Flussi migratori e lavoro: le nuove disposizioni urgenti

Il Governo ha approvato un decreto-legge che introduce tra l’altro novità normative in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri e di tutela e assistenza alle vittime di caporalato (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 2 ottobre 2024, n. 98).

Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri un decreto-legge con disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

In particolare, il provvedimento integra nella sua prima parte la disciplina dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, già definita recentemente con il DPCM del 27 settembre 2023, sulla programmazione dei flussi per il triennio 2023-2025.

Le novità nelle procedure d’ingresso

Il Governo ha deciso di intervenire con urgenza con l’obiettivo di semplificare e accelerare le procedure, rendendole nel contempo più sicure. Tra gli interventi maggiormente significativi vi sono:

– precompilazione rispetto al click day delle domande di nulla osta al lavoro, così da ampliare i tempi per i controlli e consentire la regolarizzazione o l’esclusione delle domande non procedibili;
– interoperabilità tra il sistema informatico in uso e le banche dati dei Ministeri dell’interno e del lavoro, dell’INPS, Camere di commercio, Agenzia delle entrate e AGID, al fine della verifica automatica di alcune tipologie di dati presenti nelle domande di nulla osta al lavoro; 
– ferme restando le quote, svolgimento nel corso dell’anno di ulteriori “click day” per settori specifici;
– obbligo di conferma dell’interesse all’assunzione da parte del datore di lavoro, prima del rilascio del visto di ingresso al lavoratore straniero;
– obbligo di elezione di domicilio digitale per il datore di lavoro e digitalizzazione della procedura anche per ciò che attiene alla sottoscrizione e invio del contratto di soggiorno, abolendo la necessità per il datore e il lavoratore di presentarsi a tal fine presso lo sportello unico per l’immigrazione
– inibizione al sistema per i successivi 3 anni dei datori di lavoro che, per causa a loro imputabile, non provvedono alla stipula del contratto di lavoro dopo l‘ingresso dello straniero o che utilizzano lavoratori senza contratto;
– limite al numero di domande attivabili dal datore di lavoro in proporzione a fatturato, numero di addetti e settore di attività
– possibilità per i lavoratori stagionali di stipulare, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, un nuovo contratto con lo stesso o con altro datore entro 60 giorni dalla scadenza del precedente contratto;
– possibilità di conversione, al di fuori delle quote, del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro a tempo determinato o indeterminato;
mantenimento dei canali di ingresso speciali per rifugiati e apolidi;
– introduzione di un canale di ingresso sperimentale per il 2025 per l’assistenza di grandi anziani e disabili, nel limite di 10.000 unità, attraverso le Agenzie per il lavoro, le organizzazioni datoriali firmatarie del CCNL del settore domestico e i professionisti dell’area giuridico-economica, con esclusione del silenzio assenso nell’esame delle relative domande di nulla osta al lavoro;
– eliminazione del silenzio assenso per la fase di esame delle domande relative a lavoratori di stati a rischio (nel 2025 si tratta di Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka);
– potenziamento del personale addetto alle procedure di ingresso in Italia per motivi di lavoro dei Ministeri dell’interno e degli esteri.

I provvedimenti sul caporalato

Il Capo II del decreto-legge riconosce il permesso di soggiorno per casi speciali in favore delle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui al nuovo articolo 18-ter del Testo unico dell’immigrazione, alle quali è esteso l’ambito applicativo del programma unico di emersione, assistenza, integrazione sociale. 

Alla scadenza, il permesso di soggiorno per casi speciali rilasciato al lavoratore straniero vittima di violenza, abuso o sfruttamento del lavoro può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote o in permesso di soggiorno per motivi di studio, qualora lo straniero sia iscritto a un regolare corso.

L’ammissione alle misure di assistenza finalizzate alla formazione e all’inserimento sociale e lavorativo avviene attraverso programmi individuali e si prevedono le condizioni ostative e le cause che determinano la revoca dell’ammissione alle misure, per esempio per condanna per un delitto non colposo

Le misure di protezione previste dal D.L. n. 83/2002 a tutela dell’incolumità delle persone ritenute a rischio trovano applicazione nei confronti degli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Viene esteso il patrocinio in materia di spese di giustizia a coloro che collaborano all’emersione del suddetto reato e all’individuazione dei responsabili.

