Banche e assicurazioni: la comunicazione per evitare ulteriore ripartizione delle rate di crediti edilizi

L’Agenzia delle entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione che deve essere utilizzata dalle banche, dagli intermediari finanziari e dalle assicurazioni per evitare l’ulteriore ripartizione delle rate annuali dei crediti d’imposta di tipo Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, utilizzabili a partire dall’anno 2025 (Agenzia delle entrate, provvedimento 21 novembre 2024, n. 422331).

L’articolo 121, comma 3-ter, del D.L. n. 34/2020, prevede che i soggetti qualificati (banche e società del gruppo, intermediari finanziari e compagnie di assicurazione) debbano comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate degli anni 2025 e successivi dei crediti tracciabili di tipo “Superbonus”, “Sismabonus” e “Bonus barriere architettoniche” acquistate a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, per evitarne l’ulteriore ripartizione in sei rate annuali.

Per le rate dei crediti acquistate successivamente, la comunicazione deve essere effettuata contestualmente all’accettazione della cessione.

 

Pertanto, l’Agenzia ha stabilito che la comunicazione debba essere inviata all’Agenzia:

  1. per le rate dei crediti già accettate entro il 2 dicembre 2024, dal 3 al 31 dicembre 2024. Se la comunicazione si riferisce alla totalità delle rate dei crediti già accettate entro il 2 dicembre 2024, è sufficiente specificare nella dichiarazione il relativo codice tributo, l’anno di riferimento, il numero e l’importo complessivo delle rate interessate, senza allegare il relativo elenco;

  2. per le rate dei crediti che non risultano ancora accettate dal cessionario entro il 2 dicembre 2024, oppure per le rate acquistate successivamente, dal 3 dicembre 2024 in occasione dell’accettazione della rata del credito, direttamente da parte del cessionario.

La comunicazione deve essere trasmessa tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del cessionario titolare dei crediti, oppure, solo nel caso di cui al punto a), avvalendosi di un intermediario, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti. In alternativa, la comunicazione può essere inviata direttamente dal cessionario tramite flusso telematico, con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 205147/2021, oppure, solo nel caso di cui al punto a), tramite posta elettronica certificata.

 

Nel caso in cui non venga effettuata la predetta comunicazione, le rate interessate verranno ulteriormente ripartite in 6 rate annuali di pari importo, non cedibili e utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

 

Per consentire di eseguire in sicurezza le operazioni di ripartizione delle rate dei crediti già accettate, la “Piattaforma cessione crediti” non sarà disponibile dal 1° al 7 gennaio 2025 e le rate dei crediti degli anni 2025 e successivi non potranno essere utilizzate in compensazione dai soggetti qualificati fino alla suddetta data del 7 gennaio 2025.

CCNL Terziario Confesercenti: siglato l’accordo sui nuovi profili per l’apprendistato professionalizzante

Ai fini dell’assunzione con contratto di apprendistato, dal 1° novembre 2024 verranno applicate le modifiche alla classificazione ed i nuovi profili formativi 

Con accordo firmato il 4 novembre 2024, le Parti sociali Confesercenti Nazionale e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno stabilito che, al fine delle assunzioni in apprendistato professionalizzante, le modifiche alla classificazione introdotte con l’accordo di rinnovo del CCNL di settore siglato in data 22 marzo 2024, entrano in vigore dal 1° novembre 2024.
Pertanto, troveranno applicazione le nuove figure previste dagli articoli 113, 115, e 115.1. Inoltre, vengono forniti i nuovi profili formativi.
Con specifico riferimento alla figura del farmacista di parafarmacia, in deroga a quanto previsto dall’articolo 53 del testo contrattuale vigente, le Parti sociali stabiliscono che il livello di inquadramento professionale ed il conseguente trattamento economico saranno quelli del secondo livello per tutta la durata dei 36 mesi.

Esonero contributivo per le assunzioni di beneficiari ADI e SFL: disponibile il modulo per la richiesta

L’istanza on-line si trova all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” (INPS, messaggio 20 novembre 2024, n. 3888).

L’INPS ha comunicato che all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito istituzionale, al percorso “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > è disponibile il modulo di istanza on-line denominato “Esonero SFL-ADI”, per la richiesta dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), come stabilito dagli articoli 10 e 12 del D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro).

La domanda

Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro, previa autentificazione con la propria identità digitale, deve inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “Esonero SFL-ADI”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:

–    l’indicazione del lavoratore assunto;

–    l’indicazione della prestazione di cui il lavoratore risulta percettore alla data di assunzione (SFL o ADI);

–    il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato;

–    l’importo della retribuzione lorda mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;

–    l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;

–    la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio;

–    l’indicazione dell’eventuale attività di mediazione da parte di un’agenzia o di un ente.

Nel caso risulti che vi sia sufficiente capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro e vi sia sufficiente capienza di risorse finanziarie, l’INPS informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.

Peraltro, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso di un rapporto lavorativo part-time, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, l’importo già autorizzato nella procedura telematica. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.

A seguito dell’accantonamento definitivo delle risorse finanziarie, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il soggetto interessato può fruire dell’importo dovuto, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

Il riconoscimento del contributo per l’attività di mediazione 

Al fine del riconoscimento del contributo alle agenzie o agli enti che hanno effettuato l’intermediazione, nel modulo telematico di richiesta dell’esonero per l’assunzione effettuata, il datore di lavoro interessato deve dichiarare se l’assunzione sia avvenuto a seguito della specifica attività di mediazione (articolo 10, comma 4 del Decreto Lavoro).

Qualora, nel modulo telematico, venga dato rilievo a tale specifica modalità di attivazione del rapporto di lavoro, le procedure telematiche riconoscono il contributo spettante alle agenzie/enti, che vengono informate del contributo riconosciuto mediante invio, da parte dell’INPS, di una specifica comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC).

