CCNL Federcasa: report del tavolo di trattativa

Il Presidente di Federcasa ha proposto un incremento economico del 6,5%

Si è svolto nella giornata del 2 ottobre 2024 il tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto applicabile ai dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa. L’Associazione datoriale aveva trasmesso negli scorsi mesi una versione modificata della parte normativa discordante sia da quanto convenuto nei tavoli precedenti sia da quanto proposto unitariamente a maggio, rispetto alla quale le OO.SS avevano proposto modifiche in merito ai punti di arretramento. La controparte datoriale si era poi impegnata a verificare le parti discusse e a rimandare un nuovo testo. 
In merito alla parte economica del rinnovo, il Presidente di Federcasa ha presentato una prima proposta condivisa dall’assemblea dei presidenti così articolata:
6,5% di incremento tabellare dal 1° gennaio 2024;
600,00 euro di una tantum per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Le OO.SS. avevano chiesto unitariamente una diversa proposta che aumentasse il costo complessivo del contratto e che rappresentasse un incremento stipendiale strutturale. La controparte, dopo lunga discussione, ha dimostrato disponibilità a ragionare di una proposta economica maggiore su cui chiedere alle aziende un mandato con l’impegno di un aggiornamento a breve termine.
Il Presidente ha, quindi, rimesso all’assemblea delle aziende la definizione di una proposta complessiva della parte economica e normativa su cui le OO.SS. faranno le proprie valutazioni. 

Modalità di elezione, variazione e revoca del domicilio digitale speciale

Sono state individuate dall’Agenzia delle entrate le modalità di comunicazione, variazione e revoca dei dati relativi al domicilio digitale speciale presso cui ricevere la notifica degli atti e le comunicazioni della stessa Agenzia e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione nonché le modalità con cui confermare o revocare l’indirizzo PEC eventualmente già comunicato per la notificazione degli atti (Agenzia delle entrate, provvedimento 7 ottobre 2024, n. 379575).

Per domicilio digitale si intende un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

 

L’articolo 1 del D.Lgs. n. 13/2024 ha introdotto nel D.P.R. n. 600/1973, l’articolo 60-ter rubricato “Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale”.

Il quinto comma del suddetto articolo 60-ter prevede, in particolare, che i soggetti di cui all’articolo 6-quater del CAD possano eleggere il domicilio digitale speciale dove ricevere sia gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni dei quali la legge non prescrive la notificazione.

Contestualmente l’articolo 1 del D.Lgs. n. 13/2024 ha anche modificato l’articolo 26, secondo comma, del D.P.R. 602/1973, introducendo l’articolo 26-bis nel medesimo decreto, al fine di estendere anche all’agente della riscossione la disciplina relativa all’utilizzo dei domicili digitali per la notifica e comunicazione dei propri atti.

 

Tutto ciò premesso, l’Agenzia delle entrate ha disposto che il domicilio digitale speciale venga eletto mediante la specifica funzionalità disponibile nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia.

L’Agenzia invierà un messaggio contenente un codice di validazione al domicilio digitale speciale indicato per verificarne l’esistenza e l’effettiva disponibilità per il richiedente. L’inserimento, poi, di tale codice all’interno dell’area riservata dell’utente porterà alla positiva conclusione della verifica.

Con le stesse modalità dovranno essere comunicate le variazioni del domicilio digitale speciale registrato. La revoca, invece, dovrà essere comunicata mediante apposita funzionalità.

 

Non è consentita la registrazione, quale domicilio digitale speciale, di un indirizzo PEC già registrato e associato ad altro utente.

 

Possono eleggere il domicilio digitale speciale esclusivamente le persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, di cui all’articolo 6-quater del CAD.

Ciascuno dei suddetti soggetti può eleggere un unico domicilio digitale speciale presso cui ricevere la notificazione degli atti, degli avvisi e dei provvedimenti che per legge devono essere notificati, nonché gli atti e le comunicazioni per i quali la legge non prescrive la notificazione, compresi quelli a lui destinati in qualità di erede o di rappresentante legale di altro soggetto.

Non possono eleggere il domicilio digitale speciale i soggetti i cui indirizzi PEC devono essere iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all’articolo 6-bis del CAD.

 

Il domicilio digitale speciale sarà utilizzato dall’Agenzia delle entrate a decorrere dalla data di messa a disposizione del servizio.

 

Nei casi di elezione di un domicilio digitale speciale presso un indirizzo PEC di cui non si abbia la titolarità, la notifica effettuata presso quell’indirizzo sarà comunque pienamente valida e colui che lo ha eletto non potrà opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni qui indirizzate.

Sanzioni per omissioni e per evasioni contributive: le novità

Fornite indicazioni sulle modificazioni del regime introdotte dall’articolo 30 del D.L. n. 19/2024 a partire dal 1° settembre 2024 (INPS, circolare 4 ottobre 2024, n. 90).

L’articolo 30 del D.L. n. 19/2024 ha modificato, con decorrenza dal 1° settembre 2024, la Legge n. 388/2000, in tema di regime sanzionatorio per omissione o evasione contributiva, in attuazione della linea II della Missione 5, Componente 1 del PNRR. In particolare, rispetto alla misura delle sanzioni civili dovute in caso di omissione o evasione contributiva, l’articolo 30 del citato decreto-legge n. 19/2024, ferma la quantificazione ordinaria delle stesse, ha introdotto alcune modifiche sostanziali, prevedendo una loro diversa modulazione in relazione alla fattispecie ricorrente e ai tempi dell’adempimento.

Inoltre, all’articolo 30, comma 1, lettera c) viene prevista una specifica disciplina del regime sanzionatorio in caso di tempestiva regolarizzazione delle esposizioni debitorie oggetto di accertamento d’ufficio da parte degli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive (articolo 116, comma 8, lettera b-bis) della Legge n. 388/2000).

Sanzioni civili per omissione contributiva

L’articolo 30, comma 1, lettera a) del D.L. n. 19/2024, ha modificato il regime delle sanzioni civili di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della Legge 388/2000[3], connesso al mancato o tardivo versamento dei contributi previdenziali, prevedendo, a chiusura della norma, che qualora il pagamento dei contributi o premi viene effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trovi applicazione.

L’intento del legislatore è stato quello di estendere l’istituto del ravvedimento operoso, già previsto per le ipotesi di evasione contributiva dal medesimo articolo 116, comma 8, lettera b), ultima parte, della Legge n. 388/2000, anche alle ipotesi di omissione contributiva disciplinata dalla citata lettera a) del comma 8, al fine di favorire e accelerare il recupero del credito.

La norma, quindi, ferma restando l’ordinaria misura della sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti in ragione d’anno, sino al massimo del 40% dell’importo dovuto, al fine di favorire l’adempimento, ha introdotto una misura agevolativa in base alla quale, se il pagamento avviene, in unica soluzione, entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in modo spontaneo, ossia prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, non trova applicazione la maggiorazione di 5,5 punti del tasso ufficiale di riferimento.

L’INPS evidenzia al riguardo che il pagamento deve intendersi “in unica soluzione” anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, ma pur sempre entro il limite dei 120 giorni citati dalla data di scadenza legale e purché l’importo totale versato corrisponda all’intera contribuzione dovuta. 

Sanzioni civili per evasione contributiva

In merito alle sanzioni civili applicabili all’evasione contributiva (articolo 116, comma 8, lettera b), Legge n. 388/2000), nelle ipotesi in cui il soggetto contribuente non metta in atto spontaneamente comportamenti volti a regolarizzare la sua posizione rispetto all’obbligo contributivo, la norma prevede, senza alcuna variazione rispetto al regime previgente, una sanzione pari al 30% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti alle scadenze di legge, in ragione d’anno, e sino alla soglia massima del 60% dell’importo dovuto.

Diversamente, la fattispecie del ravvedimento operoso, già disciplinata dall’articolo 116, comma 8, lettera b), seconda parte, della citata Legge n. 388/2000, è stata oggetto di una rimodulazione dei termini previsti per il pagamento della contribuzione dovuta. Infatti, viene confermata la previsione secondo cui, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia e, inoltre, viene introdotta l’ulteriore previsione che, ove il versamento avvenga in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.

Infine, nella circolare in commento vengono anche illustrati i casi relativi alle sanzioni civili in presenza di accertamenti degli enti impositori, alle sanzioni civili per omissioni derivanti da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, alle attività di compliance, alle attività di accertamento d’ufficio da parte dell’INPS e le disposizioni comuni.

