Plafond su cessioni di beni: chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Pubblicati i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate riguardo alla cessione all’esportazione e alle modalità di formazione del plafond in caso di fatturazione e registrazione di acconti (Agenzia delle entrate, risposta 6 agosto 2024, n. 3).

In merito alla modalità di costituzione del plafond, l’articolo 6 del Decreto IVA prevede che le cessioni di beni si considerino effettuate nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia, le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

Viene inoltre stabilito, qualora sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, che l’operazione venga considerata effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

 

Con specifico riferimento, poi, al momento di costituzione del plafond, l’Agenzia sottolinea la validità delle considerazioni della circolare n. 145/E/1998. In tale documento viene chiarito che il momento costitutivo del plafond, deve essere riferito alle operazioni registrate ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. n. 633/1972, con riferimento al momento della data di emissione della fattura. L’adozione del criterio della registrazione contribuisce a semplificare gli adempimenti dei contribuenti in quanto, il plafond disponibile coincide con le risultanze contabili e con i dati evidenziati in sede di dichiarazione annuale I.V.A.; inoltre comporta che nelle ipotesi di emissione anticipata di fattura o di pagamento anticipato dei corrispettivi, tali importi concorrono non solo alla determinazione dello status di esportatore agevolato ma anche a quella del plafond.

Ne consegue che la fatturazione e registrazione degli acconti concorre alla formazione del plafond, essendo l’operazione nel suo insieme preordinata ad una cessione all’esportazione di cui all’articolo 8 del Decreto IVA.

Al riguardo, l’Agenzia precisa che, qualora l’operazione non andasse a buon fine, il plafond costituito sulle fatture di acconto dovrebbe essere opportunatamente rettificato.

 

L’Agenzia, infine, richiama il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 30800/2022: “in tema di IVA, il meccanismo del plafond costituisce una modalità di assolvimento dell’IVA per le operazioni imponibili poste in essere dall’esportatore abituale, in quanto si sostanzia nella compensazione del relativo debito con il credito maturato sulle cessioni all’esportazione od operazioni assimilate registrate nell’anno solare precedente, consentendo al suo fornitore di effettuare la rivalsa nei suoi confronti attraverso lo scomputo del credito dell’esportatore e non attraverso la controprestazione monetaria. Ne consegue che, discendendo la non imponibilità degli acquisti effettuati dall’esportatore abituale direttamente dalle cessioni all’esportazione e dalle operazioni ad esse assimilate dal medesimo compiute, il mutamento della natura di queste ultime, quand’anche sopravvenuto negli anni successivi (cd. splafonamento postumo), incide sull’entità del plafond, impedendo di procedere alla compensazione e comportando il ritorno al regime ordinario di assolvimento dell’imposta”.

Riforma fiscale: il Decreto in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione

Il D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2024, introduce importanti disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

Il testo è suddiviso in 19 articoli distribuiti in due Capi:

  • Capo I: Disposizioni in materia di riscossione (articoli 1-10);

  • Capo II: Disposizioni complementari (articoli 11-19).

Si riportano di seguito alcune tra le novità introdotte dal Decreto.

 

L’articolo 1 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’Agenzia delle entrate-Riscossione svolga le proprie attività, relativamente alle quote affidatele, assicurando:

– la salvaguardia del credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel più ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali;

– il tentativo di notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito;

– la gestione delle attività di recupero coattivo conformemente a quanto pianificato annualmente;

– la trasmissione telematica all’ente creditore, entro la fine di ogni mese e secondo altresì le ulteriori modalità stabilite con decreto del MEF, dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonchè le riscossioni effettuate nel mese precedente.

 

Si introduce (articolo 3) l’istituto del “discarico automatico” delle quote affidate all’Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento. 

 

L’articolo 6 prevede, poi, specifiche disposizioni sulla verifica, il controllo e la responsabilità dell’agente della riscossione.

 

In materia di impugnazione, l’articolo 12 del Decreto n. 110/2024 interviene sull’art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973 chiarendo che “l’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:

a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto;

c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;

d) nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;

f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472″.

 

Novità anche in materia di dilazione. Viene, infatti, previsto (articolo 13) che su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione possa concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro.

