CCNL Ceramica Industria: pubblicati gli incrementi retributivi aggiornati e gli importi IPO



Con la ratifica dell’Ipotesi di accordo sono stati modificati gli importi relativi agli aumenti e resi noti quelli riguardanti l’IPO


Il 20 settembre 2024 con un comunicato stampa a firma delle OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, inviato ai rappresentanti di Confindustria Ceramica, è stato reso noto lo scioglimento della riserva sull’ipotesi di accordo siglata il 22 luglio 2024 per i settori delle piastrelle, materiali refrattari, ceramica sanitaria e stoviglieria. Le Parti hanno diramato le tabelle retributive con gli aumenti, che differiscono per alcuni importi da quelli presenti all’interno dell’ipotesi e le cifre relative all’indennità di posizione organizzativa.
Di seguito le tabelle con gli importi modificati con decorrenze al: 1° settembre 2024; 1° luglio 2025; 1° luglio 2026 e 1° giugno 2027 e quelli riguardanti l’IPO con le medesime decorrenze. In grassetto gli importi degli aumenti dei minimi variati rispetto a quelli dell’ipotesi. 

Incremento minimi retributivi e IPO Settore Piastrelle





































































































































































Livello 1° settembre 2024 1° luglio 2025 1° luglio 2026 1° giugno 2027 Totale aumenti
  Minimo IPO Minimo IPO Minimo IPO Minimo IPO Minimo IPO
A 71,09 51,70 64,63  77,55 264,97
B1 63,61 3,74 46,26 2,72 57,83  3,40 69,37  4,09 237,07  13,95
B2 63,61 46,26 57,83  69,37  237,07
C1 56,12 3,74 40,81 2,73 51,01  3,41 61,24 4,07 209,18 13,95
C2 56,12 1,87 40,81 1,36 51,01 1,70 61,24 2,05 209,18 6,98
C3 56,12 40,81 51,01  61,24 209,18
D1 48,64 6,36 35,37 4,63 44,21  5,79 53,07 6,93 181,29 23,71
D2 48,64 2,99 35,37 2,18 44,21  2,73 53,07 3,26 181,29 11,16
D3 48,64 35,37 44,21  53,07 181,29
E1 41,16 4,49 29,93 3,27 37,41 4,09 44,90 4,89 153,40 16,74
E2 41,16 29,93 37,41 44,90 153,40
F 37,41 27,21 34,01 40,83 139,46

Incremento minimi retributivi e IPO Settore Materiali Refrattari





































































































































































Livello 1° settembre 2024 1° luglio 2025 1° luglio 2026 1° giugno 2027 Totale aumenti
  Minimo IPO Minimo IPO Minimo IPO Minimo IPO Minimo IPO
A 71,09 51,70 64,63  77,55 264,97
B1 63,61 3,74 46,26 2,72 57,83  3,40 69,37  4,09 237,07  13,95
B2 63,61 46,26 57,83  69,37  237,07
C1 56,12 3,74 40,81 2,73 51,01  3,41 61,24 4,07 209,18 13,95
C2 56,12 1,87 40,81 1,36 51,01 1,70 61,24 2,05 209,18 6,98
C3 56,12 40,81 51,01  61,24 209,18
D1 48,64 6,36 35,37 4,63 44,21  5,79 53,07 6,93 181,29 23,71
D2 48,64 2,99 35,37 2,18 44,21  2,73 53,07 3,26 181,29 11,16
D3 48,64 35,37 44,21  53,07 181,29
E1 41,16 4,49 29,93 3,27 37,41 4,09 44,90 4,89 153,40 16,74
E2 41,16 29,93 37,41 44,90 153,40
F 37,41 27,21 34,01 40,83 139,46