 

CCNL Farmacie Private: iniziate le trattative per il rinnovo

Presentata la piattaforma sindacale unitaria che interessa gli oltre 60mila dipendenti del settore

Il 3 ottobre 2024 le Parti sociali si sono riunite al tavolo negoziale per il rinnovo del contratto di settore per il triennio 2024/2027.
Le Organizzazioni sindacali, nel presentare la propria piattaforma unitaria, alla luce delle nuove realtà operative, hanno ribadito l’urgenza di fornire strumenti aggiornati ed efficaci per la regolazione dei rapporti di lavoro a seguito della emergenza sanitaria relativa alla pandemia.
Tra i punti cardine della trattativa, vi sono sicuramente:
– l’insufficienza dei salari rispetto alla professionalità richiesta;
– orari di lavoro impegnativi;
– difficoltà nel bilanciare vita professionale e personale;
– l’ingresso di grandi catene di farmacie;
– l’implementazione delle risorse di welfare;
– l’incremento del monte ore Rol al fine di premiare l’anzianità di servizio;
– aumento delle maggiorazioni per i turni notturni, il lavoro domenicale e le festività.
Inoltre, le OO.SS. richiedono anche il rafforzamento della dichiaratoria sulla classificazione del personale, con riferimento all’applicazione del livello Q2, al fine di offrire uno stimolo all’impegno professionale; una integrazione della retribuzione al 100% durante il congedo di maternità e il miglioramento delle indennità oltre all’estensione del periodo di aspettativa.
Sul fronte delle malattie ed infortuni, le sigle sindacali propongono un incremento della integrazione a carico del datore di lavoro, insieme all’ampliamento del periodo di aspettativa non retribuita in caso di malattie gravi. 
Infine, viene sollevata la necessità di apportare modifiche alle condizioni contrattuali relative al part-time, lavoro supplementare e clausole elastiche.
La trattativa proseguirà il 13 novembre e il 4 dicembre. 

CCNL Agenzie marittime ed aeree: siglata l’ipotesi di accordo

Vengono introdotti aumenti retributivi, welfare comprensivo di Una Tantum e disposizioni in materia normativa

Il 13 settembre 2024 Federagenti, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno sottoscritto un’ipotesi di accordo relativa al CCNL Agenzie marittime ed aree, scaduto il 31 dicembre 2023. All’interno del documento vengono introdotte novità sia dal punto di vista economico che normativo.
Per quanto riguarda l’aspetto economico, le Parti concordano un aumento retributivo riferito al 4° livello pari a 200,00 euro da erogare in 4 tranches:
– 75,00 euro dal 1° settembre 2024;
45,00 euro dal 1° settembre 2025;
40,00 euro dal 1° gennaio 2026;
40,00 euro dal 1° settembre 2026
Inoltre, viene stabilita l’erogazione del welfare pari a 300,00 euro, complessivi di Una Tantum, da erogarsi in 2 tranches:
150,00 euro dal 1° gennaio 2025;
150,00 euro dal 1° gennaio 2026
L’importo di 60,00 euro annui a titolo di welfare, previsto dal precedente rinnovo contrattuale, viene cristallizzato e l’erogazione viene anticipata al 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° gennaio 2025. Per le società che non dispongono di una piattaforma welfare, l’erogazione sarà corrisposta tramite ticket compliments. Inoltre, dal 4° trimestre del 2024 (ottobre-dicembre), l’importo versato alla Cassa mutua aumenta di 5,00 euro mensili. 
Per quanto concerne l’aspetto normativo, le Parti si impegnano, entro il 30 settembre 2024, ad istituire una Commissione bilaterale nazionale paritetica per occuparsi della classificazione del personale, inserendo nuove figure professionali e contratto a tempo determinato, con l’individuazione delle causali che consentono la proroga del contratto fino a 24 mesi. La fine dei lavori della commissione è prevista per il 20 dicembre 2024.
Per i permessi riguardanti la formazione professionale, vengono stabilite ulteriori 20 ore nel corso dell’anno per partecipare ai corsi erogati dall’Ente bilaterale nazionale. I lavoratori dipendenti da aziende non iscritte all’Ente possono utilizzare il monte ore indicato per frequentare corsi di formazione in materie attinenti il proprio ambito professionale. Il costo della formazione è a carico del datore di lavoro fino ad un importo massimo di 500,00 euro. 
Introdotte anche novità per i lavoratori tossicodipendenti, disabili, alcolisti, malati di Aids, affetti da virus HIV e donne vittime di violenza di genere. Introdotti anche una serie di provvedimenti disciplinari e la normativa relativa allo smart working. Viene precisato, inoltre, che l’ipotesi sarà oggetto di consultazione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.