dei destinatari della misura agevolativa e stabilisce che l’accoglimento dell’istanza costituisce presupposto per la fruizione del credito d’imposta.

 

Per gli investimenti realizzati nell’anno 2023 dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura, titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

 

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 15 ottobre 2024, n. 387400, ha approvato il modello di comunicazione per la fruizione del suddetto credito d’imposta, da inviare, anche tramite un intermediario abilitato, esclusivamente attraverso il software “CIMAGRICOLTURA23”, dal 17 ottobre al 18 novembre 2024.

 

Nei cinque giorni successivi alla presentazione della suddetta comunicazione viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Vengono considerate valide le comunicazioni trasmesse alla data del 18 novembre 2024 e nei quattro giorni precedenti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.

Fino al 18 novembre 2024 è anche possibile inviare una comunicazione sostitutiva o rinunciare completamente al credito d’imposta richiesto con una precedente domanda.

 

L’ammontare del credito fruibile è calcolato moltiplicando il credito richiesto per la percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa (pari a 90 milioni di euro) all’ammontare complessivo dei crediti richiesti.

 

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24.

Superbonus, determinazione della plusvalenza per immobile ceduto entro 10 anni dalla conclusione lavori

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla determinazione della plusvalenza imponibile in caso di immobile ceduto entro 10 anni dalla conclusione dei lavori ammessi al Superbonus e acquisito solo in parte per successione  (Agenzia delle entrate, risposta 23 ottobre 2024, n. 208).

L’articolo 1, commi da 64 a 67, della Legge di bilancio 2024 disciplina una nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile, relativa alle cessioni d’immobili che sono stati oggetto d’interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, relativamente ai quali spetta la detrazione prevista (cd. Superbonus).

 

In particolare, l’articolo 67 del TUIR dispone che: “sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: bbis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo”.

 

Il comma 66 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 64 e 65 (che prevede che alle suddette plusvalenze si può applicare l’imposta, sostitutiva dell’imposta sul reddito, del 26%), si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

 

Con la circolare 13 giugno 2024, n. 13/E l’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di impartite le istruzioni operative relative all’applicazione delle suddette disposizioni ed è stato evidenziato che, ai fini dell’emersione della plusvalenza imponibile, non rileva, tra l’altro, la tipologia d’interventi (trainanti o trainati) effettuati in relazione all’immobile oggetto di cessione.

Quindi, sono imponibili le plusvalenze originate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi agevolati dal Superbonus e terminati da non più di 10 anni, compresi i lavori eseguiti esclusivamente sulle parti comuni degli edifici condominiali.

 

Inoltre, per gli immobili ereditati il presupposto impositivo è escluso per espressa previsione normativa.

L’Agenzia, al riguardo, ritiene che tale esclusione operi anche nell’ipotesi in cui la proprietà immobiliare derivi solo in parte da una successione. In tale ultima ipotesi, tuttavia, l’esclusione dall’ambito applicativo della citata lettera bbis) riguarda solo la plusvalenza correlata alla quota di proprietà dell’immobile acquisito per successione, con conseguente imponibilità pro-quota della plusvalenza ottenuta dalla cessione immobiliare.

 

Nel caso di specie, pertanto, è necessario distinguere, ai fini dell’imponibilità della plusvalenza realizzata con la cessione dell’intero immobile, la quota relativa all’immobile pervenuto per successione (esclusa) da quella riferibile al 50% dell’immobile acquistato a titolo oneroso (imponibile).

In particolare, va assoggettato a tassazione il 50% della plusvalenza determinata, ai sensi dell’articolo 68, comma 1, del Tuir, quale differenza tra:

  • il prezzo complessivo della vendita immobiliare percepito nel periodo d’imposta;

  • il costo d’acquisto a suo tempo sostenuto dal coniuge, aumentato di ogni altro costo inerente all’immobile, opportunamente convertito in euro e rivalutato.

Irrilevanti a tal fine saranno le spese sostenute dall’istante relativamente agli interventi ammessi al Superbonus, in quanto conclusi entro cinque anni dalla vendita.

Resta ferma la possibilità di applicare, in luogo dell’ordinario regime d’imposizione, l’imposta sostitutiva del 26%, secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 1, comma 65, della Legge di bilancio 2024).

CdM approva il Codice unico degli incentivi

Il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo sul “Codice degli Incentivi”, in attuazione della Legge n. 160/2023, che ha delegato al Governo la revisione del sistema delle agevolazioni alle imprese (Ministero delle imprese e del made in Italy).

