Fisco, nuove precisazioni sul Superbonus


In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi di efficientamento energetico su un edificio condominiale, composto da una “facciata continua” (Agenzia delle Entrate – Risposta 01 febbraio 2021, n. 61).

Nel caso di specie, il condominio Istante rappresenta che è intenzione dei condòmini procedere ad alcuni interventi tesi alla riqualificazione energetica dell’intero edificio – costruito nella prima metà degli anni Sessanta – di sei piani fuori terra e di un piano interrato (costituito da trentasei unità immobiliari delle quali trentacinque a destinazione residenziale ed una a destinazione commerciale).
La facciata dell’edificio posta ad est è del tipo a ” facciata continua”.
I condomìni intendono effettuare:
1) l’isolamento termico delle superfici opache verticali ed orizzontali;
2) la sostituzione dell’impianto centralizzato di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria;
3) l’installazione di un impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica;
4) la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi nelle parti comuni alle unità, quali l’ingresso ed il vano scala, entrambi dotate di impianto di climatizzazione invernale;
5) la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi all’interno delle singole unità immobiliari;
6) la sostituzione integrale della struttura costituente la “facciata continua”.
In relazione a tali interventi, l’Istante chiede se le spese sostenute per gli interventi sopra elencati rientrino tra quelle ammesse alla detrazione del 110 per cento (cd. Superbonus) di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, con particolare riferimento anche alla sostituzione della ” facciata continua”, e se i beneficiari di tale detrazione possano optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell’articolo 121 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020.

Relativamente ai quesiti rappresentati l’Agenzia fa presente che è possibile fruire del Superbonus per le spese sostenute in relazione agli interventi di cui ai punti da 1 a 4 effettuati sulle parti comuni nonché alla sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi all’interno delle singole unità immobiliari di cui al punto 5 nel rispetto di tutti gli adempimenti e dei requisiti richiesti dalla norma.
Relativamente alla possibilità di fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione integrale della “facciata continua” (punto 6 ), tale intervento rientra tra quelli ammessi all’agevolazione fiscale qualora siano rispettate le condizioni previste dal citato articolo14 del decreto legge n. 63 del 2013 e sussistano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020 per le finestre comprensive di infissi. La verifica che tale intervento è conforme ai requisiti tecnici richiesti è asseverata – al pari di ogni altro intervento ” trainante” o ” trainato” di efficienza energetica – da un tecnico abilitato, ai sensi del comma 13 del citato articolo 119 del decreto Rilancio.
Infine, nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti richiesti dalle norme, i soggetti beneficiari dell’agevolazione, possono optare, ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio, in luogo dell’utilizzo diretto del Superbonus, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura) o, in alternativa per la cessione ad altri soggetti di un credito d’imposta di importo corrispondente alla predetta detrazione.


Bonus acqua potabile: via alle domande per le spese sostenute nel 2021


Dal 1° febbraio 2022 è possibile presentare la domanda per il riconoscimento del credito d’imposta relativo alle spese sostenute nel 2021 per l’acquisto di sistemi che migliorano la qualità dell’acqua da bere, cd. “bonus acqua potabile”. Il termine scade il 28 febbraio 2022. (Agenzia delle Entrate – Comunicato 1 febbraio 2022).

Il credito d’imposta


La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 1087-1089, L. n. 178/2020) ha introdotto il credito d’imposta delle spese sostenute per l’acquisto di sistemi che migliorano la qualità dell’acqua da bere, cd. “bonus acqua potabile”, con l’obiettivo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di bottiglie di plastica.
Il beneficio è riconosciuto per le spese sostenute dal 1°gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 sull’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

Soggetti beneficiari


Possono beneficiare del bonus le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che possiedono o detengono in base ad un titolo idoneo gli immobili per i quali sono sostenute le spese.

Misura del credito d’imposta


Il credito d’imposta è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 1.000 euro di spesa per ciascun immobile per le persone fisiche e di 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali. Relativamente al 2021, considerato che il tetto per la spesa complessiva è di 5 milioni di euro, l’Agenzia calcolerà la percentuale rapportando questo importo all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate.

Documentazione attestante le spese


L’importo delle spese sostenute deve essere documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti. In ogni caso, per le spese sostenute prima del 16 giugno 2021 (data di pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia delle entrate che ha dettato criteri e modalità per accedere al bonus) sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Presentazione del modello e utilizzo del credito d’imposta


Il modello per la comunicazione delle spese sostenute deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, tra il 1° febbraio ed il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento. Per l’anno 2021, quindi, il modello deve essere trasmesso tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2022. In seguito all’invio, entro 10 giorni, nell’area riservata viene rilasciata la ricevuta di presa in carico o di scarto della comunicazione.
Una volta ottenuto l’ok, il credito d’imposta riconosciuto può essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e agli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.

Emergenza Covid-19: obbligo mascherina e discoteche chiuse


Confermato l’obbligo delle mascherine al chiuso anche in zona bianca e la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati (Ministero Salute – ordinanza 31 gennaio 2022).

Fino al 10 febbraio 2022, è fatto obbligo, anche in zona bianca, di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto.


Non hanno l’obbligo di indossare le mascherine:


– i bambini di età inferiore ai sei anni;


– le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;


– i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.


L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio quali il distanziamento interpersonale e l’igiene costante e accurata delle mani.


Inoltre, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, fino al 10 febbraio 2022 sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.


Isa, approvati 175 modelli per la comunicazione dei dati


Disponibili da oggi, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, i 175 modelli per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 31 gennaio 2022, n. 29368)

Nel provvedimento in oggetto ci sono le indicazioni per contribuenti e intermediari.


I modelli approvati dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2021 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche soggette agli Isa, nel settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio.


Il provvedimento, inoltre, individua i dati rilevanti ai fini Isa per il periodo di imposta 2022, definisce le modalità di acquisizione delle variabili “precalcolate 2022” per il periodo d’imposta 2021 e il programma delle elaborazioni degli indici applicabili a partire dal periodo d’imposta 2022.

Dichiarazione Redditi 2022: pronti i modelli


Disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate i nuovi modelli dichiarativi 2022 con le relative istruzioni che le persone fisiche, le società e gli enti non commerciali dovranno utilizzare nella prossima stagione dichiarativa, per il periodo d’imposta 2021 (Agenzia Entrate – comunicato 31 gennaio 2022).

I nuovi modelli sono disponibili nella sezione dedicata ai modelli, sia la nuova versione Redditi 2022 per le persone fisiche, sia quelle aggiornate per gli Enti non commerciali, le Società di persone, le Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale.


Tra le novità di quest’anno, il nuovo Modello REDDITI PF, da presentare in via telematica entro il 30 novembre, tiene conto delle nuove disposizioni introdotte per l’anno d’imposta 2021. In particolare, si va dagli adeguamenti del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione a favore dei lavoratori dipendenti al Superbonus, dal nuovo “bonus musica” per le spese relative a scuole di musica, conservatori e cori al credito d’imposta per l’installazione di sistemi di filtraggio e miglioramento qualitativo dell’acqua.
Spazio anche per il credito d’imposta per l’acquisto con Iva della prima casa, dedicato agli under 36 e agli aumenti per le detrazioni riguardanti spese veterinarie e bonus mobili sostenute nel 2021.
Tra i crediti d’imposta, inseriti nel quadro CR, spazio alle nuove codifiche per fruire dei bonus per le spese di sanificazione delle strutture extra-alberghiere e di acquisto di dispositivi di protezione e di quelli per i depuratori d’acqua e per la riduzione del consumo di contenitori in plastica. E ancora, nei quadri d’impresa è integrato il prospetto per l’applicazione della disciplina ACE, per consentire il calcolo della c.d. “ACE innovativa”, e sono recepite le novità in tema di “Patent box” con la maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software, brevetti industriali, disegni e modelli che siano utilizzati nella propria attività.


Anche i modelli REDDITI degli enti e delle società tengono conto delle novità per l’anno d’imposta 2021. In particolare, la nuova disciplina del “Patent box” con la possibilità di utilizzare, nella determinazione del reddito d’impresa e del valore della produzione ai fini IRAP, la maggiorazione del 110%o dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli utilizzati nello svolgimento della propria attività d’impresa.
Per usufruirne è stata prevista, inoltre, nel quadro OP la revisione del prospetto per l’esercizio dell’opzione nonché nel quadro RS, una sezione per l’indicazione dei dati relativi all’opzione e il monitoraggio dei dati utili relativi ai beni oggetto della “Patent box”.
Una nuova sezione XXIV del quadro RQ è stata predisposta per i soggetti che intendono dedurre più velocemente il maggior valore imputato ad attività immateriali, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali.
È stato, inoltre, integrato il prospetto (nel quadro RS) per l’applicazione della disciplina c.d. ACE per consentire il calcolo della nuova agevolazione “ACE innovativa” che permette di determinare l’agevolazione applicando un’aliquota del 15% alla variazione in aumento del capitale proprio nel 2021 (che rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto) e per gestirne la fruizione alternativa sotto forma di credito d’imposta.
Nel quadro RU sono stati inseriti i crediti d’imposta istituiti nel 2021, tra i quali il credito per le spese di sanificazione 2021, il bonus teatro e spettacoli, il credito R&S farmaci e vaccini e quello per la ricerca biomedica, il credito per la formazione professionale di alto livello, il bonus per la riqualificazione delle strutture ricettive e il bonus per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator.