Voucher 3I – Investire in Innovazione: termini e modalità presentazione domande

Il Ministero delle imprese e del made in Italy con il decreto direttoriale del 19 novembre 2024 ha fissato i termini e le modalità di apertura per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni relative alla misura “Voucher 3I – Investire in Innovazione” (MIMIT, comunicato 20 novembre 2024). 

L’incentivo, disposto dal MIMIT in attuazione della Legge Made in Italy, intende sostenere le startup innovative e le microimprese con la concessione di un voucher per l’acquisto di servizi professionali per la brevettazione delle invenzioni industriali. 

 

Tramite il “Voucher 3I” è possibile acquisire, in particolare, i seguenti servizi di consulenza forniti dai professionisti iscritti negli elenchi gestiti dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale:

  • verifica della brevettabilità dell’invenzione e ricerche di anteriorità preventive;

  • stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

  • deposito all’estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

Sono esclusi dal Voucher 3I gli oneri relativi a tasse e diritti concernenti il deposito della domanda di brevetto.

 

Le microimprese e le start-up innovative interessate potranno presentare le domande tramite la piattaforma online di Invitalia che gestisce la misura per conto del MIMIT a partire dalle ore 12.00 e fino alle ore 18.00 del giorno 10 dicembre 2024 e dalle ore 9.00 e fino alle ore 18.00 dei giorni lavorativi successivi, fino a esaurimento delle risorse disponibili per il riconoscimento dei voucher. 

Ogni microimpresa e start-up innovativa potrà presentare una sola domanda di agevolazione avente ad oggetto uno solo dei servizi previsti dall’articolo 3 del decreto 8 agosto 2024.

 

Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:

– accettazione della richiesta da parte del fornitore del servizio, redatta secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore (accordo di consulenza);

– dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore relativa ai seguenti elementi: possesso del requisito di start-up innovativa o di microimpresa; aiuti “de minimis” già percepiti; regolarità contributiva dell’impresa richiedente; assenza, in capo al fornitore del servizio prescelto, della qualifica di amministratore, socio o dipendente dell’impresa richiedente; assenza di altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di Stato aventi ad oggetto i medesimi servizi, compresi i Voucher 3I concessi ai sensi dell’articolo 32 del D.L. n. 34/2019; carichi pendenti e informazioni iscritte nei casellari giudiziari; procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.

 

La misura ha una dotazione finanziaria di 9 milioni di euro per il biennio 2023-2024. 

 

L’importo dell’agevolazione verrà concesso in regime “de minimis”, nelle misure di 1.000, 3.000 e 4.000 euro + IVA.

 

CCNL Portuali: siglato il verbale



Sottoscritto il verbale che integra l’ipotesi dell’ 8 ottobre


Il 18 novembre è stato siglato tra le segreterie nazionali delle OOSS Filt CGIL, Fit CISL, Uiltrasporti e le Associazioni datoriali Assoporti, Assiterminal, Assologistica e Fise Uniport il verbale di accordo che integra e conferma l’ipotesi sottoscritta lo scorso 8 ottobre.
Il verbale prevede, innanzitutto, la tabella con i nuovi minimi a decorrere da:
– novembre 2024;
– dicembre 2025;
– dicembre 2026.


























































































Livello Valore mc al 10/2024 I tranche nov ’24 Il tranche dic ’25 III Tranche dic ’26 Tot aumento Tot mc a regime 31/12/2026
VII 1460,01 37 47 57 141 1601
VI 1625,20 38 48 58 144 1769
V 1703,44 39 49 59 147 1850
IV 1804,96 40 50 60 150 1955
III 1920,84 41 51 61 153 2074
II 2076,80 42 52 62 156 2233
I 2229,03 43 53 63 159 2388
Quadro 2383,74 44 54 64 162 2546
Quadro B ADSP 2432,94 45 55 66 166 2599
Quadro A ADSP 2681,80 46 56 67 169 2851

Confermati:
– l’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR come da articolo 15 CCNL), di 50,00 euro lordi (cinquanta,00), a decorrere dal 1° novembre 2024, per 13 mensilità, che si aggiunge all’attuale importo di EDR.
–  per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 un importo una tantum di 350,00 euro lordi, uguale per tutti i livelli in tre tranches: 150,00 euro a novembre 2024; 100,00 euro a luglio 2025;  100,00 euro a luglio 2026. A tal proposito, è prevista una disciplina più dettagliata che prevede per i dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 2024 e prima del 31 ottobre 2024 che il suddetto importo sia calcolato moltiplicando un decimo di tale cifra per ogni mese di servizio  in cui il dipendente ha lavorato almeno 15 giorni di calendario ed è erogato in proporzione all’orario di lavoro prestato, in caso di part-time. 
– un importo figurativo pari a 250,00 euro, uguale per tutti i livelli, a titolo di misure di welfare (flexible e/o fringe benefit) ripartito in 3 tranches: 50,00 euro a novembre 2024; 100,00 euro a luglio 2025; 100,00 euro a luglio 2026.

