D.L. Anticipi: prime due rate della rottamazione quater entro il 18 dicembre 2023

A seguito di un emendamento al Decreto Anticipi, entro lunedì 18 dicembre 2023 sarà ancora possibile effettuare il pagamento, senza sanzioni né interessi di mora, delle prime due rate della rottamazione-quater delle cartelle (Agenzia entrate-Riscossione, comunicato 14 dicembre 2023).

La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla Legge di bilancio 2023, consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.

Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, nonché quelle dovute a titolo di aggio.

 

Per i contribuenti che hanno optato per un piano di pagamenti dilazionato, consentito fino a un massimo di 18 rate, a partire dal 2024 sono quattro gli appuntamenti per il versamento delle rate, da saldare entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno, secondo il proprio piano di definizione agevolata.

 

Al riguardo, l’emendamento al D.L. n. 145/2023 stabilisce che i versamenti delle rate della rottamazione quater con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata) si considerano tempestivi se effettuati entro la data del 18 dicembre 2023, senza poter beneficiare dei 5 giorni di flessibilità.

 

Qualora il pagamento non fosse eseguito, fosse effettuato oltre il termine ultimo o fosse di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verrebbero meno i benefici della definizione agevolata e quanto già corrisposto sarebbe considerato a titolo di acconto sul debito residuo.

 

L’Agenzia delle entrate-Riscossione, infine, ricorda che è possibile pagare in banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con l’internet banking, agli uffici postali, dai tabaccai e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale dell’Agenzia, con l’App Equiclick tramite la piattaforma pagoPa, oppure direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

 

MIMIT: nuove disposizioni sulla disciplina di concessione delle agevolazioni “Nuova Sabatini”

In merito alla Nuova Sabatini, il Ministero delle imprese e del made in italy ha pubblicato la circolare 11 dicembre 2023, n. 50031, con la quale si interviene sulla disciplina di concessione delle agevolazioni a seguito dell’entrata in vigore, il 1 luglio 2023, del regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023.

L’articolo 2 del D.L. n. 69/2013, ha previsto la concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese da parte di banche e intermediari finanziari per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, nonché di un contributo, da parte del MIMIT, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

La Legge di bilancio 2020 ha poi previsto l’incremento dal 2,75% al 3,575% del tasso annuo su cui è calcolato, in via convenzionale, il contributo in conto impianti “Nuova Sabatini”, nell’ambito di programmi orientati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

 

Con la circolare del 6 dicembre 2022, n. 410823, l’Agenzia delle entrate ha definito le modalità di attuazione della Nuova Sabatini per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green ed ha individuato le certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo.

Tale circolare ha previsto, per le imprese attive in settori che non riguardano la produzione dei prodotti agricoli e la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, la concessione delle agevolazioni nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile in rapporto ai programmi ammissibili, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (regolamento GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno.

 

Il regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, in vigore dal 1 luglio 2023, ha poi modificato il regolamento GBER ed ha prorogato di 3 anni, sino al 31 dicembre 2026, il periodo di applicazione dello stesso.

Pertanto, in virtù delle modifiche introdotte dal citato regolamento (UE) 2023/1315, rientrano tra gli investimenti agevolabili:

  • gli investimenti in attività materiali e immateriali relative alla creazione di un nuovo stabilimento;

  • l’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;

  • la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento;

  • il cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi

  • interessati dall’investimento nello stabilimento;

  • l’acquisizione di attività appartenenti a uno stabilimento:- mediante un’operazione che avviene a condizioni di mercato;

  • – da parte di terzi che non hanno relazioni con l’acquirente.

  • – che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione;

La circolare dell’Agenzia ha, inoltre, modificato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal fornitore, che l’impresa deve allegare alla richiesta di erogazione del contributo, in relazione al possesso dei requisiti tecnici di cui all’elenco delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo ricomprese nell’allegato 6/C alla circolare n. 410823/2022. 

Tassazione compensi dei lavoratori sportivi dilettanti erogati nell’anno 2023

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina fiscale transitoria relativa ai compensi dei lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo per il periodo d’imposta 2023 (Agenzia delle entrate, risposta 11 dicembre 2023, n. 474).

L’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, in vigore fino al 30 giugno 2023, stabilisce che rientrano tra i redditi diversi, tra gli altri, i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine, dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS e USSA operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Ai sensi dell’articolo 69, comma 2, del medesimo TUIR, i suddetti compensi non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro.

 

Il D.Lgs. n. 36/2021, in vigore dal 1 luglio 2023, prevede che l’attività di lavoro sportivo possa costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.

In particolare, l’articolo 36 stabilisce, al comma 6, che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00

In sostanza, dal 1 luglio 2023, i compensi percepiti dai lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi, ma tra quelli di redditi di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo.

