Le indicazioni dell’Agenzia sulla nuova disciplina dell’autotutela

Arrivano le indicazioni dell’Agenzia delle entrate sulla nuova disciplina dell’autotutela, in seguito alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 219/2023 (Agenzia delle entrate, Circolare 7 novembre 2024, n. 21/E).

In attuazione della Legge n. 111/2023, recante Delega al Governo per la riforma fiscale, l’articolo 1, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 219/2023 ha:

  • introdotto una regolamentazione distinta ed espressa delle ipotesi di autotutela obbligatoria (articolo 10-quater) e facoltativa (articolo 10-quinquies), avendo riguardo anche ai riflessi di queste ultime sulla responsabilità amministrativo contabile dell’amministrazione finanziaria (art. 10-quater, comma 3);

  • abrogato la previgente disciplina in materia di autotutela tributaria e, in particolare, l’articolo 2-quater del D.L. n. 564/1994, nonché il decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37.

Più precisamente, l’articolo 10-quater, rubricato “Esercizio del potere di autotutela obbligatoria”, al primo comma, stabilisce che l’amministrazione finanziaria proceda in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi nelle ipotesi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione, espressamente elencate dalla richiamata disposizione.

L’articolo 10-quinquies, rubricato “Esercizio del potere di autotutela facoltativa”, prevede, inoltre, la facoltà in capo all’amministrazione finanziaria di esercitare comunque il potere di autotutela al di fuori dei casi di autotutela obbligatoria.

 

La Relazione illustrativa al citato D.Lgs. n. 219/2023, con riferimento all’articolo 10-quater, chiarisce che l’introduzione di una disciplina che prevede come obbligatoria l’autotutela in taluni specifici casi è stata ritenuta opportuna non solo per ripristinare un rapporto di correttezza tra il fisco ed i contribuenti, ma anche per gli effetti deflattivi che produrrebbe sul contenzioso.

L’amministrazione finanziaria, dunque, procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione:

  1. a) errore di persona;

  2. b) errore di calcolo;

  3. c) errore sull’individuazione del tributo;

  4. d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria;

  5. e) errore sul presupposto d’imposta;

  6. f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;

  7. g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

 

Tali ipotesi devono ritenersi tassative e, quindi, di stretta interpretazione.

L’amministrazione finanziaria è tenuta a rispondere all’istanza di autotutela obbligatoria entro il termine di 90 giorni dalla sua ricezione.

 

Con riguardo all’articolo 10-quinquies, viene stabilito che l’amministrazione finanziaria possa comunque procedere all’annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell’infondatezza dell’atto o dell’imposizione.

In virtù della suddetta disposizione, il potere di autotutela può, pertanto, essere esercitato dall’amministrazione finanziaria nelle seguenti ipotesi:

  • in presenza di vizi dell’atto o dell’imposizione non riconducibili ad alcuna delle fattispecie elencate dal comma 1 dell’articolo 10-quater o in relazione ai quali, comunque, non ricorre la condizione della manifesta illegittimità;

  • nel caso in cui ricorrano i vizi indicati dal comma 1 dell’articolo 10-quater, ma sia già decorso il termine di un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione previsto dal comma 2 dell’articolo da ultimo citato.

La richiesta di autotutela va indirizzata all’Ufficio che ha emesso l’atto di cui si chiede l’annullamento. 

La competenza a esercitare il potere di autotutela sussiste in capo alle strutture territoriali mentre quelle centrali non sono coinvolte nei relativi procedimenti, ad
eccezione delle ipotesi di richieste di autotutela aventi a oggetto atti a rilevanza esterna emessi da queste ultime.

 

L’istanza deve rappresentare in modo esaustivo tutti gli elementi (di fatto e di diritto) su cui si fonda la richiesta di autotutela e va corredata di tutta la documentazione in possesso del richiedente idonea a dimostrare la sussistenza dei vizi che giustificano la revisione dell’atto.

L’istanza deve essere presentata avvalendosi di strumenti atti a certificarne l’invio da parte del soggetto legittimato a presentarla, tramite, ad esempio, l’utilizzo dei servizi telematici (accesso tramite SPID, CIE o CNS), tramite posta elettronica certificata o in alternativa tramite consegna a mano con accesso fisico allo sportello.

 

Quando l’Ufficio, al termine della fase istruttoria, conclude il relativo iter con un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego, adeguatamente motivato, lo notifica al contribuente. Qualora, invece, l’Ufficio ritenga di accogliere solo parzialmente la richiesta di annullamento, lo stesso notifica al contribuente un provvedimento di autotutela parziale contenente la rideterminazione delle somme dovute.

