Investimenti sostenibili 4.0: termini e modalità per la presentazione delle istanze


A partire dal 18 maggio le micro, piccole e medie imprese italiane potranno richiedere incentivi per realizzare investimenti innovativi legati a tecnologie 4.0, economia circolare e risparmio energetico, al fine di favorire la trasformazione digitale e sostenibile di attività manifatturiere. (MISE – DM 12 aprile 2022)

La misura agevolativa dispone di circa 678 milioni di euro di finanziamenti garantiti dal programma d’investimento europeo React-Eu e dai fondi di coesione. L’ammodernamento tecnologico delle imprese italiane viene sostenuto attraverso investimenti in progetti innovativi destinati a migliorare la sostenibilità energetica dei processi produttivi.
Di fronte al tema degli approvvigionamenti di materie prime, conseguenza della pandemia e del conflitto in Ucraina, è diventato prioritario accelerare l’utilizzo di nuove capacità tecnologie in grado di aumentare il livello di efficientamento e risparmio energetico per ridurre il costo delle bollette, continuando così a garantire la competitività e la crescita economica del Paese.
I finanziamenti sono destinati per circa 250 milioni agli investimenti da realizzare nelle regioni del Centro – Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Umbria e Province Autonome di Bolzano e di Trento), mentre circa 428 milioni sono previsti per quelli nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).
Di queste risorse, una quota pari al 25% è destinata ai progetti proposti dalle micro e piccole imprese.
Le imprese che richiederanno l’agevolazione non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e dovranno impegnarsi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso. La procedura prevede inoltre per le PMI una prima fase dedicata alla compilazione della documentazione necessaria ai fini della richiesta dell’incentivo che verrà avviata il prossimo 4 maggio.
Gli sportelli online verranno gestiti da Invitalia per conto del Ministero dello sviluppo economico.

Rifiuto istanza rimborso di credito Iva


In caso di compensazione mediante F24 di debiti Inps con credito Iva, il disconoscimento dell’operazione da parte dell’Inps per una errata compilazione del modello di pagamento non pregiudica l’effetto estintivo del credito e pertanto non può essere presentata istanza di rimborso del medesimo credito all’Agenzia delle Entrate (Corte di Cassazione – sentenza 11 aprile 2022, n. 11700).

A fronte di un credito Iva maturato in un determinato periodo d’imposta il contribuente, se non porta l’eccedenza alla successiva annualità, può:


– chiedere il rimborso del credito;


– portare l’eccedenza in compensazione con altri debiti.


Tra le due opzioni sussiste un rapporto di alternatività: la scelta, che va operata con la dichiarazione dei redditi, per l’una o l’altra forma di soddisfazione del credito, comporta che resta preclusa la possibilità di accedere all’altra modalità.


L’operatività del principio di alternatività tra rimborso e compensazione trova altresì conferma nella stessa possibilità attribuita al contribuente di integrare la dichiarazione dei redditi per modificare l’originaria richiesta di rimborso, optando per la compensazione del credito, mediante dichiarazione integrativa da presentare entro un determinato termine dalla scadenza di quello ordinario.


Ove, poi, sia stata scelta l’opzione della compensazione, la stessa va esercitata, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.


In relazione al caso di specie, dal suddetto quadro normativo emerge che già nel momento dell’esercizio dell’opzione di compensazione da parte del contribuente si determina, verso l’Agenzia delle entrate, l’effetto estintivo del credito Iva per esser stato questo, con esplicita dichiarazione di volontà, destinato al pagamento di un altro debito, neppure essendo una tale scelta, per le ragioni su evidenziate, revocabile.


L’effettivo pagamento all’INPS, poi, evidenzia la definitiva riprova dell’estinzione del credito d’imposta con riguardo al versante dell’Ufficio.


Quanto al diverso versante relativo al debito che, per effetto della compensazione, era destinato ad essere estinto, va precisato che si tratta di profilo ulteriore e del tutto differente rispetto al credito Iva e al rapporto con l’ente impositivo.


Invero, va tenuta distinta l’ipotesi in cui il versamento non sia stato effettuato dall’Amministrazione finanziaria, che, dunque, permane debitrice, da quella in cui, invece, sul versamento in compensazione si incentrino le contestazioni dell’ente destinatario sulla soddisfazione dell’operazione stessa (nella specie, per il corretto impiego, sul piano formale, del modello F24 rispetto alla pretesa INPS), che attiene al distinto rapporto tra il contribuente e l’ente terzo, al quale è estraneo il Fisco.


Nel caso concreto, in realtà, non è neppure in dubbio che il versamento sia stato effettivamente operato a favore dell’INPS che ha solamente contestato, per ragioni formali, la mera congruenza della compensazione e l’idoneità del versamento a estinguere il debito previdenziale, la cui pretesa, quindi, è stata nuovamente avanzata, ottenendone il pagamento.


