CFC discoteche e sale da ballo: fissato l’importo da accreditare a ogni beneficiario


Stabilita la misura del contributo a fondo perduto riconosciuto ai titolari di discoteche e sale da ballo rimaste chiuse nel rispetto delle norme anti-contagio. (Agenzia delle entrate – Provvedimento 27 giugno 2022, n. 244635)

L’importo spettante è pari a 22.002 euro a ciascun operatore in possesso dei requisiti che ha validamente presentato la domanda nel periodo 6-20 giugno 2022. La misura era destinata alle imprese che, al 27 gennaio 2022, svolgevano attività di discoteche e sale da ballo e che, alla stessa data, erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia.
Nel dettaglio, si tratta dei soggetti con partita Iva attivata prima della data di entrata in vigore del Dl n. 4/2022 (27 gennaio 2022) che, alla stessa data, svolgevano in modo prevalente attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili (codice Ateco 2007 “93.29.10”) ed erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19.
L’importo pari a 22.002 euro è stato quantificato tenendo conto delle risorse disponibili e del fabbisogno derivante dalle istanze presentate fino al 20 giugno 2022. A ciascun operatore verrà riconosciuto il minore tra l’importo di 22.002 euro e l’ammontare residuo degli aiuti fruibili da ciascuna impresa sulla base dei dati indicati in istanza riguardo ai limiti previsti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework.
La somma sarà accreditata direttamente sul conto corrente bancario o postale indicato nell’istanza.


Soggette a Iva le prestazioni di servizi di accesso a distanza ad un evento scientifico


La modalità di partecipazione a distanza non comporta la fruizione di una prestazione di servizio differente da quella offerta rispetto a chi partecipa all’evento in presenza, dato che ciascun partecipante, seppur con modalità differenti, ha egualmente la possibilità di assistervi e di parteciparvi, con annessa possibilità per ciascun partecipante di interagire con i relatori. In tal caso, trova applicazione l’art. 7-quinquies, D.P.R. n. 633/1972, con conseguente applicazione dell’Iva, trattandosi di prestazioni che si considerano effettuate nel territorio dello Stato (Agenzia Entrate – risposta 28 giugno 2022 n. 353).

L’art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato”:


– quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;


– quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.


Con l’articolo 7- ter del D.P.R. n. 633 del 1972, il legislatore ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2010, rilevanti novità ai fini dell’individuazione del requisito della territorialità per le prestazioni di servizio c.d. “generiche”, stabilendo che tali prestazioni:


– sono territorialmente rilevanti nel Paese del committente, quando rese da un soggetto passivo d’imposta ad un altro soggetto passivo di imposta (cd. B2B);


– sono territorialmente rilevanti nel Paese del prestatore, quando rese da un soggetto passivo d’imposta ad un privato (non soggetto passivo di imposta, cd. B2C).


In attuazione della disciplina comunitaria, il legislatore nazionale ha previsto alcune deroghe a tale regola generale.


In particolare, l’articolo 7- quinquies,  D.P.R. n. 633/1972 ha stabilito che “In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter:


– le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie (tali servizi se resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, sono territorialmente rilevanti nel Paese in cui i servizi medesimi sono resi);


– le prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l’accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse (criterio oggettivo di territorialità, basato sul luogo di materiale esecuzione dell’evento, senza che rilevi il paese di stabilimento del committente soggetto passivo di imposta – vale a dire il criterio generale di tassazione per i servizi resi nei rapporti cd. B2B).


Con circolare 29 luglio 2011, n. 37/E, al par. 3.1.4., prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche e simili, viene precisato che ” i servizi resi nei rapporti B2B sono attratti, a partire dal 1° gennaio 2011, nel criterio base del committente, ad eccezione dei servizi connessi all’accesso alle manifestazioni e dei servizi accessori connessi con l’accesso (per i quali il requisito della territorialità sarà sempre individuato sulla base del luogo di materiale esecuzione). Per quanto invece concerne i rapporti B2C, il luogo di effettuazione, anche in seguito al 1° gennaio 2011, non ha subito variazioni rispetto alla disciplina vigente nel 2010 ed è pertanto individuato in funzione del luogo di materiale esecuzione del servizio.


A tal proposito, la Corte UE, con sentenza 13 marzo 2019, Causa C-647/17, ha precisato, con riferimento ad alcune attività di formazione che rientrano nella categoria delle manifestazioni educative previste dall’articolo 32 del Regolamento di esecuzione n. 282/2011, che “l’accesso ai seminari fornito, a fronte di un corrispettivo, ai soggetti passivi implica necessariamente la possibilità di assistervi e di parteciparvi. Tale partecipazione è quindi strettamente connessa all’accesso ai seminari medesimi”.


