Imprese e succursali: recepita direttiva sulla comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito

Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128, di recepimento della Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, ha introdotto importanti novità in materia di comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.

Il nuovo D.Lgs. n. 128/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2024, n. 214, reca attuazione della Direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la Direttiva 2013/34/UE.

In particolare, il Decreto modifica il D.Lgs. n. 139/2015, inserendovi il Capo I-bis, rubricato “Comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali – Attuazione del Capo 10-bis della direttiva 2013/34/UE”.

 

Nello specifico, il nuovo articolo 5-bis si occupa di “Definizioni“, ad esempio:

  • gruppo“: l’insieme delle società incluse nel consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127 o ai sensi dei principi contabili internazionali adottati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002;

  • bilancio consolidato“: il bilancio preparato dall’impresa controllante che presenta la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico delle imprese del gruppo come se fossero un’unica impresa;

  • società controllata“: la società inclusa nel perimetro di consolidamento di un’altra impresa;

  • succursale“: una stabile organizzazione nel territorio dello Stato come definita dall’articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatto salvo quanto stabilito dagli accordi internazionali contro la doppia imposizione in vigore tra l’Italia e lo Stato terzo di incorporazione dell’impresa.

L’Art. 5-ter, poi, definisce l’ambito di applicazione dell’obbligo di comunicazione, chiarendo che è tenuta a redigere e pubblicare una comunicazione sulle imposte sul reddito:

– la società capogruppo i cui ricavi consolidati, alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l’importo di 750.000.000 di euro;

 – la società autonoma i cui ricavi, alla data di chiusura del bilancio, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi finanziari consecutivi, l’importo di 750.000.000 di euro;

 – la società controllata da una impresa capogruppo di un paese terzo e inclusa nel perimetro di consolidamento di questa, i cui ricavi su base consolidata, così come determinati dalla legislazione ad essa applicata, alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l’importo di 750.000.000 di euro;

 – la succursale, qualora l’impresa che l’ha aperta sia:

 1) parte di un gruppo del quale non fanno parte società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo i cui ricavi consolidati risultanti dal bilancio consolidato, alla data di chiusura, eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750.000.000 di euro;

 2) un’impresa autonoma i cui ricavi risultanti dal bilancio consolidato, alla data di chiusura, del bilancio eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750.000.000 di euro.

 

Sempre l’articolo 5-ter passa, poi, a chiarire i soggetti esonerati dai predetti obblighi:

  • le imprese capogruppo, se i ricavi consolidati alla data di chiusura del bilancio risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro;

  • le imprese autonome se i ricavi alla data di chiusura del bilancio risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro;

  • le società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo inclusa nel perimetro di consolidamento di questa, se i ricavi su base consolidata, così come determinati dalla legislazione ad essa applicata, alla data di chiusura del bilancio consolidato risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro;

  • le succursali, se i ricavi consolidati alla data di chiusura del bilancio dell’impresa che l’ha aperta, risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro.

A seguire, l’articolo 5-quinquies tratta del contenuto della suddetta comunicazione, mentre l’articolo 5-quater, in tema di esenzioni ed equivalenza, stabilisce che gli obblighi di cui all’articolo 5-quinquies non si applicano:

 – ai soggetti destinatari delle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in attuazione degli obblighi previsti dall’articolo 89 della direttiva 2013/36/UE;

 – alle società capogruppo e loro partecipate, se esse, comprese le loro succursali, sono stabilite o hanno una sede fissa di attività economica o un’attività economica permanente nel territorio di un unico Stato membro e in nessun’altra giurisdizione fiscale;

– alle società autonome se esse, comprese le loro succursali, sono stabilite o hanno una sede fissa di attività economica o un’attività economica permanente nel territorio di un unico Stato membro e in nessun’altra giurisdizione fiscale;

– alle società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo se quest’ultima redige una comunicazione sulle imposte sul reddito equivalente a quella di cui all’articolo 5-quinquies e sono soddisfatti determinati requisiti.

 

All’articolo 5-novies, infine, viene trattato il tema delle sanzioni, chiarendo che agli amministratori della società o dell’impresa che omettono di depositare le comunicazioni di cui al Capo 1-bis è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall’articolo 1, comma 145, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Quando il deposito presso il Registro delle imprese della comunicazione avviene entro 60 giorni dalla scadenza del termine stabilito, la sanzione è ridotta della metà. Salvo che il fatto costituisca reato, quando la comunicazione contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista ai sensi del medesimo Capo, agli amministratori della società o dell’impresa è applicata la sanzione aumentata al doppio.

Dichiarazione delle cripto–attività possedute e imposta di bollo

Arrivano nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate in merito a dubbi sulla dichiarazione delle cripto–attività possedute e sull’applicazione dell’imposta di bollo o dell’imposta di valore (Agenzia delle entrate, risposta 12 settembre 2024, n. 181).

Il comma 126 della Legge di bilancio 2023 ha previsto una nuova categoria di redditi diversi con l’introduzione della lettera csexies) del comma 1 dell’articolo 67, del TUIR, la quale prevede le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di criptoattività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.