Incremento minimi retributivi e IPO Settore Ceramica sanitaria e stoviglieria

















































































































































































Livello 1° settembre 2024 1° luglio 2025 1° luglio 2026 1° giugno 2027 Totale aumenti
  Minimo IPO Minimo IPO Minimo IPO Minimo IPO Minimo IPO
A 55,00 21,39 40,00 15,56 50,00 19,45 59,99 23,33 204,99 79,73
B1 50,73 16,11 36,90 11,71 46,12 14,64 55,35 17,57 189,10 60,03
B2 50,73 11,91 36,90 8,66 46,12 10,83 55,35 12,97 189,10 44,37
C1 46,94 13,03 34,14 9,47 42,67 11,84 51,20 14,22 174,95 48,56
C2 46,94 11,12 34,14 8,09 42,67 10,12 51,20 12,11 174,95 41,44
C3 46,94 9,59 34,14 6,97 42,67 8,72 51,20 10,46 174,95 35,74
D1 41,25 13,75 30,00 10,00 37,50 12,50 45,00 15,00 153,75 51,25
D2 41,25 8,40 30,00 6,11 37,50 7,64 45,00 9,17 153,75 31,32
D3 41,25 6,11 30,00 4,44 37,50 5,55 45,00 6,68 153,75 22,78
E1 37,46 8,76 27,24 6,37 34,05 7,96 40,87 9,55 139,62 32,64
E2 37,46 3,79 27,24 2,76 34,05 3,45 40,87 4,13 139,62 14,13
E3 37,46 1,88 27,24 1,37 34,05 1,71 40,87 2,05 139,62 7,01
F 38,19 27,77 34,71 41,69 142,36

 

Applicazione informatica per approvazione Prospetto aliquote IMU Comuni

Il MEF comunica che nella seconda metà del mese di ottobre 2024 sarà resa disponibile, all’interno del Portale del federalismo fiscale, l’applicazione informatica attraverso la quale i comuni potranno elaborare e trasmettere il Prospetto delle aliquote IMU per l’anno di imposta 2025 (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 27 settembre 2024).

All’esito della fase di sperimentazione avvenuta nel corso dell’anno 2024, è stato emanato il Decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, che integra il Decreto 7 luglio 2023, concernente l’individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019 e che riapprova l’Allegato A, il quale sostituisce quello di cui al precedente decreto. 

In particolare, tale Allegato A modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 7 luglio 2023.

 

Al riguardo, il MEF chiarisce che l’applicazione informatica attraverso cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto per l’anno di imposta 2025 sarà resa disponibile, all’interno dell’apposita sezione denominata “Gestione IMU” del Portale del federalismo fiscale, nel corso della seconda metà del mese di ottobre 2024.

A decorrere dal 1° ottobre 2024, dunque, verrà chiusa la fase sperimentale, avviata nel corso degli anni 2023 e 2024, e non sarà più consentito ai comuni accedere all’applicazione informatica per simulare l’elaborazione del Prospetto.

 

Sono, inoltre, pubblicate le “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU”, aggiornate con le modifiche apportate dal citato decreto 6 settembre 2024.

 

Infine, il MEF ricorda che per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e all’articolo 1, comma 767, terzo periodo, della Legge n. 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo articolo 1 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicheranno le aliquote di base, che continueranno ad essere applicate fino a quando il comune non approverà una delibera secondo le modalità prescritte.

Agricoltori, artigiani e commercianti, l’emissione degli avvisi bonari

In corso le elaborazioni per le emissioni relative alle diverse gestioni (INPS, messaggi 26 settembre 2024, nn. 3188 e 3189).

Con i messaggio in commento, l’INPS ha comunicato che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi bonari relativi alla Gestione contributiva Agricola e alle Gestioni Artigiani e Commercianti.

