Riforma delle imposte sui redditi: pubblicato in Gazzetta il D.Lgs.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303, è stato pubblicato il D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 216, di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.

L’articolo 1 stabilisce che per l’anno 2024, nella determinazione dell’IRPEF, l’imposta lorda venga calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • fino a 28.000 euro, 23%;

  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;

  • oltre 50.000 euro, 43%.

Inoltre, la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR, viene innalzata a 1.955 euro.

 

Sempre per l’anno 2024, la somma a titolo di trattamento integrativo viene riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR sia di importo superiore a quello della detrazione spettante, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

 

L’articolo 2 dispone, poi, che ai fini dell’IRPEF, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, spettante per l’anno 2024 in relazione ai seguenti oneri, è diminuito di un importo pari a euro 260:

– gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;

– le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;

– i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

 

In base all’articolo 3, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale alla nuova articolazione degli scaglioni IRPEF, il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l’anno di imposta 2024 viene differito al 15 aprile 2024.

 

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l’articolo 4 prevede la maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, per nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Tale agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni, mentre non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

Viene specificato che gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente.

 

Infine con l’articolo 5, viene stabilita, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l’abrogazione dell’articolo 1 del D.L. n. 201/2011, contenente la disciplina dell’agevolazione fiscale “Aiuto alla crescita economica” (ACE).

Delega fiscale: pubblicato in G.U. D.Lgs. sulla fiscalità internazionale

In attuazione della delega fiscale in materia di fiscalità internazionale è stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale del 28 dicembre 2023, n. 301, Il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.

Le prime disposizioni del Decreto interessano la delicata questione della determinazione della residenza fiscale.

Nello specifico, all’articolo 1 è previsto che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti.

Per quanto, invece, riguarda la residenza delle società e degli enti, all’articolo 2 vengono fatte modifiche l’articolo 73 del TUIR.

 

L’articolo 5 prevede un nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, stabilendo che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare al ricorrere di determinate condizioni. Le disposizioni di tale articolo si applicano a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d’imposta successivi. Se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.

Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell’anno 2024 le disposizioni dell’articolo 5 si applicano per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente è divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un’unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tal caso i redditi, negli ulteriori tre periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.

 

Al fine, poi, di promuovere lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attività economiche, l’articolo 6 stabilisce che i redditi derivanti da attività di impresa e dall’esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata, svolte in un Paese estero non appartenente all’UE o allo Spazio economico europeo, trasferite nel territorio dello Stato, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per il 50% del relativo ammontare nel periodo di imposta in corso al momento in cui avviene il trasferimento e nei cinque periodi di imposta successivi.

 

All’interno della riforma della fiscalità internazionale, l’intero Titolo II è dedicato al recepimento della Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022 in materia di imposizione minima globale, al fine di garantire un livello impositivo minimo dei gruppi multinazionali o nazionali di imprese, secondo l’approccio comune condiviso a livello internazionale in base alle regole OCSE adottate il 14 dicembre 2021.

Al riguardo vengono trattati nel dettaglio:

  • l’imposta minima integrativa, suppletiva e nazionale;

  • la procedura di calcolo del reddito o perdita rilevante;

  • il calcolo delle imposte rilevanti rettificate;

  • il calcolo dell’aliquota d’imposizione effettiva e dell’imposizione integrativa;

  • il calcolo della soglia rilevante di ricavi in caso di fusioni e scissioni di gruppi multinazionali e nazionali;

  • i regimi di neutralità fiscale e imposizione delle distribuzioni.

Pubblicata la Legge sulla valorizzazione e promozione del made in Italy

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2023, n. 300, la Legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all’estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell’economia nazionale nell’ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell’UE.

La Legge 27 dicembre 2023, n. 300, persegue come obiettivo il recupero delle tradizioni, la valorizzazione dei mestieri e il sostegno ai giovani che operano o intendono impegnarsi, negli studi e professionalmente, nei settori e nelle attività che determinano il successo del made in Italy nel mondo, nonchè la promozione del territorio, delle bellezze naturali e artistiche e del turismo.

L’entrata in vigore è prevista per l’11 gennaio 2024.

 

Il 15 aprile di ciascun anno si festeggerà la “Giornata nazionale del made in Italy”, al fine di celebrare la creatività e l’eccellenza italiana presso le istituzioni pubbliche, le scuole di ogni ordine e grado e i luoghi di produzione.