 

CCNL Istruzione e ricerca: stretta finale per la chiusura delle sequenze contrattuali

Aran e OO.SS. si avviano alla firma delle sequenze contrattuali, focus accesso sui lavoratori precari

La Flc-Cgil ha informato, mediante una nota stampa, circa l’esito del tavolo di trattativa tenutasi all’Aran il 2 ottobre 2024. La riunione, incentrata sulla coda contrattuale relativa al CCNL Istruzione e ricerca, ha fatto registrare dei passi in avanti circa la conclusione positiva dell’incontro, in vista della firma. In sede di contrattazione, infatti, la legge prevede che venga definita la retribuzione del contratto a tempo determinato; mentre, l’intento delle Parti sindacali è quello di stabilire, oltre alle retribuzioni, diritti, doveri e tutele, così come avviene per gli altri lavoratori non a tempo determinato. A tal proposito, l’esperienza acquisita mediante le varie forme di lavoro, quali: assegni di ricerca, contratto di ricerca, contratto a tempo determinato di cui all’art. 141 del CCNL vigente; indicano la strada verso il raggiungimento dei requisiti per la stabilizzazione dei precari. 
Focus importante anche sul settore degli EPR. Infatti, sebbene venga riconosciuto loro un assegno di ricerca e contratti a tempo determinato ai fini della trasformazione ad indeterminato, le OO.SS. hanno richiamato all’applicabilità delle norme specifiche sulla stabilizzazione, con la alla possibilità per le amministrazioni di estendere a questi lavoratori le norme del contratto collettivo nazionale.
I progressi fatti sono stati apprezzati dai sindacati che si sono detti pronti a firmare, facendo leva sulla possibilità di chiudere anche le altre sequenze contrattuali, relative a: tecnologo dell’università a tempo indeterminato; retribuzione dei CEL e del personale delle AOU. 
Per quanto riguarda la firma dell’ipotesi del CCNL Istruzione e ricerca e per la discussione sulle altre sequenze contrattuali, il tavolo è aggiornato al 9 ottobre 2024. 

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: nuovo incontro per il rinnovo

Dal punto di vista economico si è raggiunta l’intesa di un aumento di circa 120,00 euro per i lavoratori del settore 

Il 1° ottobre si è tenuto un nuovo incontro tra i sindacati Fp-Cgil, Fisascat-Cisl, Fp-Cisl, Uiltucs-Uil, Uil-Fpl e Uneba, successivo allo sciopero nazionale del 16 settembre, per discutere sul rinnovo del CCNL del personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza.
Innanzitutto, i sindacati hanno rilevato l’alta percentuale di adesione allo sciopero, sul presupposto del malcontento da parte dei lavoratori in merito all’aspetto retributivo definito nettamente inferiore rispetto agli altri lavoratori del settore socio-sanitario- assistenziale-educativo e comunque ritenuto che l’offerta economica di Uneba di un aumento pari a 100,00 euro risulti del tutto insoddisfacente. Durante l’incontro, Uneba si è resa disponibile ad un accordo sull’aumento pari a 120,00 euro ed alla revisione degli articoli relativi al tempo determinato, alla rivisitazione del TEP (Trattamento Economico Progressivo) ed all‘istituto della maternità.
E’ stato, inoltre, fissato un nuovo calendario di appuntamenti: 21 ottobre, 7 novembre,13 novembre, 25 novembre, 4 dicembre.

Il Decreto per la razionalizzazione delle imposte di registro, successioni, donazioni e bollo

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2024, n. 231, il D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139, contenente disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

Il decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA dà attuazione ai principi di cui all’articolo 10 della Legge di delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023).
Il Decreto consta di 11 articoli e tre Allegati:

  • l’articolo 1 contiene le modifiche riguardanti l’imposta sulle successioni e sulle donazioni;
  • l’articolo 2 contiene modifiche alle disposizioni concernenti l’imposta di registro;
  • l’articolo 3 contiene modifiche di coordinamento in materia di imposte ipotecaria e catastale;
  • l’articolo 4 contiene disposizioni in materia di imposta di bollo e di imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine;
  • l’articolo 5 concerne le tasse per i servizi ipotecari e catastali;
  • l’articolo 6 riguarda i tributi speciali;
  • l’articolo 7 riguarda l’accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale;
  • l’articolo 8 interviene modificando le disposizioni riguardanti le modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali;
  • l’articolo 9 contiene le disposizioni finali e le abrogazioni;
  • l’articolo 10 le disposizioni finanziarie;
  • l’articolo 11 disciplina l’entrata in vigore.