In altri termini, l’INPS risulta aver ricevuto un duplice versamento: il primo, operato a seguito dell’esercizio dell’opzione di compensazione e la cui corretta riferibilità ai debiti esistenti era carente, quanto ai modelli F24, di una indicazione formale; il secondo in quanto effettuato successivamente a seguito della asserita insoddisfazione del debito contributivo.


Ne deriva che, nella vicenda in esame, da un lato, l’opzione per la compensazione era stata ritualmente esercitata, con una specifica dichiarazione di volontà da parte del contribuente, ed aveva determinato l’effetto estintivo del credito, mentre, dall’altro, il dedotto errore investiva non l’esistenza del versamento a favore dell’INPS ma l’effetto che l’ente riconosceva al suddetto versamento, sicché non appare neppure ipotizzabile che il fatto, estraneo all’Amministrazione finanziaria, successivo all’effettivo esercizio della compensazione e, in sostanza, relativo alla rituale e corretta imputazione del pagamento ai debiti previdenziali, sia rilevante come presupposto per l’insorgere di una nuova richiesta di rimborso.


Solamente nel caso in cui il versamento in compensazione fosse stato non solo disconosciuto quanto agli effetti estintivi del debito previdenziale ma anche rifiutato, con restituzione all’Agenzia delle entrate delle somme così erogate, ne sarebbe potuto derivare, correlativamente, l’insorgenza a favore della contribuente di un credito verso il Fisco.


Credito per il reintegro delle anticipazioni del fondo pensione


Forniti chiarimenti sulla valutazione della spettanza del credito per il reintegro delle anticipazioni del fondo pensione maturate prima del 1° gennaio 2007, di cui all’art. 11, co. 8, D.Lgs. n. 252/2005 (Agenzia delle entrate – Risposta 14 aprile 2022, n. 193).

L’articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevede che gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per determinate esigenze e a determinate condizioni, un’anticipazione della posizione individuale maturata.
Il successivo comma 8 stabilisce che «Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato».
La circolare 18 dicembre 2017, n. 70/E ha chiarito che la norma in esame fa riferimento alle sole anticipazioni erogate a partire dal 1° gennaio 2007 ed ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data, al fine di agevolare coloro che decidono di reintegrare, in un’unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche, la propria posizione presso il fondo pensione di appartenenza.
In caso di contribuzioni eccedenti il massimale di deducibilità (5.164,57 euro) è, inoltre, necessaria un’espressa dichiarazione da rendere al fondo da parte dell’aderente, con la quale lo stesso disponga se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. Questo in quanto il versamento contributivo in parola ha lo scopo di ripristinare la posizione contributiva esistente alla data dell’anticipazione e, poiché la posizione individuale è genericamente composta da contributi dedotti, contributi non dedotti e rendimenti già tassati, le somme versate a titolo di reintegro dovranno essere imputate pro quota alle diverse componenti, come determinate in sede di erogazione della anticipazione.
Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è effettuato il reintegro stesso.
La medesima circolare 70/E specifica, altresì, che il credito d’imposta in esame è riconosciuto solo sulle somme qualificate come reintegri e può essere utilizzato in compensazione, tramite modello F24, o in diminuzione dell’Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi, come indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello Redditi Persone fisiche.
Nel caso di anticipazioni costituite interamente da somme già maturate alla data del 31 dicembre 2000, l’Agenzia conferma che per gli eventuali versamenti a titolo di reintegro delle predette anticipazioni non spetta il credito d’imposta previsto dal citato articolo 11 del decreto legislativo n. 252 del 2005.
La locuzione “montanti maturati alla predetta data” riportata nella circolare del 25 giugno 2021, n. 7/E è da considerarsi, pertanto, un mero refuso.
Fa presente, peraltro, che anche nelle istruzioni alla compilazione del modello 730/2022, relativamente al Rigo G3, e del modello Redditi PF 2021, relativamente al Rigo CR12, è precisato che “L’aderente deve rendere un’espressa dichiarazione al fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d’imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro nel senso sopra descritto.”.


