Disciplina del fondo per le PMI creative


Pubblicato nella G.U. 2 febbraio 2022, n. 27, il decreto 19 novembre 2021 del Ministero dello sviluppo economico, recante disciplina del fondo per le piccole e medie imprese creative.

Il decreto in questione definisce le disposizioni per l’attuazione dell’art. 1, commi da 109 a 112, della legge n. 178/2020, individuando, tra l’altro, la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo tra le tipologie di interventi previsti dalla legge, i codici ATECO che classificano le attività delle imprese del settore creativo, le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni, le iniziative ammissibili alle diverse forme di aiuto, nonché le ulteriori condizioni e forme di intervento del Fondo.
Ai fini di cui sopra, il decreto disciplina:
a) gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative, finalizzati alla promozione di:
i. programmi di investimento realizzati da singole imprese creative;
ii. programmi di investimento realizzati da imprese creative con una prospettiva di collaborazione rispetto ad altre imprese creative o a imprese anche non operanti nel settore creativo;
iii. investimenti nel capitale di rischio delle imprese creative, a beneficio esclusivo di quelle che costituiscono start-up innovative e PMI innovative;
b) gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori, sostenendo l’acquisizione di servizi specialistici;
c) le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui sopra;
d) le ulteriori misure di sostegno al sistema imprenditoriale del settore creativo.
Si rammenta che, il settore creativo comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all’artigianato artistico, all’audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all’editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.
L’impresa creativa è l’impresa operante nel settore creativo la cui attività, come risultante dal registro delle imprese, è individuata da uno dei seguenti codici ATECO:
– Codice Ateco 13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili;
– Codice Ateco 13.20.00 Tessitura;
– Codice Ateco 13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia;
– Codice Ateco 13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento;
– Codice Ateco13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca;
– Codice Ateco 13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette;
– Codice Ateco 13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti;
– Codice Ateco 13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento);
– Codice Ateco 13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili;
– Codice Ateco 13.99.10 Fabbricazione di ricami;
– Codice Ateco 13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti;
– Codice Ateco 14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle;
– Codice Ateco 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno;
– Codice Ateco 14.19.10 Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento;
– Codice Ateco 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria;
– Codice Ateco 16.10.00 Taglio e piallatura del legno;
– Codice Ateco 16.2 Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio;
– Codice Ateco 16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili);
– Codice Ateco 16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero;
– Codice Ateco 16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio;
– Codice Ateco 16.29.40 Laboratori di corniciai;
– Codice Ateco 17.29 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone;
– Codice Ateco 18.1 Stampa e servizi connessi alla stampa;
– Codice Ateco 18.13 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media;
– Codice Ateco 18.14 Legatoria e servizi connessi;
– Codice Ateco 18.20 Stampa e riproduzione di supporti registrati;
– Codice Ateco 23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico;
– Codice Ateco 23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;
– Codice Ateco 23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica;
– Codice Ateco 23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico;
– Codice Ateco 25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli;
– Codice Ateco 26.52 Fabbricazione orologi;
– Codice Ateco 31.09.05 Finitura mobili;
– Codice Ateco 32.1 Fabbricazione d gioielleria, bigiotteria e articoli connessi, lavorazione delle pietre preziose;
– Codice Ateco 32.2 Fabbricazione di strumenti musicali;
– Codice Ateco 32.4 Fabbricazione di giochi e giocattoli;
– Codice Ateco 58.11Edizione di libri;
– Codice Ateco 58.14 Edizione di riviste e periodici;
– Codice Ateco 58.19.00 Altre attività editoriali;
– Codice Ateco 58.21 Edizione di giochi per computer;
– Codice Ateco 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore;
– Codice Ateco 60.10.00 Trasmissioni radiofoniche;
– Codice Ateco 60.20.0 Programmazione e trasmissioni televisive;
– Codice Ateco 62.01 Produzione di software non connesso all’edizione;
– Codice Ateco 63.12 Portali web;
– Codice Ateco 70.21 Pubbliche relazioni e comunicazione;
– Codice Ateco 71.1 Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici,
– Codice Ateco 73.11 Agenzie pubblicitarie;
– Codice Ateco 74.1 Attività di design specializzate;
– Codice Ateco 74.20.1 Attività di riprese fotografiche;
– Codice Ateco 74.20.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa;
– Codice Ateco 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento, con esclusione del Codice 90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti;
– Codice Ateco 91.0 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali;
– Codice Ateco 95.24 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria;
– Codice Ateco 95.25 – Riparazione orologi.


Sospensione ammortamenti civilistici: nessun rinvio per il super-ammortamento


L’opzione per la sospensione degli ammortamenti civilistici relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali, prevista dal cd. “Decreto Rilancio” nell’ambito delle misure di sostegno alle imprese per contrastare gli effetti del Covid-19, non determina alcun rinvio delle quote del cd. “super-ammortamento” da dedurre nel periodo d’imposta di competenza (Agenzia delle Entrate – Risposta 3 febbraio 2022, n. 66).

