I punti principali del Decreto su Superbonus, cessione del credito e barriere architettoniche

Il D.L. 29 dicembre 2023, n. 212, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2023, n. 302, porta con sé importanti novità in merito alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del D.L. n. 34/2020.

Il nuovo Decreto è composto da 4 articoli così suddivisi:

  • Disposizioni in materia di bonus nel settore dell’edilizia (Articolo 1);

  • Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici (Articolo 2);

  • Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Articolo 3);

  • Entrata in vigore (Articolo 4).

Secondo il primo articolo del D.L. n. 212/2023 le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all’articolo 119, D.L. n. 34/2020 (del 110% o del 90%), per i quali è stata esercitata l’opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorchè tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 del D.L. n. 34/2020.

 

L’articolo 1, comma 2, inoltre, prevede un contributo:

– per i proprietari con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (determinato ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis .1, del Decreto Rilancio);
– sulle spese sostenute dal 1 gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%.

 

L’articolo 2 del nuovo Decreto, poi, stabilisce che a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 212/2023, l’utilizzo della cessione del credito o dello sconto in fattura sia possibile esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del Decreto, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.

 

Oltre ciò, i contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, del D.L. n. 34/2020 in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 212/2023 hanno l’obbligo di stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori, contratti assicurativi a copertura dei danni causati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

 

Infine, l’articolo 3 del D.L. n. 212/2023 revisiona la disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche (bonus 75%).

In particolare all’articolo 119-ter del Decreto Rilancio sono apportate le seguenti modificazioni:

  • Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici;

  • Viene espressamente previsto il rispetto dei requisiti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, mediante apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati;

  • Viene abrogato il comma 3.

All’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 11/2023 sono invece apportate le seguenti modificazioni:

– le opzioni potranno essere applicate sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;

– la suddetta limitazione non si applica alle opzioni relative alle spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:

  • condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;

  • persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 104/1992.

Sarà possibile continuare ad utilizzare lo sconto in fattura/cessione del credito limitatamente alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 dicembre 2023:

– risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

– per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Trattamento fiscale del contributo di partecipazione a corso per esame abilitazione consulente finanziario

In merito al contributo allo studio erogato da una banca per la partecipazione a un corso idoneo alla preparazione per l’esame di abilitazione per l’attività di consulente finanziario, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale di tali somme corrisposte ai partecipanti (Agenzia delle entrate, risposta 9 gennaio 2024, n. 3).

L’articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR prevede che vengano assimilati ai redditi di lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.

 

Al riguardo, nella circolare del MEF 23 dicembre 1997, n. 326, è stato chiarito che il primo elemento che caratterizza le somme in questione, al fine di inquadrarle tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, consiste nel fatto che il beneficiario delle stesse non deve essere legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante e che, altrimenti, le somme erogate si dovrebbero cumulare con gli emolumenti corrisposti al lavoratore nella sua veste di dipendente.

Nella circolare del MEF è stato, inoltre, precisato che:

  • per la nozione di ”borsa di studio” si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l’attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione, ecc.;

  • relativamente agli assegni, premi o sussidi ”per fini di studio o di addestramento professionale”, rientrano nel novero di tali erogazioni oltre quelle relative ai corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per fini di studio o di addestramento professionale anche quelle per corsi finalizzati ad una futura eventuale occupazione di lavoro.

Anche l’Agenzia delle entrate, nella risoluzione n. 95/E/2022, ha già avuto modo di evidenziare che sono fiscalmente inquadrabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente anche le somme percepite dai soggetti che svolgono tirocini formativi e di orientamento.

Al riguardo l’Agenzia afferma che rientrano tra le borse di studio anche le somme corrisposte per la realizzazione di iniziative formative volte a favorire l’ingresso dei lavoratori nel mondo del lavoro.

 

In relazione al caso di specie, nel quale una Banca intende promuovere un percorso formativo, volto a favorire l’accesso alla professione di consulente finanziario, prevedendo l’erogazione di un contributo mensile in favore dei partecipanti al corso, l’Agenzia ritiene che tale contributo rientri tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, quale borse di studio e che la Banca, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà operare sui predetti compensi la ritenuta d’acconto ai fini IRPEF.

Infine, l’Agenzia chiarisce che, tenuto conto che l’istante ha corrisposto un “contributo allo studio” riconducibile tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, il relativo percettore potrà applicare il regime forfetario qualora intraprenda un rapporto professionale attraverso un mandato di agenzia con la Banca (ferma restando, naturalmente, il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge), poiché la percezione di detto contributo non integra la causa ostativa prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d-bis, della Legge di stabilità 2015.

 

Superbonus: chiarimenti su attestazione congruità delle spese in base ai prezzari vigenti

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull’utilizzo dei prezzari vigenti per l’attestazione della congruità delle spese sostenute per accedere al superbonus (Agenzia delle entrate, risposta 5 gennaio 2024, n. 1).

Con riferimento al Superbonus, di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio, il comma 13 prevede che, ai fini della fruizione diretta dell’agevolazione o dell’opzione, per gli interventi di efficientamento energetico, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Il successivo comma 13­bis stabilisce che l’asseverazione venga rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121.

L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione.

Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal Decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.