 

Attività sportive dilettantistiche: regime agevolato


Definiti i requisiti soggettivi ai fini della qualificazione come redditi diversi delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati ai collaboratori sportivi nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (Agenzia delle entrate – risposta 13 aprile 2022, n. 190)

L’art. 67, co. 1, lett. m), del tuir, stabilisce che rientrano tra i redditi diversi anche le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati «nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine – Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche».
Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, le prestazioni in parola devono essere effettuate senza vincolo di subordinazione tra società/associazione e collaboratore nonché essere prive del carattere di professionalità, caratteristiche che le farebbero ricondurre, rispettivamente, al rapporto di lavoro dipendente ed all’esercizio di arti e professioni esclusi, per espressa previsione normativa, dall’applicazione del medesimo articolo 67.
A tali compensi si applica il regime agevolativo recato dall’articolo 69, comma 2, del medesimo TUIR ai sensi del quale «Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro».
In applicazione delle predette disposizioni, sui redditi fino a 10.000 euro gli sportivi dilettanti non sono tenuti a pagare l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
Sui redditi superiori a 10.000 euro e fino a 30.658,28 euro viene applicata una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta pari al 23 per cento, maggiorata delle imposte addizionali regionali e comunali, ai sensi del succitato articolo 25, comma 1 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Anche per tali importi non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
Sulle somme che eccedono, invece, i 30.658,28 euro è applicata una ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 23 per cento (che corrisponde all’aliquota fissata per il primo scaglione IRPEF), a cui si aggiungono le imposte addizionali regionali e comunali.
Con l’espressione « esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» il legislatore ha voluto ricondurre nel regime agevolativo in argomento ” i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico”.
La disposizione è riferita a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali che durante le gare o manifestazioni, aventi natura dilettantistica, devono visionare o giudicare l’operato degli arbitri) ivi compresi coloro che nell’ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell’associazione (figure dirigenziali) di norma presenziano all’evento sportivo consentendone, di fatto, il regolare svolgimento.
Nelle parole “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
In altri termini, il regime di favore trova applicazione anche nei confronti di soggetti che svolgono le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ossia di soggetti che non svolgono un’attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate – formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica – a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva.
Ciò comporta che l’intervento normativo ha ampliato non solo il novero delle prestazioni riconducibili nell’ambito dell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ma anche quello dei soggetti destinatari del regime di favore eliminando, di fatto, il requisito del collegamento fra l’attività resa dal percipiente e l’effettuazione della manifestazione sportiva.
Alla luce della normativa vigente, appare chiaro che l’applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:
1 – che l’associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive;
2 – che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.”.
In base a quanto sinora esposto, nel caso di una società iscritta al Registro delle società sportive, che le somme che la Società corrisponde ai propri collaboratori per lo svolgimento diretto delle discipline sportive dalla stessa organizzate, sia per prestazioni in ambito didattico (sportivo) che per l’assistenza alle atlete in occasione di allenamenti e di competizioni, possano essere ricondotte alla previsione normativa di cui alla lettera m), comma 1, dell’articolo 67 del TUIR a condizione, altresì, che le mansioni da questi svolte rientrino tra quelle indicate come necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dai regolamenti e dalle indicazioni fornite dalla Federazione italiana pallavolo.

Compensi corrisposti da ASD ad addetti a mansioni di custodia e pulizia


Forniti chiarimenti sui compensi corrisposti da ASD ad addetti a mansioni di custodia e pulizia della struttura sportiva (Agenzia delle entrate – Risposta 12 aprile 2022, n. 189).

Nel caso di specie, l’Associazione Sportiva Dilettantistica, “riconosciuta dal CONI”, affiliata a una Federazione sportiva, eroga compensi “dilettantistici” a una pluralità di soggetti tra cui atleti, allenatori, massaggiatori, istruttori, dirigenti, amministratori.
Nell’ambito della candidatura alla gestione del palazzetto dello sport, oggetto di procedura di gara pubblica, l’ASD Istante intende valutare l’impatto delle somme che deve erogare al personale che si occuperà delle mansioni di custodia e pulizia del palazzetto, cura del giardino del palazzetto, servizi per cui l’ente appaltante prevede la gestione in capo all’appaltatore.
L’Istante chiede se le figure che esercitano le mansioni descritte possano essere inquadrate tra quelle che svolgono esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e se, pertanto, le somme erogate nei loro riguardi rientrino tra quelle che generano per i percipienti redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR.

Con riguardo alla qualificazione dei compensi da corrispondere ai custodi, agli addetti al giardino del palazzetto e agli addetti alle pulizie, le prestazioni descritte non sembrano strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dell’ASD Istante, apparendo piuttosto collegate all’assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo. In linea con i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità (cfr., fra le altre, Corte di Cassazione nella sentenza n. 41467 del 24 12.21), ferma restando la verifica delle altre condizioni quali, tra l’altro, che il percipiente non svolga l’attività con carattere di professionalità, la sussistenza del requisito che la prestazione non sia collegata all’assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo determina la possibilità di applicare la disposizione di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR.
L’Agenzia ritiene pertanto che i compensi che essa intende corrispondere ai custodi, agli addetti al giardino del palazzetto e agli addetti alle pulizie non siano riconducibili alla previsione normativa di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR.