Dichiarazione delle cripto–attività possedute e imposta di bollo

Arrivano nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate in merito a dubbi sulla dichiarazione delle cripto–attività possedute e sull’applicazione dell’imposta di bollo o dell’imposta di valore (Agenzia delle entrate, risposta 12 settembre 2024, n. 181).

Il comma 126 della Legge di bilancio 2023 ha previsto una nuova categoria di redditi diversi con l’introduzione della lettera csexies) del comma 1 dell’articolo 67, del TUIR, la quale prevede le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di criptoattività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.

Tali plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni aventi ad oggetto dette criptoattività sono imponibili come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%).

 

Dal 1° gennaio 2023, la compilazione del Quadro RW del modello Redditi deve avere ad oggetto tutte le criptoattività e non solo le criptovalute.

Come precisato nella circolare n. 30/E/2023, il legislatore ha espressamente previsto che le criptoattività devono essere indicate nel Quadro RW del modello Redditi e che tale adempimento ricorre anche per i medesimi soggetti che, pur non essendo possessori diretti delle criptoattività, sono titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. 

 

Ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, i commi 144 e 145 dell’articolo 1, della Legge n. 197/2022, hanno modificato il comma 2ter e la nota 3ter dell’articolo 13, Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972. In particolare, il citato comma 2ter prevede l’applicazione dell’imposta di bollo, nella misura del 2 per mille annuo del relativo valore anche per le comunicazioni periodiche relative alle criptoattività e la nota 3ter che la comunicazione si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione.

L’imposta è comunque dovuta una volta l’anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.

 

Al riguardo, sempre la circolare n. 30/E/2023 ha precisato che alla stregua di quanto già stabilito in materia di imposta di bollo per le comunicazioni riferibili ai prodotti finanziari, pertanto, anche la comunicazione relativa ai rapporti aventi ad oggetto criptoattività si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione e, quindi, anche nel caso in cui l’ente gestore non sia tenuto in relazione alle criptoattività detenute dalla clientela alla redazione e all’invio di comunicazioni.

In tal caso, l’imposta deve essere applicata al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente.

Il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta dovuta, anche in questo caso, è l’anno civile. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d’anno l’imposta, comunque, è rapportata al periodo rendicontato.

 

I soggetti tenuti all’applicazione dell’imposta sono quelli che a qualsiasi titolo esercitano sul territorio della Repubblica l’attività bancaria, finanziaria o assicurativa.

Inoltre, sono da ricomprendersi tra i soggetti tenuti ad applicare l’imposta i prestatori di servizi che rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari ai fini della disciplina dell’antiriciclaggio e che sono altresì tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2023, in assenza di un intermediario che applichi l’imposta di bollo, trova applicazione un’imposta sul valore delle criptoattività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato.

 

Nel caso di specie, dunque, l’Istante afferma di detenere criptoattività presso un ”prestatore di servizi di portafoglio digitale” italiano, iscritto nel registro tenuto dall’OAM, il quale ha applicato l’imposta di bollo e, pertanto, secondo la risposta dell’Agenzia, il contribuente non è tenuto ad applicare l’imposta sul valore delle criptoattività. Inoltre, l’Istante è tenuto alla compilazione del Quadro RW, ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale, in quanto non rientra tra le fattispecie di esonero di cui al comma 3 dell’articolo 4 del D.L. n. 167/1990. Infine, sempre ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, non si deve tener conto dell’importo in euro temporaneamente presente nella posizione dell’Istante, in quanto lo stesso non rappresenta un prodotto finanziario.

Assegno di inclusione: ecco l’Osservatorio sulle povertà

L’organismo è stato istituito in accompagnamento della misura e in attuazione dell’articolo 11, comma 5 del Decreto Lavoro (D.M. 19 luglio 2024 n. 123/2024).

L’Osservatorio sulle povertà (articolo 11 comma 5, D.L. 48/2023) è stato istituito dal recente D.M. n. 123/2024 e ha il compito di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio dell’Assegno di inclusione, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.

I componenti assumono iniziative volte alla condivisione di ricerche scientifiche, nonché di analisi di strumenti e azioni di contrasto alla povertà e possono compiere ogni utile iniziativa a vantaggio delle finalità sopra indicate. 

L’organismo in questione è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e ne fanno parte, oltre alle istituzioni competenti e ai componenti il Comitato scientifico, rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo Settore ed esperti.

L’Osservatorio ha durata triennale e si riunisce 2 volte l’anno, salvo diverse esigenze che dovessero emergere. Le modalità di funzionamento dell’Osservatorio saranno definite con regolamento da adottarsi in occasione della prima riunione a maggioranza dei partecipanti.

CCNL Anas: aumenti dal 1° settembre



Prevista l’ultima tranche di aumenti per i dipendenti del settore


Il CCNL del 14 dicembre 2022 sottoscritto da  Anas e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa Anas, Ugl Viabilità e logistica, Sada Fast Confsal, Snala Cisal ed applicabile al personale del Gruppo ANAS ha previsto nuovi minimi a decorrere dal 1° settembre 2024.
Di seguito i nuovi importi.


























Posizione economica Minimi dal 1° settembre 2024
A 3.135,27 euro
A1 2.612,73 euro
B 2.220,85 euro
B1 2.024,84 euro
B2 1.828,85 euro
C 1.502,29 euro
C1 1.306,42 euro

La disciplina della procedura di ravvedimento guidato nell’ambito dell’adempimento collaborativo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2024, n. 212, il Decreto MEF 31 luglio 2024, n. 126, contenente la disciplina della procedura di ravvedimento guidato nell’ambito dell’adempimento collaborativo.

A partire dal prossimo 25 settembre 2024 entrerà in vigore il regolamento recante la disciplina della procedura di ravvedimento guidato nell’ambito dell’adempimento collaborativo.

Ai sensi dell’articolo 1 del nuovo Decreto MEF, i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo che ravvisano omissioni o irregolarità commesse nell’applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o che intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell’Agenzia, potranno provvedere spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso, avvalendosi della predetta procedura.

 

Tale procedura, consentita per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo, consiste nella presentazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, entro 9 mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento, di una comunicazione qualificata che contenga tutti gli elementi informativi idonei a consentire all’Ufficio una esauriente disamina della fattispecie, nonchè le imposte, le sanzioni e gli interessi correlati alla violazione rilevata.

 

L’Ufficio competente, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà notificare al contribuente uno schema di ricalcolo contenente l’ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in base alla comunicazione qualificata, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentire eventuali osservazioni.

A questo punto, valutate le eventuali osservazioni del contribuente, l’Ufficio notificherà un atto di ricalcolo contenente l’indicazione dell’ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi correlati alla violazione comunicata e la data, non inferiore a 15 giorni, entro cui effettuare il versamento.

 

La procedura si concluderà con il versamento degli importi dovuti in base all’atto di ricalcolo ovvero in base allo schema di ricalcolo, e, ricorrendone i presupposti, con la presentazione della dichiarazione integrativa.

CIPL Operai agricoli Sondrio: previsto da settembre un aumento dei salari del 6,3%

Con il rinnovo del contratto provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Sondrio sono previste novità economiche e normative

Il giorno 4 settembre 2024 Fai-Cisl Sondrio, Uila-Uil Milano Alta Lombardia e Coldiretti Sondrio, CIA Sondrio, Confagricoltura Sondrio hanno sottoscritto il rinnovo del contratto provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Sondrio, scaduto il 31 dicembre 2023. Dopo circa 8 mesi di trattative le Parti Sociali hanno raggiunto un accordo sindacale importante per i lavoratori della provincia, in particolare dal punto di vista economico. 
Con decorrenza 1° settembre 2024 è previsto un aumento dei salari contrattuali del 6,3%, con un Una Tantum di 100,00 euro per i lavoratori a tempo indeterminato (riparametrato per i lavoratori a tempo determinato) a copertura dei mesi di vacanza contrattuale (da gennaio ad agosto 2024) che verrà erogato nel mese di settembre 2024. Sempre in materia economica sono state eliminate le retribuzioni denominate “Grandi Campagne”, storicamente previste per gli addetti alla raccolta (mele e uva) che prevedeva un importo orario inferiore rispetto all’ultimo livello di inquadramento del CPL (livello E). 
Dal punto di vista normativo l’accordo sottoscritto prevede l’adesione obbligatoria all’EBAS (Ente Bilaterale Agricolo della provincia di Sondrio) per tutte le aziende che applicano il contratto provinciale, garantendo così ai lavoratori e alle lavoratrici prestazioni essenziali quale, ad esempio, l’integrazione trattamento di malattia e infortuni sul lavoro. In materia di classificazione del personale sono state inserite delle nuove figure come ad esempio l’addetto al confezionamento e alla vendita di prodotti agroalimentari. Rimane fermo quanto già previsto in relazione allo scatto automatico di livello da E a D per i lavoratori a tempo indeterminato con anzianità lavorativa nella stessa azienda superiore ai 24 mesi. Viene meno invece lo stesso automatismo per i tempi determinati che verrà compensato da una prestazione erogata da EBAS sull’anzianità lavorativa.
Per quanto riguarda la conciliazione vita e lavoro sono aumentati i permessi per visite mediche per i lavoratori a tempo indeterminato (6 ore) mentre rimangono 4 ore previste per i lavoratori a tempo determinato.