Divieto compensazione: chiarimenti AdE per ruoli superiori a 100.000 euro con regolare rateazione

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 100.000 euro per i quali è in corso regolare rateazione (Agenzia delle entrate, risposta 20 giugno 2024, n. 136).

A decorrere dal 30 marzo 2024, l’articolo 4 del D.L. n. 39/2024 ha:

  • introdotto nel nostro ordinamento, all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020, il comma 3bis che prevede, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, compresi quelli per atti di recupero, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, la sospensione dell’utilizzabilità in compensazione dei crediti d’imposta fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi;

  • sostituito, con effetto dal 1 luglio 2024, l’articolo 37, comma 49quinquies, del D.L. n. 223/2006, secondo cui, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, compresi quelli per atti di recupero, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione. La previsione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Rilevato che ad oggi:

–  le disposizioni appena richiamate non hanno effetto nel nostro ordinamento, essendo una rimessa, anche ai fini della decorrenza, ad un regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze e l’altra con efficacia solo dal 1° luglio 2024;

– non è stato abrogato l’articolo 31 del D.L. n. 78/2010 e dunque, sino al 30 giugno 2024, lo stesso rimane la norma di riferimento;

l’Agenzia delle entrate ha evidenziato come gli interventi normativi richiamati danno conto della volontà del legislatore di non considerare rilevante, ai fini dell’eventuale impedimento alla compensazione, la presenza di debiti iscritti a ruolo per il pagamento dei quali sia in corso un piano di rateazione puntualmente onorato.

 

Alla luce di tale volontà, che si pone in diretta continuità con le previsioni già contenute nel richiamato articolo 31 del D.L. n. 78/2010, può concordarsi sul fatto che, ad ora, il divieto di compensazione non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari.

 

Stante il caso concreto prospettato nell’interpello, essendo posto un divieto generalizzato alla facoltà di avvalersi della compensazione qualora l’importo dei ruoli scaduti sia superiore a 100.000, l’Agenzia  ha chiarito che tale divieto si applica a tutti i crediti, inclusi quelli di natura agevolativa. 

Bonus prima casa under 36: le nuove istruzioni dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato le istruzioni 2024 sul bonus prima casa per chi ha meno di 36 anni, fornendo chiarimenti sulle novità introdotte dal decreto Milleproroghe (Agenzia delle entrate, circolare 18 giugno 2024, n. 14/E).

L’agevolazione è finalizzata a favorire l’acquisto dell’abitazione da parte delle persone più giovani e con ISEE non superiore a 40mila euro, prevedendo diversi vantaggi, che si estendono anche all’acquisto delle pertinenze dell’abitazione principale.

 

In primo luogo è prevista l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto a IVA, è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto.

 

Agevolazioni anche per i finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile. Non è, infatti, dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

 

L’Agenzia nel documento di prassi ricorda i requisiti per beneficiare della misura di favore e fornisce indicazioni agli uffici alla luce dell’ultima proroga stabilita dal decreto Milleproroghe.

Il D.L. n. 215/2023 prevede, in particolare, la possibilità di fruizione del bonus “prima casa under 36” fino al 31 dicembre 2024 a patto che il contratto preliminare sia stato registrato nel 2023.

Quanto agli atti definitivi stipulati tra il 1° gennaio 2024 e l’entrata in vigore della Legge di conversione del Milleproroghe (29 febbraio 2024), la circolare ricorda che è riconosciuto un credito d’imposta, utilizzabile nel 2025, d’importo pari alle imposte pagate in eccesso. Per beneficiarne, sarà possibile rendere al notaio una dichiarazione, con un atto integrativo, in cui il contribuente manifesta la volontà di avvalersi del beneficio e dichiara di essere in possesso dei requisiti.

Questo atto integrativo potrà essere stipulato anche dopo il 31 dicembre 2024, ma ovviamente entro il termine di utilizzo del credito d’imposta.

 

Per l’accesso al bonus è inoltre necessario avere, al momento del rogito, un valore ISEE non superiore a 40mila euro annui.

A questo proposito la circolare specifica che, per gli atti stipulati prima dell’entrata in vigore della proroga, è possibile dimostrare il rispetto dei requisiti se, anche in data successiva, si è in possesso di un ISEE in corso di validità nel 2024 che fa riferimento allo stesso nucleo familiare in essere alla data di stipula dell’atto.

 

Infine, la circolare fornisce istruzioni per beneficiare del credito d’imposta in caso di riacquisto, affrontando il tema con alcuni esempi a seconda che l’atto di acquisto sia soggetto a imposta di registro o a IVA.

