Imposta di bollo su quietanze di pagamento: i chiarimenti del Fisco

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito all’applicazione dell’esenzione prevista dalla nota 2, articolo 13, della tariffa allegato A DEL dpr n. 642/1972, per le quietanze di pagamento rilasciate con apposito documento, distinto dalla fattura già assoggettata all’imposta di bollo (Agenzia delle entarte, risposta 5 giugno 2024, n. 129).

L’articolo 1 del d D.P.R. n. 642/1972 dispone che sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa.

Al riguardo, l’articolo 13, comma 1, della Tariffa allegata al citato D.P.R. dispone che l’imposta si applica nella misura di 2 euro per ogni esemplare, per le fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria.

Sempre l’articolo 13, comma 1, prevede che l’imposta non è dovuta:

  • quando la somma non supera L. 150.000 (euro 77,47) a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza la indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata;

  • per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti.

Già con la risposta n. 21/2020 l’Agenzia ha avuto modo di chiarire che le quietanze, in linea generale, devono essere assoggettate all’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 e che non è dovuta l’imposta di bollo per le quietanze relative a fatture ma solo quando fisicamente apposte su fatture esenti IVA ovvero già assoggettate all’imposta di bollo.

 

L’articolo 8 del D.P.R. n. 642/1972 prevede, poi, che nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, sia a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario.

 

L’articolo 1199 del codice civile dispone che il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza.

 

Nel caso di specie, la quietanza si sostanzia in un documento distinto dalla fattura che ha già scontato l’imposta di bollo e, pertanto, trattandosi di un nuovo atto che risulta annoverato tra quelli indicati nell’articolo 13 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, è soggetto ad imposta di bollo secondo la regola generale.

 

L’Agenzia, infine, ricorda che l’imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata:

– mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;

– in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

Nell’ipotesi in cui l’utente intenda assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale, l’interessato deve presentare agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione, nonché porre in essere gli adempimenti richiesti dall’articolo 15 del D.P.R. n. 642/1972.

Qualora, invece, non intenda adottare la modalità virtuale, l’imposta di bollo deve essere assolta mediante versamento ad un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, che rilascia l’apposito contrassegno.

 

Alla luce di quanto illustrato, l’Agenzia ritiene che, nel caso di specie, sulle quietanze oggetto del quesito l’imposta di bollo, dovuta nella misura di euro 2,00 per esemplare, può essere assolta tramite il contrassegno ovvero secondo la modalità virtuale ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 642/1972.

Bonus cuoco professionista: le modalità per la cessione del credito d’imposta

L’Agenzia delle entrate ha stabilito le modalità con le quali i beneficiari del credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista comunicano all’Agenzia delle entrate, in alternativa all’utilizzo in compensazione, la cessione del credito d’imposta (Agenzia delle entrate, provvedimento 31 maggio 2024, n. 252373).

L’articolo 1, comma 117, della Legge n. 178/2020 riconosce un credito d’imposta ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, per le spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività.

Inoltre, il comma 121 prevede che tale credito, in luogo dell’utilizzo in compensazione, possa essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

Modalità di cessione del credito d’imposta 

I soggetti beneficiari del credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza la facoltà di ulteriore cessione.

 

La comunicazione della cessione, a cura del cedente, deve avvenire esclusivamente tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.

Il cessionario deve comunicare l’accettazione della cessione del credito ceduto con le stesse modalità.

 

Dopo l’accettazione, il cessionario può utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, indicando lo stesso codice tributo istituito per la fruizione da parte dei beneficiari originari, di cui alla risoluzione n. 71/E/2023.

Precompilata 2024: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori

L’Agenzia delle entrate ha fornito precisazioni relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e all’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2023, evidenziando le principali novità, alla luce dei quesiti formulati dai CAF (Agenzia delle entrate, circolare 31 maggio 2024, n.12/E).

Il documento di prassi n. 12/E/2024 illustra, in particolare, questioni concernenti l’utilizzo del modello 730 semplificato e sulla compilazione del Quadro W relativamente ai redditi di capitale di fonte estera. Alcune risposte riguardano, invece, i versamenti minimi delle imposte sostitutive e il visto di conformità. Vengono, tra l’altro, sciolti i dubbi sull’ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di certificazioni uniche trasmesse oltre i termini ordinariamente previsti e sulla fruibilità di alcuni casi specifici del credito d’imposta “prima casa under 36“.