Tali plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni aventi ad oggetto dette criptoattività sono imponibili come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%).

 

Dal 1° gennaio 2023, la compilazione del Quadro RW del modello Redditi deve avere ad oggetto tutte le criptoattività e non solo le criptovalute.

Come precisato nella circolare n. 30/E/2023, il legislatore ha espressamente previsto che le criptoattività devono essere indicate nel Quadro RW del modello Redditi e che tale adempimento ricorre anche per i medesimi soggetti che, pur non essendo possessori diretti delle criptoattività, sono titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. 

 

Ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, i commi 144 e 145 dell’articolo 1, della Legge n. 197/2022, hanno modificato il comma 2ter e la nota 3ter dell’articolo 13, Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972. In particolare, il citato comma 2ter prevede l’applicazione dell’imposta di bollo, nella misura del 2 per mille annuo del relativo valore anche per le comunicazioni periodiche relative alle criptoattività e la nota 3ter che la comunicazione si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione.

L’imposta è comunque dovuta una volta l’anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.

 

Al riguardo, sempre la circolare n. 30/E/2023 ha precisato che alla stregua di quanto già stabilito in materia di imposta di bollo per le comunicazioni riferibili ai prodotti finanziari, pertanto, anche la comunicazione relativa ai rapporti aventi ad oggetto criptoattività si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione e, quindi, anche nel caso in cui l’ente gestore non sia tenuto in relazione alle criptoattività detenute dalla clientela alla redazione e all’invio di comunicazioni.

In tal caso, l’imposta deve essere applicata al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente.

Il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta dovuta, anche in questo caso, è l’anno civile. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d’anno l’imposta, comunque, è rapportata al periodo rendicontato.

 

I soggetti tenuti all’applicazione dell’imposta sono quelli che a qualsiasi titolo esercitano sul territorio della Repubblica l’attività bancaria, finanziaria o assicurativa.

Inoltre, sono da ricomprendersi tra i soggetti tenuti ad applicare l’imposta i prestatori di servizi che rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari ai fini della disciplina dell’antiriciclaggio e che sono altresì tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2023, in assenza di un intermediario che applichi l’imposta di bollo, trova applicazione un’imposta sul valore delle criptoattività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato.

 

Nel caso di specie, dunque, l’Istante afferma di detenere criptoattività presso un ”prestatore di servizi di portafoglio digitale” italiano, iscritto nel registro tenuto dall’OAM, il quale ha applicato l’imposta di bollo e, pertanto, secondo la risposta dell’Agenzia, il contribuente non è tenuto ad applicare l’imposta sul valore delle criptoattività. Inoltre, l’Istante è tenuto alla compilazione del Quadro RW, ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale, in quanto non rientra tra le fattispecie di esonero di cui al comma 3 dell’articolo 4 del D.L. n. 167/1990. Infine, sempre ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, non si deve tener conto dell’importo in euro temporaneamente presente nella posizione dell’Istante, in quanto lo stesso non rappresenta un prodotto finanziario.

La disciplina della procedura di ravvedimento guidato nell’ambito dell’adempimento collaborativo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2024, n. 212, il Decreto MEF 31 luglio 2024, n. 126, contenente la disciplina della procedura di ravvedimento guidato nell’ambito dell’adempimento collaborativo.

A partire dal prossimo 25 settembre 2024 entrerà in vigore il regolamento recante la disciplina della procedura di ravvedimento guidato nell’ambito dell’adempimento collaborativo.

Ai sensi dell’articolo 1 del nuovo Decreto MEF, i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo che ravvisano omissioni o irregolarità commesse nell’applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o che intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell’Agenzia, potranno provvedere spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso, avvalendosi della predetta procedura.

 

Tale procedura, consentita per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo, consiste nella presentazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, entro 9 mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento, di una comunicazione qualificata che contenga tutti gli elementi informativi idonei a consentire all’Ufficio una esauriente disamina della fattispecie, nonchè le imposte, le sanzioni e gli interessi correlati alla violazione rilevata.

 

L’Ufficio competente, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà notificare al contribuente uno schema di ricalcolo contenente l’ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in base alla comunicazione qualificata, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentire eventuali osservazioni.

A questo punto, valutate le eventuali osservazioni del contribuente, l’Ufficio notificherà un atto di ricalcolo contenente l’indicazione dell’ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi correlati alla violazione comunicata e la data, non inferiore a 15 giorni, entro cui effettuare il versamento.

 

La procedura si concluderà con il versamento degli importi dovuti in base all’atto di ricalcolo ovvero in base allo schema di ricalcolo, e, ricorrendone i presupposti, con la presentazione della dichiarazione integrativa.

Investimenti ZES Unica: approvato il modello di comunicazione integrativa

L’Agenzia delle entrate ha approvato il modello di comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES Unica (Agenzia delle entrate, provvedimento 9 settembre 2024, n. 350036).

L’articolo 16 del D.L. n. 124/2023 ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES Unica.