Quesito


La questione esaminata dall’Agenzia delle Entrate riguarda gli effetti, sotto il profilo fiscale, della sospensione ai fini civilistici degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali relative all’anno d’imposta 2020, disposta dal cd. “Decreto Rilancio” (art. 60, co. da 7-bis a 7-quinquies, D.L. n. 104 del 2020). In particolare:
1. se con riferimento al mancato stanziamento degli ammortamenti nel bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 la deduzione ammessa ai fini fiscali, da effettuare alle condizioni e limiti previsti dal TUIR e dal Decreto IRAP, costituisca un obbligo o una mera facoltà del contribuente;
2. se anche in relazione agli acquisti di immobilizzazioni materiali avvenuti dal 2015 al 2019 e che beneficiano del cd. “super ammortamento”, la deduzione maggiorata sia correlata alla deduzione degli ammortamenti ordinari e quindi debba essere operata nel periodo di imposta 2020 ovvero possa essere differita all’esercizio in cui l’ammortamento verrà imputato a conto economico.

Disciplina di riferimento


La normativa in materia di sospensione degli ammortamenti prevede, per l’anno 2020, in favore dei soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di sospendere l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
Coloro che si sono avvalsi di tale facoltà hanno destinato a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle sospensione, indicando nella nota integrativa le ragioni della sospensione, nonché dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile, e l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
La stessa norma stabilisce che, a fronte della sospensione civilistica:
– ai fini IRES la deduzione della quota di ammortamento sospesa è ammessa in deduzione alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dal TUIR, a prescindere dall’imputazione al conto economico;
– ai fini IRAP la deduzione della quota di ammortamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dal Decreto IRAP, a prescindere dall’imputazione al conto economico.

Soluzione


Nel dirimere la questione circa la facoltà o l’obbligo di deduzione dell’ammortamento ai fini tributari, e gli effetti della sospensione sulle deduzioni del super-ammortamento, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto prevalente la finalità della norma, che consente di derogare all’ordinario processo di ammortamento per ridurre l’impatto di tali costi sul risultato di periodo tendenzialmente depresso dagli effetti economici della pandemia da COVID-19.
Secondo l’Agenzia, data la natura agevolativa della sospensione, le previsioni che consentono di far concorrere alla formazione del reddito di periodo (e del valore della produzione netta) le quote di ammortamento sospese, devono interpretarsi nel senso di consentire ai contribuenti la “facoltà” di dedurre le quote di ammortamento, anche in assenza dell’imputazione a conto economico.
Una diversa lettura delle disposizioni – che presupponesse il vincolo di dedurre gli ammortamenti di cui si tratta, seppur sospesi ai fini contabili e monitorati mediante apposita riserva del patrimonio netto, incrementando le perdite fiscali di periodo (che, peraltro, ai fini IRAP non risultano riportabili nei successivi periodi d’imposta) – si porrebbe in contrasto con la ratio delle stesse, comportando una riduzione del beneficio teorico concesso alle imprese e gravando le stesse di ulteriori adempimenti a fronte della fruizione di una norma agevolativa (quali, ad esempio, il monitoraggio delle divergenza tra valore contabile e fiscale dei beni con ammortamenti sospesi).
Pertanto, rispetto al primo quesito, il contribuente che abbia sospeso gli ammortamenti in bilancio, può valutare liberamente se operare la deduzione dei relativi ammortamenti ai fini tributari.
Riguardo al secondo quesito, ossia la facoltà di differire la quota di ammortamento maggiorato determinata in applicazione del cd. “super ammortamento”, l’Agenzia osserva che le disposizioni relative alla sospensione degli ammortamenti civilistici, laddove consentono la deducibilità fiscale degli ammortamenti sospesi, rinviano esclusivamente alle norme del TUIR e del Decreto IRAP in materia di ammortamenti. Il “super ammortamento” si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene, che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile. La maggiorazione, dunque, si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile. Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, proprio in considerazione della natura extracontabile delle deduzioni del cd. “super ammortamento”, la sospensione degli ammortamenti civilistici non determina alcun rinvio delle quote del cd. ammortamento da dedurre nel periodo d’imposta di competenza.

Emergenza Covid-19: nuove norme su Green Pass e frequenza scolastica


Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo (Presidenza Consiglio dei Ministri – comunicato 02 febbraio 2022, n. 59).

Il nuovo decreto legge modifica le regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico e per i visitatori stranieri in Italia, in particolare:


– nelle scuole per l’infanzia:
a) fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza;
b) dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.


– nella scuola primaria:
a) fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19 (è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto);
b) dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni;


– nella scuola secondaria di primo e secondo grado:
a) con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;
b) con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni;


– le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario;


– a coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone;


– sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.