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Agidae: esito dell’incontro per il rinnovo

L’incontro si è incentrato su periodo di comporto, premio di risultato e previdenza. Il prossimo 2 dicembre al centro gli aumenti contrattuali

Le OO.SS. Fp-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno reso noto, mediante comunicato stampa del 15 novembre 2024, l’esisto dell’incontro avvenuto, il 12 novembre, tra le Sigle e l’associazione datoriale per il rinnovo contrattuale del CCNL Istituzioni socio assistenziali Agidae. Il confronto si è focalizzato sull’articolato contrattuale relativo al periodo di comporto, al premio di risultato e alla previdenza complementare.
È stato demandato al 2 dicembre prossimo il tema degli aumenti contrattuali, che devono essere in linea con l’aumento del costo della vita e con i contratti di settori che sono stati rinnovati lo scorso anno. Con l’incontro che verrà, le Sigle auspicano che il rinnovo possa concludersi in tempi brevi. 

CCNL Funzioni locali: incontro all’Aran per la prosecuzione della trattativa

Verso un aumento medio di 136,00 euro lordi medi mensili per dipendente da ripartire tra aumento tabellare e salario accessorio

Si è svolto nei giorni scorsi all’Aran il settimo incontro tra le Parti Sociali per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2022-2024. Dopo una breve introduzione è stato illustrato il piano di ripartizione delle risorse, rappresentando che l’importo al momento attribuibile è pari al 5,78% che determina un importo medio pro capite pari a 136,00 euro, comprensivo delle quote da destinare alla contrattazione decentrata. In particolare l’Aran ha proposto di incrementare la parte tabellare della retribuzione con 128,00 euro, corrispondenti al 94% della citata somma complessiva e destinando la residua somma di 8,00 euro al finanziamento del fondo salario accessorio. Nell’utilizzo dell’incremento stabile ha proposto di attribuire alla retribuzione base di ciascuna delle quattro aree un incremento pari al 7,32%, che determina per:
– Area Funzionari ed EQ: 141,50 euro per 13 mensilità;
– Area Istruttori: 130,41 euro per 13 mensilità;
– Area Operatori Esperti: 116,03 euro per 13 mensilità;
– Area Operatori: 111,45 euro per 13 mensilità.
Dal punto di vista normativo si è ribadito che tra le materie oggetto di confronto devono essere inserite la costituzione del fondo risorse decentrate e l’utilizzo di quello dell’anno precedente nonché il piano triennale del fabbisogno del personale.
Le OO.SS. ritengono altresì necessario riconsegnare alla contrattazione decentrata le materie che riguardano i profili professionali ed integrare quelli relativi al trattamento economico accessorio ancora escluse.
Il tavolo è stato aggiornato al prossimo 2 dicembre all’Aran. 

Le indicazioni dell’Agenzia delle entrate per ottenere il “Bonus Natale”

L’Agenzia delle entrate ha emanato la circolare n. 22/E/2024 contenente i chiarimenti sul Bonus Natale 2024, a seguito delle nuove regole introdotte dal D.L. n. 167/2024.

L’articolo 2 del D.L. n. 167/2024 apporta alcune modifiche all’articolo 2-bis del D.L. n. 113/2024 (Decreto Omnibus), che ha introdotto l’erogazione una tantum, per l’anno 2024, di un’indennità di importo pari a 100 euro a favore di taluni lavoratori dipendenti.

La modifica riguarda, in particolare, l’ambito soggettivo di applicazione della norma, ampliandone la platea dei beneficiari.

Viene, infatti, previsto che il bonus spetti, fermi restando gli altri requisiti, al lavoratore dipendente che ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR.

 

Il bonus è, pertanto, erogato al lavoratore dipendente per il quale sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • abbia, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;

  • abbia almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, ai sensi del citato articolo 12, comma 2, del TUIR;

  • abbia un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR.

Spiega, pertanto, l’Agenzia che il bonus in commento viene riconosciuto al genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico. Il suddetto bonus spetta anche in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del medesimo articolo 12 del TUIR (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), ancorché non siano più previste le detrazioni per figli a carico.

Contrariamente alla formulazione previgente, dunque, non è più richiesto per la spettanza del bonus il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o all’appartenenza a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

 

L’articolo 2 del D.L. n. 167/2024 inserisce, inoltre, il nuovo comma 2-bis nell’articolo 2-bis del Decreto Omnibus, per effetto del quale si prevede che l’indennità in argomento non spetti al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

 

Per quanto attiene agli adempimenti da porre in essere per ottenere il Bonus Natale, per effetto delle modifiche introdotte, il sostituto d’imposta pubblico o privato deve riconoscere il bonus su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli fiscalmente a carico. Il lavoratore dipendente è tenuto, quindi, a comunicare al sostituto d’imposta, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame. In particolare, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al nuovo comma 2-bis sopra descritto, il lavoratore dipendente, nell’attestazione da rilasciare al datore di lavoro, deve dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario del bonus.

 

Precisa, infine, l’Agenzia che per i lavoratori dipendenti che abbiano prodotto la predetta dichiarazione sostitutiva ai sensi della precedente formulazione dell’articolo 2-bis del Decreto Omnibus, ai fini dell’erogazione dell’indennità in parola, non è necessaria la presentazione di un’ulteriore dichiarazione al sostituto d’imposta, salvo il caso in cui debba essere acquisito, per il rispetto delle disposizioni del nuovo comma 2-bis, il codice fiscale del convivente, unitamente alla dichiarazione che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus.

 

Resta fermo, in ogni caso, che il lavoratore possa beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.

 

Qualora il lavoratore dipendente abbia beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore medesimo deve restituire l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto in sede di dichiarazione dei redditi.