 

A pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, devono inviare dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1.

 

L’Agenzia delle entrate, pertanto, ha approvato il modello denominato “Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica”, che dovrà essere inviato esclusivamente con modalità telematiche, direttamente da parte del beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

 

La suddetta comunicazione integrativa deve necessariamente recare l’indicazione dell’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e deve essere corredata dagli estremi della certificazione.

 

L’Agenzia, in particolare, ha ricordato che l’ammontare degli investimenti effettivamente realizzati da indicare non può essere superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.

 

Il credito risultante dalla comunicazione integrativa, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 113/2024, sarà dunque utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 2 e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale verrà comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.

Controlli su denaro contante in entrata e in uscita dall’UE: approvato in esame preliminare il D.Lgs.

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 4 settembre 2024, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (Presidenza del consiglio die ministri, comunicato 4 settembre 2024, n. 93).

Il regolamento (UE) 2018/1672 amplia le misure volte al monitoraggio del trasporto transfrontaliero al seguito di denaro contante, nonché alla condivisione e all’utilizzo delle relative informazioni. Le autorità competenti sono tenute a trasmettere alla Unità di informazione finanziaria (UIF) del rispettivo Paese, con cadenza quindicinale, le dichiarazioni relative al trasporto di valori di importo pari o superiore a 10.000 euro; le dichiarazioni riguardano il contante tradizionale e gli strumenti ulteriori, quali carte di pagamento e altri mezzi idonei a incorporare valore liquido.

Alla UIF devono inoltre essere trasmesse le informazioni relative a casi di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo riscontrati dalle autorità doganali, senza limiti di soglia, nonché a ipotesi di violazione dell’obbligo di dichiarazione emerse nel corso dei controlli.

 

Il testo normativo di adeguamento interviene in diversi ambiti.

 

Mercato dell’oro

In particolare, vengono modificate le definizioni di “oro da investimento”, facendovi rientrare anche l’oro destinato a successiva lavorazione, e di “materiale d’oro” e viene ampliato il novero delle operazioni in oro che devono essere dichiarate all’UIF riducendo (da 12.500 euro a 10.000 euro) il relativo “valore soglia”, precisando che rilevano anche le operazioni nelle quali non vi sia stata consegna di oro e prevedendo che l’obbligo di dichiarazione sussista anche in relazione ad operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte che siano singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e comunque complessivamente pari o superiori a 10.000 euro.

Inoltre, si subordina l’esercizio, in via professionale, del commercio di oro da parte di società di capitali alla previa comunicazione all’Organismo degli agenti e mediatori (OAM), al quale si attribuisce il compito di istituire e tenere un apposito registro.

Oltre a ciò, viene modificata la disciplina inerente alle sanzioni in materia di attività professionale di commercio di oro e di dichiarazioni delle operazioni in oro.

 

Normativa in materia valutaria

Il Decreto aggiorna le definizioni di “denaro contante”, “valuta”, “strumenti negoziabili al portatore”, “carte prepagate”, “denaro contante non accompagnato”.

Si prevede che per il coordinamento e lo scambio di informazioni tra autorità – che sono alla base del sistema di sorveglianza dei movimenti di denaro contante in entrata nell’Unione europea o in uscita da essa – non sia necessario ricorrere unicamente a sistemi informatici e che le citate informazioni possano essere utilizzate anche per finalità di prevenzione del riciclaggio.

In merito all’obbligo di dichiarazione gravante su chiunque entri o esca dal territorio nazionale trasportando denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, si prevede che l’obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete (come attualmente previsto) e se il denaro contante non è messo a disposizione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli a fini di controllo.

Viene anche statuito che i controlli non casuali delle movimentazioni di denaro contante si basino principalmente sull’analisi dei rischi effettuata anche mediante procedimenti informatici e si prevede l’utilizzabilità per fini fiscali delle informazioni acquisite nell’ambito delle attività di accertamento e contestazione relative all’adempimento degli obblighi di dichiarazione (rispetto al denaro accompagnato) e di informativa (per il denaro non accompagnato), nonché nell’ambito delle attività di trattenimento temporaneo di denaro contante.

Viene disposto, inoltre, che lo scambio di informazioni tra l’ADM e la GDF e le omologhe autorità competenti degli Stati UE avvenga attraverso il sistema di informazioni doganali (SID) e che, qualora emergano indizi di attività criminose correlate a denaro contante, che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell’UE, le citate informazioni vengano trasmesse dall’ADM e dalla GDF anche alla Commissione UE, all’EPPO e (dalla sola GDF) ad EUROPOL.

 

Infine, il Decreto interviene in materia di estinzione per oblazione delle violazioni degli obblighi dichiarativi e informativi inerenti ai trasferimenti di denaro contante, incrementando le soglie percentuali previste per il pagamento in misura ridotta e introducendo un trattamento differenziato per i casi di omessa dichiarazione e per i casi di incompleta/inesatta dichiarazione e si inaspriscono le sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione degli obblighi dichiarativi e informativi.