 

L’art. 51, al comma 1-bis, inoltre, stabilisce che per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel periodo d’imposta 2023 percepiscono compensi, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di euro 15.000.

 

Pertanto, viene chiarito dall’Agenzia che i compensi erogati dal 1 luglio 2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l’importo di 15.000 euro, da determinare nel 2023 in applicazione del comma 1bis dell’articolo 51, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro, ai sensi dell’articolo 69 del TUIR.

Calcolo dell’acconto dell’imposta sulle rivalutazioni del fondo TFR

Dall’Agenzia delle entrate arriva risposta in merito al metodo di calcolo dell’acconto dell’imposta sulle rivalutazioni del fondo TFR, previsto dall’articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 47/2000 (Agenzia delle entrate, risoluzione 7 dicembre 2023, n. 68/E).

L’articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 47/2000 prevede che sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto si applichi l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 17% e, inoltre, che i soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973, applichino l’imposta sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno.

 

L’articolo 2120 c.c. stabilisce l’obbligo di rivalutare il fondo TFR accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente, sulla base di un coefficiente composto, formato da un tasso fisso dell’1,50% e da un tasso variabile determinato nella misura del 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Tale rivalutazione deve essere effettuata alla fine di ciascun anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e va imputata ad incremento del fondo.

 

A norma del comma 4 del D.Lgs. n. 47/2000, l’acconto dell’imposta sostitutiva è calcolato:

  • sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, tenendo conto quindi anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno;

  • in alternativa, presuntivamente, avendo riguardo al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l’acconto è dovuto.

In tal modo il datore di lavoro potrà scegliere, in ciascun anno, quale delle due predette modalità di calcolo dell’acconto sia più conveniente.

 

L’acconto deve essere versato entro il 16 dicembre di ciascun anno e il saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

 

L’Agenzia delle entrate precisa che un elemento che incide sulla rivalutazione del fondo TFR che presumibilmente dovrà essere accantonato a fine anno è l’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

 

In riferimento al 2023, presumibilmente tale indice relativo al mese di dicembre 2023 sarà più basso rispetto a quello dello scorso anno e, pertanto, al fine di evitare che, in sede di saldo, si determini un’eccedenza a credito, l’Agenzia ritiene che il sostituto d’imposta possa valutare di procedere a determinare l’acconto dell’imposta sostitutiva sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nel 2023.

Violazioni sanabili tramite ravvedimento speciale: chiarimenti dal Fisco

Con riferimento a talune richieste di chiarimenti pervenute al Fisco riguardo all’istituto del “ravvedimento speciale”, l’Agenzia delle entrate ne ha precisato l’ambito di applicazione e i criteri di individuazione delle violazioni sanabili (Agenzia delle entrate, risoluzione 6 dicembre 2023, n. 67).

Con l’articolo 1, comma 174, della Legge di bilancio 2023 è stata introdotta la possibilità di avvalersi del ravvedimento speciale tramite cui sanare violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

 

La norma, inoltre, ha stabilito che il versamento delle somme dovute possa essere effettuato in 8 rate di pari importo, con scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023 e che sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, siano dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

 

Tale regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni.

 

La norma di interpretazione autentica prevista dall’articolo 21 del D.L. n. 34/2023, in merito all’istituto del ravvedimento speciale, ha ribadito che, in generale, sono regolarizzabili tutte le violazioni per le quali è applicabile l’istituto del ravvedimento ordinario, commesse nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e in quelli precedenti, a condizione che la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata.

Ne restano, invece, escluse le violazioni:
– commesse quando la dichiarazione risulta omessa, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato da detto adempimento;
– relative a imposte non periodiche, per le quali, cioè, non è prevista dalle norme di riferimento la presentazione di una dichiarazione annuale (ad esempio, alle imposte di registro e di successione). 

 

Alla luce di ciò, l’Agenzia delle entrate ha ulteriormente chiarito che:

  • il ravvedimento speciale può essere utilizzato per regolarizzare anche le violazioni consistenti nell’indebito utilizzo dei crediti d’imposta non spettanti o inesistenti, mediante rimozione della violazione e versamento, in forma rateizzata ovvero in un’unica soluzione, delle relative sanzioni;

  • ciò che rileva è il momento di “commissione” della violazione sostanziale e non quello in cui lo stesso è stato esposto nell’apposito campo della dichiarazione annuale;

  • restano sempre escluse dal ravvedimento speciale le violazioni concernenti i crediti d’imposta utilizzati in compensazione dopo il 31 dicembre 2021;

  • la dichiarazione deve risultare validamente presentata, fatta eccezione, per l’ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato dall’adempimento.