Gli Avvisi bonari per la Gestione Agricola saranno resi disponibili all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, sezione “Dati Complementari” > “Lista Avvisi Bonari” sia per i coltivatori diretti, coloni mezzadri e imprenditori agricoli professionali, che per le aziende assuntrici di manodopera agricola. In particolare, l’avviso indicherà il dettaglio dei dati relativi al residuo debito per i contributi previdenziali e assistenziali e le somme aggiuntive, riferiti ai periodi richiesti con l’emissione dell’anno 2023 per i lavoratori autonomi e con le emissioni del 3° e 4° trimestre dell’anno 2022 e del 1° e 2° trimestre dell’anno 2023 per i datori di lavoro agricolo.
Gli Avvisi per le Gestioni Artigiani e Commercianti, relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza nei mesi di febbraio e maggio 2024, saranno messi a disposizione del contribuente all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”. Nella comunicazione sarà allegato anche un documento contenente i riferimenti per la compilazione del modello di pagamento F24 o per la presentazione dell’istanza telematica di rateazione.
In entrambi i casi, il mancato pagamento dell’importo dovuto comporterà l’invio di un Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.

AGENTI DI COMMERCIO – Commercio: ai nastri di partenza la trattativa per il rinnovo del contratto

Nell’incontro le Parti Sociali si sono confrontate sulla figura dell’Agente di Commercio e sulle definizioni di vendita

Nelle scorse settimane le organizzazioni sindacali di categoria, al tavolo con le Associazioni imprenditoriali Confcommercio, Confcooperative e Confesercenti, hanno illustrato i punti cardine della piattaforma unitaria per il rinnovo dell’Accordo Economico Collettivo applicabile agli Agenti e Rappresentanti di Commercio del settore commerciale, scaduto nel 2021. Sono circa 200mila gli addetti interessati dai negoziati. 
La proposta di parte sindacale mira ad individuare gli strumenti necessari per affrontare le nuove sfide dei mercati locali, comunitari e globali. Tra i temi oggetto di confronto si segnalano l’aumento delle spese per l’esercizio della professione, la scarsa formazione dei nuovi addetti. Le OO.SS. richiedono alle Associazioni imprenditoriali un’analisi di mercato sull’impatto del commercio elettronico nel settore dell’intermediazione, non solo in termini di ricadute occupazionali ed economiche sugli agenti di commercio, ma anche in termini di qualità della promozione dei beni e dei servizi offerti dalle aziende, nonché della conclusione degli affari.
Al fine di poter aggiornare e adeguare l’AEC le Parti Sociali si sono inoltre confrontate sulla figura dell’Agente di Commercio, sulle definizioni di vendita, e-commerce e variazioni di zona.
Il confronto proseguirà in commissione ristretta il 24 ottobre, il 7 e il 28 novembre.

Esonero per assunzioni di ex Alitalia: le indicazioni operative

Sul sito dell’INPS è disponibile il modulo di istanza on-line “ALI24” per richiedere il beneficio (INPS, messaggio 26 settembre 2024, n. 3172).

Dopo la circolare n. 47/2024, l’INPS torna a occuparsi dell’esonero contributivo per le assunzioni di lavoratori precedentemente occupati presso Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a (articolo 12, comma 6, D.L. n. 104/2023).

In particolare, l’Istituto comunica che, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito dell’INPS, al seguente percorso “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > è disponibile il modulo di istanza on-line “ALI24”, per richiedere il beneficio in trattazione.

La domanda di ammissione

Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro, previa autentificazione, deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “ALI24”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:

– l’indicazione del lavoratore assunto;

– il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato;

– l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;

– l’indicazione della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale;

– la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

Qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro e vi sia sufficiente capienza di risorse finanziarie, l’INPS informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.

L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita attraverso le denunce contributive.

Al riguardo, l’INPS precisa che, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro prestato nel corso di un rapporto lavorativo part-time, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, l’importo già autorizzato nella procedura telematica. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.

A seguito dell’accantonamento definitivo delle risorse finanziarie, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il soggetto interessato può fruire dell’importo riconosciutogli, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive. Anche a seguito dell’autorizzazione alla fruizione dell’agevolazione, vengono effettuati i controlli volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo in oggetto. 

Infine, il messaggio in commento include le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero contributivo nelle sezioni <PosContributiva>, <ListaPosPA> e <PosAgri> del flusso Uniemens.