CCNL Portuali: siglata l’ipotesi accordo che prevede aumenti retributivi



L’accordo stabilisce incrementi retributivi, welfare, indennità di vacanza contrattuale e rivalutazione degli scatti di anzianità


In data 8 ottobre 2024, la Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil-Trasporti hanno siglato, insieme alle associazioni datoriali Assotrasporti, Assiterminal, Assologistica e Fise Uniport e alla presenza di Ancip, un’ipotesi di accordo che riguarda le lavoratrici ed i lavoratori portuali, per un numero complessivo di 18mila unità. Il CCNL, scaduto il 31 dicembre 2023, si è rinnovato con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e scadenza al 31 dicembre 2026. 


L’ipotesi prevede un aumento retributivo pari a 150,00 euro lordi mensili sul minimo conglobato (per i livelli diversi dal 4° livello) e 50,00 euro a titolo di Edr, come indicato nella tabella seguente.




































































Livello Valori retribuzione 2023 Minimo conglobato Totale Edr
7 1.460,01 141,00 1.601,00 50,00
6 1.625,20 144,00 1.769,00 50,00
5 1.703,44 147,00 1.850,00 50,00
4 1.804,96 150,00 1.955,00 50,00
3 1.920,84 153,00 2.074,00 50,00
2 2.076,80 156,00 2.233,00 50,00
1 2.229,03 159,00 2.388,00 50,00
Quadri imprese 2.383,74 162,00 2.546,00 50,00
Quadro B Adsp 2.432,94 166,00 2.599,00 50,00
Quadro A Adsp 2.681,80 169,00 2.851,00 50,00

È previsto, inoltre, un importo pari a 120,00 euro annui di welfare, di 600,00 euro a titolo di Una Tantum (di cui 350,00 euro lordi parte retributiva e 250,00 euro di welfare). A decorrere dal 1° novembre 2026, fermo restando il valore degli scatti di anzianità, occorre adeguare la rivalutazione degli scatti maturati in azienda con lo stesso meccanismo previsto per il personale delle Adsp. 
Gli importi pari a 200,00 euro, di cui sopra, verranno erogato con le seguenti modalità:
90,00 euro (40,00 euro MC + 50,00 Edr) a novembre 2024;
50,00 euro a dicembre 2025;
60,00 euro a dicembre 2026
L’Una Tantum di 600,00 euro, uguale per tutti i livelli, viene erogata nelle seguenti modalità:
– 150,00 euro quota retributiva + 50,00 euro welfare a novembre 2024;
– 100,00 euro retribuzione + 100,00 euro welfare a luglio 2025;
– 100,00 euro retribuzione + 100,00 euro welfare a luglio 2026. 


Inoltre, viene riconosciuta una giornata di ferie a partire dal 2025. Viene introdotta per questa vigenza contrattuale di un elemento di anticipo del futuro rinnovo (AFR) da corrispondersi a decorrere dal periodo di paga di luglio 2027, interamente riassorbibile dagli aumenti del successivo rinnovo (2027-2029), da corrispondersi solo nel caso in cui il successivo rinnovo del contratto non avvenisse entro il 1° luglio 2027. L’importo di questo aumento, qualora maturassero le suddette condizioni, è pari al 40% della variazione dell’indice IPCA prevista per l’anno 2027. Da gennaio 2028, qualora non sia intervenuto il rinnovo contrattuale, la suddetta percentuale passa dal 40 al 60% della variazione dell’indice IPCA prevista per l’anno 2027. 
Ora la parola passa alle lavoratrici ed ai lavoratori che devono esprimersi, mediante consultazioni, circa l’approvazione dell’ipotesi. 

Contribuzione in agricoltura: la sospensione d’ufficio dell’attività con soli operai a tempo determinato

Fornite indicazioni per consentire un puntuale aggiornamento delle posizioni contributive della Gestione contributiva agricola (INPS, circolare 9 ottobre 2024, n. 91).

L’INPS ha fornito indicazioni in materia di sospensione d’ufficio dell’attività con dipendenti per le posizioni contributive caratterizzate esclusivamente da operai a tempo determinato nel settore agricolo.