 

Infine, gli ultimi articoli del decreto si soffermano rispettivamente:

– sull’adeguamento delle disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nell’accertamento;
– sulla riscossione nei confronti dei coobbligati solidali;
– in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo;
– in materia di resa del conto.

Adempimento collaborativo, adempimenti tributari e concordato: disposizioni integrative e correttive

Il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, pubblicato sulla G.U. del 5 agosto 2024, n. 182, reca disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.

Il Decreto correttivo, che entra in vigore il 6 agosto 2024, modifica tre decreti legislativi attuativi della delega fiscale

 

L’articolo 1 apporta varie modifiche al D.Lgs. n. 128/2015, come modificato dal D.Lgs. n. 221/2023, avente ad oggetto le disposizioni in materia di adempimento collaborativo. In particolare, all’articolo 4, comma 1-bis, dopo il primo periodo viene inserito il seguente: “in caso di certificazione infedele, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 2411997. La certificazione è infedele se resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità indicati nel regolamento, nonché in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dal regolamento di cui al comma 1-ter. In caso di certificazione infedele l’Agenzia dell’entrate ne tiene conto ai fini dell’ammissione o della permanenza nel regime di adempimento collaborativo del soggetto cui la certificazione si riferisce e comunica la condotta del professionista che ha reso la certificazione infedele al Consiglio Nazionale dell’ordine professionale di appartenenza per le valutazioni di competenza”.

 

L’articolo 2 contiene, invece, modifiche e integrazioni in materia di adempimenti tributari di cui al D.Lgs. n. 1/2024. In particolare:

  • vengono modificati i termini per la trasmissione dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati per l’applicazione degli indici ISA;

  • vengono precisati i termini per i versamenti periodici con riferimento al mese di dicembre;

  • vengono modificati i termini per i versamenti IVA per i contribuenti minori;

  • vengono modificate le modalità per la messa disposizione delle dichiarazioni precompilate (a decorrere dal 2025);

  • vengono ridefiniti i termini iniziali e finali per la presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica sia per i contribuenti IRPEF che per i contribuenti IRES;

  • vengono integrate le informazioni che devono essere messe a disposizione del contribuente nel cassetto fiscale;

  • viene chiarito il contenuto della trasmissione telematica dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi in capo ai soggetti obbligati.

L’articolo 3 tratta dell’ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni.

 

L’articolo 4, poi, reca disposizioni integrative e correttive in materia di concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. n. 13/2024. Nello specifico: è modificato il termine per la messa a disposizione dei contribuenti dei programmi informatici ai fini dell’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale; è modificato il termine per l’adesione alla proposta di concordato preventivo biennale; sono introdotte ulteriori cause di esclusione dalla proposta di concordato preventivo biennale; vengono ad essere modificati i valori da prendere in considerazione ai fini del concordato preventivo biennale con riferimento al reddito da lavoro autonomo e al reddito d’impresa, nonché ai fini dell’individuazione del valore della produzione netta ai fini IRAP; viene modificata la disciplina relativa agli acconti anche con riferimento ai contribuenti che rientrano nel regime forfetario; sono individuate nuove cause di cessazione e una nuova causa di decadenza dal concordato.

 

A seguire, all’articolo 5 vengono apportate modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche.

 

L’articolo 6, infine, prevede che il mancato, insufficiente o tardivo versamento della rata della Rottamazione-quater, in scadenza il 31 luglio 2024, non determina l’inefficacia della definizione prevista dall’articolo 1, comma 231, della Legge n. 197/2022 se il debitore effettua l’integrale pagamento di tale rata entro il 15 settembre 2024

Definizione agevolata controversie tributarie: interessi dovuti per il versamento delle rate

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa (Agenzia delle entrate, risposta 5 agosto 2024, n. 168).

Con riferimento alla definizione agevolata delle controversie tributarie, la circolare n. 2/E/2023 dell’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di evidenziare come la stessa consenta di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire. 

 

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dell’integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma.

Nel caso in cui gli importi dovuti superino 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Le suddette rate vanno versate entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno.

Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Oltre a ciò, l’Agenzia ricorda che:

  • l’articolo 20 del D.L. n. 34/2023 posticipa al 30 settembre 2023 il termine per la presentazione della domanda di definizione agevolata e, in caso di opzione per il pagamento rateale degli importi dovuti per la definizione, modifica le date entro cui effettuare il versamento delle prime tre rate. La norma introduce, infine, dopo il pagamento delle prime tre rate, in alternativa alla rateazione trimestrale, la possibilità di versare le somme dovute in 51 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2024;

  • la misura del tasso di interesse legale deve essere determinata con riferimento all’annualità in cui viene perfezionato l’atto di accertamento con adesione, rimanendo costante anche se il versamento della rate si protrae negli anni successivi.

Chiarisce, dunque, l’Agenzia come il vigente comma 2 dell’art. 8, D.Lgs. n. 218/1997 stabilisca che sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata, non contenendo più quel riferimento temporale rappresentato dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione che la previgente norma, invece, esplicitamente conteneva. Infatti, le due date (pagamento della prima rata e perfezionamento ultimo della definizione agevolata) coincidono.

 

Nel caso di specie, il dubbio dell’interpellante verteva sulla possibilità di applicare il ”nuovo” tasso di interesse del 2,5% (Decreto del MEF del 29 novembre 2023) sulle rate dovute a decorrere dal 1° gennaio 2024, essendo già stata presentata la domanda di accesso alla definizione agevolata ed essendo già stata versata la prima rata nel 2023, anno in cui trovava applicazione il tasso di interesse legale del 5%.

In risposta, dunque, l’Agenzia, alla luce di quanto sopra, ribadisce che gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa.

Atto di rinuncia di un Trust: imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale

L’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiarire la tassazione, ai fini delle imposte di successione e donazione, ipotecaria e catastale, dell’atto di rinuncia alla posizione di beneficiario di Trust (Agenzia delle entrate, risposta 1 agosto 2024, n. 165).

Il Trust si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito ”disponente” (o settlor)­ con negozio unilaterale trasferisce ad un altro soggetto, definito ”trustee”, beni (di qualsiasi natura), affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall’atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.

 

L’effetto principale dell’istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti.

Ai sensi dell’articolo 73, comma, 1, lettere b), c) e d) del TUIR,  i trust, residenti e non residenti, sono inclusi tra i soggetti passivi dell’IRES.

 

Con specifico riferimento all’imposizione indiretta, già con la circolare n. 34/E/2022 è stato chiarito che, in via generale, l‘atto istitutivo e gli atti con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust, non sono assoggettati all’imposta sulle successioni e donazioni poiché, in linea con l’orientamento della Corte di Cassazione, tali atti non comportano l’attribuzione definitiva dei beni al trustee che è tenuto solo ad amministrarli e a custodirli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un ritrasferimento ai beneficiari del trust.

Gli atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari, pertanto, realizzano il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Ai fini della determinazione dell’imposta da versare, le aliquote e le franchigie sono individuate, all’atto dell’attribuzione dei beni, sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario.

 

Con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, la richiamata circolare 34/E/2022 ha chiarito che le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza degli atti con cui il disponente effettua la dotazione di beni immobili o diritti reali immobiliari al trust, al momento della costituzione del vincolo, sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa mentre quelle eseguite in dipendenza di atti di attribuzione dei beni immobili o diritti reali immobiliari vincolati in trust ai beneficiari, realizzando l’effettivo trasferimento dei beni in questione, sono soggette, invece, alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Al riguardo, l’Agenzia chiarisce inoltre che la ”retrocessione” ai disponenti dei beni dai medesimi apportati al trust non integra il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni.

 

Nel caso di specie, l’atto di rinuncia alla posizione di beneficiario da parte di tutti i beneficiari comporta la cessazione del Trust e i disponenti rientrano nella titolarità delle unità immobiliari, secondo i rispettivi diritti vantati al momento dell’atto istitutivo del Trust stesso.

Al riguardo, l’Agenzia ritiene che, non verificandosi un trasferimento di ricchezza, non si realizza il presupposto per l’applicazione dell’imposta di donazione.

Ai fini dell’imposta di registro, l’atto in questione rientra tra gli atti da registrare in termine fisso, con l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Al medesimo atto sono applicabili le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 4 della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/1990 e dell’articolo 10, comma 2, del medesimo decreto legislativo.