Legge di Bilancio 2022: rientro dei cervelli


Anche i docenti e i ricercatori rientrati in Italia prima del 2020, che al 31 dicembre 2019 già accedevano al regime di favore previsto dall’articolo 44, D.L. n. 78/2010, potranno optare per l’applicazione delle agevolazioni (art. 1, co. 763, L. n. 234/2021).

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto che i docenti o i ricercatori, iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’art. 44, D.L. n. 78/2010, conv., con modif., dalla L. n. 122/2010, possono optare per l’applicazione del suddetto regime previo versamento di:


– un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni (l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà);


– un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Indennità di disoccupazione DIS-COLL: chiarimenti INPS

L’Inps fornisce istruzioni amministrative in ordine alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL

La legge di Bilancio 2022 ha introdotto novità di rilievo in ordine alla prestazione di disoccupazione DIS-COLL, prevedendo una diversa decorrenza di applicazione del meccanismo di riduzione della prestazione (c.d. décalage), l’ampliamento della durata massima della prestazione, una diversa modalità di calcolo della durata stessa e il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione.
Inoltre, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio destinatari della DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione NASpI.
Le novità legislative trovano applicazione, secondo il dettato normativo di cui al comma 223 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022. Al riguardo si precisa che per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.

Meccanismo di riduzione della prestazione DIS-COLL (c.d. décalage)


L’indennità di disoccupazione DIS-COLL è ridotta in misura pari al tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno della prestazione).
Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la nuova disposizione prevede che la DISCOLL si riduca del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione.


Alla luce di quanto sopra, l’indennità di disoccupazione DIS-COLL si riduce, in ragione della data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio che dà luogo alla prestazione di disoccupazione:


1) per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2021, l’indennità DIS-COLL si riduce nella misura del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, quindi dal 91° giorno di indennità;
2) per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022, l’indennità DIS-COLL si riduce nella misura del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, quindi dal 151° giorno di indennità.

Durata della prestazione per le cessazioni involontarie intervenute a fare data dal 1° gennaio 2022


La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di 6 mesi.
La nuova disposizione innova la modalità di determinazione della durata della prestazione, prevedendo che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-COLL sia corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento e che ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.
Questa modalità differente di calcolo trova applicazione per le cessazioni intervenute dal 1° gennaio 2022  L’indennità DIS-COLL sarà corrisposta mensilmente per un periodo pari ai mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
Pertanto, la prestazione DIS-COLL, in ragione della data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, può avere la seguente durata massima:
– per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2021:
– durata massima della prestazione pari a 6 mesi
– per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2022: durata massima della prestazione pari a 12 mesi.

Riconoscimento della contribuzione figurativa
Per i periodi di fruizione della prestazione DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi. Tuttavia, in applicazione della nuova disposizione, per i periodi di fruizione dell’indennità DIS-COLL percepita a seguito di eventi di disoccupazione intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile dell’indennità per l’anno in corso.
Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall’indennità DIS-COLL è computato ai fini dell’anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici.
Si precisa che la contribuzione figurativa non è invece riconosciuta sulle prestazioni DIS-COLL erogate per le cessazioni involontarie intervenute fino alla data del 31 dicembre 2021.

Nuova aliquota contributiva


La nuiva disposizione ha altresì disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la prestazione DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci (non destinatari della prestazione DIS-COLL), è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione di disoccupazione NASpI.


Legge di Bilancio 2022: le misure per le imprese


Con l’approvazione della legge di Bilancio 2022 sono state disposte le seguenti misure per le imprese: rifinanziamento della misura “Nuova Sabatini”, potenziamento dell’internazionalizzazione delle imprese, fondo di garanzia PMI, garanzie a sostegno della liquidità delle imprese, garanzia green, modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese (art. 1, commi 47-49, 53-58, 59-61, 70 e 71).