Investimenti nella ZES unica, aggiornato il modello di comunicazione integrativa

È stato aggiornato il modello di comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica (Agenzia delle entrate, provvedimento 6 novembre 2024, n. 406943).

L’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 113/2024 ha previsto che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione per l’accesso al contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, debbano inviare dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.

 

L’articolo 8 del D.L. n. 155/2024, ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del D.L. n. 113/2024, prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.

 

Pertanto, al fine di dare attuazione alle disposizioni normative sopra riportate, consentendo ai soggetti interessati di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, l’Agenzia delle entrate ha aggiornato il modello di comunicazione approvato con il provvedimento del 9 settembre 2024, n. 350036, prevedendo nei quadri A e B ulteriori campi per l’indicazione separata dei predetti investimenti.

 

La comunicazione integrativa deve essere presentata all’Agenzia dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, in via telematica, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

  • inviare una nuova comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;

  • annullare la comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione. 

La trasmissione telematica deve avvenire utilizzando il software “ZES UNICA INTEGRATIVA”, disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.

Accordo UE sull’IVA nell’era digitale

Il Consiglio europeo ha raggiunto in data 5 novembre 2024 un accordo su nuove misure che porteranno le norme UE sull’IVA nell’era digitale (Consiglio dell’Unione europea, comunicato 5 novembre 2024).

Le nuove norme mirano ad aggiornare i sistemi IVA per riflettere la digitalizzazione delle economie, aiutare a combattere le frodi IVA e semplificare gli obblighi amministrativi per le piccole aziende e i singoli fornitori di servizi.

 

L’accordo comprende tre atti, una direttiva, un regolamento e un regolamento di attuazione, che presi insieme apportano modifiche a tre diversi aspetti del sistema IVA. Tali nuove norme, infatti, mirano a:

  • rendere completamente digitali gli obblighi di dichiarazione IVA per le transazioni transfrontaliere entro il 2030;

  • richiedere alle piattaforme online di pagare l’IVA sui servizi di alloggio a breve termine e di trasporto passeggeri nella maggior parte dei casi in cui i singoli fornitori di servizi non addebitano l’IVA;

  • migliorare ed espandere gli sportelli unici IVA online in modo che le aziende non debbano effettuare costose registrazioni IVA in ogni stato membro in cui operano.

In particolare il Consiglio europeo comunica che sarà istituito un sistema di rendicontazione digitale in tempo reale ai fini dell’IVA tramite fatture elettroniche. Le aziende emetteranno fatture elettroniche per le transazioni transfrontaliere tra imprese e segnaleranno automaticamente i dati alla propria amministrazione fiscale. Ciò si baserà sullo standard europeo esistente per la fatturazione elettronica nell’ambito degli appalti pubblici. Le amministrazioni fiscali nazionali condivideranno quindi i dati tramite un nuovo sistema IT che sarà in grado di fornire analisi di attività sospette.

 

Il Consiglio ha convenuto che il sistema dell’UE dovrebbe essere operativo nel 2030 e che tutti i sistemi nazionali esistenti dovrebbero diventare interoperabili con il sistema dell’UE entro il 2035.

 

Inoltre, poiché attualmente molti fornitori di servizi online di affitto di alloggi e di trasporto passeggeri non pagano l’IVA, in base alle nuove norme tali operatori delle piattaforme saranno responsabili della riscossione e del versamento dell’IVA, nei casi in cui i loro fornitori di servizi non la paghino direttamente (secondo il cosiddetto modello del “fornitore presunto”).

La piattaforma, quindi, riscuoterà l’IVA direttamente dal cliente e la riverserà alle autorità fiscali.

 

Infine, le nuove norme estenderanno l’ambito degli attuali “sportelli unici” alle vendite da impresa a consumatore di determinati beni, come elettricità o gas, effettuate all’interno di uno Stato membro diverso dal proprio, e non solo alle forniture transfrontaliere. Ciò includerà situazioni in cui le aziende vogliono semplicemente spostare le scorte in un altro Stato membro per venderle direttamente ai consumatori in una fase successiva.   

In questo modo, lo sportello unico ampliato consentirà a un numero ancora maggiore di aziende di adempiere ai propri obblighi IVA tramite un unico portale online e in un’unica lingua.