In effetti, per sospensione dell’attività con dipendenti si intende il periodo di tempo durante il quale il datore di lavoro cessa di avere in forza operai agricoli. Durante tale periodo il soggetto che svolge l’attività economica continua a esistere sotto il profilo fattuale e giuridico e può o meno svolgere attività di produzione (avvalendosi, per esempio, del contoterzismo), ma non ha contratti di lavoro in corso con operai agricoli.

Dato che l’assenza di operai in forza determina il venire meno dell’obbligo assicurativo e contributivo, il datore di lavoro iscritto alla Gestione contributiva agricola è tenuto a comunicare lo stato di “sospensione” entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del D.Lgs. n. 375/1993.

Tuttavia, in considerazione delle particolari modalità produttive che caratterizzano molte imprese agricole che si avvalgono esclusivamente di operai a tempo determinato (su tutte le posizioni contributive associate al relativo codice fiscale oppure con riferimento a un solo CIDA), consistente nell’utilizzo discontinuo della forza lavoro nel corso dell’anno in relazione alla tipologia di orientamento colturale concretamente praticato, nell’Allegato n. 1 alla circolare INPS n. 88/2006 è stato precisato che: “Non integra la fattispecie della sospensione dell’attività, la condizione dell’azienda che assume manodopera a tempo determinato in uno o più trimestri nel corso dell’anno in relazione alle proprie esigenze aziendali”.

Per garantire un adeguato aggiornamento degli archivi della Gestione contributiva agricola, le posizioni CIDA esclusivamente utilizzate per la gestione degli adempimenti contributivi relativi ai soli operai a tempo determinato e connotate dalla mancanza, durante un intero anno civile (quindi dal mese di gennaio al mese di dicembre), di invio di flussi Uniemens-PosAgri e dall’assenza di contratti di lavoro attivi, devono essere poste d’ufficio nello stato di “Sospensione”.

In questo caso, la data di sospensione deve coincidere con il primo giorno successivo rispetto alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro oppure, se posteriore, in via convenzionale, con la data dell’ultimo giorno dell’ultimo mese di competenza della dichiarazione Uniemens-PosAgri trasmessa.

Dopodiché, l’assunzione di un nuovo operaio agricolo su una posizione contributiva (CIDA) sospesa ne determina il cambio di stato da “Sospesa” a “Riattivata”.

L’acquisizione dell’informazione negli archivi della Gestione contributiva agricola è innescata da una denuncia di variazione del datore di lavoro, presentata attraverso il servizio “Iscrizione Azienda Agricola” presente nell’area riservata del portale istituzionale dell’INPS, che deve pervenire all’Istituto entro 30 giorni dall’assunzione ai sensi del citato articolo 5, comma 3 del D.Lgs. n. 375/1993.

 

 

CCNL Terme: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Rinnovato il contratto di settore per i dipendenti delle aziende e dei centri benessere termali 

L’ 8 ottobre 2024 le Parti sociali Federterme Confindustria, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, hanno firmato l’ipotesi di rinnovo del contratto per gli oltre 15 mila addetti che lavorano all’interno delle aziende termali e dei centri benessere termali delle stesse aziende.
L’accordo, che decorre dal 1° ottobre 2024 e scadrà il 31 dicembre 2027, prevede un aumento economico complessivo a regime di 200,00 euro a livello IV e una massa salariale di oltre 6.400,00 euro nell’arco di vigenza contrattuale.
La prima quota di aumento salariale, pari a 60,00 euro viene erogata con la retribuzione di ottobre e la seconda quota, di 35,00 euro, con la retribuzione di dicembre 2026.
Inoltre, l’accordo prevede:
– di istituire, dal 1° gennaio 2025, un sistema di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del settore termale;
– l’introduzione della malattia e dell’infortunio non sul lavoro tra le materie oggetto di contrattazione di II livello;
– il riconoscimento della maturazione dei ratei di ferie, riposi per riduzione dell’orario, ex festività, tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità durante i periodi di congedo parentale;
– aggiornamento dell’articolo in tema di pari opportunità e di contrasto alla violenza e alle molestie e supporto alle donne vittime di violenza;
– istituzione di tavoli tecnici volti ad analizzare in modo proattivo i vari istituiti contrattuali.