Le disposizioni avranno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonchè alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

 

Tra le novità concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, all’articolo 1 del D.Lgs. n. 346/1990, il comma 1 viene sostituito dal seguente: “l’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione”.

All’articolo 2 dello stesso Decreto, dopo il comma 2, viene inserito il comma 2-bis, ai sensi del quale per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.

Dopo l’articolo 4 del D.Lgs. n. 346/1990, viene introdotto il nuovo articolo 4-bis recante disposizioni su trust e altri vincoli di destinazione.

L’articolo 7, viene interamente sostituito come segue: “i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all’imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti:

– a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

– a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;

– a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonchè degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

– a favore di altri soggetti: 8%.

A seguire, in tema di liquidazione e accertamento dell’imposta, all’articolo 27 il comma 2 viene sostituito dal seguente: “l’imposta è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione, a norma dell’articolo 33, ed è nuovamente autoliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all’articolo 28, comma 6”.

Viene, inoltre, stabilito che la dichiarazione della successione debba essere presentata con le modalità telematiche stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Per i soggetti non residenti, la dichiarazione può essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In tal caso, la dichiarazione si intende presentata alla data di spedizione (nuova formulazione dell’articolo 28, comma 1, D.Lgs. n. 346/1990).

Anche l’articolo 37 subisce modifiche, secondo le quali: “il contribuente esegue il pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell’articolo 33, comma 1, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 31. Il pagamento dell’imposta principale liquidata dall’ufficio in sede di controllo dell’autoliquidazione con gli interessi e quello dell’imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 è eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione”.

Inoltre, sempre in tema di autoliquidazione, la nuova formulazione dell’articolo 38 prevede che il contribuente possa eseguire il pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell’articolo 33, nella misura non inferiore al 20% entro il termine di cui all’articolo 37 e, per il rimanente importo, in un numero di otto rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della successione. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.

 

Con il nuovo D.Lgs. n. 231/2024, vengono anche apportate numerose modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, tra le quali spicca in particolare la disposizione contenuta all’articolo 9, secondo la quale per le rendite costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto nonchè per le successioni aperte e le donazioni fatte anteriormente a tale data, ai fini della determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie, relativamente alle quali i relativi rapporti non sono esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove il tasso di interesse legale risulti uguale o inferiore allo 0,1%, si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 21 dicembre 2015.

 

Il Decreto n. 231/2024, a seguire, interviene in materia di imposta di bollo e di imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine. In particolare, viene stabilito che per gli atti da registrare in termine fisso, l’imposta di bollo debba essere assolta nel termine previsto per la registrazione dell’atto, con le modalità di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all’ufficio dell’Agenzia delle entrate, l’imposta di bollo può essere assolta anche mediante contrassegno telematico (articolo 3, comma 1-bis, D.P.R. n. 642/1972).

 

Tra le novità introdotte figurano anche modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale e modifiche ai tributi speciali (articoli 5 e 6, Decreto n. 231/2024).

 

Infine, con una modifica all’articolo 1 del D.L. n. 2/2006, viene stabilito che l’accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale sia consentito a chiunque, anche su base convenzionale, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. 

Metasalute: attivata la procedura per l’attribuzione dei piani sanitari 2025

Dal 1° ottobre 2024 è attiva la procedura per la scelta dei Piani per l’anno 2025

Il Fondo Metasalute ha comunicato che dal 1° ottobre 2024 è possibile effettuare la scelta dei Piani sanitari per il 2025. Tale procedura rimarrà attiva fino al 4 novembre 2024
Prima di effettuare la scelta, si consiglia la consultazione delle relative schede sintetiche e del documento “Nuovo Piano Sanitario 2024 2026 – Confronto breve”, disponibile sul sito ufficiale del Fondo, alla sezione “Piani Sanitari”. 
Ogni azienda può selezionare un massimo di 3 piani sanitari e attribuirli ai propri lavoratori secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento del Fondo. 
Se alla data del 4 novembre 2024 la procedura è stata completata parzialmente ovvero manca alcuna delle sezioni, il piano Base per l’intero anno 2025 verrà applicato senza possibilità di modifica.