Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti


Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.101 del 2 maggio 2022, il Decreto Legge 02 maggio 2022, n. 38 recante misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti, in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all’8 luglio 2022, le aliquote di accisa dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
– benzina: 478,40 euro per mille litri;
– oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
– gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
– gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
Inoltre, per lo stesso periodo, l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita, per il periodo dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022, dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 aprile 2022, e, per il periodo dal 3 maggio 2022 all’8 luglio 2022, dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante non trova applicazione per il periodo dal 22 aprile 2022 all’8 luglio 2022.
Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa diminuite, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, entro il 15 luglio 2022, all’Ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, tramite PEC ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell’8 luglio 2022. Viene meno l’obbligo di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi al trentesimo giorno successivo al 22 marzo 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21), con salvezza degli eventuali comportamenti omissivi posti in essere.
Per la mancata comunicazione di cui sopra trova applicazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro prevista dall’articolo 50, comma 1, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995; la medesima sanzione è applicata per l’invio delle comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.


 

IVA: acquisto di immobile accatastato ad uso di civile abitazione


La Suprema Corte si pronucia, ai fini Iva, sull’acquisto di immobile accatastato ad uso di civile abitazione con effettivo utilizzo come studio legale (CORTE DI CASSAZIONE – Sez. VI civ. – Ordinanza 28 aprile 2022, n. 13259)

Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate, per l’anno d’imposta 2014, recuperava a tassazione l’IVA pagata per l’acquisto di una quota di una un’unità immobiliare di civile abitazione che l’amministrazione finanziaria sosteneva essere stata indebitamente detratta in violazione dell’art. 19 bis, comma 1, lett. i) del d.P.R. n. 633 del 1972, ed infliggeva le sanzioni anche relative al mancato perfezionamento del ravvedimento operoso posto in essere dal contribuente, con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo, per quanto ancora qui di interesse, che l’immobile acquistato in comproprietà dal contribuente, ancorché di fatto utilizzato come ufficio (studio legale) e, quindi, in categoria A/10, era però iscritto in catasto con categoria A/2 (civile abitazione) sicché l’IVA era indetraibile per espressa previsione della citata disposizione.
Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo sostenendo che il dato formale dell’accatastamento in categoria A/2 (civile abitazione) dell’immobile acquistato e che la stessa amministrazione finanziaria non contestava essere adibito esclusivamente a studio professionale, ricompreso come tale in categoria A/10, non preclude la detraibilità dell’IVA sull’acquisto trattandosi di bene strumentale alla predetta attività.
La Suprema Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente limitatamente alla ripresa a tassazione ai fini IVA. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.

Bonus locazioni: chiarimenti sui limiti alla fruizione


Fortini chiarimenti sui limiti alla fruizione del credito di imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (Agenzia delle entrate – Risposta 29 aprile 2022, n. 237).

Nel caso di specie, la società istante S.r.l., fa parte del gruppo ha come oggetto principale della propria attività la vendita al minuto di capi di abbigliamento e relativi accessori.
L’attività viene principalmente svolta all’interno di negozi dislocati in tutta Italia, detenuti dalla società istante in forza di contratti di locazione e affitto d’azienda, in ossequio alle cui previsioni la predetta società corrisponde i canoni contrattualmente pattuiti.
A causa della situazione di emergenza sanitaria correlata all’epidemia di Covid- 19, l’attività esercita da la S.r.l. ha subito un radicale crollo dei ricavi, fino all’azzeramento degli stessi nei periodi di totale chiusura degli esercizi commerciali, ma in generale comunque rivelatosi consistente anche nei periodi in cui i singoli negozi sono potuti rimanere aperti.
Nonostante l’azzeramento (nei periodi di chiusura totale) o la radicale riduzione dei ricavi, la società istante ha continuato a pagare (in alcuni casi avendo solo beneficiato di “posticipazioni” delle scadenze di pagamento e/o di altre dilazioni) i canoni di locazione dovuti per l’occupazione dei singoli negozi in cui svolge la propria attività, così registrando, come altri operatori economici, uscite di cassa costanti, non correlate alle entrate normalmente realizzate.
La società istante chiede di conoscere la corretta interpretazione dell’articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020 e degli articoli 8 e 8-bis del decreto legge n. 137 del 2020 con esclusivo riferimento all’individuazione del limite massimo previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863, alla luce di quanto chiarito con la decisione della Commissione Europea C(2021) 7521 del 15 ottobre 2021.
In particolare, la società istante chiede:


a) che venga confermato che il limite massimo complessivo degli Aiuti di Stato a cui essa deve fare riferimento per la determinazione dell’entità fruibile del credito d’imposta di cui agli articoli 28 del decreto legge n. 34 del 2020, 8 e 8-bis del decreto legge n. 137 del 2020 è il limite vigente alla data di presentazione delle dichiarazioni dei redditi in cui il credito stesso viene indicato, considerato che Alfa S.r.l. non lo ha utilizzato in compensazione né lo ha ceduto;
b) di chiarire come debba essere interpretato l’ultimo intervento di modifica del Quadro temporaneo, laddove dispone che “(…) in qualsiasi momento, l’importo complessivo dell’aiuto non supera 2,3 milioni di euro per impresa”. Al riguardo, infatti, la società istante ritiene che la formulazione letterale della norma di modifica e, in particolare, l’utilizzo dell’espressione ” in qualsiasi momento” debba interpretarsi quale completo superamento dei limiti precedenti individuati, con l’effetto di generalizzare il massimale a 2,3 milioni di euro, a prescindere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui il credito è stato esposto o di utilizzo in compensazione del credito stesso.

Con riferimento al caso di specie, ne deriva che, in base alla scelta del contribuente, che può individuare la ” data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario” tra la ” data di presentazione della dichiarazione dei redditi” e la ” data di approvazione della compensazione”, il credito d’imposta spettante alla società istante per i canoni di locazione e affitto d’azienda soggiace:
– al limite di 800.000 euro, se lo stesso si considera ricevuto dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
– al limite di 1.800.000 euro, se il credito si considera ricevuto dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022.
Nel caso rappresentato, la società istante ha esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 1° dicembre 2019 – 30 novembre 2020 (Redditi SC 2020) un credito di imposta (non utilizzato in compensazione, né ceduto a terzi), determinato con esclusivo riferimento ai canoni di locazione e affitto d’azienda relativi ai mesi di …, … e … dell’anno 2020, effettivamente pagati entro la data di chiusura dell’esercizio.
La predetta dichiarazione è stata presentata in data 2 novembre 2021.
Nel presupposto della correttezza dei predetti dati (condizione non oggetto di verifica in questa sede) ne deriva che l’aiuto di cui si discute può considerarsi concesso dopo la data del 27 gennaio 2021 (ed entro la data del 30 giugno 2022) allorché il contribuente, come sembra emergere dall’istanza di interpello, faccia riferimento alla data di presentazione della suddetta dichiarazione dei redditi (relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa) – con la conseguenza che lo stesso soggiace al limite di 1.800.000 euro.
La società istante potrà fruire anche del credito d’imposta spettante per i canoni di locazione e affitto d’azienda dovuti per i mesi di …, … e … 2020, effettivamente pagati dopo il 30 novembre 2020, purché sulla base delle indicazioni fornite in precedenza, l’aiuto possa considerarsi concesso entro il 30 giugno 2022.


In tal caso, ai fini della verifica del predetto limite massimo di 1.800.000 euro, bisognerà tenere conto della fruizione del credito d’imposta maturato precedentemente e di altri eventuali aiuti soggetti alle previsioni della sezione 3.1 del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”.