La riforma è volta a riordinare l’offerta degli incentivi statali, rafforzando il coordinamento tra amministrazioni centrali ed enti locali e a risolvere la complessità e l’inadeguatezza delle attuali procedure e della relativa strumentazione tecnica.

 

L’adozione, per la prima volta nell’ordinamento, di un “Codice degli incentivi”, consente di superare la frammentazione registrata in materia per realizzare un sistema di regole compiuto e organico inserendo la riforma nell’ambito della revisione del PNRR e del recepimento del capitolo dedicato a Re-Power Eu, individuandola come una possibile best practice a livello europeo.

 
Mediante i suoi 29 articoli, suddivisi in 5 Capi, lo schema di decreto attraversa tutto il processo connesso alla realizzazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese, definito “ciclo di vita dell’incentivo”, vale a dire programmazione, progettazione, attuazione, pubblicità e valutazione dei risultati.

 

Nel dettaglio, il primo tratto qualificante della proposta è rappresentato dalla centralità degli strumenti digitali, a partire dal “Registro nazionale degli aiuti di Stato” e dalla piattaforma telematica “Incentivi.gov.it” – entrambe in capo al Mimit – che verranno potenziate.

Verrà sviluppato infatti progressivamente un insieme di nuovi servizi a supporto delle diverse attività del ciclo di vita delle agevolazioni che andranno a formare il “Sistema incentivi Italia”.

Secondo tratto qualificante del nuovo Codice è da ritrovarsi nella standardizzazione e razionalizzazione dei processi di utilizzo, di richiesta e di applicazione degli incentivi. 
A riguardo vengono introdotte disposizioni per uniformare i principali contenuti dei bandi adottati dalle amministrazioni competenti, con la previsione anche di un “bando-tipo” in materia di incentivi alle imprese.

 

Vengono poi introdotti strumenti di programmazione dell’intervento pubblico in funzione dei risultati. La realizzazione del Programma Triennale degli Incentivi sarà infatti supportata dallo svolgimento di attività valutative che il codice prevede nel corso dell’intero del ciclo di vita dell’agevolazione.

A tal fine sarà istituito presso il Mimit il “Tavolo permanente degli incentivi”, una sede stabile di confronto tra Amministrazioni responsabili dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome.
 
Viene, altresì, introdotta una disciplina che regola le cause di esclusione all’accesso alle agevolazioni, come per esempio la sussistenza di una causa interdittiva in materia di documentazione antimafia, violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e mancata assicurazione per danni da calamità naturale.

Misure in materia economica, fiscale e enti territoriali: il D.L. in Gazzetta

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2024, n. 246, con entrata in vigore dal 20 ottobre, il decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.

Tra le misure previste, al Capo II si collocano, in particolare, delle nuove disposizioni in ambito fiscale.

 

Il nuovo Decreto, all’articolo 7, apporta modifiche al D.L. 9 agosto 2024, n. 113 e al D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13.

Nello specifico viene adeguata la normativa in materia di ravvedimento per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022 hanno dichiarato la presenza di una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA in relazione alla diffusione della pandemia da COVID-19.

 

Secondo il testo normativo, per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 6-bis, lettere a) e b), ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

  • la base imponibile dell’imposta  sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;

  • l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando l’aliquota del 12,5%;

  • la base  imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;

  • l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando l’aliquota del 3,9%.

A seguire, l’articolo 8 del D.L. n. 155/2024 apporta modifiche al credito d’imposta ZES, specificando che, mediante la comunicazione integrativa possono essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.

 

Concordato preventivo biennale: i codici tributo per chi si avvale del ravvedimento speciale

Sono disponibili i codici tributo per versare l’imposta sostitutiva prevista per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale e scelgono il regime di ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022 (Agenzia delle entrate, risoluzione 17 ottobre 2024, n. 50/E).

I soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento speciale (articolo 2-quater, D.L. 9 agosto 2024, n. 113) possono effettuare il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’IRAP (commi da 2 a 7 del medesimo articolo 2-quater), utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 4074” denominato “CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;

  • 4075” denominato “CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;

  • 4076” denominato “CPB – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “4074” e “4075” devono esser esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

 

Il codice tributo “4076” deve essere indicato nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

 

In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” deve essere valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate.

In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo deve essere valorizzato con “0101”.

Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale deve essere eseguito con i codici tributo già esistenti “1668”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4074” e “4075”, e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4076”.