Le indicazioni dell’Agenzia delle entrate sul “Bonus Natale”

Pubblicate le indicazioni dell’Agenzia delle entrate sul “Bonus Natale”, un’indennità a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, individuati sulla base di specifici criteri (Agenzia delle entrate, circolare 10 ottobre 2024, n. 19/E). 

L’articolo 2-bis del D.L. n. 113/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 143/2024 (cosiddetto Decreto Omnibus), ha stabilito che, nelle more dell’introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2.4), della Legge delega, venga erogata, una tantum per l’anno 2024, un’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti in possesso di alcuni requisiti di reddito e familiari. 

 

Tre sono i requisiti necessari per i dipendenti che intendono richiedere il bonus:

  • avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro;

  • avere sia il coniuge sia (almeno) un figlio fiscalmente a carico;

  • avere “capienza fiscale”, ovvero un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.

Con riguardo al limite dei 28mila euro, la circolare chiarisce che non concorre al calcolo il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Quanto invece al secondo requisito, il documento precisa che occorre avere il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico. In presenza di un nucleo familiare monogenitoriale, il bonus è riconosciuto al dipendente con almeno un figlio fiscalmente a carico.

 

Per ottenere il bonus, il lavoratore dipendente deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta in cui dichiara di averne diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale).

In particolare, il dipendente è tenuto a comunicare, tramite autocertificazione, di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma.

 

Il documento di prassi, infine, fornisce istruzioni ai sostituti d’imposta che dovranno erogare il bonus, spiegando che l’importo dovrà essere parametrato ai giorni di lavoro e non cambierà in base al tipo di contratto (es. a tempo determinato o indeterminato) o all’articolazione dell’orario di lavoro (es. part-time).

Il sostituto d’imposta dovrà riconoscere l’indennità insieme alla tredicesima mensilità e potrà, poi, recuperare le somme sotto forma di credito da utilizzare in compensazione.

CCNL Metalmeccanica Art. (Conflavoro-Confsal): sottoscritto verbale integrativo

Le Parti Sociali hanno apportato modifiche all’inquadramento del settore Autoriparazioni e all’apprendistato per il settore Metalmeccanica e installazione impianti

Il giorno 9 settembre 2024 Conflavoro Pmi e Fesica Confsal hanno sottoscritto l’accordo integrativo e modificativo del CCNL del settore Metalmeccanico Artigianato, applicabile ai rapporti di lavoro tra le aziende e lavoratori operanti nel settore suindicato. 

Dopo il rinnovo del contratto siglato nel mese di gennaio le Parti Sociali sopra indicate, riconoscendo la necessità di una migliore chiarezza dei vari istituti contrattuali ed al fine di risolvere refusi generati in fase di precedente scrittura, sono intervenute sull’inquadramento del settore Autoriparazioni e sull’apprendistato per il settore Metalmeccanica e installazione impianti.
Le variazioni stabilite, con effetto dal 1° settembre 2024, riguardano la disciplina dell’apprendistato e l’inquadramento professionale. In particolare, in materia di apprendistato, il comma 2 dell’art. 56 viene così modificato ed integrato: “Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nei livelli dal 5° al 1°, con riferimento, per quest’ultimo, ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali. Per il settore Restauro artistico, l’apprendistato è previsto per i livelli dal 2° al 5° e per il settore Metalmeccanica ed installazione impianti per i livelli dal 1° al 6°”.
Per quanto riguarda la classificazione del personale per il Settore Autoriparazione, l’art. 141 viene così modificato: “In questo settore non sono inquadrati i lavoratori del livello 1° e 3°” A seguire: La locuzione “ terzo livello” viene sostituita con “quarto livello” La locuzione “quarto livello” viene sostituita con “quinto livello” La locuzione “quinto livello” viene sostituita con “sesto livello La locuzione “sesto livello” viene sostituita con “settimo livello”.