Rimborso IVA sugli acquisti a soggetto non residente: chiarimenti AdE

Le Entrate si occupano di chiarire la corretta procedura da adottare al fine di ottenere il rimborso dell’eccedenza IVA generata per effetto delle operazioni passive svolte in Italia da una società di diritto tedesco (Agenzia delle entrate, risposta 11 luglio 2024, n. 147).

L’articolo 38-bis2 del decreto IVA, detta le regole in tema di rimborsi chiesti con il c.d. ”portale elettronicodagli operatori comunitari che hanno corrisposto l’IVA in Italia, secondo le regole previste dalla direttiva 2008/9/CE.

 

Dal 2010 i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri, che hanno intenzione di chiedere il rimborso dell’imposta assolta in Italia, relativamente agli acquisti eseguiti direttamente senza ricorrere all’identificazione diretta o al rappresentante fiscale devono presentare un’apposita istanza in via telematica al proprio Stato membro di stabilimento, che provvede ad inoltrarla al Centro operativo di Pescara.

La domanda di rimborso può riferirsi ad un trimestre solare o all’anno solare, e può essere presentata:

  • se trimestrale, a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento ed entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento;

  • se annuale, a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre del medesimo anno.

Tra le condizioni che escludono la possibilità di attivare la procedura di rimborso mediante ”portale elettronico”, rientrano:

– la presenza in Italia di una stabile organizzazione del soggetto non residente;

– l’acquisto di beni e servizi con imposta indetraibile secondo la legge italiana;

– l’effettuazione in Italia di operazioni attive, con alcune eccezioni.

 

È stato già chiarito dall’Agenzia delle entrate che l’identificazione diretta non preclude al soggetto non residente la facoltà di chiedere il rimborso IVA mediante la procedura del ”portale elettronico”, purché le fatture di acquisto la cui IVA è richiesta a rimborso:

  1. siano intestate alla partita IVA del soggetto non residente;

  2. non confluiscano nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentata utilizzando la partita IVA italiana.

Residua, infine, la procedura del cd. ”rimborso anomalo”, secondo cui la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto.

La facoltà di avvalersi di tale rimedio è stata, altresì, riconosciuta dalla prassi, nell’ipotesi di crediti IVA emergenti da dichiarazioni omesse, utilizzati in detrazione nelle dichiarazioni successive.

 

Ciò premesso, riguardo al caso di specie, l’istante avrebbe potuto esclusivamente azionare la procedura di rimborso mediante ”portale elettronico” disciplinata dall’articolo 38-bis2 del decreto IVA.

Essendo ormai decorsi i termini prescritti, l’istante risulta decaduto dalla possibilità di recuperare l’eccedenza IVA generata per effetto delle operazioni passive svolte in Italia.

Resta esclusa, in tale circostanza, la facoltà di avvalersi previa attribuzione ”retroattiva” della partita IVA di ottenere la restituzione dell’imposta oltre i termini ordinari.

Pubblicato in G.U. il Decreto attuativo della Legge sul made in Italy

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2024, n. 158, il Decreto 11 giugno 2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy che definisce i criteri per la concessione e l’erogazione del contributo statale destinato alle associazioni di produttori per le spese di consulenza tecnica sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici.

La predisposizione del disciplinare sarà condizione necessaria, a partire dal 1 dicembre 2025, per la presentazione della domanda di registrazione di un’IGP anche per i prodotti artigianali e industriali. Questo nuovo titolo di proprietà industriale sarà valido in tutta l’UE, estendendo ai prodotti artigianali e industriali le stesse tutele previste per le indicazioni geografiche protette nel settore agroalimentare e consentirà di promuovere a livello internazionale i territori e le produzioni locali e regionali.

 

Il contributo è uno strumento volto a favorire l’accesso alla nuova tutela europea in materia di indicazioni geografiche protette, che comporterà ricadute positive sui produttori, sulle regioni in cui avvengono queste produzioni tipiche originali, e sui consumatori, che potranno beneficiare di prodotti identificati dal disciplinare di produzione, sui quali sarà apposto un logo comune per i prodotti IGP UE artigianali ed industriali.

 

I soggetti beneficiari del contributo sono, dunque, le associazioni dei produttori operanti in una determinata zona geografica, che possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica purchè perseguano, tra gli scopi sociali, quello della valorizzazione del prodotto industriale e artigianale tipico oggetto del disciplinare, ai sensi e con i requisiti di cui all’articolo 44 della Legge n. 206/2023.

 

Costituiscono oggetto del contributo le spese sostenute per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici, volte a valorizzare e favorire i processi di tutela degli stessi. 
Sono ammissibili al contributo le spese di consulenza professionale relative alla qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto finalizzate alla predisposizione, da parte dei soggetti beneficiari, del disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici.

 

La domanda per ottenere il contributo deve avere ad oggetto la predisposizione del disciplinare.

È possibile presentare una sola domanda di contributo per ciascun disciplinare depositato, alla quale devono essere  allegati:

  • lo statuto e l’atto costitutivo o altra idonea documentazione da cui risulti il potere di rappresentanza di colui che sottoscrive la domanda ed il rispetto dei requisiti;

  • il disciplinare di produzione, unitamente alla ricevuta di deposito presso la Camera di commercio;

  • copia conforme dei titoli di spesa quietanzati.

La data di fatturazione della prima spesa sostenuta non può essere anteriore al 27 dicembre 2023, data di pubblicazione della Legge n. 206/2023.