730/2024: i criteri per l’individuazione degli elementi d’incoerenza delle dichiarazioni

L’Agenzia delle entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2024 con esito a rimborso (Agenzia delle entrate, provvedimento 17 giugno 2024, n. 267777).

L’articolo 5, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 175/2014, prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

 

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

I controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.

 

Gli elementi d’incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2024 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, sono individuati:

  • nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;

  • nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;

  • nella presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Decreto MEF sulla metodologia per il calcolo delle proposte di concordato preventivo biennale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno, n. 139, il Decreto MEF 14 giugno 2024 recante l’approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale.

È stata approvata la metodologia in base alla quale l’Agenzia delle entrate formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato.

La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonchè degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nella nota tecnica e metodologica, per l’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA.

 

La proposta di concordato è elaborata sulla base della suddetta metodologia approvata dal MEF, utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all’applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse.

Ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di applicazione degli ISA, i dati necessari per l’elaborazione della proposta.

 

Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto, sulla base della metodologia approvata, ai fini della proposta di concordato, sono individuati:

  • il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi;

  • il reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi;

  • il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

I redditi e il valore della produzione netta individuati con tale metodologia, rilevano ai fini della proposta di concordato per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025.

 

L’articolo 4, poi, prevede che, in base a quanto previsto agli articoli 19, comma 2, e 30, comma 2, del D.Lgs. n. 13/2024, il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista, rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:

eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

– altri eventi di natura straordinaria;

liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;

cessione in affitto dell’unica azienda;

sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

 

L’Agenzia delle entrate deve tenere conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato. A tal fine, il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, il reddito d’impresa e il valore della produzione netta, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, sono ridotti:

  1. in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;

  2. in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;

  3. in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

Novità in materia di plusvalenze introdotte dalla Legge di Bilancio 2024: il punto del Fisco

L’Agenzia delle entrate ha dettato istruzioni agli uffici sulle novità in materia di plusvalenze introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2024 (Agenzia delle entrate, circolare 13 giugno 2024, n. 13/E).

La Legge di bilancio 2024, ha introdotto, tra l’altro, modifiche alla disciplina delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili e misure in materia di variazione dello stato dei beni.

 

In particolare all’articolo 1, commi da 64 a 67, la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2024 un’ipotesi di plusvalenza che si realizza a seguito della cessione a titolo oneroso di immobili oggetto di interventi agevolati con Superbonus che, all’atto della cessione, si siano conclusi da non più di dieci anni. La plusvalenza configura un reddito diverso se non conseguito nell’esercizio di arti e professioni e di imprese commerciali o da società in nome collettivo o in accomandita semplice.

 

Dunque, alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2024 agli articoli 67 e 68 del TUIR, l’Agenzia delle entrate sottolinea che:

  • il novellato articolo 67 del TUIR prevede una nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare che riguarda la cessione “infradecennale” d’immobili che sono stati interessati dagli interventi ammessi al Superbonus, indipendentemente dal soggetto che ha eseguito gli interventi (cedente o altri aventi diritto), dalla percentuale di detrazione spettante e dalla modalità di fruizione di quest’ultima;

  • il nuovo articolo 68, nel definire le modalità di calcolo della predetta plusvalenza per il cedente, stabilisce l’irrilevanza (totale o parziale) delle spese relative agli interventi agevolati solo qualora si sia fruito del Superbonus nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta.

Inoltre, il documento di prassi evidenza come il comma 65 della Legge di bilancio 2024 stabilisca che alle plusvalenze riguardanti la cessione “infradecennale” d’immobili che sono stati interessati dagli interventi ammessi al Superbonus possa essere applicata l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito.

 

L’articolo 1, commi 86 e 87, della Legge di bilancio 2024 introduce, invece, novità in materia di variazione dello stato dei beni, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto Rilancio:

  • il comma 86 prevede un potere di verifica dell’Agenzia delle entrate funzionale a indurre il contribuente all’adempimento degli obblighi di comunicazione laddove non eseguiti o non eseguiti correttamente e, quindi, ad aggiornare eventualmente la rendita catastale negli atti del catasto dei fabbricati;

  • il comma 87 introduce, anche per i casi di omessa denuncia delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, un meccanismo di stimolo alla compliance, che consente ai soggetti destinatari della comunicazione di provvedere spontaneamente a regolarizzare la propria posizione.