Firmato accordo sul FIS negli esercizi cinematografici

Siglato l’1/2/2022, tra l’ANEC e la SLC-CGIL, la FISTel-CISL, la UILCOM-UIL, l’accordo quadro per l’erogazione del F.I.S. Fondo di Integrazione Salariale per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali.

Ai fini di ridurre gli impatti negativi per i lavoratori e i datori di lavoro conseguenti all’adozione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, viene sottoscritto il seguente accordo in merito all’utilizzo del F.I.S.
Possono richiedere il F.I.S tutti i datori di lavoro del settore Esercizio Cinematografico che hanno in forza anche un solo dipendente per i dipendenti interessati in forza al datore di lavoro.
Il F.I.S è concesso a beneficio dei lavoratori dipendenti di unità produttive che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva per situazioni aziendali inerenti gli effetti diretti o indiretti del fenomeno epidemiologico COVID19 e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte.
Il presente accordo annulla e sostituisce il precedente accordo sindacale del 27/12/2021.
Per ciascuna unità produttiva il F.I.S può essere concesso con decorrenza dall’1/1/2022 per le aziende che nell’ultimo semestre hanno occupato in media 5 dipendenti, le stesse possono fruire un massimo di 13 settimane in un biennio mobile, mentre i datori di lavoro che nell’ultimo semestre hanno occupato in media più di 5 dipendenti possono fruire un massimo di 26 settimane in un biennio mobile.
Il trattamento di F.I.S, può essere concesso ai lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti, che risultano in forza presso il datore di lavoro, con esclusione degli Stagisti e dei Dirigenti.

INPS: Rdc/Pdc, rilevanza dei trattamenti assistenziali in corso di godimento


A decorrere dall’erogazione della rata di gennaio della prestazione Rdc/Pdc, vengono presi in considerazione tutti i trattamenti esenti di natura assistenziale attualmente inclusi nella determinazione del reddito familiare, compresi quelli collegati alla condizione di disabilità, con la sola eccezione dei trattamenti per i quali non è prevista la prova dei mezzi.


Ad oggi, il valore corrente delle seguenti prestazioni assistenziali percepite da tutti i componenti il nucleo familiare è oggetto di aggiornamento, dal momento che dal valore del reddito familiare vengono decurtati i trattamenti inclusi in ISEE, riferiti al secondo anno solare antecedente, e vengono sommati i trattamenti della stessa natura percepiti nell’anno in corso, ossia: Carta Acquisti Ordinaria e relativi Fondi speciali; Assegno di maternità dei Comuni (MAT); Assegno per il nucleo familiare dei Comuni; Pensione sociale e assegno sociale; Prestazioni degli enti, acquisite dalla voce A1.04 del Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali – SIUSS (ex Casellario dell’assistenza).
In particolare, i trattamenti esenti rilevanti ai fini ISEE vengono “sostituiti” da quelli che risultano negli archivi di riferimento dell’INPS come in corso di godimento, con proiezione su base annuale.
A seguito del completamento della ricognizione dei trattamenti esenti che devono essere oggetto di aggiornamento, a decorrere dall’erogazione della rata di gennaio della prestazione Rdc/Pdc, verranno presi in considerazione, con lo stesso meccanismo di aggiornamento sopra descritto, tutti i trattamenti esenti di natura assistenziale attualmente inclusi nella determinazione del reddito familiare, compresi quelli collegati alla condizione di disabilità, con la sola eccezione dei trattamenti per i quali non è prevista la prova dei mezzi.
L’Inps precisa che resta confermata la disciplina attuale che prevede l’esclusione dal calcolo dell’ISEE di ogni trattamento di qualsivoglia natura percepito in ragione della predetta condizione di disabilità.
L’adeguamento in commento prevede che, ai soli fini della verifica del reddito familiare per l’erogazione di Rdc/Pdc, rilevano anche i seguenti trattamenti percepiti dal nucleo familiare nell’anno in corso oltre quelli suelencati:
1. maggiorazioni dell’assegno sociale;
2. maggiorazione dell’aumento della pensione sociale;
3. maggiorazione sociale;
4. importo aggiuntivo previsto per le pensioni integrate al trattamento minimo;
5. quattordicesima.


Inoltre, nel valore dei predetti trattamenti assistenziali non rilevano:
– le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
– le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e le agevolazioni;
– per il pagamento di tributi;
– le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o di altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
– l’assegno di natalità.
Pertanto, a partire dal mese di gennaio 2022, potrà determinarsi la variazione dell’importo della rata della prestazione Rdc/Pdc rispetto a quanto attualmente percepito, nonché, nelle situazioni in cui sono superate le soglie previste dalla norma, la decadenza dal beneficio ovvero la reiezione della domanda presentata in fase di prima istruttoria.


Canone unico patrimoniale sulle aree destinate a mercati


L’individuazione di coefficienti moltiplicatori per la determinazione del canone per le occupazioni di carattere temporaneo è legittima solo se effettuata nel rispetto dei limiti espressamente previsti dalla normativa di riferimento (MEF- Risoluzione 31 gennaio 2022, n. 1/DF)

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (comma 837 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019).
Il successivo comma 838 prevede che il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso art. 1, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
L’ente locale, nella determinazione delle tariffe, deve tenere conto di quanto disposto dall’art. 1, comma 840 della legge n. 160 del 2019, secondo il quale il canone in questione è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell’occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.
Per quanto riguarda le occupazioni permanenti, vale a dire per quelle che si protraggono per l’intero anno solare, il comma 841 dell’art. 1 in commento stabilisce le tariffe base, mentre il seguente comma 842 fissa la tariffa di base giornaliera per le occupazioni temporanee che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare.
In particolare, per quest’ultima tipologia di occupazioni si deve precisare che la tariffa di base giornaliera, diversamente dalle occupazioni permanenti, può essere variata solo entro i limiti espressamente stabiliti dal successivo comma 843.
Ed invero, detto comma dispone che i comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all’azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe.
Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato secondo i principi appena delineati.
Pertanto, alla luce di quanto appena enucleato dall’esame della disciplina del canone unico patrimoniale sulle aree destinate a mercati, si deve concludere che la piena autonomia regolamentare dell’ente locale in materia deve essere esercitata nel rispetto delle norme appena illustrate, per cui l’individuazione di “coefficienti moltiplicatori” per la determinazione del canone per le occupazioni di carattere temporaneo è legittima solo se effettuata nel rispetto dei limiti espressamente previsti dal citato comma 843.

Fruizione agevolazioni investimenti 4.0 in caso di ritardo nell’interconnessione


Ai fini delle agevolazioni (iper-ammortamento o credito d’imposta) per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, la “ritardata” interconnessione del bene al sistema aziendale non comporta il venir meno del beneficio, ma determina lo slittamento in avanti della decorrenza per la fruizione dello stesso. Tuttavia, la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa. (Agenzia delle Entrate – Risposta 3 febbraio 2022, n. 71).

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo agli effetti della tardiva interconnessione dei beni al sistema aziendale ai fini del riconoscimento delle agevolazioni Iper-ammortamento o Bonus investimenti 4.0.
Nel caso esaminato la società ha effettuato investimenti (acquisto e leasing) in beni agevolabili entrati in funzione nel 2018, che però sono stati interconnessi al sistema aziendale alla fine del 2021.
Si chiede se sia possibile fruire dell’iper ammortamento a decorrere dalla data di interconnessione, decurtando i benefici nel frattempo fruiti a titolo di Super-ammortamento.


In base alla disciplina agevolativa dell’Iper-ammortamento è prevista una maggiorazione (150 per cento) del costo ammortizzabile o della quota capitale dei canoni di acquisizione in leasing deducibile dei beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa secondo il modello “Industria 4.0”. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la maggiorazione è stata sostituita con il credito d’imposta (cd. “bonus investimenti).
In merito al momento di effettuazione dell’investimento rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dal TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
La fruizione dell’iper-ammortamento dipende dai momenti di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene. Solo dalla data di entrata in funzione è possibile iniziare a fruire dell’agevolazione, a condizione che nello stesso periodo d’imposta avvenga anche l’interconnessione del bene.
Nell’ipotesi in cui, invece, l’interconnessione sia effettuata in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione dell’iper-ammortamento inizia solo da tale successivo periodo.
Le norme che disciplinano le agevolazioni in esame non contemplano espressamente alcun termine entro il quale il bene 4.0 deve essere interconnesso e i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l’agevolazione devono essere acquisiti.
Pertanto, la “ritardata” interconnessione del bene al sistema aziendale non comporta il venir meno dell’agevolazione, ma determina lo slittamento in avanti del “dies a quo” per la fruizione del maggior beneficio, con conseguente slittamento anche del termine finale di fruizione. Con riferimento ai beni acquisiti in proprietà, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la quota di iper-ammortamento annualmente fruibile è calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iper ammortamento e le quote di maggiorazione fruite a titolo di (temporaneo) super ammortamento nei periodi d’imposta precedenti. Va da sé che lo slittamento in avanti del termine iniziale e finale di fruizione dell’iper ammortamento vale anche nell’ipotesi di beni acquisiti mediante contratto di leasing in virtù della sostanziale equivalenza delle due forme di acquisizione.


In conclusione è possibile affermare che, in caso di interconnessione dei beni agevolabili (4.0) in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione deve ritenersi comunque fruibile l’agevolazione, sempreché le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina 4.0 siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l’intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce dell’agevolazione.
In ogni caso, la circostanza che l’interconnessione possa avvenire anche in un periodo d’imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere “qualsiasi” periodo d’imposta; la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente.

Emergenza Covid-19: nuove norme su Green Pass e frequenza scolastica


Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo (Presidenza Consiglio dei Ministri – comunicato 02 febbraio 2022, n. 59).

Il nuovo decreto legge modifica le regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico e per i visitatori stranieri in Italia, in particolare:


– nelle scuole per l’infanzia:
a) fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza;
b) dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.


– nella scuola primaria:
a) fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19 (è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto);
b) dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni;


– nella scuola secondaria di primo e secondo grado:
a) con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;
b) con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni;


– le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario;


– a coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone;


– sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.