Sono in ogni caso escluse le spese di consulenza professionale prestate da amministratori dell’associazione richiedente e qualsiasi forma di auto-fatturazione. 

 

Il contributo è concesso nella misura dell’80% delle spese sostenute e valutate ammissibili, fino a un importo massimo concedibile pari a 30.000,00 euro per ciascun soggetto beneficiario.

Errata fatturazione e accesso all’agevolazione fiscale nella misura del 110%

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti su come sanare l’errore di errata fatturazione al fine di conservare l’agevolazione fiscale nella misura del 110% (Agenzia delle entrate, risposta 9 luglio 2024, n. 146).

In tema di detrazioni, l’Agenzia delle entrate ha più volte ribadito che per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo  pagamento.

In  caso di sconto ”integrale” in  fattura  (e,  dunque,  in  assenza  di  un  pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.

Laddove l’emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi (anche tramite riconoscimento dello sconto) e, pertanto, il documento indichi due diverse date, laddove la seconda sia rispettosa dei termini di legge, la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato.

 

Ai fini, dunque, dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione, sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del ”Superbonus 110%”.

 

Nel caso di specie, la ditta fornitrice ha emesso tre fatture errate, praticando lo sconto sul solo imponibile, omettendo quindi di addebitare l’IVA in rivalsa.

Ai fini dell’applicazione dello sconto in fattura, per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura, al lordo dell’IVA, e l’importo dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti.

Le successive note di debito prodotte per ”rettificare” le fatture errate sono state concretamente trasmesse allo SdI ed ”emesse” ben oltre il termine di 12 giorni. Tali nuove fatture hanno replicato pedissequamente le precedenti errate, ­salvo che per l’addebito dell’IVA in rivalsa, poi assorbito anch’esso dallo sconto  sicché le prime non sembrano essere state ”stornate” con una nota di credito ma solo duplicate, in violazione delle norme.

Stante quanto sopra, l’Agenzia ha chiarito che lo sconto in fattura sarà applicabile nella misura prevista per il 2024 (70%) osservando, tuttavia, che la sanatoria non consentirà di retrodatare l’efficacia delle fatture al fine di fruire dell’agevolazione in misura pari al 110%.

Credito d’imposta Transizione 5.0. dopo la conversione in legge del Decreto Coesione

Con la pubblicazione in G.U. della Legge 4 luglio 2024, n. 95, di conversione del D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (Decreto Coesione), viene modificata la disciplina delle agevolazioni fiscali connesse al pacchetto Transizione 5.0.

L’articolo 38 del D.L. n. 19/2024 istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0, al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese.

Ai sensi di tale articolo, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, viene riconosciuto un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta.

 

Tale credito d’imposta è riconosciuto nella misura:

  • del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

  • nella misura del 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

  • nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Il comma 4-bis dell’articolo 15 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (Decreto Coesione), inserito durante l’esame al Senato, modifica la suddetta disciplina delle agevolazioni fiscali connesse al pacchetto Transizione 5.0.

 

In particolare, con le modifiche introdotte viene precisato che sono ammessi al credito d’imposta Transizione 5.0 anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza

Contratto a favore di terzo e richiesta di agevolazione “prima casa”

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’agevolazione “prima casa” nel caso di Contratto a favore di terzo (Agenzia delle entrate, risposta 4 luglio 2024, n.145).

L’agevolazione ”prima casa” è disciplinata dalla Nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR.

Tale articolo prevede l’applicazione dell’aliquota del 2% per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione di categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9 e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza;

  • che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;

  • che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo.

Nelle ipotesi di acquisto da parte di un minore non emancipato, le dichiarazioni ai fini dell’agevolazione ”prima casa” possono essere rese dal genitore esercente la potestà sullo stesso, per conto del minore, in qualità di legale rappresentante del figlio.

 

Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell’interpello, l’Agenzia delle entrate richiama la disposizione sul “contratto a favore di terzi” (articolo 1411 c.c.), a norma della quale è valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.

Nelle ipotesi di acquisto immobiliare stipulato con ”contratto a favore di terzo”, dunque, il terzo consegue la titolarità dell’immobile, per effetto della stipulazione.

Tuttavia, fino a quando il terzo non dichiari di ”volerne profittare” tale acquisto non è definitivo, essendo suscettibile di revoca o modifica da parte dello stipulante o di rifiuto da parte del terzo. Ai sensi del secondo comma del citato articolo 1411 del codice civile, infatti, la dichiarazione del terzo di ”volerne profittare” consolida l’acquisto in suo favore, impedendone la revoca o la modifica da parte dello stipulante.

Solo in tale circostanza, verificandosi la definitività dell’acquisto da parte del terzo, che con la dichiarazione di adesione rende irrevocabile l’acquisto, sussistono i presupposti per l’applicazione dell’agevolazione.

In altri termini, qualora il terzo intenda fruire delle agevolazioni ”prima casa”, deve rendere, contestualmente alle dichiarazioni di cui alla Nota II-bis, anche la dichiarazione di ”voler profittare” della stipulazione in proprio favore, in modo da rendere definitivo il proprio acquisto.

 

Nel caso di specie, dunque, non avendo il terzo reso la dichiarazione divolere profittare“, in capo allo stesso non possono sussistere i requisiti per usufruire dell’agevolazione ”prima casa” al momento della stipula dell’atto.