Rifinanziamento della misura “Nuova Sabatini”)

Il comma 47 “integra” l’autorizzazione di spesa inerente alla concessione dei contributi statali riconosciuti in base alla misura agevolativa denominata “Nuova Sabatini”:
– di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
– di 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
– di 60 milioni per l’anno 2027.
Il comma 48, novellando l’articolo 2, comma 4, del D.L. n. 69/2013, reintroduce la regola per cui il contributo sia erogato “in più quote”.
In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo “può” essere erogato in un’unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.

Potenziamento dell’internazionalizzazione delle imprese

Il comma 49 prevede i seguenti interventi:
a) la dotazione del Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri è incrementata di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
b) la dotazione del Fondo per la promozione integrata è incrementata di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Fondo di garanzia PMI

L’articolo 1, al comma 53, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 23/2020, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID. Contestualmente, ridimensiona tale disciplina straordinaria, in una logica di un graduale phasing out, ed in particolare:
– elimina il carattere gratuito della garanzia straordinaria del Fondo. A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono infatti concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo;
– inoltre, dal 1° gennaio 2022, porta dal 90 all’80 per cento la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30 mila euro e, per il rilascio della garanzia, prevede, dal 1° aprile 2022, il pagamento di una commissione da versare al Fondo.
Il comma 53, altresì, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l’operatività della riserva di 100 milioni a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli enti non commerciali.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 54, alle richieste di ammissione alla garanzia presentate a far data dal 1° luglio 2022, non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo.
Nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, sono solo parzialmente ripristinate, ai sensi del comma 55, le modalità operative ordinarie del Fondo: l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione, con talune eccezioni.
I commi 56 e 57 introducono rilevanti novità alla disciplina ordinaria del Fondo di garanzia, stabilendo che questo debba operare entro il limite massimo di impegni assumibile, fissati annualmente dalla legge di bilancio, sulla base di un piano annuale di attività e sulla base del sistema dei limiti di rischio. Il comma 58 incrementa il Fondo di 520 milioni di euro per il 2024, di 1,7 miliardi di euro per il 2025, di 650 milioni per il 2026 e di 130 milioni di euro per il 2027.

Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese

L’articolo 1, comma 59, lettera a) proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 (cd. “Garanzia Italia”), contenuta nell’articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020.
La lettera a) proroga inoltre dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine entro il quale CDP S.p.A. può assumere esposizioni, garantite dallo Stato, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell’emergenza.
La lettera b) proroga dal 31 dicembre 2021 sino al 30 giugno 2022 l’operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese, cd. mid-cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.

Garanzia green

Il comma 60 modifica le modalità di determinazione delle risorse del fondo per il Green New Deal italiano destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per la realizzazione di progetti economicamente sostenibili. Si prevede che ora tali risorse sono determinate, per gli esercizi successivi al 2020, con la legge di bilancio anziché con il decreto ministeriale istitutivo dell’apposito conto corrente presso la tesoreria centrale per l’effettuazione degli interventi di sostegno del MEF a valere sulle disponibilità del fondo per il Green New Deal.
Il comma 61 stabilisce per il 2022 le risorse disponibili sul fondo per il Green New Deal destinate alla copertura delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del Green New Deal nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.

Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese

I commi 70 e 71 estendono al 30 giugno 2022 l’incentivo alle aggregazioni aziendali introdotto dalla legge di bilancio 2021 e ne amplia l’operatività. L’agevolazione consente al soggetto risultante da un’operazione di aggregazione aziendale, realizzata attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda, di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (deferred tax asset – DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica).
L’incentivo viene altresì rimodulato, inserendo nelle norme alcuni limiti espressi in valore assoluto – oltre a quello commisurato alla somma delle attività – pari a 500 milioni di euro.
In ragione dell’allungamento e della rimodulazione dell’incentivo per l’aggregazione aziendale, si anticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2021 la cessazione del cd. bonus aggregazione disciplinato dall’articolo 11 del decreto-legge n. 34 del 2019. Tale incentivo permette, per le operazioni di aggregazione di imprese, il riconoscimento fiscale dell’avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, materiali e immateriali – fino alla soglia di cinque milioni di euro – senza il pagamento di alcuna imposta.