Il Consiglio ha inoltre concordato di spostare la responsabilità del pagamento dell’IVA nelle transazioni tra imprese dal fornitore di un bene o servizio all’acquirente se tale fornitore non è stabilito nello Stato membro in cui l’IVA è dovuta (ai sensi del cosiddetto “meccanismo di inversione contabile”).

CPB: modalità e termini per il versamento dell’imposta sostitutiva

L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili, per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (Agenzia delle entrate, provvedimento 4 novembre 2024, n. 403886).

L’articolo 2-quater del D.L. n. 113/2024 consente ai soggetti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di adottare il regime di ravvedimento versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell’imposta regionale sulle attività produttive.

 

In particolare, l’istituto si rivolge a coloro che, nelle annualità per le quali è possibile accedere al “ravvedimento”:

– hanno applicato gli “ISA”;

– hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19;

– hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del D.L. n. 50/2017.

 

Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

 

In relazione alle modalità di adesione al ravvedimento, il provvedimento dell’Agenzia prevede che l’opzione venga esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione dell’annualità per la quale è esercitata l’opzione.

 

Per le società e associazioni ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR:

– la presentazione del modello F24 di versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive va effettuata da parte della società o associazione;

– la presentazione dei modelli F24 di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali va effettuata da parte dei soci o associati.

 

In tali casi l’opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione dei modelli F24 relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata.

Viene quindi previsto che, in caso di pagamento rateale, considerato che l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il versamento di tutte le rate, nel modello F24 venga indicato il numero della rata in versamento e il numero complessivo delle rate; con l’indicazione del codice tributo viene, infine, individuata l’imposta sostitutiva per la quale si sta effettuando, tramite il versamento, l’adesione al ravvedimento.

Con riferimento ai termini per l’esercizio dell’opzione il provvedimento ricorda che la stessa deve essere effettuata entro il 31 marzo 2025 e che, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.

Residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti: AdE illustra le nuove regole

L’Agenzia delle entrate illustra gli effetti delle modifiche introdotte dal Decreto fiscalità internazionale (D.Lgs. n. 209/2023) in materia di residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti in vigore dal 2024 (Agenzia delle entrate, circolare 4 novembre 2024, n. 20/E).

Il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, ha dato attuazione a taluni degli interventi previsti dalla Legge delega, con cui è stata conferita al Governo la delega per la
revisione del sistema tributario nazionale, al fine di improntarlo ad una maggiore coerenza e uniformità con i principi previsti dall’ordinamento dell’UE, dall’OCSE e dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sottoscritte dall’Italia.

Tra i criteri direttivi previsti dalla citata Legge delega, rientra la revisione della normativa in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e delle società ed enti disciplinata, rispettivamente, dagli articoli 2 e 73 del TUIR.

 

Una nuova “residenza” per le persone fisiche

A seguito delle modifiche normative, la semplice presenza sul territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni in un anno o 184 giorni in caso di anno bisestile, incluse le frazioni di giorno) è sufficiente a configurare la residenza fiscale in Italia.

Con il nuovo documento di prassi l’Agenzia delle entrate rende chiarimenti sul computo delle frazioni di giorno ed illustra che per effetto dell’introduzione del nuovo criterio della presenza fisica, le persone che lavorano in smart working nello Stato italiano, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono considerate fiscalmente residenti in Italia, senza che sia necessaria la configurazione di alcuno degli altri criteri di collegamento previsti dalla normativa (residenza civilistica, domicilio, iscrizione anagrafica).

Inoltre, per effetto delle modifiche introdotte, l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente acquisisce il valore di una presunzione relativa (e non più assoluta) di residenza fiscale in Italia: vale, quindi, salvo prova contraria che può essere fornita dal contribuente.

Rimane fermo, infine, il criterio della residenza ai sensi del codice civile così come il principio dell’alternatività dei diversi criteri.

 

Società ed enti, nuovi criteri per la residenza

La circolare evidenzia, poi, come secondo le nuove regole siano considerati residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Si tratta di tre criteri alternativi, ossia basta che ricorra uno solo di essi per configurare la residenza in Italia, l’importante è che la sussistenza del criterio si protragga per la maggior parte del periodo d’imposta. Rispetto alle precedenti regole, in sostanza, il presupposto della sede dell’amministrazione viene declinato nei concetti della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale e viene eliminato “l’oggetto principale” come criterio per stabilire la residenza.

Le nuove regole sono in vigore dal 1° gennaio 2024 per le società e gli enti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, per quelli per cui l’esercizio non coincide con l’anno solare la nuova determinazione della residenza è efficace dal periodo successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023.