Nella medesima sentenza viene chiarito che “la determinazione del luogo delle prestazioni di attività di formazione come quelle oggetto del procedimento principale dev’essere effettuata sulla base dell’articolo 53 della direttiva IVA ed esse devono essere conseguentemente assoggettate all’IVA nel luogo in cui le prestazioni stesse vengono materialmente svolte, vale a dire negli Stati membri in cui dette attività di formazione vengono dispensate”.


Con riferimento alla fattispecie in esame, “I biglietti acquistati per partecipare all’evento a distanza non forniscono alcun diritto ad usufruire di prestazioni ulteriori e/o differenti rispetto ai biglietti acquistati per partecipare all’evento “fisicamente”. In particolare, trattasi di una diversa modalità di fruizione del medesimo servizio”.


La modalità di partecipazione a distanza, dunque, non comporta la fruizione di una prestazione di servizio differente da quella offerta rispetto a chi partecipa all’evento in presenza, dato che ciascun partecipante, seppur con modalità differenti, ha egualmente la possibilità di assistervi e di parteciparvi, con annessa possibilità per ciascun partecipante di interagire con i relatori.


In tal caso, trova applicazione l’articolo 7- quinquies del D.P.R. n. 633/1972, con conseguente applicazione dell’Iva.


Il DL per l’attuazione del PNRR diventa legge


Votata la fiducia per il decreto per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (CAMERA DEI DEPUTATI – Comunicato 28 giugno 2022)

La Camera con 419 voti favorevoli e 55 voti contrari ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Approvato dal Senato) (C. 3656), nel testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal Senato.

Bonus facciate: ok per il restauro portale della chiesa


In materia di bonus facciate, forniti chiarimenti sugli interventi di restauro e risanamento conservativo di un portale di un edificio religioso (Agenzia delle entrate – Risposta 28 giugno 2022, n. 352).

Nel caso di specie, la Chiesa istante intende iniziare il restauro e il risanamento conservativo del portale dell’edificio religioso – composto da portone, cornice e lunetta – destinato a svolgere la funzione di porta di ingresso alla chiesa solo per una piccola parte dello stesso corrispondente ad una superficie di 11, 97 mq. La superficie complessiva del portale invece è di mq 48,41 cui si deve aggiungere la superficie della cornice sovrastante il portone e quella della lunetta.
Tanto premesso, chiede se possa avvalersi della detrazione prevista dall’articolo1, commi da 219 a 224 della legge 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020),come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd. “bonus facciate”), con eventuale opzione per la cessione del credito corrispondente a tale detrazione o per lo “sconto in fattura”, di cui all’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020.
In considerazione di quanto rappresentato dall’Istante che la funzione del portale della Chiesa non è soltanto quella di consentire l’ingresso all’interno dell’edificio ma che lo stesso assume, per la sua dimensione ed imponenza,anche una funzione decorativa e ornamentale, l’Agenzia ritiene, che nel presupposto che sussistano tutte le condizioni previste dalla disciplina in commento, le spese per l’intervento di restauro e risanamento conservativo del portale possano essere ricondotte nell’ambito della detrazione in esame.
Conseguentemente, l’Istante potrà avvalersi anche delle disposizioni previste 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio”), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale stabilisce che i soggetti che sostengono le spese per gli interventi indicati nel comma 2 (tra i quali rientrano anche quelli ammessi al cd. bonus facciate) possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
– per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
– per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.


Fisco: erogazione compensi e ritenuta di acconto


Tra le attività elencate dall’articolo 25-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 non rientrano i compensi che saranno erogati dalla Società istante al Punto convenzionato sul servizio reso per la raccolta e trasmissione delle adesioni dei clienti alle promozioni telefoniche; pertanto, su tali compensi non si applica la ritenuta d’acconto (Agenzia delle entrate – Risposta 27 giugno 2022, n. 346).