CIGS: prime indicazioni sulle novità della Legge di bilancio 2022


La Legge di Bilancio 2022 ha disposto un riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce, tra l’altro, i primi chiarimenti e le prime indicazioni operative per l’accesso al trattamento di CIGS in vigore dal 1° gennaio 2022. (Circolare 3 gennaio 2022, n. 1).

Imprese e datori di lavoro ammessi


A decorrere dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e i relativi obblighi contributivi si applica alle imprese che nel semestre precedente la presentazione dell’istanza abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e sono calcolati nel computo, oltre ai lavoratori dipendenti con contratto subordinato, anche i lavoratori con la qualifica di dirigente, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti e i lavoratori che prestano la loro opera con il vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda (cd. “requisito occupazionale”).
Le tutele dalla cassa integrazione guadagni straordinaria sono estese a tutte le imprese (con più 15 dipendenti) che non accedono ai Fondi di solidarietà bilaterali, Fondi bilaterali alternativi e al Fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano. In tal modo, l’integrazione salariale straordinaria viene garantita ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti indipendentemente dal settore lavorativo.
Viene estesa, dunque, la platea di imprese e datori di lavoro che possono accedere alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e, che di conseguenza sono soggetti ai relativi obblighi contributivi.
Pertanto, la disciplina della CIGS e i relativi obblighi contributivi trova applicazione anche nei confronti delle imprese e datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (cd. “FIS”) che soddisfino comunque il requisito dei 15 lavoratori dipendenti.
Ad esempio, vi possono accedere anche le aziende del commercio che hanno alle proprie dipendenze un numero di dipendenti tra 15 e 50.
Ovviamente, oltre al rispetto del requisito occupazionale, il trattamento di CIGS è riconosciuto in presenza della specifiche causali di intervento (crisi aziendale, riorganizzazione e solidarietà).
Una speciale previsione interessa, però, le imprese operanti nel settore del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate e le imprese del sistema aeroportuale, nonché i partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali che risultino iscritti nel registro. Per tali soggetti, la disciplina CIGS e i relativi obblighi contributivi si applica per le suddette causali di intervento a prescindere dal requisito occupazionale.
Inoltre, a far data dal 1° gennaio 2022, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione con il requisito occupazionale dei 15 dipendenti possono, in caso di riduzione o sospensione dell’attività, accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, prescindendo dall’impresa committente presso cui operano i servizi.
Analoga previsione si applica alle riduzioni orarie o alle sospensioni dell’attività lavorativa poste in essere dalle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia.
Infine, per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2022 cessa di avere applicazione il requisito dell’influsso gestionale prevalente, richiesto per i trattamenti di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa alle imprese artigiane che sospendono i propri dipendenti in conseguenza delle sospensioni o riduzioni orarie dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente.
In ogni caso le autorizzazioni alla concessione del trattamento di integrazione salariale già emesse mantengono la loro efficacia fino al termine naturale dell’autorizzazione.

Causali di intervento


Il trattamento di integrazione salariale straordinario può essere richiesto dalle imprese che programmino una sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa a seguito di una delle seguenti causali:
a) riorganizzazione aziendale;
b) crisi aziendale;
c) contratto di solidarietà.
Con la Legge di Bilancio 2022 sono state introdotte modifiche in ordine alle causali di “riorganizzazione aziendale” e di “contratto di solidarietà”.


La causale di “riorganizzazione” è stata ampliata riconoscendo nel medesimo ambito riorganizzativo programmi aziendali volti “anche a realizzare processi di transizione”.
I piani di riorganizzazione aziendale devono presentare interventi articolati, oltre che a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva, anche di azioni dirette a trasformazioni e transizioni aziendali digitali, tecnologiche, ecologiche ed energetiche. Sono considerate anche le fasi di transizione e ristrutturazione aziendale, fusioni e acquisizioni che possono condurre le imprese ad una evoluzione tale che da consentire il superamento delle aree critiche e ristabilire gli equilibri per ricondurre l’impresa ad una fase di crescita.
I criteri di individuazione e la disciplina di regolamentazione dei sopra citati programmi di riorganizzazione aziendale per processi di transizione, sono individuati dal decreto ministeriale di prossima adozione.
In particolare, l’impresa che intenda richiedere il trattamento di integrazione salariale straordinario per un intervento di riorganizzazione per realizzare processi di transizione, deve presentare un programma, di interventi – che può, nelle linee di programmazione industriale, essere condiviso anche con il MISE – nel quale siano esplicitamente indicate le azioni di transizione.
Tali azioni di transizione possono realizzarsi mediante la pianificazione di processi innovativi di transizione digitale e tecnologica, ovvero, ancora, in azioni dirette al rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica.
Nelle ipotesi in cui l’impresa proceda alla riconversione degli impianti già esistenti, nel programma – che va allegato all’istanza di accesso alla CIGS – deve indicare puntualmente le azioni di riconversione che possono essere finalizzate all’efficientamento energetico e a un potenziamento straordinario in tema di misure di sicurezza.
L’impresa che si trova ad operare in specifici contesti territoriali, può articolare tali programmi di transizione che la conducano a risolvere le criticità emerse o le emergenze derivanti da particolari settori produttivi. In particolare, nel programma devono essere indicati tutti gli investimenti posti in essere per la realizzazione del processo di transizione, indicando le misure specifiche per l’aggiornamento tecnologico e digitale o per il rinnovamento e la sostenibilità ecologica ed energetica o le straordinarie misure di sicurezza. Devono essere, altresì, indicate le azioni di recupero occupazionale dei lavoratori coinvolti dal programma ed interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, realizzabili prioritariamente attraverso percorsi di formazione diretti alla riqualificazione professionale e al potenziamento delle competenze.


Per quanto riguarda la causale di “crisi aziendale” restano fermi i criteri di accesso già in vigore. In particolare, le imprese interessate sono tenute a predisporre un programma corredato da un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare, altresì, gli interventi correttivi e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale.


Infine, con riferimento alla causale di “stipula di contratto di solidarietà difensivo” viene incentivato il ricorso allo strumento della CIGS per superare momenti di difficoltà della vita aziendale. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i contratti di solidarietà difensivi sono modificati nel senso che la riduzione media oraria programmata può raggiungere l’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati e per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva massima dell’orario di lavoro può raggiungere il 90% dell’orario nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.
Restano invariate le seguenti disposizioni:
– il trattamento salariale, perso a seguito della riduzione oraria, va calcolato non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti dai Contratti collettivi aziendali nel periodo di 6 mesi antecedenti la stipula del contratto di solidarietà;
– in sede di stipula del contratto, l’impresa deve specificare le modalità attraverso cui, per soddisfare esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta conseguentemente una riduzione delle percentuali di riduzione e una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale;
– nelle ipotesi in cui un’impresa sia sottoposta ad una procedura concorsuale con continuazione dell’esercizio di impresa, ove sussistano i presupposti la fattispecie può essere fatta rientrare nell’ambito delle causali sopra esposte.

Accordo di transizione occupazionale


In una logica di una maggiore flessibilità degli interventi straordinari, con le nuove norme di riordino dell’impianto degli ammortizzatori sociali, è stata prevista la possibilità di un ulteriore periodo di integrazione salariale, pari a 12 mesi massimi, da richiedere in esito ad un intervento di CIGS di crisi aziendale e di riorganizzazione aziendale solo nell’ipotesi in cui le parti addivengano alla stipula di un accordo finalizzato a sostenere le transizioni occupazionali (cd. “accordo di transizione occupazionale”).
Nell’accordo devono essere previsti interventi di recupero occupazionale dei lavoratori in esubero e l’utilizzo di politiche attive dirette alla rioccupazione dei lavoratori attraverso le misure del Programma GOL, o anche tramite i Fondi paritetici interprofessionali.
Ai fini dell’accesso al beneficio, è posta in capo al singolo lavoratore la responsabilità della partecipazione alle azioni formative la cui ingiustificata assenza comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale.
I lavoratori che saranno interessati dal tale ulteriore trattamento di integrazione, accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) e a tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti saranno comunicati all’ANPAL che poi li metterà a disposizione delle regioni interessate.
Se il lavoratore, durante o al termine del percorso formativo, viene assunto da azienda terza a questa verrà riconosciuto un incentivo economico pari al 50% della CIGS autorizzata e non goduta per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per l’anno 2022 l’intervento di sostegno al reddito è concesso esclusivamente per la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale del contratto di solidarietà.
Detto incentivo è concesso pro quota anche qualora i lavoratori percettori del trattamento costituiscano una società cooperativa.
Ai datori di lavoro privati che assumono tali categorie di lavoratori è richiesto, per accedere ai benefici degli incentivi economici, che nei sei mesi precedenti l’assunzione non abbiano effettuato, nella medesima unità produttiva licenziamenti collettivi ovvero non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.
Il licenziamento del lavoratore assunto con la fruizione di tali benefici, nonché il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto in tali termini ed effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Al fine del computo del periodo residuo utile alla fruizione del contributo, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore.
Infine, nell’ipotesi di dimissioni del lavoratore, il beneficio viene riconosciuto all’impresa che lo ha in precedenza assunto per il periodo di effettiva durata del rapporto.
Il contributo non può essere erogato per un numero superiore alle 12 mensilità.

Contributo ordinario CIGS


Il contributo ordinario CIGS è fissato nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60% a carico dell’impresa e 0,30% a carico del lavoratore.
Il contributo è posto a carico di tutti i datori di lavoro, prescindendo dal settore di appartenenza, che occupano mediamente più di 15 dipendenti.
A decorrere da 1° gennaio 2022, anche ai datori di lavoro appartenenti al settore del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate e le imprese del sistema aeroportuale ai partiti politici e movimenti politici e loro articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere però dal numero dei dipendenti, è richiesto il pagamento del contributo nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile, di cui lo 0,30% a carico del lavoratore.

Condizionalità e riqualificazione professionale


Con gli interventi di riordino, viene anche ridefinito il cd. “meccanismo della condizionalità”, con l’obiettivo di assicurare ai lavoratori coinvolti in programmi di CIGS la possibilità di migliorare e riqualificare le proprie competenze, pur in costanza ancora di rapporto di lavoro con l’impresa, ed essere quindi potenzialmente impiegabili anche in altre aziende.
In particolare, tra le condizioni per beneficiare del trattamento di integrazione salariale straordinaria è prevista la partecipazione, da parte dei lavoratori beneficiari, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, prima che si concludano le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa. Tali iniziative possono essere finanziati anche con l’intervento di fondi interprofessionali.
I percorsi di formazione e riqualificazione offerti ai detti lavoratori devono essere programmati e coordinati con la domanda di lavoro espressa dal territorio.
La mancata e ingiustificata partecipazione alle iniziative formative comporta l’irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dal trattamento in corso.
Le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione saranno definite con successivo decreto ministeriale.

ENEL: Accordo per i lavoratori assunti con Contratto di Formazione e Lavoro

Firmato il giorno 21/12/2021, tra ENEL S.p.A., anche in nome e per conto delle società italiane del Gruppo, e FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL, UILTEC-UIL, si è sottoscritto l’accordo per la chiusura della vertenza relativa al riconoscimento di alcuni istituti contrattuali con i lavoratori assunti con CFL

Il presente accordo ha la finalità di chiudere la vertenza con i lavoratori assunti negli anni scorsi presso l’Enel con Contratto di Formazione e Lavoro, trasformato poi in contratto a tempo determinato, per ottenere il riconoscimento dei vecchi istituti contrattuali dei “supplementi dei minimi” e “aumenti biennali”.
In considerazione del fatto che la normativa relativa a tali ultimi istituti contrattuali, con l’art. 36 del CCNL del 24/7/2001 è stata soppressa e sostituita con il nuovo istituto di natura economica collegato all’anzianità di servizio, denominato “aumenti periodici di anzianità”, a partire dall’anno 2010, si è sviluppato un filone di contenzioso avente ad oggetto il riconoscimento del periodo di durata del CFL anche ai fini della maturazione dei “supplementi dei minimi” e degli “aumenti biennali” con la conseguente richiesta delle relative differenze retributive.

Ciò posto, considerato che la platea dei lavoratori potenzialmente interessati da tale contenzioso è costituita da coloro che percepiscono un assegno ad personam, a titolo di “aumento biennale” o di “supplemento dei minimi”, di importo inferiore rispetto a quello che percepirebbero a seguito del ricalcolo dei predetti istituti a decorrere dalla data di assunzione del CFL, le Parti hanno convenuto quanto segue:

A. Quanto definito nel presente accordo troverà applicazione nei confronti del personale, rientrante nelle condizioni su specificate, che esprima la propria adesione alla soluzione conciliativa descritta nei sottostanti punti I e II, nei termini e con le modalità di cui al successivo paragrafo B del presente Accordo:

I – Ai lavoratori che, a seguito del ricalcolo a decorrere dalla data di assunzione con CFL degli istituti dei “supplementi dei minimi” ovvero degli “aumenti biennali”, maturino un assegno ad personam di importo superiore rispetto a quello allo stesso titolo ad oggi percepito, verrà riconosciuto, in luogo di quest’ultimo, il nuovo importo in tal modo determinato, in cifra fissa lorda non assorbibile, con decorrenza dall’1/3/2022. Si riportano di seguito i valori di detto incremento, discendenti dalle tipologie di titolo di studio richiesto all’atto dell’assunzione stessa:

Supplementi dei minimi:
– IPSIA: euro 41,83
– Diploma: euro 56,80
– Laurea: euro 71,12

Aumenti biennali:
– IPSIA: euro 26,13
– Diploma: euro 33,72

II – Agli stessi lavoratori verrà inoltre corrisposta una tantum una somma lorda forfettaria omnicomprensiva così calcolata:

a) lavoratori che non hanno mai formalizzato atti interruttivi della prescrizione del diritto: importo lordo corrispondente a 4 annualità del valore dell’incremento specificato al precedente punto (valore punto A-I per 14 mensilità per 4);
b) lavoratori che in passato hanno formalizzato atti interruttivi della prescrizione del diritto, tuttora produttivi di effetti in quanto eventualmente reiterati alla scadenza dei primi 5 anni:
   b1) qualora gli stessi non abbiano anche proposto ricorso giudiziale, 80% dell’importo annuo (14 mensilità) per il numero di anni e/o frazioni di anno coperti dall’atto interruttivo della prescrizione.
   b2) qualora invece i suddetti lavoratori abbiano già incardinato un giudizio, 90% dell’importo annuo (14 mensilità) per il numero di anni e/o frazioni di anno coperti dall’atto interruttivo della prescrizione.

Sono ovviamente esclusi i lavoratori che abbiano ricevuto in qualunque grado di giudizio una sentenza favorevole; laddove la stessa sia stata impugnata e il relativo giudizio sia ancora pendente, l’Azienda si impegna a rinunciare allo stesso accollandosi le relative spese.
– La somma lorda forfettaria omnicomprensiva calcolata sulla base dei criteri sopra descritti sarà incrementata della percentuale pari al 10% per tener conto dei connessi riflessi sulle voci variabili. L’importo una tantum così definito è da considerarsi comprensivo di ogni effetto sugli istituti di legge e di contratto diretti e indiretti e non concorrerà ai fini del computo del trattamento di fine rapporto (TFR).

B. L’erogazione degli importi di cui ai punti A-I e A-II, avverrà in esito all’espletamento della procedura aziendale oggetto di esame con le OO.SS. stipulanti, descritta nell’accordo stesso.