Imposta sui servizi digitali: calcolo della soglia di 750 milioni


In materia di imposta sui servizi digitali, forniti chiarimenti sui criteri per il calcolo della soglia di 750 milioni di euro, prevista dall’articolo 1, comma 36, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Agenzia delle entrate – Risposta 12 gennaio 2022, n. 16).

L’imposta sui servizi digitali è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 35 a 50,della legge di bilancio 2019.
L’ambito di applicazione soggettivo del tributo è caratterizzato da un duplice criterio identificativo: lo svolgimento di attività d’impresa e il contestuale superamento di due soglie dimensionali.
Riguardo a tale ultimo requisito, il comma 36 della citata legge, richiede che l’esercente l’attività d’impresa, singolarmente o a livello di gruppo, consegua:
a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750.000.000 euro (c.d. “prima soglia”); e
b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5.500.000 euro (c.d. “seconda soglia”).
Pertanto, per determinare il superamento di entrambe le soglie si ha riguardo ai ricavi realizzati sia singolarmente che a livello di gruppo.


Nel caso in esame, la società estera istante rappresenta che, in conseguenza del Contratto, nel bilancio consolidato del gruppo Beta, chiuso al 31 dicembre 2019, la partecipazione in Alfa risulta tra le ” Attività destinate alla dismissione”, in applicazione dell’IFRS 5. Ciò implica che, come illustrato nella Relazione sulla Gestione, i ricavi consolidati del gruppo Beta, non includono quelli di Alfa.


Nel presupposto della corretta applicazione dei principi contabili internazionali IFRS, l’Agenzia osserva, dunque, che ai fini del superamento della prima soglia, Alfa non si considera tra le entità del gruppo Beta che si consolidano integralmente.


Pertanto, nel riscontro del superamento della soglia di 750 milioni di euro, presupposto necessario per l’applicazione dell’imposta sui servizi digitali, occorre fare riferimento al solo bilancio consolidato del gruppo Alfa e non al bilancio consolidato del gruppo Beta.


Branch exemption: configurabile in presenza di stabile organizzazione nello Stato di localizzazione


L’opzione per il regime di branch exemption può essere esercitata in presenza di stabile organizzazione nello Stato estero di localizzazione ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra quest’ultimo e l’Italia, ove in vigore, ovvero, in mancanza di una Convenzione, dei criteri di configurazione della stabile organizzazione ai sensi dall’art. 162 del TUIR (Agenzia delle entrate – risposta 12 gennaio 2022, n. 18).

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017, subordina l’esercizio dell’opzione per il regime di branch exemption (art. 168- ter TUIR), alla condizione che ” sia configurabile una stabile organizzazione nello Stato estero di localizzazione ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra quest’ultimo e l’Italia, ove in vigore, ovvero, in mancanza di una Convenzione, dei criteri di configurazione della stabile organizzazione dettati dall’art. 162 TUIR, a meno che, in ogni caso, lo Stato estero non ravvisi l’esistenza di una stabile organizzazione ai sensi della sua legislazione domestica.


Nel caso di specie, l’Italia ha in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni con YYYY.


Il Trattato detta una definizione di stabile organizzazione che sostanzialmente ricalca quella del Modello OCSE, i cui presupposti essenziali, possono sintetizzarsi in:


– esistenza della sede d’affari;


– fissità spaziale e temporale della sede d’affari;


– svolgimento dell’attività d’impresa della casa madre in tutto o in parte per mezzo della sede fissa d’affari.


Il primo requisito è integrato nella misura in cui l’impresa abbia a disposizione un certo spazio, indipendentemente dal titolo giuridico in virtù del quale ne disponga, purché abbia il potere di utilizzarlo per svolgervi l’attività imprenditoriale.


Il secondo requisito implica che la sede d’affari sia fissa e cioè sia stabilita in un determinato luogo con un certo grado di permanenza.


In base alla terza condizione, affinché l’insediamento estero sia considerato stabile organizzazione, è necessario che l’impresa non residente svolga una parte significativa della propria attività economica attraverso la sede stessa. Inoltre, l’attività posta in essere dalla sede estera non deve consistere in una di quelle elencate nel paragrafo 3 della Convenzione, caratterizzate dall’apporto scarsamente significativo all’attività d’impresa della casa madre.


Soddisfatte tali condizioni, ai fini dell’esercizio della branch exemption, è necessario che anche l’Amministrazione finanziaria estera ravvisi l’esistenza di una stabile organizzazione come autonomo soggetto fiscalmente rilevante assoggettato a imposizione in base alla normativa domestica.


Tassazione compensi per incarico di commissario straordinario di imprese in crisi


I compensi per l’incarico di componente del “collegio commissariale” della procedura di amministrazione straordinaria svolto dal dipendente/socio della società di consulenza, versati direttamente sul conto di quest’ultima, non costituiscono reddito in capo al dipendente/socio, bensì in capo alla società. Pertanto, non deve essere operata la ritenuta d’acconto. (Agenzia delle Entrate – Risposta 11 gennaio 2022, n. 12).

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda il trattamento fiscale dei compensi per l’incarico di componente del “collegio commissariale” della procedura di amministrazione straordinaria, qualora sia svolto dal dirigente/socio di una società di servizi di consulenza ad imprese ed enti (pubblici e privati), il quale operi in rapporto di esclusiva con la propria società, avvalendosi altresì di risorse proprie della medesima società per svolgere l’incarico, tenuto conto che le somme dovute al commissario dalla procedura di amministrazione straordinaria sono accreditate direttamente sul conto corrente intestato alla società di servizi.
La disciplina che regola le condizioni per lo svolgimento dell’attività di commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (D.M. 10 aprile 2013, n. 60), prevede che i commissari straordinari sono scelti tra persone in possesso di «diploma di laurea in materie giuridiche, economiche o ingegneristiche o tecnico-scientifiche, o materie equipollenti, ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale, che hanno maturato una esperienza complessiva di almeno cinque anni nell’esercizio di:
1) funzione di amministrazione o di direzione presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni comparabili con quelle dell’impresa insolvente;
2) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore di attività dell’impresa insolvente e che comportano la gestione di rilevanti risorse economico-finanziarie;
3) funzioni di curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore o commissario straordinario di procedure concorsuali che hanno comportato la gestione di imprese di dimensioni comparabili con quelle dell’impresa insolvente.
La necessità del possesso di requisiti di professionalità e onorabilità, implica che l’incarico di componete del collegio commissariale sia attribuito ad una persona fisica.
Nel caso di specie, l’incarico di commissario straordinario è formalmente attribuito al dirigente/socio, il quale però sostanzialmente lo svolge con il supporto della società da cui dipende e comunque nell’ambito di un vincolo della prestazione lavorativa esclusivamente a favore della medesima società.
Secondo, l’Agenzia delle Entrate, in considerazione della clausola di “esclusività” della prestazione lavorativa del dirigente/socio a favore della società di servizi di cui è dipendente e della circostanza che i compensi per l’incarico di commissario straordinario sono versati direttamente dalla aziende amministrate a favore della stessa, deve ritenersi che le somme siano irrilevanti ai fini Irpef in capo al commissario e, conseguentemente, escluse dall’applicazione della ritenuta d’acconto di cui all’articolo 24 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Tali somme concorreranno, invece, alla formazione del reddito in capo alla società di servizi, rilevando ai fini dell’Ires, dell’Irap e dell’Iva, con relativo obbligo di fatturazione.

Tax credit per le librerie: più risorse con la Legge di Bilancio 2022


Incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 le risorse destinate al credito d’imposta, introdotto dalla legge di bilancio 2018, in favore dei venditori al dettaglio di libri in esercizi specializzati (art. 1, co. 351, L. n. 234/2021).

A decorrere dall’anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione, anche in relazione all’assenza di librerie nel territorio comunale.


Il credito d’imposta, previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017), è rivolto esclusivamente alle attività contraddistinte con il seguente codice ateco:
– 47.61.00: Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati;
– 47.79.10: Commercio al dettaglio di libri di seconda mano.


Il credito d’imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.


La Legge di Bilancio 2022 ha incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 le risorse destinate al credito d’imposta.


Operazioni con la Repubblica di San Marino: modello T2


La qualificazione fiscale della transazione sottostante alla spedizione di merci con trasporto diretto da uno Stato membro diverso dall’Italia verso San Marino, non ha alcuna rilevanza in ordine alla prova che l’operatore deve fornire per attestare che le medesime sono in posizione di libera pratica (Agenzia delle entrate – Risposta 11 gennaio 2022, n. 14).

La Repubblica di San Marino non fa parte del territorio dell’Unione Europea e pertanto gli acquisti o le vendite di beni effettuati da o verso un soggetto passivo IVA, stabilito in uno Stato UE, da un operatore sanmarinese, costituiscono per quest’ultimo un’importazione o un’esportazione da o verso il territorio comunitario. L’assolvimento dell’IVA avverrà pertanto tramite procedura doganale.
Fanno eccezione gli scambi tra l’Italia e la Repubblica di San Marino perché contraddistinti dalla mancanza di una dogana fisica tra i due Stati: in questo caso l’IVA è assolta secondo le modalità indicate nel decreto 26 giugno 2021, che ha abrogato il decreto 24 dicembre 1993.
In merito alle cessioni di beni effettuate da un operatore sammarinese a favore di altro operatore, stabilito in uno Stato UE, diverso dall’Italia, possono avvenire per il tramite del rappresentante fiscale in Italia del cedente sammarinese.
Nel caso di un’importazione di beni in RSM dal territorio comunitario, detto trasferimento di merce deve essere sempre accompagnato dal documento di prova T2.
Infatti, l’articolo 3 della Decisione n. 1/2002 del Comitato di cooperazione tra CE e RSM (che stabilisce, tra l’altro, la documentazione doganale che deve essere utilizzata nell’ambito della circolazione delle merci tra gli Stati membri dell’Unione e la Repubblica di San Marino) ” prevede l’obbligo della presentazione alle Autorità competenti di San Marino di una prova del fatto che le merci sono in libera pratica all’interno dell’Unione.
Tale prova può essere costituita dal Documento di Accompagnamento del Transito (T2 o T2F), dalla prova originale della posizione doganale di merci unionali (T2L o T2LF) o da un documento di effetto equivalente.
Al riguardo, appare utile precisare che la suddetta normativa non prevede alcuna deroga alla presentazione della predetta documentazione.
Pertanto, l’Agenzia ritiene che la qualificazione fiscale della transazione (che nel caso di specie avviene attraverso un rappresentante fiscale stabilito in Italia) sottostante alla spedizione di merci con trasporto diretto da uno Stato membro diverso dall’Italia verso San Marino, non abbia alcuna rilevanza in ordine alla prova che l’operatore deve fornire per attestare che le medesime sono in posizione di libera pratica.