Patente a crediti: pubblicato il regolamento di attuazione

Disciplinate le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento dell’abilitazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili (D.M. 18 settembre 2024, n. 132).

Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 132/2024 con cui si regolamentano le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 settembre scorso ed entrerà in vigore il 1° ottobre.

Le modalità di presentazione della domanda

La domanda per l’ottenimento della patente a crediti va presentata dal legale rappresentante dell’azienda o dal lavoratore autonomo anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL).

Il portale dell’INL rende disponibili per ogni patente le seguenti informazioni:

– dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente; 
– dati anagrafici del soggetto richiedente la patente; 
– data di rilascio e numero della patente; 
– punteggio attribuito al momento del rilascio; 
– punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale; 
– esiti  di  eventuali  provvedimenti  di  sospensione (articolo 27, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008); 
 – esiti  di  eventuali  provvedimenti  definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue  la  decurtazione dei  crediti  (articolo  27,  comma  6,  D.Lgs. n. 81/2008). 

Al rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 30 crediti. Il punteggio può essere incrementato fino a 100 crediti complessivi.

Sospensione della patente e attribuzione di ulteriori crediti

Il D.M. n. 132/2024 regolamenta anche i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente nei casi in cui nei cantieri in questione:

– se si  verificano  infortuni  da  cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo  delegato (articolo  16  del D.Lgs. n.  81/2008) ovvero al dirigente (articolo 2, comma 1, lett. d),  del medesimo  decreto),  almeno  a  titolo  di  colpa  grave,  l’adozione della sospensione è  obbligatoria, fatta salva  la diversa valutazione dell’INL  adeguatamente motivata;
– nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità  permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti  sopra citati almeno a titolo di colpa grave, la  sospensione può essere  adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante  il  provvedimento  di  cui  all’articolo  14  del D.Lgs. n. 81/2008 o all’articolo 321 del codice di procedura penale. 

La durata della sospensione comunque non può essere superiore ai 12 mesi.

Infine, l’attribuzione di ulteriori crediti dipende, tra gli altri fattori, dall’anzianità di iscrizione alla camera di commercio e dagli investimenti nella formazione e nella sicurezza dei lavoratori.

Nuova Sabatini Capitalizzazione: presentazione delle domande per i contributi alle PMI

Il MIMIT ha comunicato che dal primo ottobre le imprese che investono in beni strumentali potranno presentare le domande per i contributi messi a disposizione dalla Nuova Sabatini Capitalizzazione (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 18 settembre 2024).

L’articolo 21 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, ha previsto il riconoscimento di un contributo in favore delle PMI, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che realizzano un programma di investimento in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali.
Per tali operazioni l’agevolazione è concessa, nella forma di un contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo del:

  • 5 % per le micro e piccole imprese;

  • 3,575 %, per le medie imprese.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con la circolare del 22 luglio 2024, n. 1115, ha stabilito i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso e l’erogazione dei contributi riguardanti la “Nuova Sabatini Capitalizzazione“. Tale provvedimento fa seguito all’entrata in vigore, lo scorso 20 aprile, del decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43, recante il Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento.

 

Il provvedimento ha una dotazione finanziaria di 80 milioni di euro.

 

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate da parte delle PMI a partire dal 1° ottobre 2024.

CIRL Agricoltura Operai FVG: le OO.SS. annunciano il rinnovo del contratto

Dal punto di vista economico è previsto un aumento salariale del 6,4% 

La scorsa settimana Fai-Cisl, Uila-Uil, Confagricoltura, Coldiretti e Cia del Friuli Venezia Giulia hanno siglato il rinnovo del contratto regionale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti, scaduto il 31 dicembre scorso. Il contratto avrà validità per la parte normativa dal 2024 al 2027, mentre per la parte economica per il biennio 2024/2025.
Con il rinnovo in oggetto le Parti Sociali hanno stabilito, con decorrenza 1° settembre 2024, un aumento salariale pari al 6,4%, comportando un incremento medio mensile superiore ai 100,00 euro. Previsto anche l’incremento delle indennità di reperibilità e per il lavoro festivo o notturno del settore agrituristico.
Dal punto di vista normativo si segnala un miglioramento della regolamentazione degli appalti, con il coinvolgimento delle istituzioni per arginare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare. Viene favorita la stabilità occupazionale, tramite convenzioni, da stipularsi presso gli Enti Bilaterali Territoriali. Al fine di contrastare e prevenire le molestie sessuali ed il mobbing sono state introdotte attività di promozione e sensibilizzazione in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, mentre in tema di sicurezza sul lavoro è stata istituita la giornata della sicurezza in agricoltura in cui saranno organizzati, momenti di informazione e confronto. 
Con il rinnovo, affermano le OO.SS., si afferma il valore della contrattazione regionale e delle relazioni sindacali per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, alla luce anche delle specificità settoriali a cui si applica il contratto. 

Ebinter Milano: contributo a sostegno della natalità

Erogati 200,00 euro per i dipendenti delle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi

Ebinter Milano ha previsto l’erogazione di un contributo, riconosciuto ad un solo genitore per i figli nati, adottati e/o in affido dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, dal valore di 200,00 euro a sostegno della natalità.
Potranno beneficiare del suddetto contributo i dipendenti a tempo indeterminato, compresi i lavoratori a tempo determinato e gli apprendisti, che svolgono la propria attività nelle province di Milano e di Monza Brianza, in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive a Ebiter Milano da almeno 12 mesi all’atto della presentazione della domanda e che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi.
La domanda di ammissione, redatta su apposito modulo online, dovrà essere trasmessa entro il 15 novembre 2024 con raccomandata A7R o attraverso la procedura web.
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. L’esito dell’istanza sarà comunicato entro il 24 gennaio 2025 e le erogazioni avverranno fino al raggiungimento della cifra massima deliberata dal Consiglio Direttivo.

Contratti a termine: le modifiche alla disciplina sanzionatoria dell’abuso di utilizzo

Le novità normative costituiscono una parte delle disposizioni per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’UE (D.L. 16 settembre 2024, n. 131).

Tra gli interventi sul versante del lavoro (articoli da 9 a 12) contenuti nel D.L. n. 131/2024 approvato nella seduta del Consiglio dei ministri dello scorso 4 settembre vi sono le modifiche apportate alla disciplina sanzionatoria dell’abuso di utilizzo dei contratti a tempo determinato.

In particolare, il decreto in commento interviene sulla norma a seguito della procedura d’infrazione n. 2014/4231, con la quale l’Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.

Per quel che riguarda il settore privato, prima dell’intervento, l’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2015 prevedeva che, in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato in uno a tempo indeterminato conseguente all’abuso della normativa sui contratti a termine, il giudice condannasse “il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”.

L’articolo 11 del D.L. n. 131/2024 ha aggiunto “la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno”. Inoltre è stato abrogato il terzo comma dell’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2015, che prevedeva la riduzione alla metà della indennità massima di 12 mensilità “in presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie”.