 

Viene istituito, all’articolo 4, un Fondo Nazionale del Made in Italy con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l’anno 2023 e di 300 milioni di euro per l’anno 2024, al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali,

 

Per il rafforzamento del sostegno alle iniziative di auto imprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale, all’articolo 5 viene rifinanziato, per un importo di 15milioni di euro per l’anno 2024, il Fondo rotativo di cui all’articolo 4-bis del D.Lgs. n. 185/2000.

 

Allo scopo di promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità connesse alla brevettazione delle invenzioni e di sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione, alle start up innovative e alle microimprese è concesso, per l’anno 2024, il “Voucher 3I – Investire In Innovazione”, autorizzando la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2023 e di 1 milione di euro per l’anno 2024.

 

Per la promozione nel campo della vivaistica forestale e per la creazione e il rafforzamento delle imprese boschive e dell’industria della prima lavorazione del legno viene autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2024 per la concessione, nel medesimo anno, di contributi a fondo perduto per 15 milioni di euro e di finanziamenti a tasso agevolato per 10 milioni di euro.

 

All’articolo 18, è istituito il liceo del Made in Italy con l’obiettivo di promuovere le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy, con scrizioni a partire da gennaio 2024.

 

L’articolo 7, poi, prevede che l’impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno 50 anni o per il quale sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l’attività svolta, notifichi preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell’attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima. Dopodiché il MIMIT potrà scegliere di subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell’impresa titolare o licenziataria.

 

Con l’articolo 36 viene modificato il comma 132, dell’articolo 2, della Legge n. 662/1996, stabilendo che l’ISMEA possa concedere mutui a tasso agevolato in favore di imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che attuano iniziative finalizzate all’acquisizione di una o più imprese operanti nel medesimo settore di produzione primaria o di prima trasformazione. 

Dichiarazioni dei redditi: pubblicate le bozze dei modelli 2024

Sul sito dell’Agenzia delle entrate sono disponibili le bozze dei modelli 2024, con le relative istruzioni, da utilizzare nella prossima campagna dichiarativa (Agenzia delle entrate, comunicato 22 dicembre 2023).

I Modelli in bozza, pubblicati il 22 dicembre 2023, riguardano le seguenti dichiarazioni:

  • 770/2024;

  • 730/2024;

  • Redditi persone fisiche 2024;

  • Redditi Enti non commerciali 2024;

  • Redditi Società di capitali 2024

  • Redditi Società di persone 2024;

  • IRAP 2024;

  • IVA annuale 2024.

Online anche le bozze della Certificazione Unica 2024 e del modello Consolidato nazionale e mondiale 2024.

 

Per quanto riguarda i modelli 730 e Redditi PF trovano spazio diverse novità: la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti delle strutture ricettive del settore privato, la ridefinizione dell’ambito fiscale del lavoro sportivo, la rideterminazione della detrazione spettante al personale del comparto sicurezza e difesa e la modifica del limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

Tali modelli recepiscono, inoltre, le novità relative alla disciplina di tassazione delle “cripto-attività“, quelle riguardanti il regime forfetario e il nuovo regime della flat tax incrementale.

 

I Modelli imprese, enti e società, poi, sono stati aggiornati per accogliere le modifiche in materia di imposta sul reddito delle società.

Nei modelli Redditi, in particolare, sono stati gestiti il recupero dell’imposta sostitutiva su utili e riserve di utile, l’imposta sul valore delle cripto-attività e gli aggiornamenti previsti dalla disciplina del Superbonus.

Per quanto concerne il modello Redditi società di capitali, sono state apportate le modifiche relative all’imposta straordinaria applicata al margine degli interessi delle banche e relative alla nuova disciplina delle plusvalenze realizzate dalle società sportive professionistiche.

 

Tra le novità più importanti che riguardano la Certificazione Unica, invece, si evidenziano la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico, la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, l’innalzamento a 3000 euro dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico, l’indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e la rideterminazione della riduzione IRPEF spettante al comparto sicurezza e difesa.

 

Il modello IVA è stato a sua volta aggiornato per accogliere le novità normative del 2023, con la rimodulazione dei righi dei quadri VE e VF e con l’introduzione nel quadro VO della possibilità per le imprese oleoturistiche di revocare l’opzione per la determinazione della detrazione IVA e del reddito nei modi ordinari.

 

Nel modello IRAP viene gestita la non imponibilità ai fini IRAP dei compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo in ambito sportivo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro.

 

Infine, tra le novità del modello 770 si denota la sezione relativa all’affrancamento delle quote da Oicr, la nota per l’emergenza alluvionale nei Quadri ST e SV e la nuova colonna per la gestione del credito da Trattamento integrativo speciale nel Quadro SX.

 

Bonus Sud per le imprese che esercitano attività di locazione e noleggio di unità da diporto

Ulteriori chiarimenti dalle Entrate in relazione agli investimenti effettuati dai soggetti operanti nel settore della nautica da diporto ai fini della disciplina agevolativa del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi, destinati alle strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno (Agenzia delle entrate, circolare 21 dicembre 2023, n. 33/E).

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 32/E/2022, ha già fornito chiarimenti in ordine alla disciplina agevolativa del Bonus Sud, con particolare riferimento alle imprese che operano nel settore della nautica da diporto, attività regolata dalle previsioni contenute nel Codice della nautica da diporto.

 

La suddetta agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2023 effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise.

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio di tali regioni.

 

In merito ai riflessi sulla fruizione del credito d’imposta mezzogiorno relativamente agli investimenti in unità da diporto destinate alla concessione in uso mediante contratti di noleggio e di locazione, con la citata circolare n. 32/E/2022 il Fisco ha ribadito che, in linea di principio, occorre operare una distinzione fra il contratto di noleggio e altre figure contrattuali, quale, in primis, il contratto di locazione di cose mobili che, a differenza del primo, comporta il trasferimento del godimento del bene a favore del locatario e non ha ad oggetto la pattuizione di una prestazione di servizio assumendo il locatario ogni rischio connesso alla sua utilizzazione.

Coerentemente, non possono comunque costituire oggetto di agevolazione i beni destinati alla ”locazione onerosa di cose mobili”, in quanto, tramite la stessa, l’utilizzo dei beni avviene usualmente sotto la direzione, sorveglianza ed esclusiva responsabilità del soggetto utilizzatore”.

Dunque, occorre in primo luogo verificare, sul piano sostanziale, la corretta qualificazione del rapporto che si instaura, in concreto, tra:

  • impresa proprietaria del bene;

  • soggetto utilizzatore dello stesso.

Con specifico riferimento alle attività che hanno ad oggetto unità da diporto, dalla disciplina specifica prevista dal Codice emerge che gli elementi essenziali del contratto di locazione sono:

– l’obbligo del locatore di cedere il godimento del bene, a fronte del quale il conduttore esercita la navigazione assumendone, in linea di principio, la responsabilità e i rischi;

– l’obbligo del locatore di fornire un’unità da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall’assicurazione prevista dalla legge;

– l’obbligo del conduttore di pagare il corrispettivo dovuto e di usare l’unità da diporto secondo quanto previsto dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità di diporto.

 

Ai fini dell’individuazione del soggetto sul quale ricadono la responsabilità e i rischi della navigazione, la disciplina dei contratti di noleggio e di locazione prevista dal Codice deve essere coordinata e integrata con quanto stabilito dall’articolo 24-bis del Codice stesso.

In particolare, in base alla predetta disposizione:

  • chi assume l’esercizio di unità da diporto deve fare dichiarazione di armatore all’UCON tramite lo sportello telematico del diportista. Quando l’esercizio non è assunto dal proprietario, se l’armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario;

  • quando l’esercizio non è assunto dal proprietario, all’atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l’uso dell’unità;

  • in mancanza della dichiarazione di armatore, si presume tale il proprietario fino a prova contraria;

  • l’armatore è responsabile delle obbligazioni contratte, per quanto riguarda sia l’utilizzo che l’esercizio dell’unità da diporto.

L’Agenzia precisa che in assenza della “dichiarazione di armatore” si presume tale il proprietario, con la conseguenza che quest’ultimo deve considerarsi responsabile delle obbligazioni contratte per quanto riguarda “sia l’utilizzo che l’esercizio” di unità da diporto.

 

Per quanto attiene, dunque, al riconoscimento del Bonus Sud, in generale, non comportano la decadenza dal beneficio fiscale i contratti che lascino in capo al soggetto che ha effettuato l’investimento per l’acquisizione di unità da diporto destinate a essere locate/noleggiate, le responsabilità e i rischi connessi alla navigazione.

 

Afferma, pertanto, l’Agenzia delle entrate che, nell’ipotesi in cui il proprietario dell’unità da diporto assuma il ruolo di armatore, l’utilizzo a “fini commerciali” di unità da diporto mediante la stipula di un contratto di locazione (o di noleggio) risulta fisiologico rispetto allo scopo dell’investimento operato e, pertanto, non comporta un’interruzione del vincolo funzionale con la struttura produttiva tale da comportare la sua destinazione ad altra struttura produttiva, a cui conseguirebbe una rideterminazione del Bonus Sud.