BONUS SUD: qualificazione di sede produttiva per accedere


Il Fisco fornisce chiarimenti sulla qualificazione di “sede operativa” quale “sede produttiva” ai fini dell’accesso al credito d’imposta (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 03 febbraio 2022, n. 68 e 69)

È previsto un credito di imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2022, effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, facenti parte di un “progetto di investimento iniziale”e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. (art. 1, commi da 98 a 108, legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall’art. 1, comma 171, lett. a), legge 30 dicembre 2020, n. 178).
Il credito di imposta è riconosciuto nel rispetto dei parametri dettati dalla “Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020” – approvata con la decisione C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014 della Commissione europea, modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016 – nonché nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
La misura dell’agevolazione è differenziata in relazione alla dimensione aziendale e all’ubicazione territoriale delle strutture produttive in cui risultano realizzati gli investimenti agevolati.
Con particolare riguardo all’ambito oggettivo di applicazione della normativa per espressa previsione normativa (articolo 1, comma 99), gli investimenti agevolabili devono:
– far parte di un “progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014”;
– essere relativi all’acquisto di “macchinari, impianti e attrezzature varie”;
– essere “destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio” delle aree puntualmente individuate dalla norma.
Una delle condizioni, quindi, necessarie richieste dalla norma per ritenere l’investimento “ammissibile” all’agevolazione, è la sussistenza di “Strutture produttive” impiantate o da impiantare nei territori delle regioni “assistite”.
Per individuare la “struttura produttiva”, pertanto, occorre valutare se le “unità locali”, oppure le “diramazioni territoriali”, le “linee di produzione” o i “reparti” che insistono sul territorio dello stesso comune agevolato siano o meno “parte integrante” del medesimo processo produttivo.

Addizionale regionale all’IRPEF e la nuova articolazione degli scaglioni


La nuova articolazione degli scaglioni stabiliti per l’IRPEF produce effetti anche ai fini del calcolo del tributo regionale (MEF – Risoluzione 01 febbraio 2022, n. 2/DF)

La legge di bilancio per l’anno 2022 (art. 1, commi 5 e 6, legge 30 dicembre 2021, n. 234) reca alcune disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF conseguenti alla riformulazione dell’art. 11, comma 1 del TUIR effettuata dall’art. 1, comma 2, lettera a) della stessa legge di bilancio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
L’art. 11, comma 1, del TUIR, nella sua nuova versione, stabilisce che l’IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR, specifiche aliquote differenziate per i seguenti quattro scaglioni di reddito, che si sostituiscono ai cinque scaglioni stabiliti dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2021:
a) fino a 15.000 euro;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
d) oltre 50.000 euro.
Dal momento che l’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, la nuova articolazione degli scaglioni stabiliti per l’IRPEF produce effetti anche ai fini del calcolo del tributo regionale.
A tal proposito il legislatore ha dettato un principio di carattere generale in base al quale per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, cui il sistema medesimo è informato, le regioni possono stabilire aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l’IRPEF.
In tale cornice normativa si inserisce il comma 5 dell’art. 1, della legge n. 234 del 2021, che proprio al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell’IRPEF stabilita dal comma 2 dello stesso articolo, dispone che “il termine di cui all’art. 50, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l’anno d’imposta 2022, è differito al 31 marzo 2022.
E’ necessario, quindi, che le Regioni e le Province autonome adeguino la disciplina del tributo regionale applicabile dall’anno di imposta 2022 al quadro normativo statale innanzi delineato, attraverso un’apposita legge.
Occorre, inoltre, sottolineare che detta legge dovrà essere pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma entro il termine del 31 marzo 2022 ed entro il 13 maggio 2022 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettano i dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale all’IRPEF ai fini della pubblicazione sul sito informatico www.finanze.gov.it.
Alla luce del delineato quadro normativo, occorre evidenziare che le Regioni che intendano mantenere l’applicazione dell’aliquota unica dell’addizionale in esame non sono tenute ad assolvere agli adempimenti prescritti dalla legge n. 234 del 2021 e possono già procedere all’inserimento dei dati rilevanti per la determinazione del tributo nell’applicazione disponibile nell’Area riservata del Portale del Federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it., fermo restando che anche in questo caso resta valido il termine del 13 maggio 2022.
Diversa è l’ipotesi in cui l’ente territoriale abbia modificato la disciplina dell’addizionale regionale all’IRPEF con propria legge approvata entro il 31 dicembre 2021. Ed invero, in questa specifica fattispecie, qualsiasi modifica sul tributo risulta essere stata disposta sulla base dell’articolazione degli scaglioni dell’IRPEF vigenti prima della rimodulazione operata dall’art. 1, comma 2, lettera a) della legge di bilancio. È pertanto evidente che nel caso di specie la disciplina dell’addizionale regionale per l’anno 2022 al momento dell’entrata in vigore della legge regionale non risulta compatibile con le disposizioni sopravvenute in materia di IRPEF applicabili dal 1° gennaio 2022, con la conseguenza che si rende indispensabile da parte della Regione e delle Province autonome approvare una nuova legge che disponga l’articolazione delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF in linea con i nuovi scaglioni di reddito dell’IRPEF.