A seguito del riconoscimento del contributo, l’agenzia/ente può accedere al cruscotto appositamente predisposto dall’Istituto sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Cruscotto SFL-ADI” e inserire l’IBAN presso il quale deve essere effettuato il pagamento del contributo spettante.

Con l’accesso al medesimo cruscotto, inoltre, l’agenzia/ente interessato può visionare il dettaglio degli importi spettanti per ogni rapporto di lavoro incentivato per il quale sia stato dichiarato l’utilizzo dell’attività di intermediazione e degli eventuali importi già fruiti.

Il pagamento del contributo viene effettuato in modalità accentrata, mediante liquidazione su contabilità di sede, con le seguenti tempistiche: a partire dal trentesimo giorno successivo all’inserimento e conferma dell’IBAN da parte del soggetto interessato nella piattaforma dedicata; gli eventuali ulteriori importi spettanti vengono accreditati nei 30 giorni successivi alla data dell’ultimo pagamento.

Infine, nel messaggio in commento sono comunicate le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero contributivo nelle sezioni <PosContributiva>, <ListaPosPA> e <PosAgri> del flusso Uniemens.

 

CCNL Metalmeccanica Artigianato: con il rinnovo previsto un aumento di 216,00 euro

Nei prossimi giorni inizierà il percorso per la validazione dell’ipotesi di accordo

Il 19 novembre 2024, presso la sede di CNA nazionale, è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori delle imprese del settore metalmeccanico, installazione di impianti, orafo, argentieri, autoriparazioni e odontotecnici, restauro, con validità per il periodo 2023-2026. Il contratto interessa oltre 500.000 lavoratori delle 122.000 imprese artigiane metalmeccaniche. 
Dal punto di vista economico è stato definito un incremento salariale complessivo al 14,8% (216,00 euro al 4° livello). Dopo l’erogazione di un acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC) di 96,00 euro al 4° livello erogati per 50,00 euro dal 1° dicembre 2023 e per 46,00 euro dal 1° aprile 2024, sono previsti i seguenti aumenti:
50,00 euro da dicembre 2024;
25,00 euro da luglio 2025;
25,00 euro da marzo 2026;
20,00 euro da novembre 2026.
A partire da gennaio 2025 è stato introdotto il riconoscimento dello scatto di anzianità di 10,00 euro per gli apprendisti. 
Dal punto di vista normativo, il campo di applicazione del contratto è stato esteso anche ai lavoratori metalmeccanici che svolgono attività subacquee. Sono stati adeguati i tempi di preavviso in caso di licenziamento e di dimissioni. In materia di formazione professionale è previsto l’aumento da 8 a 16 ore della formazione continua per i lavoratori.
Le OO.SS. hanno infine comunicato che nei prossimi giorni inizierà il percorso per la validazione dell’ipotesi di accordo.

CCNL Editoria e Grafica Artigianato: sottoscritta l’ipotesi di accordo



Stabiliti nuovi aumenti retributivi a partire dal 1° dicembre 2024 e novità normative


Il 18 novembre scorso le associazioni datoriali Cna Comunicazione e Terziario Avanzato, Confartigianato Comunicazione, Casartigiani, Claai e le OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL area comunicazione per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese. L’accordo decorre dal 1° gennaio 2023 e ha validità fino al 31 dicembre 2026. 
Dal punto di vista retributivo, per le imprese artigiane sono stati stabiliti aumenti pari a 200,00 euro suddivisi in 4 tranches:
– 1a tranche 70,00 euro dal 1° dicembre 2024;
– 2a tranche 45,00 euro dal 1° luglio 2025;
– 3a tranche 45,00 euro dal 1° marzo 2026;
– 4a tranche 40,00 euro dal 1° novembre 2026.
Per le imprese non artigiane sono stati stabiliti aumenti pari a 207,00 euro suddivisi in 4 tranches:
– 1a tranche 70,00 euro dal 1° dicembre 2024;
– 2a tranche 45,00 euro dal 1° luglio 2025;
– 3a tranche 45,00 euro dal 1° marzo 2026;
– 4a tranche 47,00 euro dal 1° novembre 2026.
Inoltre, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data del 18 novembre 2024 viene corrisposto un importo Una Tantum pari a 150,00 euro, corrisposte nella seguente modalità:
100,00 euro con la retribuzione di febbraio 2025;
50,00 euro con la retribuzione di ottobre 2025
L’Una Tantum è riproporzionata per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo viene erogata un’Una Tantum dell’importo di cui sopra nella misura del 70%, con le medesime decorrenze. 
L’ipotesi prevede, tra le altre novità normative, delle modifiche all’istituto del contratto a tempo determinato; mentre, per quanto concerne l’apprendistato professionalizzante per le piccole e medie imprese, la durata massima è ridotta a 3 anni e le percentuali retributive sono indicate nella tabella riportata nella tabella di seguito. Inoltre, durante il periodo formativo, gli apprendisti matureranno gli scatti di anzianità. 


























Livello I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem.
1A, 1B, 2, 3, 4, 5bis, 5 60% 60% 80% 80% 90% 90%
Livello 5 – figure a 2 anni 60% 80% 85% 95%    

Per quanto concerne la malattia, il periodo di comporto è incrementato di ulteriori 90 giorni per i lavoratori con disabilità. Riconosciuto anche un congedo retribuito per le donne vittime di violenza di genere. 


È stato stabilita la creazione di una Commissione tecnica che ha il compito di aggiornare le figure professionali che operano nel settore ICT, secondo normative UNI e framework europeo delle competenze digitali e-CF; ed un’ulteriore commissione per le tematiche relative alle certificazioni ESG.