CIRL Edilizia Cooperative Puglia: rinnovato il contratto

Prevista per i lavoratori l’erogazione di un importo Una Tantum 

Il giorno 2 Ottobre 2024 Legacoop Puglia e Feneal-Uil Puglia, Filca-Cisl Puglia, Fillea-Cgil Puglia hanno rinnovato il contratto integrativo regionale per i lavoratori dipendenti delle imprese cooperative dell’edilizia ed affini della Puglia. 
Tra le novità dal punto di vista economico si segnala l’erogazione, agli operai in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, di un importo una tantum della misura di:
110,00 euro lordi agli assunti prima del 1° gennaio 2024 e senza soluzione di continuità ancora in forza alla data di cui sopra, da erogarsi in due rate di pari importo unitamente alla retribuzione del mese di ottobre 2024 e dicembre 2024;
55,00 euro lordi a coloro assunti dal 1° gennaio 2024 e senza soluzione di continuità ancora in forza alla data di cui sopra da erogarsi in un’unica soluzione unitamente alla retribuzione di ottobre 2024.
Per i lavoratori con orario ridotto a tempo parziale il suddetto importo sarà riproporzionato all’orario contrattualmente concordato. Agli impiegati l’importo di cui sopra sarà corrisposto nel solo caso in cui non godano di trattamenti economici individuali e/o collettivi aggiuntivi a quelli previsti dalle disposizioni dei CCNL vigenti. 
In materia di reperibilità, sarà possibile distribuirla in articolazioni settimanali, senza eccedere due settimane consecutive nel mese ed i 6 giorni consecutivi nell’arco della settimana. Al lavoratore inserito in turno di reperibilità ma sospeso in cassa integrazione per eventi atmosferici, se richiamato in servizio per interventi d’urgenza finalizzati al ripristino di servizi di pubblica utilità, dovrà essere corrisposta I’intera giornata lavorativa. Nel rispetto del limite non superiore al 3% dell’intero organico aziendale, laddove un lavoratore ritenga sussistere giustificati motivi che non gli consentano, anche temporaneamente, lo svolgimento di turni di reperibilità, potrà richiedere per iscritto I’esenzione dagli stessi o avviare un confronto con I’azienda per esporre le proprie ragioni con I’eventuale assistenza della RSU o, in assenza, delle Organizzazioni Sindacali. Oltre a quanto contrattualmente dovuto per i casi di lavoro straordinario, al lavoratore inserito in turni di reperibilità verrà riconosciuta una indennità settimanale pari a 90,00 euro lordi.
In tema di EVR, fermi restando i parametri regionali di cui all’art. 10 del CCRL, ai fini della determinazione della misura massima di EVR erogabile negli ambiti provinciale in cui le OO.DD. e le OO.SS. comparativamente più rappresentative del settore edile non abbiano sottoscritto accordi sull’erogazione dell’EVR, la misura massima dello stesso sarà definita in accordo tra le Parti stipulanti il presente contratto in una misura di sostenibilità tesa a evitare fenomeni di dumping contrattuale nel territorio di riferimento. Al fine dell’erogazione dell’EVR in tali territori le Parti Sociali si sono impegnate a dare puntuale informativa di tale misura a imprese e lavoratori entro il 31 dicembre 2024.  

Disegno di legge di bilancio 2025: le misure sul lavoro

Taglio del cuneo fiscale, incentivi alle imprese e supporto alle famiglie tra gli interventi più rilevanti della manovra (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 15 ottobre 2024, n. 100).

Il Consiglio dei ministri ha varato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. Inoltre, nella seduta del 15 ottobre è stato anche illustrato il Documento programmatico di bilancio (DPB) che sarà trasmesso al Parlamento e alla Commissione europea. 

Diverse le misure che riguardano il lavoro a partire dal taglio del cosiddetto cuneo fiscale agli incentivi per le assunzioni alle imprese.

Le misure sul lavoro

Innanzitutto, sul piano fiscale con riflessi sui redditi da lavoro dipendente, la manovra 2025 rende strutturali gli effetti del taglio del cuneo e l’accorpamento su 3 scaglioni delle aliquote IRPEF già in vigore nell’anno in corso. Inoltre, in particolare nel Mezzogiorno si confermano gli incentivi finalizzati all’occupazione dei giovani e delle lavoratrici, che saranno riconosciuti anche ai rapporti di lavoro attivati nel biennio 2026-2027.