La Società istante sta valutando la possibilità di attivare, presso i tabaccai propri partner, componenti la rete tramite cui opera (“Punti convenzionati”), dei servizi a favore di due operatori (“Operatore 1” e “Operatore 2” e, insieme “Operatori”).
In particolare, attraverso la rete dei Punti convenzionati, la Società istante si impegnerebbe: – nei confronti dell’Operatore 1 ad acquisire dal Cliente finale dello stesso l'”adesione” al servizio di “Operatore 1″ con consegna del relativo dispositivo; – nei confronti dell’Operatore 2, ad acquisire dal Cliente finale dello stesso l'”adesione” al servizio di telefonia mobile con consegna della SIM.
L’Istante dichiara che gli Operatori svolgerebbero direttamente le attività di definizione dell’offerta, di marketing, di promozione del servizio nonché di sviluppo della applicazione (APP) utilizzata per il processo di attivazione della clientela e, attraverso il quale viene scelto il Punto convenzionato appartenente alla rete attraverso cui opera l’Istante. Inoltre, l’Istante si occuperà di gestire l’infrastruttura tecnologica per la prestazione del servizio, in particolare, collegando i propri terminali situati presso i vari Punti Convenzionati con quelli degli Operatori.
A tal fine, definirà e svilupperà, l’interfacciamento con i sistemi degli Operatori per la gestione transnazionale del servizio ed inoltre fornirà la manutenzione della piattaforma informatica presente verso i vari Punti convenzionati.
Le eventuali attività di incasso e di pagamento saranno invece affidate ad una società del gruppo di cui è parte anche l’Istante.
Il Cliente finale, informato da ciascun Operatore, avrà la possibilità di aderire al regolamento di offerta presso i vari Punti convenzionati, ricercherà sulla APP o sul web il Punto convenzionato di proprio interesse e ad esso richiederà di trasmettere l’atto di adesione e la consegna dell’eventuale dotazione (dispositivo o SIM).
Il Punto convenzionato sarà chiamato a svolgere le seguenti attività:
– attraverso l’interfaccia di servizio, provvederà a raccogliere i dati del Cliente e ad acquisire il relativo documento di identità;
– nel caso dell’Operatore 2 provvederà ad associare la SIM alla anagrafica del Cliente;
– acquisire l’IBAN del Cliente per l’addebito del servizio;
– stampare lo scontrino con i dati identificativi del Cliente e acquisire la sua firma;
– consegnare la SIM o il dispositivo al Cliente.
Al Punto convenzionato saranno invece precluse le seguenti attività:
– sollecitazione e promozione del servizio;
– ogni tipo di trattativa con i clienti degli Operatori;
– qualunque attività promozionale verso i clienti degli Operatori;
– l’assunzione, in generale, di qualsiasi iniziativa autonoma in merito al business degli Operatori.


A fronte dei predetti servizi, la Società istante corrisponderà al Punto convenzionato un compenso e, pertanto, chiede se sulle somme corrisposte debba applicare la ritenuta di acconto ai sensi dell’articolo 25bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

L’articolo 25-bis, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che «I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’Irpef o dell’Irpeg dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.».
Al riguardo, con la circolare del Ministero delle Finanze 10 giugno 1983, n. 24, è stato precisato che l’elencazione dei rapporti contenuta nella norma è da considerarsi tassativa e che restano, quindi, assoggettate alla ritenuta solo le provvigioni comunque denominate percepite dai commissionari, dagli agenti, dai mediatori, dai rappresentanti di commercio e dai procacciatori d’affari per le attività da questi poste in essere (cfr. anche risoluzione 18 novembre 2003, n. 209/E).
Nel caso di specie, l’Istante ha esibito, tramite presentazione di documentazione spontanea, la bozza di Accordo (denominato “Contratto per l’abilitazione ai servizi … “) da stipulare con l’Operatore 2, mentre non ha esibito quello relativo all’Operatore 1, in quanto ha deciso di rinviare ad un momento successivo la discussione della possibile collaborazione commerciale.
Dall’analisi del predetto schema di contratto concernente il rapporto con l’Operatore 2 emerge che oggetto del contratto è «il servizio di consegna di carte SIM », «il riconoscimento dei Clienti e l’acquisizione di copia dei relativi documenti indentificativi (…), nonché la finalizzazione delle attività operative propedeutiche all’attivazione» della SIM. Alla Società istante viene riconosciuto un compenso per lo svolgimento dell’attività costituito da un corrispettivo unitario fisso per ciascuna SIM consegnata, presso il Punto convenzionato, al quale la Società corrisponderà una parte di tale compenso a fronte dell’attività che questi ultimi svolta.
L’allegato 2 alla bozza di contratto descrive in maniera esaustiva l’attività che il Punto convenzionato svolgerà per l’esecuzione del servizio.
Nello specifico, il Cliente che si reca presso il Punto convenzionato manifesta la propria disponibilità a sottoscrivere l’offerta dell’Operatore 2, fornendo i propri dati anagrafici, il codice fiscale, indirizzo email, numero di contatto e l’originale del documento di riconoscimento.


Successivamente all’adesione, il Cliente effettua il pagamento attraverso uno dei metodi disponibili presso il Punto convenzionato e riceve la SIM con il proprio pack e la ricevuta di pagamento.
Dal predetto schema contrattuale non sembrano emergere gli elementi tipici caratterizzanti le attività elencate dall’articolo 25-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e, pertanto, sui compensi che saranno erogati dalla Società istante al Punto convenzionato non si applica la ritenuta d’acconto.