Nuovi modelli di dichiarazione IVA 2024: le novità

L’Agenzia delle entrate ha approvato il modello di dichiarazione IVA/2024, con le relative istruzioni, concernente la dichiarazione relativa all’anno 2023 da presentare nel 2024 ai fini dell’IVA (Agenzia delle entrate, provvedimento 15 gennaio 2024, n. 8230).

Al fine di adeguare la struttura e il contenuto del modello di dichiarazione in materia di IVA alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione, l’Agenzia delle entrate ha approvato, con il provvedimento n. 8230/2024, i seguenti modelli, concernenti la dichiarazione IVA relativa all’anno 2023:

  • Modello IVA/2024 composto da:

– il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;

– i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;

  • Modello IVA BASE/2024 composto da:

– il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;

– i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.

 

Inoltre, ravvisata l’opportunità di rendere disponibile una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale da riservare ai contribuenti che nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina IVA, viene approvato il Modello IVA BASE/2024 che può essere utilizzato in alternativa al Modello IVA/2024.

 

Si illustrano le principali modifiche, di carattere generale, nei modelli di dichiarazione IVA/2024.

 

QUADRO VA
Nella sezione 2, è stato eliminato il rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

 

QUADRO VB
Il quadro, previsto per consentire l’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendono avvalersi della riduzione delle sanzioni prevista dall’art. 2, comma 36-vicies ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è soppresso.

 

QUADRO VE
Nella sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VE4. In tale rigo vanno indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione pari al 9,5%.

QUADRO VF
Nella sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VF5. In tale rigo vanno indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione del 7%. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione pari al 9,5%.

 

Nella sezione 3-A, nel rigo VF34, è stato soppresso il campo 9 riservato alle operazioni esenti di cui alla Legge n. 178/2020. Conseguentemente il campo successivo è stato rinumerato in campo 9.

 

Nella sezione 3-B, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VF42. In tale rigo vanno indicate le operazioni con percentuale di compensazione del 7%. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni con percentuale di compensazione pari al 9,5%.

 

QUADRO VL
Nella sezione 2, nel rigo VL8 è stato inserito il campo 3, per indicare l’eccedenza a credito risultante dall’ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dall’ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione IVA di gruppo cessata.

 

QUADRO VO
Nella sezione 3, nel rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario.

 

Prospetto IVA 26/PR

QUADRO VS
Nella sezione 2, è stato eliminato il rigo VS23, riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

 

QUADRO CS
Il quadro CS, previsto per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario di cui all’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, di assolvere ai relativi adempimenti dichiarativi è soppresso.

 

L’Agenzia delle entrate infine ricorda che la dichiarazione va presentare esclusivamente per via telematica nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2024.

Agenzia delle entrate, approvata la Certificazione Unica relativa all’anno 2023

Approvata la Certificazione Unica “CU 2024”, relativa all’anno 2023, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché il frontespizio per la trasmissione telematica e il quadro CT con le relative istruzioni (Agenzia delle entrate, provvedimento 15 gennaio 2024, n. 8253). 

È stata approvata la Certificazione Unica “CU 2024” da presentare all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo 2024, unitamente alle informazioni per il contribuente per attestare:

  • l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, corrisposti nell’anno 2023 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;

  • l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;

  • l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2023, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta;

  • l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2023 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi;

  • l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio;

  • l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2023 per prestazioni relative a contratti d’appalto;

  • l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;

  • l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi);

  • le relative ritenute di acconto operate;

  • le detrazioni effettuate.

La Certificazione Unica viene altresì utilizzata per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2023 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.

 

La Certificazione Unica deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all’INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (modello 01/M) ovvero alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.

 

La Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro può essere presentata dall’interessato all’INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.

 

Qualora non venga esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997, i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria, rilasciano alle parti una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate. In tal caso, la certificazione deve recare l’indicazione delle generalità e del codice fiscale del contribuente, la natura, l’oggetto e la data dell’operazione, la quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione, nonché gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.

 

Il provvedimento delle Entrate approva anche il frontespizio per la trasmissione telematica con le relative istruzioni di compilazione, riguardante i dati anagrafici del soggetto tenuto alla comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e del soggetto incaricato della trasmissione telematica.

 

Viene, inoltre, approvato il quadro “CT” con le relative istruzioni per la compilazione per indicare la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni 730 (modello 730-4 e modello 730-4 integrativo) da parte del sostituto che non ha presentato l’apposita comunicazione e che trasmette almeno una certificazione relativa ai redditi di lavoro dipendente, equiparati o assimilati.

È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al sostituto d’imposta la Certificazione Unica.

 

La trasmissione in via telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta.

 

Nel caso in cui la certificazione attesti soltanto redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ovvero soltanto redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi o soltanto compensi erogati a seguito di locazioni brevi deve essere inviata esclusivamente la parte della certificazione unica relativa alle tipologie reddituali erogate.

 

Gli invii possono essere:

ordinari;

sostitutivi;

di annullamento

 

I dati contenuti nelle comunicazioni inviate entro i termini sono utilizzati per la elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate.

Attuazione della riforma fiscale: Decreto sulla semplificazione degli adempimenti tributari

In attuazione della riforma fiscale, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2024, n. 9, il Decreto Legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, con la razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.

Il D.Lgs. n. 1/2024, in vigore dal 13 gennaio 2024, è composto da 27 articoli e attua, in massima parte, i principi di delega di cui all’articolo 16, comma 1, della Legge delega n. 111/2023, che contiene principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari.

 

Di seguito si riportano alcune delle novità principali.

 

L’articolo 1 prevede, in via sperimentale, una semplificazione della dichiarazione dei redditi di dipendenti e pensionati. In sintesi, viene riconosciuta la possibilità al contribuente di accedere alle informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate, ai fini della predisposizione della dichiarazione, che potranno essere così confermate o modificate.

 

L’articolo 2 estende a tutte le tipologie reddituali riconducibili alle persone fisiche non titolari di partita IVA la possibilità di avvalersi nella dichiarazione dei redditi semplificata. La norma, inoltre, riconosce ai contribuenti con un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, la facoltà, finora prevista solo per i contribuenti privi di sostituto d’imposta, di richiedere direttamente il rimborso IRPEF all’Agenzia delle entrate così come di effettuare i pagamenti delle imposte dovute con modello F24.

 

L’articolo 3 stabilisce l’eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio.

 

All’articolo 5 viene specificato che, nell’ambito delle attività di revisione periodiche degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, è necessario tenere conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco.

 

L’articolo 6 semplifica l’adempimento compilativo del Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale da parte di imprese e lavoratori autonomi, rendendo disponibili a tali contribuenti, gli elementi e le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate.

 

L’articolo 8 modifica le modalità e i termini di versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte. In particolare:

  • i contribuenti potranno completare il pagamento delle imposte non più entro il mese di novembre, ma entro il 16 dicembre;

  • al fine di unificare i termini di versamento rateale stabiliti per i soggetti titolari e non titolari di partita IVA viene stabilito che entrambe le categorie di soggetti potranno effettuare i versamenti rateali entro il giorno 16 di ciascun mese.

L’articolo 9 modifica la disciplina dei versamenti minimi dell’IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, ampliando la soglia all’interno della
quale è possibile rimandare il versamento al periodo successivo.

 

L’articolo 11 rimodula alcuni termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali. In particolare, viene anticipato dal 30 novembre al 30 settembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP e dall’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, il termine per le dichiarazioni dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche. La norma prevede, altresì, che dall’anno 2025 le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, di IRAP e di IRES possono essere presentate a partire dal 1 aprile. 

 

L’articolo 13 esclude la decadenza dal beneficio dei crediti d’imposta, derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici, in caso di mancata indicazione in dichiarazione.

 

L’articolo 14 eleva, per i soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale:

  • da 50.000 a 70.000 euro annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA;

  • da 20.000 a 50.000 annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità, per l’utilizzo in compensazione dei crediti ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP.

All’articolo 15 viene, poi, stabilita la semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP e all’IVA.

 

L’articolo 16, semplifica la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta. L’accesso a tale semplificazione è consentito ai sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a 5. Le disposizioni si applicano a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta dell’anno d’imposta 2025.

 

L’articolo 19, prevede che dal 2024 l’Agenzia delle entrate renda disponibile, in via sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione.

 

L’articolo 20 dispone che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possano essere individuati i termini e le modalità mediante i quali i soggetti terzi trasmettono all’Agenzia delle entrate, oltre ai dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta, anche i dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti, da indicare nella dichiarazione dei redditi.

 

L’articolo 21, infine, consente al contribuente di delegare gli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica all’utilizzo dei servizi resi disponibili dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione mediante la compilazione di un unico modello.

Donazione di denaro depositato su conto estero: tassazione ai fini dell’imposta di donazione

Per valutare se una donazione di denaro, depositato presso un conto corrente di un istituto di credito straniero da parte di un cittadino residente all’estero a beneficiario residente in Italia, rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulla donazione in Italia, bisogna valutare se il bene oggetto di donazione sia da considerare ”esistente” o meno nel territorio dello Stato (Agenzia delle entrate, risposta 12 gennaio 2024, n. 7).

I criteri di territorialità dell’imposta sulle successioni e donazioni sono dettati dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 346/1990, il quale dispone che l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero. Se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.

 

In applicazione di tale disposizione, dunque, l’Agenzia delle entrate chiarisce che:

  • se il donante risulta residente in Italia, l’imposta si applica in relazione a tutti i beni o diritti trasferiti, compresi quelli esistenti all’estero;

  • se il donante risulta residente all’estero al momento della donazione, l’imposta è dovuta solamente per i beni e diritti ”esistenti” sul territorio italiano (c.d. ”principio della territorialità”).

Il comma 3, dell’articolo 2 del suddetto D.Lgs. n. 346/1990, pone, altresì, una presunzione di esistenza nel territorio dello Stato, per alcune categorie di beni, ossia, tra l’altro, per:

– le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale;

– le obbligazioni egli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti;

– i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l’emittente è residente nello Stato.

 

Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione, relativamente agli atti formati all’estero da parte di donante non residente, occorre valutare se i beni oggetto di donazione siano da considerare ”esistenti” o meno nel territorio dello Stato.

 

Nella fattispecie in esame, l’Agenzia passa a esamina se l’oggetto della donazione, il denaro, possa essere considerato quale bene ”esistente” nel territorio dello Stato. Nello specifico, l’Agenzia ritiene che il denaro oggetto di donazione, benché destinato ad un beneficiario residente in Italia, non possa essere considerato quale bene esistente nel territorio dello Stato, posto che il donante era residente all’estero e, comunque, prima dell’atto di disposizione il denaro si trovava depositato su conto bancario di un istituto svizzero.

Di conseguenza, mancando il presupposto della territorialità, il relativo atto di donazione non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia.

Natura previdenziale dei Piani pensionistici Self-Invested Personal Pension e International Pension Plan

L’Agenzia delle entrate ha chiarito i dubbi dell’interpellante sulla natura previdenziale dei piani Self–Invested Personal Pension e International Pension Plan (Agenzia delle entrate, risposta 11 gennaio 2024, n. 5).

L’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR dispone che costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati.

Pertanto, per espressa previsione normativa, i redditi da ”pensione” sono equiparati a quelli di lavoro dipendente.

 

Nella circolare n. 21/E/2020 l’Agenzia delle entrate aveva già precisato che costituiscono redditi da ”pensione” i trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri. Nel medesimo documento di prassi, si evidenziava anche come l’espressione normativa “le pensioni di ogni genere” portasse a considerare ricomprese anche tutte quelle indennità una tantum erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.

 

Con la nuova risposta n. 5/2024 viene chiarito che, in linea di principio, le prestazioni pensionistiche integrative, erogate da un fondo previdenziale professionale estero o erogate tramite una società di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita, a un soggetto che trasferisce la residenza nel territorio dello Stato, una volta maturato il requisito anagrafico, richiesto per l’accesso alla prestazione, devono risultare imponibili nel nostro Paese in base alla specifica Convenzione stipulata dall’Italia con il Paese della fonte, per evitare le doppie imposizioni.

Tali emolumenti sono riconducibili, in via ordinaria, secondo l’ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, che equipara ai redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana.

 

Nel caso di specie, l’istante ritiene che le prestazioni ricevute in forza dell’adesione ai suddetti schemi pensionistici Self Invested Personal Pension (SIPP) ed International Pension Plan (IPP) siano da ricondurre a ”redditi da pensione”, di cui al citato articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR.

Al riguardo, assume rilievo la circostanza che il SIPP costituisca una forma di previdenza complementare ai sensi del diritto britannico che ha la finalità di incentivare le persone a maturare una pensione integrativa in aggiunta rispetto alla pensione statale obbligatoria al termine della propria vita lavorativa.

Per ricevere le prestazioni dal SIPP è necessario aver raggiunto l’età pensionabile minima normale o qualsiasi età minima stabilita di volta in volta dal governo. L’età minima normale di pensionamento è la prima età in cui è possibile percepire le prestazioni pensionistiche, tranne in caso di malattia, malattia grave o se si ha diritto a un’età protetta di pensionamento anticipato.

Dunque, afferma l’Agenzia, il collegamento con una precedente attività lavorativa e il diritto a percepire i proventi al raggiungimento di una determinata età pensionabile, riconducono tale schema previdenziale a quello pensionistico anche ai fini delle imposte sui redditi italiane.

 

Per quanto poi concerne la posizione detenuta nell’IPP, il Fisco sottolinea come anche in questa circostanza emerga la natura previdenziale di tale schema pensionistico, dal momento che l’istante ha il diritto a ricevere le somme maturate solo al momento del raggiungimento dell’età pensionabile e dopo avere terminato la propria attività lavorativa per il datore di lavoro.

 

Sulla base di tali considerazioni, quindi, l’Agenzia ritiene che le eventuali distribuzioni ricevute dall’istante, da entrambi gli schemi previdenziali, siano da ricondurre ai redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, mentre eventuali redditi e/o plusvalenze derivanti dalla gestione dei beni detenuti in tali schemi pensionistici non costituisce reddito imponibile.