Fisco: comunicazione per l’adempimento spontaneo dei soggetti IVA


Dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati, dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA, all’Agenzia delle Entrate e con i dati delle fatture elettroniche inviate, da cui risulterebbe che lo stesso abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito. (Agenzia delle entrate – Provvedimento 25 marzo 2022, n. 97188)

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA le informazioni derivanti dal confronto tra:
a) i dati comunicati dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi IVA;
b) i dati fiscali delle fatture elettroniche inviate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, da cui risulterebbe che tali contribuenti abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito per il periodo di imposta 2018.
L’Agenzia delle Entrate rende disponibili le informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.
I dati contenuti nelle comunicazioni sono:
a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
c) codice atto;
d) totale delle operazioni imponibili comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso;
e) totale delle operazioni imponibili relative alle fatture elettroniche inviate;
f) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata.
L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione contenente le suindicate informazioni al domicilio digitale dei singoli contribuenti. Nei casi di assenza di domicilio digitale l’invio è effettuato per posta ordinaria.
La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, in cui sono resi disponibili i seguenti dati:
a) protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
b) somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione di cui al punto a);
c) importo della somma delle operazioni imponibili relative a:
– cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi IVA;
– cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso;
– cessioni di beni e prestazioni di servizi contenute nelle fatture elettroniche;
d) ammontare delle operazioni attive imponibili che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione di cui al punto a);
e) dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
f) dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
g) ammontare delle operazioni imponibili comunicate da ciascuno dei clienti soggetti passivi IVA di cui al punto e);
h) ammontare delle operazioni imponibili comunicate dal contribuente per ciascuno dei consumatori finali di cui al punto f);
i) ammontare delle operazioni imponibili contenute nelle fatture elettroniche emesse nei confronti dei clienti di cui ai punti e) e f).
Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione.
I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.
I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi, beneficiando anche della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Fisco: regime fiscale dello sconto d’uso ai dipendenti


In materia di redditi di lavoro dipendente, forniti chiarimenti sul regime fiscale dello sconto applicato ai propri dipendenti dal datore di lavoro, mediante l’utilizzo del badge (Agenzia delle entrate – Risposta 25 marzo 2022, n. 158).

Nel caso di specie, la società istante, che si occupa del commercio all’ingrosso di generi alimentari e non, ha introdotto a favore dei propri dipendenti, quali prassi commerciale, la possibilità di acquistare, utilizzando il badge aziendale come mezzo di riconoscimento, i prodotti commercializzati con uno sconto. In particolare, l’uso del badge, consente di riconoscere ai relativi titolari, dipendenti della società, uno sconto sull’acquisto dei prodotti venduti presso i punti vendita pari al 5 per cento del prezzo di vendita, fruibile tutti i giorni dell’anno entro il limite della retribuzione netta, per acquisti esclusivamente personali.
Contestualmente, la società istante ha pianificato delle campagne promozionali verso i propri clienti che non possono essere cumulati con gli sconti che possono ottenere i dipendenti con il proprio badge.
Pertanto, gli sconti applicati al resto della clientela, pur in tempi e luoghi non omogenei, sono mediamente più elevati dello sconto del 5 per cento concesso ai dipendenti ed inoltre l’effettivo costo sostenuto dalla società istante per l’acquisto dei beni non è superiore al prezzo che i dipendenti pagheranno anche considerando gli sconti praticati.
Ciò rappresentato, l’ Istante, in qualità di sostituto di imposta, chiede se la concessione dello sconto ai propri dipendenti, mediante l’utilizzo di badge, rappresenti, per gli stessi, un compenso in natura imponibile soggetto alla ritenuta in acconto Irpef.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, in generale, il reddito da assoggettare a tassazione è pari al valore normale soltanto se il bene è ceduto o il servizio è prestato gratuitamente (ciò vale anche nel caso dei beni prodotti dall’azienda e ceduti gratuitamente al dipendente), se, invece, per la cessione del bene (anche in caso di bene prodotto dall’azienda e ceduto al dipendente) o la prestazione del servizio il dipendente corrisponde delle somme, con il sistema del versamento o della trattenuta, è necessario determinare il valore da assoggettare a tassazione sottraendo tali somme dal valore normale del bene o del servizio.
Pertanto, se per la cessione del bene il dipendente corrisponde delle somme, il valore da assoggettare a tassazione è pari alla differenza tra il valore normale del bene ricevuto e le somme pagate.
Nel caso di specie, considerato che il lavoratore corrisponde il valore normale del bene al netto degli ” sconti d’uso”, l’Agenzia non ritiene imponibile l’importo corrispondente a tale sconto.


TFR e ISP: chiarimenti dal Fisco


Nel passaggio, per il dipendente, dal regime di indennità equipollente (Ips) al regime Tfr, per cessione d’azienda del Comune, il trattamento di fine rapporto è formato da una quota pari all’importo maturato fino al nuovo rapporto, secondo la disciplina delle indennità equipollenti, rivalutato, e da una quota costituita dagli ordinari accantonamenti annuali al Tfr effettuati dal momento del passaggio (Agenzia Entrate – risposta 24 marzo 2022, n. 154).

Nell’operazione in esame al trasferimento del ramo d’azienda operano il rinvio all’art. 31, D.Lgs. n. 165/2001 e all’art. 2112, c.c..
Il cit. art. 31 prevede che, salve le disposizioni speciali, nelle ipotesi di trasferimento o conferimento di attività da parte di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, nei confronti di altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l’art. 2112 c.c. e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all’art. 47, L. n. 428/1990.
L’art. 2112, c.c. stabilisce che, in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il datore di lavoro cessionario e il lavoratore dipendente conserva tutti i diritti che ne derivano, ivi compresi quelli derivanti dall’anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento, fra cui, per quanto di interesse nella fattispecie rappresentata, il diritto relativo al computo dell’IPS, caratterizzata da una disciplina, anche fiscale, diversa da quella prevista per il TFR.
L’art. 47, L. n. 428/1990 prevede un accordo tra le parti per la conservazione dei predetti diritti.
Nel caso di specie, l’accordo sottoscritto fra la Società e il Comune, prevede che ai fini della liquidazione del TFR o indennità equipollente, il Comune applicherà le disposizioni in essere per i dipendenti del settore pubblico, mentre la Società applicherà le disposizioni previste per i dipendenti del settore privato.
Nel contesto normativo rappresentato emerge che:
– il trasferimento del ramo di azienda in questione ha comportato il passaggio del dipendente dal datore di lavoro pubblico (Comune) al datore di lavoro privato (Società Istante) senza soluzione di continuità, in applicazione dell’art. 2112 c.c.;
– il trasferimento ha, altresì, comportato il passaggio del dipendente dal regime di IPS al regime di TFR, pur facendo salvi i diritti del dipendente medesimo al computo della IPS;
– per effetto di tale passaggio, l’impresa privata con più di cinquanta dipendenti, ha versato al fondo di Tesoreria gestito dall’INPS le quote di TFR maturate;
– in base a quanto risulta dalla documentazione integrativa, l’INPS-Gestione Dipendenti Pubblici, non avendo riscontrato la presenza di disposizioni, anche derivanti da un accordo fra le associazioni sindacali dei dipendenti e il datore di lavoro, che contemplassero espressamente il pagamento diretto ai lavoratori dipendenti dell’indennità maturata presso l’ente pubblico, e ritenendo cessato il rapporto previdenziale dei lavoratori con la medesima Gestione Dipendenti Pubblici, ha trasferito all’impresa l’importo lordo dell’IPS maturato dal dipendente in relazione al servizio prestato presso l’ente pubblico di provenienza fino alla data del passaggio.
In tal senso, la Società deve procedere alla erogazione di un’unica prestazione a titolo di trattamento di fine rapporto, riferita al periodo di lavoro complessivamente prestato, che comprenda sia la quota maturata presso il datore di lavoro pubblico, rivalutata, sia la quota maturata presso la Società, datore di lavoro privato.
Relativamente alle modalità di tassazione del complessivo trattamento di fine rapporto e, in particolare, ai fini della determinazione della base imponibile, la quota maturata presso il datore di lavoro pubblico (IPS) deve essere computata previa detrazione dall’importo lordo di una percentuale di esenzione pari al 40,98 per cento, corrispondente al rapporto fra l’aliquota di contribuzione a carico del lavoratore e l’aliquota di contribuzione complessiva (2,5/6,1 = 40,98) calcolata sulla retribuzione utile. Detto importo è ulteriormente ridotto di una somma pari a euro 309,87 per ogni anno di servizio, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale.
Diversamente, la quota maturata presso il datore di lavoro privato sarà costituita dal relativo ammontare, ridotto delle rivalutazioni annualmente assoggettate a imposta sostitutiva.
Relativamente alle modalità di esposizione nel modello di Certificazione Unica (CU 2022 relativa al periodo d’imposta 2021), il datore di lavoro privato dovrà procedere sulla base delle seguenti indicazioni:


– deve rilasciare al dipendente una sola Certificazione Unica che accoglierà sia i dati relativi alla IPS che quelli relativi al TFR;


– i dati relativi alla IPS devono essere inseriti nella sezione ” TFR ed altre indennità maturate al 31/12/2000 – passaggi da indennità equipollenti a TFR” e, in particolare nei punti 835 e seguenti;


– non deve essere compilata la sezione composta dai punti 820 e seguenti;


– nel punto 835, come precisato nelle relative istruzioni deve essere indicato il periodo di commisurazione dell’indennità equipollente calcolato fino alla data del passaggio;


– i dati relativi al TFR maturato devono essere inseriti nella sezione composta dai punti 857 e seguenti;


– non deve essere compilato il punto 819 in quanto il sostituto cedente non ha effettuato alcuna erogazione;


– i campi riguardanti i dati relativi al rapporto di lavoro devono accogliere la durata complessiva di entrambi i rapporti di lavoro;


– devono essere compilati i punti da 801 a 813, riguardanti le informazioni da fornire al contribuente.


Imposta servizi digitali: servizio di veicolazione di pubblicità mirata


Per la qualificazione della pubblicità come mirata, rilevano i dati sulla geolocalizzazione che siano raccolti tramite l’ISP, quali, ad esempio, l’Internet Protocol del dispositivo, a prescindere dal fatto che l’utente ne abbia consapevolezza e indipendentemente dall’accuratezza della posizione geografica rilevata (Agenzia delle Entrate – Risposta 22 marzo 2022, n. 149).

L’imposta sui servizi digitali è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge di bilancio 2019.
L’ambito di applicazione soggettivo del tributo è caratterizzato da un duplice criterio identificativo: lo svolgimento di attività d’impresa e il contestuale superamento di due soglie dimensionali:
a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750.000.000 euro (c.d. “prima soglia”) e
b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5.500.000 euro (c.d. “seconda soglia”).
Una volta riscontrata la qualifica di soggetto passivo del tributo, la base imponibile è costituita dai ricavi derivanti dai servizi digitali.
Nello specifico, si considerano servizi digitali rilevanti ai fini dell’ISD:
a) la veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
b) la messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
c) la trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.
La qualificazione di un servizio come digitale rileva sia ai fini del riscontro del superamento della seconda soglia (nell’anno n-1), sia ai fini della determinazione della base imponibile (nell’anno n).
In relazione alla qualificazione della pubblicità come mirata, rilevano i dati sulla geolocalizzazione che siano raccolti tramite l’ISP, quali, ad esempio, l’Internet Protocol del dispositivo, a prescindere dal fatto che l’utente ne abbia consapevolezza e indipendentemente dall’accuratezza della posizione geografica rilevata.
Inoltre, la geolocalizzazione dell’utente può essere ricavata anche applicando metodi induttivi che non garantiscono una puntuale individuazione della posizione geografica, esponendosi a margini di approssimazione.


IMU, limiti di esenzione per il nucleo familiare: questione di legittimità costituzionale


La Corte costituzionale ha esaminato la questione di legittimità sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli sui limiti di esenzione IMU per il nucleo familiare (CORTE COSTITUZIONALE – Comunicato 24 marzo 2022)

La Corte costituzionale ha esaminato la questione di legittimità sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli sull’esenzione disciplinata nel quinto periodo del secondo comma dell’articolo 13 del Dl 201/2011, convertito nella legge 214/2011 e successivamente modificato: “Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.”.
La Commissione censura la disciplina nell’interpretazione della Corte di cassazione, secondo cui l’esenzione dall’imposta municipale unica (IMU) per l’abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare va esclusa qualora uno dei suoi componenti abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro Comune.
L’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha deciso di sollevare davanti a se stessa la questione di costituzionalità sulla regola generale stabilita dal quarto periodo del medesimo articolo 13: “Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.”.
In particolare, la Corte dubita della legittimità costituzionale – in relazione agli articoli 3, 31 e 53 Costituzione – del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile (com’era nella versione originaria dell’IMU) ma anche del suo nucleo familiare. In tal modo, quest’ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all’esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso.
La Corte ha ritenuto che questa questione sia pregiudiziale rispetto a quella sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli.
Le motivazioni dell’ordinanza di autorimessione saranno depositate nelle prossime settimane.