Trattamento fiscale dei premi corrisposti a conclusione di un concorso di progettazione in due gradi

L’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiarire dubbi interpretativi in relazione all’applicazione dell’imposta di bollo alle domande di partecipazione ad un concorso di progettazione in due gradi e al trattamento fiscale applicabile, ai fini dell’IVA e delle ritenute, ai premi che dovrà corrispondere ai soggetti che si sono classificati dal secondo al quinto posto della graduatoria finale (Agenzia delle entrate, risposta 29 agosto 2024, n. 177).

Con riferimento all‘imposta di bollo, l’articolo 3 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972 prevede il pagamento dell’imposta di bollo sin dall’origine, nella misura di euro 16 per ogni foglio, per le istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

La Nota 2 del suddetto articolo 3 prevede l’esenzione dal tributo di bollo esclusivamente per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dalla pubblica amministrazione per l’assunzione in servizio anche temporanea. Il beneficio riguarda anche la documentazione allegata alle domande.

Pertanto, l’Agenzia delle entrate specifica che non risulta alcun elemento idoneo a giustificare, sul piano interpretativo, un’estensione dell’esenzione di cui sopra alle domande di iscrizione ai corsi di formazione professionale, posto che con tali istanze il soggetto non mira ad instaurare un rapporto di collaborazione subordinata e retribuita con le pubbliche amministrazioni.

Detta disposizione agevolativa, dunque, non torna applicabile al caso di specie, atteso che con la domanda in esame non si realizza la partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dalla pubblica amministrazione per l’assunzione in servizio anche temporanea.

 

Riguardo, poi, alla natura dei premi da corrispondere ai soggetti classificati dalla seconda alla quinta posizione, l’Agenzia ricorda che l’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 430/2001 prevede che lo scopo delle manifestazioni a premio è quello di favorire la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne, marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi aventi, comunque, fini anche in parte commerciali. L’articolo 5, inoltre, al comma 1, prevede che i concorsi e le operazioni a premio sono effettuate soltanto da imprese produttrici o commerciali fornitrici o distributrici dei beni o dei servizi promozionati e dalle organizzazioni rappresentative dell’associazionismo economico tra imprese costituite sotto forma di consorzi e di società anche cooperative.

Atteso che l’Amministrazione istante non è ricompresa tra i soggetti destinatari di tale disciplina, la stessa non può trovare applicazione al caso in esame.

 

In merito all’IVA e alle ritenute, invece, l’Agenzia fa riferimento all’articolo 3, comma 2, lettera ddd) del Codice dei contratti pubblici, che per “concorsi di progettazione” intende “le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell’architettura, dell’ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell’elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi”.

Nel concorso di progettazione in due gradi indetto dall’Istante, oggetto dell’affidamento è una prestazione tecnica e la procedura si conclude con una graduatoria di merito, nonché con l’assegnazione di premi al vincitore e ai successivi quattro classificati.

Ai fini dell’IVA, l’articolo 1 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che rientrano nel campo di applicazione del tributo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni.

Nel caso di specie, la corresponsione dei premi avviene nell’ambito di uno schema negoziale ai sensi del codice degli appalti, e il rapporto che si instaura tra l’Amministrazione che ha indetto il concorso e i soggetti professionisti partecipanti realizza una fattispecie negoziale, riconducibile ai rapporti di natura sinallagmatica in cui avviene uno scambio di reciproche prestazioni, tale da attribuire, ai fini del tributo in esame, alle somme erogate la natura di corrispettivo. Duque, i premi di cui trattasi rilevano ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in quanto sussistenti i presupposti di carattere oggettivo, soggettivo e territoriale ai sensi del D.P.R. n. 633/1972. Ne consegue in capo ai soggetti destinatari dei premi, l’assolvimento dei relativi obblighi di fatturazione con applicazione dell’aliquota IVA in misura ordinaria.

 

Ai fini delle imposte dirette, infine, considerato che i premi in argomento si configurano compensi di lavoro autonomo, l’Agenzia chiarisce che l’Istante, quale sostituto di imposta, è tenuto ad operare sui predetti compensi le ritenute a titolo di acconto.

Pensionati, il cedolino di settembre 2024

Le indicazioni per verificare l’importo erogato e per conoscere le ragioni di eventuali variazioni (INPS, comunicato 19 agosto 2024).

L’INPS ha fornito le informazioni sul cedolino della pensione di settembre 2024, il cui pagamento avverrà con valuta il giorno 2 del mese. L’Istituto rammenta anche che il documento in questione è accessibile tramite servizio online.

Trattenute fiscali

Per quanto riguarda le trattenute fiscali (conguaglio di fine anno 2023, addizionali regionali e comunali, tassazione 2024) l’INPS evidenzia che alla fine del 2023 è stato effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali applicate nel corso del medesimo anno di imposta (IRPEF, addizionali regionali e comunali a saldo) sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche erogate dall’Istituto.

Se nel corso dello scorso anno, sulla pensione, sono state applicate mensilmente ritenute erariali in misura inferiore a quanto dovuto su base annua, l’INPS ha provveduto a recuperare le differenze a debito sulle rate di pensione di gennaio e di febbraio 2024, trattenendo il debito anche fino alla capienza totale dell’importo del rateo pensionistico in pagamento.

Nel caso i ratei di pensione di gennaio e di febbraio 2024 siano risultati insufficienti per il recupero totale, proseguiranno le trattenute sui ratei mensili successivi fino all’estinzione del debito.

Esclusivamente per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per il quali il ricalcolo delle ritenute erariali ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene comunque estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, D.L. n. 78/2010).

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, anche sul rateo di settembre, oltre all’IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2023. Infatti, le addizionali regionali e comunali vengono recuperate in 11 rate: da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2024. Non subiscono, invece, trattenute fiscali: le prestazioni di invalidità civile; le pensioni; gli assegni sociali; le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo).

Pensioni previdenziali delle gestioni private

Sulle pensioni collegate, in tutto o in parte, al reddito (ad esempio integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, pensione ai superstiti) i cui titolari, nonostante i solleciti, non hanno ancora fornito i dati reddituali relativi al 2020, nei mesi di agosto e di settembre è stata applicata una trattenuta pari al 5% determinata sulla base dell’importo della pensione di luglio 2024.

Ai pensionati interessati l’INPS ha inviato una lettera raccomandata con l’indicazione della data del 15 settembre 2024 come ultima scadenza per l’invio dei redditi richiesti.

Nei casi in cui le informazioni reddituali richieste non vengano inviate, l’INPS effettuerà la revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito del 2020 o, nel caso di pensioni ai superstiti, applicherà la fascia massima di abbattimento dell’importo della pensione previsto dall’articolo 1, comma 41 della Legge 335/1995 e procederà al calcolo e al recupero degli importi che saranno risultati indebiti.

I conguagli da modello 730/2024

A settembre, infine, vengono effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili, di cui ai modelli 730, per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per l’INPS quale sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti dall’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno.

In particolare, sul rateo di pensione di settembre si procede:

– al rimborso dell’importo a credito del contribuente, se dovuto;
– alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente.
I contribuenti muniti delle credenziali necessarie, che hanno indicato l’INPS quale sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730/2024, possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, disponibile sul sito istituzionale e nell’app INPS Mobile.

CCNL Chimica Artigianato: siglato il verbale integrativo

Stabiliti i nuovi minimi per il livello 3 Super del settore Concia

E’ stato siglato lo scorso 24 luglio 2024 tra Cna Federmoda, Cna Produzione, Cna Artistico e Tradizionale, Cna Servizi alla comunità, Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil il verbale integrativo dell’accordo di rinnovo del 16 luglio per l’area tessile, moda, chimica e ceramica in cui vengono definiti gli importi dei minimi per il 3°livello super del settore concia.
Le parti hanno convenuto che la retribuzione tabellare su cui calcolare gli aumenti contrattuali è pari a 1.557,85 euro.
Di seguito gli aumenti (per un importo totale di 190,57 euro):
– dal 1° luglio 2024: 29,00 euro;
– dal 1° gennaio 2025: 41,43 euro;
– dal 1° ottobre 2025: 50,75 euro;
– dal 1° ottobre 2026: 69,39 euro.
Di seguito i nuovi minimi:
– dal 1° luglio 2024: 1606,85 euro;
– dal 1° gennaio 2025: 1648,28 euro;
– dal 1° ottobre 2025:1.699,03 euro;
– dal 1° ottobre 2026:1.768,42 euro.

Il rifinanziamento del Fondo vittime dell’amianto

Le risorse disponibili sono pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 (D.M. 16 luglio 2024).

Il D.M. 16 luglio 2024, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ha finanziato il Fondo per le vittime dell’amianto (articolo 24, comma 2, D.L. n. 34/2023) per il 2024, 2025  e 2026, assicurando risorse pari a 20 milioni di euro per ciascun anno.

Il Fondo eroga prestazioni ai lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali, per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell’articolo 13 della Legge n. 257/1992, e che risultino destinatari di provvedimenti di seguito specificati, aventi a oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore degli stessi, secondo i seguenti termini e modalità:

– per l’anno 2024, sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale depositati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta nel medesimo periodo;

– per l’anno 2025, sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta nel medesimo periodo;

– per l’anno 2026, sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale depositati tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta nel medesimo periodo.

Modalità di presentazione delle domande

I soggetti che intendono accedere alle prestazioni del Fondo, devono presentare domanda all’INAIL a mezzo posta elettronica certificata (PEC), a pena di inammissibilità, entro e non oltre:

– il 31 gennaio 2025 per l’annualità 2024;

– il 31 gennaio 2026 per l’annualità 2025;

– il 31 gennaio 2027 per l’annualità 2026.

Insieme alla domanda è necessario trasmettere all’INAIL copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta che individua il debitore, gli eredi destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, e la relativa quantificazione.

Inoltre, bisognerà produrre a corredo della domanda di accesso al Fondo, a pena di inammissibilità, apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in ordine al mancato pagamento di quanto dovuto dalla società partecipata pubblica a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, sulla base della relativa sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.

Infine, sarà necessario allegare, a pena di inammissibilità, la quietanza di avvenuto pagamento del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale stabilito nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta, a favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche, o, in caso di decesso, ai loro eredi, individuati quali beneficiari nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.

Al momento dell’invio della domanda all’INAIL, i soggetti interessati devono darne contestuale comunicazione alla società debitrice così come individuata nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta. Analoga comunicazione deve essere fatta dalla società partecipata pubblica che faccia domanda di accesso diretto al Fondo, nei confronti dei lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali o dei loro eredi.

 

CCNL Noleggio Automezzi Artigianato: a settembre l’ultima tranche di Una Tantum

L’importo di 250,00 euro verrà erogato agli apprendisti nella misura del 70%

L’accordo di rinnovo siglato il 3 aprile 2024 tra le organizzazioni datoriali CNA Fita NCC Bus, Confartigianato Auto-Bus Operator, Sna – Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti- Uil ha stabilito l’erogazione di un importo Una Tantum per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate.
In particolare, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2021-31 dicembre 2023, ai soli lavoratori in forza alla data del 3 aprile 2024 verrà corrisposta la 3ª rata di un importo forfetario “Una Tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 250,00 euro.
Agli apprendisti in forza alla data di cui sopra detto importo verrà erogato nella misura del 70%. L’importo di “Una Tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i lavoratori in servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. Detto importo, riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento, è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali saranno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nell’accordo. Pertanto, tali importi potranno essere detratti dalla stessa “Una Tantum” fino a concorrenza.