Vengono confermati, poi, la decontribuzione in favore delle imprese localizzate nella Zona economica speciale (ZES) e gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Oltre alla conferma dei fringe benefit per tutti gli aventi diritto, gli importi vengono maggiorati per i nuovi assunti che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri. Tra le misure fiscali si conferma, anche per il triennio 2025-2027, la tassazione agevolata al 5% dei premi di produttività erogati dalle aziende ai lavoratori.

Supporto alle famiglie e bonus nascite

Vengono confermate e potenziate le misure sui congedi parentali. Viene introdotta anche una “Carta per i nuovi nati” che riconosce 1.000 euro ai genitori con ISEE entro i 40.000 euro. La manovra rafforza il bonus destinato a supportare la frequenza di asili nido, anche prevedendo l’esclusione delle somme relative all’assegno unico universale dal computo dell’ISEE. Tra le misure di carattere sociale, si rifinanzia per il 2025 la carta “dedicata a te”, nella misura di 500 milioni di euro. Nel computo delle detrazioni si terrà conto del numero dei familiari a carico: più numerosi sono i componenti della famiglia, maggiori sono gli spazi per le detrazioni fiscali.

Ape sociale 2024

Il Consiglio dei ministri, oltre al disegno di legge di bilancio, ha approvato anche un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. Tra gli interventi previsti, vanno segnalati anche gli incrementi di 20 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per l’anno 2026, 50 milioni di euro per l’anno 2027 e di 10 milioni di euro per l’anno 2028, per l’autorizzazione di spesa relativa all’indennità APE sociale.

CCNL Metalmeccanici: la contro-piattaforma delle imprese ostacola il rinnovo contrattuale

Federmeccanica e Assistal si mettono di traverso presentando una piattaforma che, secondo i sindacati di settore, è peggiorativa

Con una nota stampa del 10 ottobre 2024 la Fiom-Cgil ha illustrato la situazione di stallo in cui versa il rinnovo contrattuale dei Metalmeccanico. L’impasse è dovuta alla presentazione da parte di Federmeccanica e Assistal di una contro-piattaforma che, di fatto, mette i bastoni tra le ruote alla prosecuzione del confronto e, secondo quanto affermato dal sindacato, non risponde alle principali richieste avanzate dai metalmeccanici su salario, stabilità dei contratti di lavoro, riduzione dell’orario e garanzia sugli appalti. 
Infatti, Federmeccanica e Assistal propongono un contratto di 4 anni (2024-2028), a differenza di 3 proposto da Fim, Fiom e Uilm, puntando a costruire un contratto che ricalca quello dell’Environment, social e governance, come richiesto nella piattaforma unitaria. Per quanto riguarda l’aspetto retributivo non è previsto alcun aumento sicuro e non verrà garantito nulla di più di quello che sarà definito in base all’andamento dell’inflazione (Ipca Nei), sottolineando che se la cifra di adeguamento, tra previsione e consuntivo, dovesse risultare superiore all’1%, il differenziale verrà riconosciuto a partire dal mese di dicembre di quello stesso anno e non più a giugno. 
I sindacati fanno sapere che se non ci sarà una reale trattativa sulla piattaforma presentata dalle Sigle, queste sono pronte a disporre una serie di iniziative, tra cui blocco delle flessibilità e lo sciopero. La Fiom-Cgil è disposta a proseguire le trattative a patto che si abbia come piano di rivendicazione la piattaforma unitaria con Fim e Uil votata dalle lavoratrici e dai lavoratori del settore. 

D.Lgs. di revisione delle disposizioni in materia di accise approvato dal CdM in esame preliminare

Nella riunione del 15 ottobre 2024 del Consiglio dei ministri è stato approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo per la revisione delle disposizioni in materia di accise (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 15 ottobre 2024, n. 100).

Di seguito le principali previsioni del provvedimento.

 

INTRODUZIONE DEL SISTEMA Dl QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI ACCREDITATI

Viene introdotto nel Testo unico delle accise (TUA) un sistema di qualificazione degli operatori per instaurare un rapporto di fiducia tra soggetto obbligato e amministrazione finanziaria. Tale sistema viene denominato SOAC e permette al soggetto qualificato di poter accedere a importanti benefici, quali l’esonero dall’obbligo di prestare cauzione a garanzia del pagamento dell’imposta e la riduzione di specifici oneri amministrativi.
La qualifica di SOAC ha validità per 4 anni, è rinnovabile e, avendo una connotazione reputazionale, rende tali soggetti distinguibili nella platea degli operatori del settore. Tale sistema sostituirà ogni altra procedura per ottenere l’esonero cauzionale e prevede 3 livelli di qualificazione (base, medio e avanzato) a cui corrispondono gradi diversi di fruizione dei predetti benefici.