Come riportato anche dalla società istante, la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ” Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″ è stata, da ultimo, modificata dalla Comunicazione 2021/C 473/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 novembre 2021.
A seguito della predetta modifica (“Sesta modifica”) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, la lettera a) del punto 22 della Sezione 3.1. ” Aiuti di importo limitato” prevede ora che, ” in qualsiasi momento “, l’importo complessivo dell’aiuto concedibile per impresa non possa superare il limite di 2,3 milioni di euro.
L’aiuto può essere concesso entro e non oltre il 30 giugno 2022 e, come viene precisato in un’apposita nota della Comunicazione in esame, ” se l’aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2022″.
Tuttavia, come riportato in precedenza, con riferimento agli aiuti oggetto della presente istanza di interpello, la decisione della Commissione Europea C(2022) 171 final dell’11 gennaio 2022 ha soltanto autorizzato l’estensione al 30 giugno 2022 del termine precedentemente fissato al 31 dicembre 2021 per l’individuazione della data di concessione.Sono rimasti, invece, inalterati i massimali, motivo per cui gli aiuti di cui sopra possono essere fruiti fino al limite complessivo di 800.000 euro per impresa unica se ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 e fino al limite complessivo di 1.800.000 euro per impresa unica se ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 30 giugno 2022.


 

PNRR: novità per pagamenti e fattura elettronica


Pubblicato nella G.U. n. 100 del 30 aprile 2022, il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tra le novità, l’art. 18 prevede disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici.

Le nuove disposizioni previste dal nuovo DL PNRR anticipano al 30 giugno 2022, e non più dal 1° gennaio 2023, la decorrenza del regime sanzionatorio previsto nei confronti degli esercenti attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, nonché professionali, che rifiutano il pagamento con carta di qualsiasi importo. Per tali soggetti quindi, dal 30 giugno 2022, in caso di mancata accettazione di un pagamento con carta di debito o credito è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.


Inoltre, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, la fatturazione elettronica viene estesa anche per i soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio di cui all’art. 27, co. 1 e 2, D.L. n. 98/2011, conv. con modif. in L. 111/2011, che applicano il regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, L. n. 190/2014, e nei confronti delle associazioni sportive che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1, 2, L. n. 398/1991, in precedenza esonerati.
L’obbligo di fatturazione elettronica decorre dal dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.
Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni previsti in caso di mancata fatturazione (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 471/1997), non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.


Credito d’imposta ricerca, innovazione e design


I chiarimenti del Fisco per la fruizione del credito d’imposta in presenza di due esercizi fiscali (Agenzia delle entrate – Risposta 29 aprile 2022, n. 236)


 


Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria una S.r.l. svolge attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel campo dell’intelligenza artificiale ed è controllata, a partire dal 5 maggio 2020, da una S.p.A..
Al fine di uniformare il proprio esercizio fiscale con quello della controllante, la S.r.l. ne ha modificato la data di chiusura al 30 aprile.
Pertanto, nel corso dell’anno solare 2020, saranno presenti due esercizi fiscali, uno con inizio 1° gennaio 2020 e termine 30 aprile 2020 e l’altro con inizio 1° maggio 2020 e termine 30 aprile 2021. La S.r.l., a fronte della modifica dell’esercizio sociale, chiede quale periodo temporale debba considerare per il calcolo del credito d’imposta ricerca, innovazione e design.
Il Fisco chiarisce che per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d’imposta (art. 1, commi 198 a 206, legge 27 dicembre 2019, n. 160).
La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo il cui periodo di operatività è cessato anticipatamente il 31 dicembre 2019.
Con riferimento al caso prospettato dalla S.r.l., considerato che ” il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019″ ha una durata di quattro mesi (1° gennaio 2020 – 31 aprile 2020), la S.r.l. potrà beneficiare dell’agevolazione anche nel successivo periodo di imposta 1° maggio 2020 – 30 aprile 2021 avendo riguardo però ai soli investimenti effettuati nei primi otto mesi (1° maggio 2020 – dicembre 2020).
Anche in tal caso, il limite massimo delle spese ammissibili dovrà essere ragguagliato alla durata effettiva del periodo agevolato.