Di seguito alcune tra le risposte fornite dall’Agenzia ai quesiti posti.

Dichiarazione dei redditi 730 semplificato

Il modello semplificato può essere presentato, a regime, anche dai soggetti (non titolari di partita IVA) che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati. A partire dalle dichiarazioni presentate nell’anno 2024, relative al periodo d’imposta 2023, i soggetti, privi di partita IVA, che sono titolari esclusivamente di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, possono presentare il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta, relativamente alle tipologie reddituali indicate.

 

Compilazione del Quadro W – Redditi di capitale di fonte estera

Per il calcolo dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività dovuta, analogamente a quanto previsto per l’IVAFE, nel Quadro W è necessario compilare distinti righi e indicare i giorni con riferimento a ogni singola attività finanziaria.

 

Versamenti minimi imposte sostitutive

Le regole di liquidazione delle imposte sostitutive previste per il modello 730/2024 sono le medesime approvate per il modello Redditi PF 2024.

Nel caso in cui un debito d’imposta, relativo all’IVAFE, all’IVIE e, per estensione, all’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività, non sia superiore a euro 12, il versamento tramite modello F24 non deve essere effettuato.

 

Documentazione spese Superbonus al 90%

Il contribuente che intende fruire della detrazione del 90%, in relazione alle spese sostenute nel 2023, per interventi ammessi al Superbonus, avviati a partire dal 1° gennaio 2023, effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, deve, per espressa previsione normativa, avere un reddito di riferimento non superiore a euro 15.000.

Ai fini dell’apposizione del visto di conformità, in relazione alle predette spese, il contribuente può dunque provare tali circostanze attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale attesti la composizione del nucleo familiare, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, e che il reddito di riferimento relativamente al medesimo anno non è superiore a euro 15.000.

 

Beneficio fiscale per acquisti di abitazione di classe energetica A o B e credito d’imposta prima casa under 36

La detrazione IRPEF, pari al 50% dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica non compete qualora il contribuente, in riferimento al medesimo immobile, abbia usufruito del beneficio fiscale “prima casa under 36”. Ciò in quanto tale ultima disposizione agevolativa già prevede un ristoro integrale pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto, sotto forma di credito d’imposta, in forza del quale l’imposta dovuta diventa, di fatto, pari a zero.

 

Ravvedimento operoso in caso di trasmissione delle certificazioni uniche oltre i termini ordinariamente previsti

Il legislatore ha ritenuto ammissibile l’invio della CU oltre il termine di legge, sanzionando la tardività di tale invio e stabilendo apposita graduazione del quantum sanzionatorio. Pertanto, è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti.

Se il sostituto trasmette all’Agenzia delle entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.

Superbonus ed eventi sismici: chiarimenti AdE nel caso di interventi su immobile parzialmente inagibile

Con la risposta del 31 maggio 2024, n. 119, l’Agenzia delle entrate si occupa di chiarire l’applicazione del Superbonus nel caso di interventi su immobile parzialmente inagibile oggetto del contributo per la ricostruzione per i danni conseguenti agli eventi sismici del 2016.

L’articolo 119 del decreto Rilancio disciplina la detrazione, nella misura del 110%, delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus). Le predette disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d. Sismabonus).

 

Già con la circolare n. 24/E/2020 è stato chiarito dall’Agenzia delle entrate che la detrazione spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente.

Ne consegue che la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito; eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono, dunque, essere sottratti dall’ammontare su cui applicare la detrazione.

 

Con riferimento specifico agli interventi su edifici ubicati in Comuni ricadenti in zone colpite da eventi sismici, l’articolo 119 del decreto Rilancio prevede specifiche disposizioni stabilendo, in particolare:

  • che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo (interventi di efficienza energetica ammessi al Superbonus) spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»;

  • che nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza, il Superbonus per interventi antisismici spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Tali disposizioni non si applicano agli interventi effettuati su edifici, siti nei Comuni dei territori sopra richiamati che non hanno subìto danni derivanti dagli eventi sismici.

 

Con riferimento all’arco temporale entro cui si può fruire del Superbonus occorre rilevare che il comma 8ter dell’articolo 119 stabilisce che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1ter, 4ter e 4quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110%.

 

La proroga, attualmente prevista al 31 dicembre 2025 della detrazione nella misura ”piena” del 110% delle spese sostenute, riguarda, nello specifico gli interventi ammessi al Superbonus effettuati dai soggetti elencati nel comma 8bis del medesimo articolo 119 e realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, compresi gli edifici unifamiliari.

 

Nel caso di specie, l’unità immobiliare oggetto degli interventi, ubicata in un Comune interessato dagli eventi sismici del 2016, è destinataria di contributi per la ricostruzione per i danni conseguenti i medesimi eventi sismici e, pertanto, l’stante potrà beneficiare del Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa, entro i più estesi termini (31 dicembre 2025) previsti dal comma 8ter del medesimo articolo 119.

 

Nel caso di interventi antisismici realizzati su singole unità immobiliari residenziali, il limite di spesa ammesso al Superbonus è pari a euro 96.000; tale limite di spesa è annuale e riguarda il singolo immobile e va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.

 

Per gli interventi di efficientamento energetico, il limite di spesa sarà determinato, per ciascun intervento ”trainante” e ”trainato”. Trattandosi di interventi effettuati su un edificio unifamiliare, il predetto limite va commisurato all’unità immobiliare e alle relative pertinenze unitariamente considerate.

 Decreto agevolazioni fiscali: il testo convertito in Legge in Gazzetta 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 23 maggio 2024, n. 67, è stato convertito con modifiche il D.L. 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonchè relative all’amministrazione finanziaria.

La versione finale del testo di Legge, in vigore dal 29 maggio 2024, si compone di 10 articoli divisi in due capi:

  • Capo I – Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni fiscali;

  • Capo II – Ulteriori disposizioni urgenti di natura fiscale e in materia di Amministrazione finanziaria.

L’articolo 1 contiene, in particolare, modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura.

All’articolo 2 del D.L. n. 11/2023, sono infatti apportate alcune modificazioni:

– viene soppresso l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito a favore degli IACP, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed enti del Terzo settore;

– dopo il comma 3-ter è inserito il nuovo comma 3-ter.1. secondo il quale le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi da Superbonus effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. 

 

Viene, però, stabilita la possibilità di beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 29 maggio 2024:

a) risulti presentata la CILA, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020  e sono diversi da quelli effettuati dai condomini; 

b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’articolo 119 e sono effettuati dai condomini;

c) risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’articolo 119 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119;

e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

 

Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3-quater, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-quater dell’articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, per i quali in data antecedente al 29 maggio 2024 sussistano le suddette condizioni o sia stata presentata l’istanza per la concessione di contributi.

 

Al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei territori dei comuni interessati dai suddetti eventi a far data dal 1° aprile 2009, viene istituito, un fondo finalizzato a riconoscere un contributo in favore di soggetti che sostengono spese di riqualificazione. 

 

Viene anche istituito un fondo finalizzato a riconoscere agli enti del Terzo settore, alle onlus, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale un contributo per le spese sostenute per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata sugli immobili iscritti nel relativo stato patrimoniale direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.

 

A seguire, la Legge di conversione stabilisce che la disciplina della remissione in bonis non si applica in relazione all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, incluse quelle relative alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti 

 

L’articolo 3 della Legge n. 67/2024, poi, introduce nuove disposizioni in materia di trasmissione all’ENEA dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente.

 

A seguire, l’articolo 4 stabilisce che in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, l’utilizzabilità in compensazione dei crediti d’imposta da bonus edilizi è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.

 

Dal 1 gennaio 2025 alle banche e agli intermediari finanziari, alle società appartenenti a un gruppo bancario e alle imprese di assicurazione non sarà più consentita la compensazione dei crediti d’imposta da bonus fiscali con i contributi previdenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 4-bis).

 

Nel testo di legge è anche previsto che per le spese sostenute a partire dal 2024 in relazione agli interventi da Superbonus, Bonus barriere architettoniche e Sismabonus, la detrazione venga ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

 

L’articolo 6 della Legge di conversione stabilisce , poi, che ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dal 29 maggio 2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

 

La Legge agevolazioni fiscali prevede inoltre, all’articolo 7, che le disposizioni sul contraddittorio obbligatorio (articolo 6-bis Statuto dei diritti del contribuente), non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito emesso prima della medesima data.

 

Il termine per il ravvedimento speciale delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 viene prorogato al 31 maggio 2024 e la decorrenza degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo slitta al 1 giugno 2024 (articolo 7 D.L. n. 39/2024). 

Lo stesso articolo 7 prevede che i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un’unica soluzione e rimuovono le irregolarità o omissioni. In alternativa al pagamento in un’unica soluzione, tali soggetti possono versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1 giugno 2024. In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonchè della sanzione, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024.