 

Con la circolare n. 23/E/2022 l’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di precisare che lo ”Stato Avanzamento Lavori” riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

 

Pertanto, l’Agenzia ritiene che la verifica della congruità della spesa, ai fini della relativa attestazione ai sensi dell’allegato A del citato decreto ministeriale 6 agosto 2020, debba essere effettuata al momento del sostenimento delle spese stesse utilizzando il prezzario vigente a tale data.

Come chiarito nelle circolari n. 24/E/2020 e n. 30/E/2020, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento.

In caso di sconto ”integrale” in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.

 

Ne consegue che, nel caso di specie, il tecnico abilitato incaricato dall’istante di attestare la congruità delle spese relative all’intervento trainato, di sostituzione delle persiane e degli infissi, nel rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla normativa, deve fare riferimento al prezzario in vigore al momento del sostenimento della spesa.

Attuazione riforma fiscale: il D.Lgs. con le nuove disposizioni sul contenzioso tributario

Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, recante disposizioni in materia di contenzioso tributario è approdato nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2024, n. 2.

Le nuove disposizioni in materia di contenzioso tributario, attuative della delega fiscale, sono entrate in vigore il 4 gennaio 2024.

Numerose le modifiche apportate al D.Lgs. n. 546/1992, tra le quali si possono segnalare:

  • all’articolo 7, comma 4, che disciplina la testimonianza scritta, viene introdotta la possibilità che la notificazione dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale possa essere effettuata anche in via telematica. Se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione;

  • all’articolo 11 viene aggiunto il comma 3-ter, secondo il quale la Regione nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari, nonchè mediante i funzionari individuati dall’ente con proprio provvedimento;

  • nell’articolo 12, al comma 7,viene previsto che il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne depositi telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità, con l’inserimento della relativa dichiarazione;

  • dopo il comma 7 viene inserito il comma 7-bis, ai sensi del quale la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce;

  • viene inserito il nuovo comma 6-bis all’articolo 14, che prevede, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, che il ricorso sia sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti;

  • nell’articolo 15 il comma 2 viene interamente sostituito. Secondo la nuova disposizione, le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio:

  • all’articolo 16-bis, il comma 1 viene interamente sostituito, stabilendo che le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

  • viene sostituito anche il comma 3, con la seguente nuova previsione “le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all’articolo 7, comma 2, depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all’articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell’articolo 16.

Tra i tanti interventi di modifica, si segnala in particolare l’inserimento del “Capo III – Forma degli atti” con il nuovo articolo 17-ter, secondo il quale gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali devono essere redatti in modo chiaro e sintetico. Inoltre, salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonchè gli atti delle parti e dei difensori devono essere sottoscritti con firma digitale. La mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullità.

 

Altra novità rilevante, dopo l’articolo 34 viene inserito l’articolo 34-bis, che disciplina l’udienza a distanza.

Inserito anche il nuovo articolo 47-ter sulla definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione e sulla sentenza in forma semplificata.

Infine, novità anche per quanto riguarda la disciplina della conciliazione, contenuta negli articoli 48, 48-bis.1 e 48-ter del D.Lgs. n. 546/1992.

Decreto di riforma dello Statuto dei diritti del contribuente

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2024, n. 2, il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, in vigore dal 18 gennaio 2024, recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente, in attuazione della Legge delega di riforma fiscale.

Il D.Lgs. n. 219/2023 interviene su svariati articoli della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), apportando significative modifiche.

In particolare all’articolo 1 dello Statuto viene aggiunto il richiamo ai principi costituzionali, dell’ordinamento dell’UE e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Con la sostituzione dell’articolo 1, comma 3, viene chiarito che le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dallo Statuto nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa. Inoltre, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, le regioni e gli enti locali non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

 

All’articolo 2 dello Statuto, dopo il comma 4, viene aggiunto il nuovo comma 4-bis, secondo il quale le norme tributarie impositive che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in esse considerati.

 

Dopo l’articolo 6 viene aggiunto l’articolo 6-bis sul principio del contraddittorio, ai sensi del quale “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo”.

Viene, poi, specificato che tale diritto non sussiste per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Per consentire il contradditorio, l’amministrazione finanziaria deve comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio. L’atto adottato all’esito del contraddittorio deve tener conto delle osservazioni del contribuente o darne motivazione del non accoglimento.

 

Numerose modifiche sono apportate anche all’articolo 7 dello Statuto del contribuente, intervenendo sulla disciplina delle motivazioni dei provvedimenti amministrativi. Oltre a ciò, vengono inseriti i nuovi articoli 7-bis e 7-ter, sull’annullabilità e sulla nullità degli atti dell’amministrazione finanziaria.

 

In materia si vizi delle notificazioni, il nuovo articolo 7-sexies specifica che è inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. 

 

Con l’inserimento dell’articolo 9-bis viene introdotto espressamente il principio del ne bis in idem nel procedimento tributario, stabilendo che l’amministrazione finanziaria eserciti l’azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d’imposta.

 

Con le modifiche apportate allo Statuto dal nuovo D.Lgs. viene, poi, introdotto anche il principio di proporzionalità dell’azione dell’amministrazione finanziaria e viene disciplinato l’esercizio del potere di autotutela obbligatoria e facoltativa.

 

Infine, largo spazio viene dedicato alla revisione dell’istituto dell’interpello e viene istituito il Garante nazionale del contribuente.