“Investimenti sostenibili 4.0”: dal 20 maggio 2025 le domande 

Definite le modalità di apertura dello sportello agevolativo e le procedure per la presentazione delle istanze (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 8 aprile 2025).

Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica di aver definito, con apposito provvedimento direttoriale, le modalità di apertura dello sportello agevolativo e le procedure per la presentazione delle domande nell’ambito di “Investimenti Sostenibili 4.0”. La misura ha l’obiettivo di supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle micro, piccole e medie imprese nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Lo sportello online Invitalia, soggetto gestore della misura per conto del Ministero, aprirà i battenti il 20 maggio 2025.

L’iter di presentazione delle domande sarà articolato nelle seguenti fasi:

– a partire dalle ore 10 del 30 aprile, le imprese interessate, regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese, potranno precompilare le domande accedendo alla piattaforma di Invitalia;
– in questa fase sarà rilasciato il “codice di predisposizione della domanda“, che permetterà l’invio della richiesta, a partire dalle ore 10 del 20 maggio, sempre tramite la piattaforma di Invitalia.

Il provvedimento, con una dotazione finanziaria di 300.488.426,61 euro, è finanziato dal Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027” e fa seguito al decreto del MIMIT del 22 novembre 2024.

Le agevolazioni saranno concesse ed erogate in via prioritaria alle iniziative che contribuiranno in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali fissati dall’Unione europea e a quelle volte a supportare la transizione dell’impresa verso un modello di economia circolare, sostenibile e di efficienza energetica, attraverso l’utilizzo di tecnologie abilitanti. Queste includono: soluzioni di advanced manufacturing, additive manufacturing, realtà aumentata, simulazione, integrazione orizzontale e verticale, Internet of Things, Industrial Internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics, Intelligenza Artificiale, e blockchain, in linea con il Piano Transizione 4.0.

Le spese ammissibili, non inferiori a 750.000 euro, dovranno riguardare l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuove, opere murarie, programmi informatici, certificazioni ambientali e servizi di consulenza specialistica.

Le agevolazioni, ferma restando la copertura complessiva delle spese ammissibili pari al 75%, saranno erogate sotto forma di contributo in conto impianti e finanziamento agevolato, con una prevalenza del finanziamento agevolato (40% delle spese) rispetto al contributo in conto impianti (35% delle spese), senza distinzioni in base alla dimensione dell’impresa.

 

CIPL Edilizia Industria Varese: stabilito l’EVR 2025



L’EVR da corrispondere nell’anno 2025 è pari al 4% dei minimi tabellari


Con verbale di accordo siglato il 24 marzo 2025, le Parti sociali Confartigianato Imprese Varese, Cna Varese Ticino Olona, Fenealuil Alta Lombardia, Filca Cisl dei Laghi, Fillea Cgil di Varese hanno stabilito l’EVR da corrispondere in quote mensili nell’anno 2025 agli operai, quadri ed impiegati (anche apprendisti).
Pertanto, qualora l’impresa presenti entrambi i parametri aziendali pari o positivi dovrà corrispondere l’EVR pari al 4% dei minimi tabellari vigenti alla data del 1° luglio 2018.


























Livelli EVR 4% (valore mensile)
7° livello – quadri e 1.a categoria super 69,42
6° livello – 1.a categoria 60,74
5° livello – 2.a categoria 50,61
4° livello – Impiegati di 4° livello 46,88
3° livello – 3.a categoria 43,84
2° livello – 4.a categoria 38,76
1° livello – 4.a categoria primo impiego 33,86






















Livelli EVR 4% (valore orario)
Operaio di 4° livello 0,27
Operaio specializzato – 3° livello 0,25
Operaio qualificato – 2° livello 0,22
Operaio comune – 1° livello 0,20
Guardiani 0,18
Guardiani con alloggio 0,16

Imposta sostitutiva per frontalieri: il codice tributo

Istituito nuovo codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera dai lavoratori frontalieri, da versare tramite modello F24 (Agenzia delle entrate, risoluzione 10 aprile 2025, n. 27/E).

L’articolo 6 del D.L. n. 113/2024 ha introdotto significative novità per i lavoratori dipendenti residenti in specifici comuni italiani e frontalieri che percepiscono redditi in Svizzera. A partire dal periodo d’imposta 2024, questi lavoratori hanno la possibilità di optare per l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.

 

Il comma 3 del medesimo articolo 6 prevede che tale opzione venga esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e che il versamento dell’imposta sostitutiva venga effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

 

Inoltre, il comma 4 chiarisce che per quanto riguarda l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano le disposizioni ordinarie in materia di imposte dirette.

 

Ciò premesso, per permettere il versamento dell’imposta sostitutiva mediante modello F24, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo “1863” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui redditi percepiti in Svizzera dai lavoratori dipendenti frontalieri – art. 6 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113”.

 

In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

 

Fondo Fasie: disponibili le certificazioni di versamento dei contributi per l’anno 2024

Dal 2025 le certificazioni sono scaricabili solo dal sito e tramite l’accesso all’Area riservata

Il Fondo assistenza sanitaria integrativa energia ha informato i prosecutori volontari che sono disponibili le certificazioni di versamento dei contributi per l’anno 2024. Per poter scaricare il certificato serve entrare all’interno della propria Area riservata e cliccare sulla voce “documenti”. L’accesso è possibile mediante l’inserimento delle proprie credenziali, vale a dire codice fiscale e password. Mentre, per chi ancora non ha ancora effettuato la registrazione occorre seguire gli step indicati nella schermata di accesso. 
Si precisa, inoltre, che dal 2025 il certificato è scaricabile solo tramite l’Area riservata, dal sito del fondo Fasie; con l’App, invece, non è possibile acquisire la documentazione. 

Bonus psicologo: scorrimento graduatorie per l’anno 2024

Dal 15 aprile 2025 si avranno 270 giorni per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia (INPS, messaggio 9 aprile 2025, n. 1217).

Dopo il messaggio n. 811/2025, l’INPS torna sull’argomento Bonus psicologo e informa che dal 15 aprile 2025 si provvederà allo scorrimento delle graduatorie delle domande presentate per l’anno 2024, relative allo stanziamento dei fondi per l’anno 2023.

In particolare, per la Provincia autonoma di Trento non si provvederà allo scorrimento della relativa graduatoria provinciale in quanto, la citata Provincia autonoma, ha comunicato di non procedere, con risorse proprie, al finanziamento delle successive tranche del Fondo 2023 ed eventualmente dei Fondi che saranno stanziati con successivi provvedimenti.

Lo scorrimento delle graduatorie

L’INPS riconosce il beneficio agli aventi diritto in base allo scorrimento delle graduatorie elaborate per Regione/Provincia autonoma e nei limiti delle ulteriori risorse stanziate, di cui alla Tabella 1 allegata al D.I. 17 dicembre 2024 (allegato n. 1 al messaggio in commento) e delle eventuali risorse regionali e provinciali non utilizzate entro il 7 aprile 2025, data di scadenza del codice univoco assegnato ai primi destinatari del contributo.

Pertanto, i nuovi beneficiari possono visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato, accedendo, con le modalità indicate nella circolare INPS n. 34/2024, al servizio on line “Contributo sessioni psicoterapia”, disponibile sul sito istituzionale dell’INPS al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per malattia” > “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo” > “Utilizza il servizio”.

Il contributo

Il Bonus psicologo è riconosciuto per un importo massimo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia e viene erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai valori dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Il beneficiario ha 270 giorni di tempo a decorrere dal 15 aprile 2025 per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio.

Infine, l’Istituto ricorda che il rimborso delle sedute svolte dagli psicoterapeuti può avvenire solo a seguito dell’effettivo trasferimento delle risorse economiche da parte delle Regioni/Province autonome all’INPS.