 

RIFORMA DELL’ACCISA SUL GAS NATURALE E SULL’ENERGIA ELETTRICA

Si provvede alla revisione delle modalità di accertamento, liquidazione e versamento dell’accisa sul gas naturale, superando l’attuale sistema basato su di un meccanismo di acconto storico. Il nuovo sistema si baserà su acconti mensili commisurati a quanto fatturato ai consumatori finali mese per mese. Ciò eviterà irragionevoli esposizioni economiche per gli operatori del settore e renderà più difficili le frodi. Inoltre, al fine di razionalizzare il sistema di tassazione e ridurre il contenzioso, l’attuale distinzione tra usi “civili” (per i quali vi è un’accisa più elevata) e usi “industriali” del gas naturale verrà sostituita da quella tra “usi domestici” e “usi non domestici”.

L’accisa sull’elettricità si applicherà con le medesime modalità del gas naturale, per garantire un monitoraggio continuo dei volumi di elettricità ceduti dai venditori a tutela dell’erario.

 

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI

Si prevede un’importante semplificazione per gli esercizi di vendita al minuto di alcolici per i quali la denuncia all’ADM sarà assorbita dalla comunicazione di avvio delle attività di vendita di prodotti alcolici assoggettati, da presentare allo Sportello unico per le attività produttive.

Il rilascio della licenza sarà richiesto solo per alcune tipologie di deposito di prodotti alcolici e solo al di sopra di prestabiliti volumi minimi.

 

OLI LUBRIFICANTI E ALTRI PRODOTTI AFFINI

Viene introdotta una semplificazione per gli operatori riguardante la possibilità di tenere, ai fini dell’esecuzione dei previsti inventari periodici, la contabilità in forma aggregata per prodotti considerati omogenei con l’effetto di semplificare e ridurre il contenzioso.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI DA FUMO
Si prevede l’estensione, da 2 a 4 anni, della durata delle autorizzazioni per la vendita dei prodotti liquidi da inalazione e dei tabacchi lavorati.

Sanzioni civili per omissione e per evasioni contributive, le indicazioni dell’INAIL

Fornite le istruzioni operative sul nuovo regime che decorre dal 1° settembre 2024 (INAIL, circolare 10 ottobre 2024, n. 31).

L’INAIL, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio derivante dalle modifiche apportate all’articolo 116, commi 8 (omissioni ed evasioni contributive), 10 (oggettive incertezze) e 15 (riduzione delle sanzioni civili) della Legge n. 388/2000 dall’ articolo 30, commi da 1 a 4 del D.L. n. 19/2024, far data dal 1° settembre 2024.

Sanzioni civili per omissioni contributive

Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge in esame, per le omissioni contributive dal 1° settembre 2024 viene applicato il seguente regime:
– se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, è dovuta la sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento;
– negli altri casi, continua a essere dovuta la sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

Sanzioni civili per evasioni contributive

Il regime sanzionatorio per l’evasione contributiva, anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 19/2024, continua a comportare l’applicazione di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%, con il tetto del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
La riforma, inoltre, conferma il regime più favorevole in caso di spontanea regolarizzazione prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e,
comunque, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento di contributi o premi purché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia spontanea.
In questa fattispecie continua ad applicarsi, in luogo della sanzione per evasione, la sanzione civile prevista per le omissioni contributive, pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.
Il predetto regime favorevole è stato ulteriormente esteso dal decreto-legge in esame che ha introdotto la nuova fattispecie della spontanea regolarizzazione prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento di contributi e premi, a condizione che il
versamento avvenga in unica soluzione entro 90 giorni dalla denuncia. 

In questo caso si applica, in luogo della sanzione per evasione, una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.
In entrambe le ipotesi di pagamento, entro trenta o novanta giorni, la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

Infine, nella circolare in commento, vengono contemplati anche i casi delle sanzioni civili per situazioni debitorie rilevate d’ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive e delle sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze.